Articolo 250 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 249Articolo 251
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 250. (( (Campi e impianti di tiro a segno) ))

(( 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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