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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6838/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio DRO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6838/2020 promossa da:
Parte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Laghi e Lucia Mattarollo ed elettivamente domiciliato presso il lRO studio in Viale Cesare Battisti 1 Treviso
ATTORE contro
– contumace CP_1
, con gli avv.ti Roberto Nevoni e Damiano TE
Zamuner
ALESSANDRO CENACCHI, e , Controparte_3 Controparte_4 con l'avv. Marco De Cristofaro
, con l'avv. Matteo Di Pede Controparte_5
CONVENUTI
pagina 1 di 26 con la chiamata in causa di
, con l'avv. Giampietro Bozzola CP_6
- Certificato n. , con l'avv. David Controparte_7 Numero_1
Maria Marino
- Certificato n. CRE64A15482, con l'avv. Controparte_7
Gerardo Romano Cesareo
– Certificato n. DAE90200148 – contumace Controparte_7
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Parte attrice:
NEL MERITO:
1. - Preso atto degli accordi transattivi stipulati dalla qui concludente con i Dott.ri
, e per le quote ideali di Controparte_8 Parte_2 Parte_3 responsabilità e di debito agli stessi imputabili - i primi due accordi dimessi in copia all'udienza del 17.11.2021 e depositati telematicamente il successivo 18.11.2021, e l'accordo con il Dott. depositato telematicamente in data Parte_3
30.05.2023 - con conseguente, intervenuta declaratoria di estinzione dei relativi rapporti processuali;
preso, dunque, atto che il danno azionato per l'illegittima protrazione dell'attività sociale dal 2010 sino alla messa in liquidazione di (in allora Parte_1 denominata va decurtato della quota di danno imputabile e transatta con i Parte_1
TT , e Controparte_8 Parte_2 Parte_3 indicativamente quantificata in complessivi Euro 5.789.596,00 (di cui indicativi Euro
674.806,00 in relazione alla quota astrattamente imputabile al Dott. , indicativi CP_8
Euro 2.236.000,00 in relazione alla quota astrattamente imputabile al Dott. e Parte_2 indicativi Euro 2.878.707,00 in relazione alla quota astrattamente imputabile al Dott.
); preso, altresì, atto che gli importi come sopra da defalcare e Parte_3 riferibili ai Sindaci TT , e Controparte_8 Parte_2 Parte_3 sono stati così quantificati dalla qui concludente sul presupposto di un danno di
[...] complessivi Euro 17.160.267,00, peraltro sol indicativamente quantificato nell'atto di pagina 2 di 26 citazione ove si è fatto espressamente salvo il “diverso maggiore o minor importo che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria”; previo, infine, accertamento della responsabilità dei convenuti non transigenti per le ragioni e i titoli giuridici esposti nell'atto di citazione e precisati ed illustrati nelle successive Memorie;
previi gli accertamenti tutti di cui sopra, condannare il NO , nonché i TT AN NA, CP_1
, , e , al Controparte_4 Controparte_3 TE Controparte_5 risarcimento del danno derivato alla società dalla illegittima protrazione dell'attività sociale dal 2010 sino alla messa in liquidazione di e concordato preventivo, al Controparte_9 netto delle quote di responsabilità imputabili ai TT , e CP_8 Parte_2 Parte_3
e come sopra indicativamente quantificate - e, quindi, per indicativi Euro
[...]
11.000.000,00 circa - ovvero nel diverso, maggiore o minore, importo che risulterà al termine dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta dalla qui concludente nella Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
Condanna che, riguardo all'Amministratore NI NO , viene chiesta per la CP_1 totalità del danno azionato, in via solidale con i sindaci e revisori via via corresponsabili, in relazione ai periodi di rispettiva permanenza in carica;
mentre, per quanto concerne sindaci e revisori legali, la condanna degli stessi viene chiesta per la quota-parte del predetto danno a ciascuno imputabile in relazione ai periodi di rispettiva permanenza in carica ed in via solidale tra i sindaci ed i revisori legali che, sempre in relazione ai periodi di permanenza in carica, abbiano concorso alla produzione della medesima quota-parte di danno.
2. - Accertare e dichiarare, altresì, per le ragioni esposte negli atti di causa – e, quindi, per l'intervenuta rinuncia dei convenuti ai lRO crediti e, comunque, anche per i sindaci e revisori non rinuncianti, per il colpevole e grave inadempimento dei convenuti stessi ai doveri lRO incombenti nella veste di revisori legali e di componenti del Collegio Sindacale della qui concludente – che nulla è dovuto a titolo di compenso professionale dalla qui concludente ai convenuti medesimi per gli incarichi ricoperti nel periodo dal 2010 sino alla data di messa in liquidazione della società.
IN VIA RICONVENZIONALE: così come eccepito all'udienza del 9.06.2021 (prima udienza di comparizione parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di differimento pagina 3 di 26 d'udienza ex art. 269 c.p.c. formulata dai convenuti), si chiede che le somme eventualmente riconosciute ai sindaci e revisori convenuti a fronte delle domande riconvenzionali dagli stessi formulate (per l'attività relativa alle cariche ricoperte, anche successivamente alla messa in liquidazione di e il Dott. per attività Parte_1 TE professionale di consulenza) siano portate in compensazione con il maggior credito risarcitorio fatto valere in giudizio dalla qui concludente.
IN OGNI IPOTESI: con rifusione di spese e compenso professionale di lite, oltre ad VA e
C.P.A.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18/10/2024
Per : TE
I) In rito, in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire del
Liquidatore Giudiziale di e concordato preventivo e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte da questo proposte nei confronti del dott. ; TE
II) Nel merito:
- in via principale: respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti del dott.
in quanto prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, TE per le ragioni esposte in atti e comunque anche ai sensi dell'eccezione svolta ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, anche in applicazione di quanto eccepito ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., accertare e dichiarare, la quota interna di responsabilità dell'attore e dei convenuti, dott.ri , AN NA, , e CP_1 Controparte_3 Controparte_5
e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, a risarcire, manlevare e Controparte_4 tenere indenne il dott. da ogni pregiudizio e conseguenza TE economica derivante dal (denegato) accoglimento anche parziale delle domande svolte nel pagina 4 di 26 presente giudizio contro il dott. per importi che egli fosse TE tenuto a pagare in eccedenza rispetto alla rispettiva quota interna di responsabilità;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, respingere tutte le domande di condanna e/o di manleva e/o di regresso svolte dal convenuto, dott. , nei confronti del dott. Controparte_5 TE in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
[...]
III) in via riconvenzionale:
- condannare e concordato preventivo a corrispondere, per le Parte_1 ragioni esposte in atti, al dott. l'importo di Euro 84.263,53 in TE privilegio ex art. 2751 bis n. 2 del c.c., oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati su tali importi;
IV) in ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi;
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 22/10/2024
Per AN NA, ed Controparte_4 Controparte_3
CONCLUSIONI SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sez. specializzata per le imprese, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare di rito: dichiarare il difetto di legittimazione del Liquidatore giudiziale in tanto in quanto resosi parte attrice;
Sempre in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità radicale e totale della domanda attrice per violazione del divieto di frazionamento del credito;
Ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità – o comunque la intrinseca infondatezza – della domanda attrice per difetto di interesse ad agire e/o legittimazione ad agire, od in ogni caso per carenza di qualsivoglia fattispecie di danno risarcibile in ragione della già intervenuta completa esdebitazione della società attrice ex art. 184 l.fall.;
In via principale di merito: perimetrare il periodo rilevante ai fini della ricostruzione contabile richiesta da parte attrice considerando che – a tutto il dicembre 2014, a seguito dell'avvenuta predisposizione di un piano attestato ex art. 67 l.fall. condiviso con i creditori pagina 5 di 26 sociali e seguito dalla conclusione di una convenzione di moratoria e dall'erogazione di nuova finanza da parte degli stessi – non era immaginabile alcuna attività di sindaci o revisori volta ad interrompere l'operatività aziendale ordinaria in contrasto con gli interessi sociali condivisi, a quel tempo, dalla quasi totalità del ceto creditorio;
In via conseguenziale di merito: esclusa la stessa configurabilità di una censura all'operato di sindaci o revisori a tutto il dicembre 2014, rigettare in radice ed in toto la domanda proposta nei confronti del Dr. AN NA, che è stato in carica in un periodo anteriore al 31.12.2014, nonché in un periodo posteriore ma con riguardo al quale non è stata formulata alcuna censura da parte dell'attrice;
Sempre n via consequenziale di merito: rigettare la domanda di accertamento negativo dei crediti professionali privilegiati avanzata dall'attrice nei confronti del Dr. AN
NA, anche per annullabilità per dolo della rinuncia ai propri crediti da parte del Dr.
NA: fermo l'accertamento della spettanza degli emolumenti maturati in prededuzione dal Dr. NA per il periodo successivo alla delibera di messa in liquidazione di
; Parte_1
In ogni caso: con vittoria integrale di spese competenze e onorari del presente giudizio a favore del difensore del Dr. AN NA.
CONCLUSIONI SUL MERITO
In via principale di merito: previo accertamento dell'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 2486, co. 3, c.c., rigettare in toto la domanda avversaria per radicale inconsistenza degli elementi offerti per l'individuazione del nesso di causalità e per la quantificazione del danno;
In via principale di merito: rigettare in toto la domanda avversaria nei confronti del Dr.
per quanto riguarda una pretesa responsabilità solidale relativamente agli esercizi CP_3
2012 e 2014, nonché per la lacunosità e genericità degli elementi offerti per la quantificazione del danno relativamente all'esercizio 2015; in via subordinata, limitare la pretesa responsabilità solidale del Dr. al solo esercizio 2015; CP_3
pagina 6 di 26 In via subordinata di merito: rigettare comunque in toto la domanda avversaria per insussistenza di qualsivoglia ipotesi di negligenza, massime a fronte dell'avvenuta conclusione dei piani attestati ex art. 67 l.fall. con i creditori sociali;
Sempre in via subordinata di merito: rigettare comunque in toto la domanda avversaria, pur nell'applicazione del qui contestato criterio dei netti patrimoniali, per intrinseca inconsistenza delle voci indicate come frutto di perdite dovute alla prosecuzione dell'attività caratteristica, essendo state ex adverso elencate – come perdite – delle voci patrimoniali comunque da azzerare in prospettiva di liquidazione anziché di continuità aziendale (paradigma ne è il credito verso Golden Bridge, al di là dell'inammissibile mutatio libelli compiuta da parte attrice in 1^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.).;
Sempre in via principale di merito: con riferimento alla domanda di accertamento negativo dei crediti professionali privilegiati avanzata dall'attrice nei confronti degli organi di controllo, se ne chiede la reiezione sia per annullabilità per dolo della rinuncia ai propri crediti da parte dei Dr.i NA ed , sia per infondatezza e mancato CP_3 assolvimento dell'onere probatorio con riguardo a tutti e tre gli odierni deducenti: fermo l'accertamento della spettanza degli emolumenti maturati in prededuzione dai Dr.i
NA ed per il periodo successivo alla delibera di messa in liquidazione di CP_3
; Parte_1
In via consequenziale subordinata di merito: per la denegata eventualità di riconoscimento di un credito risarcitorio in capo alla società attrice, disporsene la compensazione con i crediti professionali risultanti a vantaggio dei convenuti, in privilegio od in prededuzione, quali ricapitolati in citazione;
Sempre in via consequenziale subordinata di merito: per la denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità risarcitoria in capo ai Dr.i AN NA,
e , se ne chiede la graduazione in ragione degli accordi Controparte_4 Controparte_3 transattivi intervenuti tra la società attrice e i sindaci e Controparte_8 [...]
in misura corrispondente alle quote di responsabilità, oggetto di siffatti accordi, Parte_2 idealmente attribuibili a quest'ultimi.
pagina 7 di 26 Sempre in via consequenziale subordinata di merito: si rigettino le domande di manleva promosse dal convenuto Dr. e dai convenuti Dr. Controparte_5 TE ed Avv. .
[...] Parte_3
In via subordinata di chiamata in causa: in ragione del rapporto assicurativo intrattenuto dagli esponenti con i sulla base dei certificates quali individuati in citazione, i CP_7 convenuti chiedono di essere manlevati da ogni richiesta risarcitoria formulata dalla società attrice, nei limiti del massimale valevole per ciascuno ed avvalendosi della clausola di solidarietà specificamente approvata, con estensione della copertura assicurativa all'intero ammontare delle spese sostenute per resistere alla domanda avversaria, in forza del disposto di legge inderogabile (ex art. 1932 c.c.) di cui all'art. 1917, co. 3, c.c., non essendo stata esercitata dai la facoltà di gestione della lite previo riconoscimento della copertura;
CP_7
In ogni caso: con vittoria integrale di spese competenze e onorari del presente giudizio.
Per Controparte_5
Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, contrariis rejectis
In via preliminare di rito.
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti del dott. ai sensi Controparte_5 dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. per le ragioni esposte in atti.
In via preliminare di merito.
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Liquidatore Giudiziale e del Liquidatore volontario ad esercitare l'azione di responsabilità per le ragioni esposte in atti.
Nel merito, in via principale.
Rigettare, in ogni caso, la domanda risarcitoria svolta nei confronti del dott.
[...]
. CP_5
Nel merito, in via riconvenzionale.
Accertare e dichiarare il diritto di credito maturato dal dott. nei confronti della CP_5 società attrice a titolo di compenso per l'attività di revisore contabile svolta dal 29 giugno pagina 8 di 26 2015 sino al 15 gennaio 2018, per l'ammontare complessivo di € 63.541,67, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito del presente procedimento, oltre interessi ex art. D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del dott. della suddetta Controparte_5 somma.
Nel merito, in via subordinata.
Per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice nei confronti del dott. : Controparte_5
(i) accertare e dichiarare la quota di eventuale responsabilità interna attribuibile al dott.
e, per l'effetto, limitare la condanna dello stesso a tale quota. Controparte_5
(ii) accertare e dichiarare la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno degli altri convenuti e condannarli, in via tra lRO solidale ovvero nei limiti delle rispettive quote di responsabilità, a tenere manlevato ed indenne il dott. per le somme Controparte_5 eccedenti la quota di responsabilità allo stesso imputabile;
(iii) accertare e dichiarare che il credito risarcitorio che dovesse essere riconosciuto in capo alla società attrice è estinto per compensazione sino alla concorrenza del controcredito vantato dal dott. a titolo di compenso professionale per l'attività di Controparte_5 revisione legale dei conti;
(iv) condannare – Rappresentante Generale per l'Italia, in Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.VA , con sede legale P.VA_1 in Milano, Via della Chiusa n. 2, a tenere il dott. manlevato, indenne e Controparte_5 rimborsato per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
In ogni caso.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21/10/2024
Per con riferimento al rischio assunto con il Controparte_7 certificato n. 10452472L
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 9 di 26 - respingere le domande tutte svolte nei confronti degli Assicurati perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente ed in ogni caso, rigettare le domande di manleva avanzate nei confronti dei CP_7
Certificato n. 10452472L per le ragioni indicate in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande nei confronti degli
Assicurati, respingere le domande di manleva svolte nei confronti di Certificato n. CP_7
10452472L per una o più delle ragioni indicate in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti degli
Assicurati e delle domande di manleva da questi svolte, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto da Certificato n. 10452472L in base alla Polizza, previa CP_7 applicazione delle esclusioni e limitazioni tutte:
(i) nei limiti della responsabilità attribuibile a ciascuno degli Assicurati, previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate;
(ii) entro il limite di indennizzo per Richiesta di Risarcimento pari (i) quanto al dott.
NA, ad Euro 2.500.000,00 e (ii) quanto al dott. , ad Euro 2.000.000,00 - CP_4 sempre che i predetti limiti di indennizzo non siano stati già erosi, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza – e, comunque, entro il limite di indennizzo in aggregato pari ad Euro
5.000.000,00 “per sinistro ed anno assicurativo”, e comunque previa applicazione della franchigia prevista in misura fissa pari ad Euro 15.500,00, e sempre che i predetti limiti massimi di indennizzo non siano già stati erosi in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.
Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, VA e CPA oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%.
pagina 10 di 26 Per quale successore degli Controparte_7 Parte_4 titolari del Certificato di Assicurazione n. CRE64A15482
A) rigettare la domanda spiegata dalla e Concordato preventivo Parte_1
(già ), nei confronti del dott. , perché totalmente CP_11 Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla accertare e dichiarare la quota di Controparte_12 responsabilità di ciascun convenuto;
B) rigettare la domanda di indennizzo formulata dal dott. nei confronti Controparte_3 degli esponenti perché infondata in fatto ed in diritto;
Parte_4
C) condannare la parte ritenuta onerata alle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori.
Per , CP_6
Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
GIUDICARE nel merito:
- respingere ogni e tutte le domande svolte nei confronti del Dott. in quanto Controparte_5 inammissibili o infondate e comunque prive di ogni prova;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande nei confronti del Con Dott. , comunque limitare l'indennizzo da parte di , tenuto conto del CP_5 massimale di Euro 250.000, dello scoperto di polizza e comunque tenuto conto di ogni altro limite previsto dalla Polizza, condizioni generali e particolari, parti integranti del presente atto difensivo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre accessori di legge).
pagina 11 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in concordato Parte_1 preventivo, già , conveniva in giudizio l'ex amministratore Parte_1 unico della società, , nonché i soggetti che si erano avvicendati nella carica di CP_1 membri del Collegio Sindacale e di Revisori Contabili, per sentirli condannare, in solido tra lRO e in relazione ai rispettivi periodi di permanenza in carica, al risarcimento del danno derivato dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale nonostante l'intervenuto azzeramento del capitale sociale, ritenuto verificatosi già a far data dall'esercizio relativo all'anno 2009, e fino alla messa in liquidazione della società, avvenuta con delibera del
16/3/2016; e al fine di sentir accertare che nulla fosse dovuto ai convenuti sindaci e revisori a titolo di compenso professionale per gli incarichi ricoperti, per il periodo dal
2010 sino alla data di messa in liquidazione della società.
Si costituivano in giudizio i sindaci TE Parte_3
AN NA, e , nonché i revisori
[...] Controparte_3 Parte_2
e , rimanendo contumace l'amministratore. Controparte_4 Controparte_5
Con difese in parte comuni, i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 33 dello Statuto;
il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale ad esperire l'azione di responsabilità (tanto quella sociale, quanto quella dei creditori), la carenza di interesse ad agire, la nullità della citazione rispetto a e nel merito contestavano le Controparte_5 domande attoree sotto molteplici profili, chiedendone il rigetto. In subordine i convenuti chiedevano che venissero accertate le quote di responsabilità di ciascuno, con domanda di manleva per l'ipotesi di condanna al pagamento di una somma eccedente rispetto alla eventuale quota interna di responsabilità.
I convenuti , e NA svolgevano inoltre eccezione di compromesso, CP_3 CP_4 che veniva tuttavia successivamente dagli stessi rinunciata svolgevano Parte_3 TE Controparte_5 inoltre nei confronti della società domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta.
pagina 12 di 26 Autorizzata la chiamata in causa delle terze compagnie assicuratrici su istanza dei convenuti, alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dell'ex amministratore unico
. CP_1
Nelle more del procedimento veniva dichiarata l'estinzione del giudizio tra parte attrice e
, sindaco non costituito. Controparte_8
Veniva inoltre dichiarata l'estinzione del giudizio tra BT e , nonché nei Parte_2 rapporti processuali tra e la terza chiamata non costituita e i Parte_2 CP_7 convenuti in relazione alle reciproche domande di manleva e di regresso ( , CP_1
e AN NA, TE Parte_3
, e ). Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
Veniva inoltre dichiarata l'estinzione del giudizio tra parte attrice ed il convenuto
[...]
e tra questi e la terza chiamata e nei rapporti Parte_3 Controparte_13 processuali con AN NA, , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
. CP_5
Con ordinanza del 26/6/2021 veniva assegnato termine di quindici giorni alle parti per la presentazione della domanda di conciliazione prevista dall'art. 33 dello Statuto in vigore al momento in cui erano in carica i conventi, ai sensi del quale “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, siano risolte mediante un tentativo di conciliazione condotto secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Treviso”, sul presupposto che, ancorché detta clausola non fosse prevista nel nuovo statuto della società, approvato in data 15.1.2018, a seguito della trasformazione e mutamento della denominazione sociale di liquidazione in in liquidazione, la Parte_1 Pt_1 natura negoziale della clausola di conciliazione comportasse che essa dovesse essere applicata in riferimento ai rapporti relativi alla allegata responsabilità contrattuale degli organi sociali rimasti in carica durante la vigenza della clausola medesima, secondo quanto preteso e allegato da parte attrice.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione pagina 13 di 26 sulle questioni preliminari e tuttavia rimessa in istruttoria ai fini della notifica al convenuto contumace delle domande riconvenzionali trasversali proposte nei suoi CP_1 confronti dai convenuti e . All'esito di detti TE Controparte_5 adempimenti la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
***
È fondata e merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale e del liquidatore volontario svolta dalle parti convenute.
In via preliminare va osservato che l'azione esperita da e concordato Controparte_14 preventivo nel presente giudizio nei confronti dell'ex amministratore unico della società,
, e dei membri del collegio sindacale e dei revisori contabili va inquadrata CP_1 nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cc. E' la stessa parte attrice a qualificare la domanda in tali termini (pag. 17 atto di citazione), anche mediante il richiamo alla delibera assembleare di del 28/8/2017 (doc. 17), con Parte_1 cui veniva appunto deliberato “di promuovere l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis, 2407 c.c. e D.Lgs. n. 39/2010 nei confronti dei cessati amministratori, sindaci e revisori in carica negli anni dal 2011 al 2006”.
L'azione viene esercitata congiuntamente dal liquidatore giudiziale nominato dalla procedura e “per quanto occorrer possa” anche dal liquidatore ordinario che rappresenta la società secondo le regole ordinarie, trattandosi di società in liquidazione.
Sempre preliminarmente va osservato che il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. è stato presentato da al Tribunale di Treviso in data 07/04/2016, Parte_1 successivamente – come si legge nel piano di concordato doc. 5 attoreo - all'affitto della propria azienda in data 31/03/2016 alla società Sola Grazia S.r.l. Con decreto del
04/11/2016 il Tribunale di Treviso ha ammesso alla procedura di concordato Parte_1 preventivo.
La proposta di concordato (doc. 5 attoreo) prevede “in estrema sintesi, (i) l'esercizio dell'azienda mediante l'affitto d'azienda, sino alla cessione della medesima;
(ii) la vendita dell'intera azienda di proprietà di al soggetto che sarà decretato aggiudicatario Parte_1 della stessa all'esito della procedura competitiva che sarà indetta dal Tribunale ai sensi pagina 14 di 26 dell'art. 163-bis l.fall., (iii) la liquidazione dei beni aziendali considerati non strategici, in quanto non funzionali all'esercizio dell'impresa, (iv) la liquidazione del magazzino attualmente esistente, (v) l'incasso dei crediti commerciali, (vi) l'accoglimento della transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall.”.
Il piano concordatario va qualificato quale concordato con continuità aziendale.
Viene, quindi, in rilievo l'art. 186 bis L.fall., ai sensi del quale “Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa”.
Che si tratti di concordato in continuità, oltre ad essere affermato dalle parti convenute, è pacificamente riconosciuto dalla stessa parte attrice, la quale, in prima memoria ex art. 183 cpc (pag. 38), afferma non essere “minimamente in discussione che il concordato della scrivente società sia inquadrabile nella previsione dell'art. 186 bis L.F. sul concordato in continuità (indiretta)”.
Il concordato in continuità si caratterizza prevalentemente per la prosecuzione dell'attività di impresa, che può essere diretta, ovvero indiretta (secondo le ipotesi tipicamente previste di cessione e conferimento dell'azienda) ed è principio consolidato quello per cui «il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 -bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd.
"intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività
pagina 15 di 26 comporterebbe» (Cass. n. 29742 del 2018).
La Cassazione, con sentenza 1 marzo 2022 n. 6772, pronunciata proprio con riferimento all'odierna attrice, ha statuito che il concordato in esame è un concordato in continuità indiretta, nel quale ciò che rileva è che l'azienda sia in esercizio al momento dell'accesso alla procedura, individuandosi, proprio nel contratto di affitto stipulato prima della proposizione della domanda di concordato (cd. affitto-ponte), uno strumento per garantire la prosecuzione dell'attività per evitare «il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe».
Per espressa previsione normativa nel concordato in continuità “Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa”, avendo la Suprema
Corte chiarito che la fattispecie viene in rilievo allorquando “alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale”, determinando tale pur minima prosecuzione dell'attività di impresa l'applicazione dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall. (Cass. 734/2020).
A differenza di quanto avviene nel concordato con cessione dei beni, nel quale il patrimonio della società in concordato, tra cui il credito risarcitorio, deve considerarsi tutto a disposizione dei creditori, con le uniche eccezioni contenute nel piano, purché questo le contempli, nel concordato in continuità, “la cessione parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita dall'istituto di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale” (Cass. 26005/2018).
L'attività liquidatoria nel concordato in continuità può, dunque, avere ad oggetto singoli beni non funzionali alla continuità aziendale ovvero la realizzazione di crediti della società, purché specificatamente individuati nel piano di concordato e per la cui liquidazione o realizzazione può essere nominato un liquidatore giudiziale, la cui nomina è, tuttavia, ritenuta, secondo l'indirizzo assolutamente maggioritario, non necessaria, stante l'omessa previsione nelle procedure in continuità di cui all'art. 186 bis l.fall. di norma analoga all'art. 182 l.fall. dettata per i concordati liquidatori (Corte d'Appello di Roma 23 maggio
2016).
pagina 16 di 26 Ad ogni modo, sia che venga nominato un liquidatore giudiziale, sia che la realizzazione del piano concordatario resti affidata agli organi sociali, l'ambito delle attività di realizzazione dell'attivo a beneficio dei creditori concordatari dovrà ritenersi circoscritto alla realizzazione dell'attivo relativo alle poste previste nel piano concordatario.
Con riferimento alla legittimazione processuale del liquidatore del concordato vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza – ancorché con riferimento al liquidatore del concordato con cessione di beni, ma che si attagliano anche al liquidatore nominato nell'ambito del concordato in continuità –secondo cui la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere, dal momento che la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti rimangono in capo al debitore, mentre agli organi della procedura sono trasferiti solo i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione (cfr. Cass. 33422/2019; Cass. n. 17606 del
2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017).
Ai fini della legittimazione processuale del liquidatore all'azione sociale di responsabilità occorre, pertanto, verificare se il credito risarcitorio, e con esso l'azione, sia stato ceduto ai creditori.
Tanto premesso, va ora osservato che la nomina del liquidatore giudiziale nella persona della dott.ssa non è stata contestuale all'omologa del piano di concordato da CP_15 parte del Tribunale di Treviso.
Nel decreto di omologa del 5/6/2017 il Tribunale di Treviso osservava, infatti, che “non appare necessaria la nomina di un liquidatore in considerazione del carattere marginale delle relative operazioni rispetto alla prosecuzione dell'attività (infatti, l'art. 186 bis lf non contiene alcuna specifica disciplina dell'esecuzione del concordato con continuità aziendale, per cui si deve ritenere che, in questo tipo di concordato, non sia necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e che l'attività debba proseguire in capo agli amministratori o liquidatore ancorché sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato …)”. Secondo tale provvedimento, la attuazione del piano concordatario era affidata all'organo sociale (liquidatore volontario).
pagina 17 di 26 Solo con successivo provvedimento del 10/7/2018, ritenuto che vi fossero i presupposti per procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario con un liquidatore giudiziale, veniva nominata la dott.ssa (doc. 82 attore), alla quale veniva attribuito l'incarico, CP_15 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 l.fall., “di provvedere alla liquidazione dell'attivo ceduto ai creditori nell'ambito concordatario ed alle attività connesse e conseguenti, compresi la formazione dello stato passivo e i riparti” (doc. 83 attoreo). Con tale provvedimento al liquidatore volontario era sottratta l'attività di realizzazione del concordato.
Appare, pertanto, dirimente al fine di determinare se sussista o meno in capo al liquidatore giudiziale la legittimazione a proporre la presente azione, accertare se detta azione fosse prevista nel piano di concordatario.
Il piano concordatario prevedeva “l'incasso dei crediti, ivi incluso il ricavato derivante dall'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità verso gli ex componenti del consiglio di amministrazione” (pag. 28 doc. 5) e nella parte specificatamente dedicata ad illustrare
“l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex organo amministrativo” (Cap. IV par. F) dava atto di “una circostanza particolarmente grave, rappresentata da un CO di una rilevante quantità d'RO, che ha indotto l'attuale liquidatore della Società a formulare uno specifico esposto in procura e a convocare l'assemblea dei soci affinché fosse deliberata
l'azione di responsabilità verso gli ex componenti del consiglio di amministrazione della ricorrente”.
Veniva pertanto previsto che “Il Tribunale potrà quindi decidere di affidare al liquidatore giudiziale la facoltà di esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della società, in relazione ai fatti e agli atti già oggetto di disclosure, da parte della ricorrente”, con la previsione, tuttavia, che “In considerazione dell'esiguo patrimonio personale del possibile destinatario dell'azione di responsabilità e, conseguentemente, della difficile recuperabilità del credito risarcitorio, il piano di concordato non prevede prudenzialmente l'introito di alcun attivo dall'esercizio dell'azione di responsabilità”.
L'unica azione originariamente contemplata nel piano di concordato è esclusivamente pagina 18 di 26 quella nei confronti dell'amministratore (e non degli altri organi sociali) in relazione all'illecito doloso rappresentato dalla sottrazione di una rilevante quantità d'RO. Detto addebito è, infatti, l'unico contemplato nel piano, nel quale alcun cenno viene fatto all'azione ex art. 2486 cc.
La conferma del fatto che il credito ceduto fosse solo quello verso l'amministratore la si trae poi dalla decisione di non appostare alcun utile in relazione a detta azione, motivata in ragione dell'esiguità del patrimonio personale dell'amministratore a soddisfacimento di detto credito.
Con memoria illustrativa del 20/9/2016 (doc. 6 attoreo) venivano apportate delle modifiche ed integrazioni al piano concordatario, successivamente omologato.
Conformemente al piano originario, anche nella memoria integrativa veniva prevista la facoltà in capo al liquidatore “di esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex management della società, in relazione ai fatti e agli atti già oggetto di disclosure”, ossia di esercitare l'azione nei confronti dell'amministratore per l'illecito doloso dell'CO
d'RO (tali dovendosi intendere i fatti oggetto di disclosure), senza che fosse previsto alcun introito all'attivo del concordato in ragione “dell'esiguo patrimonio personale del possibile destinatario dell'azione di responsabilità”. Veniva altresì testualmente previsto che
“Astrattamente tale azione di responsabilità, stante il vincolo di solidarietà, potrebbe essere promossa anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo della
Società, precisamente ai membri del Collegio Sindacale e al Revisore dei Conti”.
Stante il tenore letterale dell'atto si deve ritenere che nel piano concordatario anche la responsabilità concorrente e solidale di sindaci e revisori contabili fosse stata prevista solo in relazione all'illecito doloso dell'ex amministratore.
Ciò trova conferma nella precisazione, svolta in relazione alla astratta responsabilità degli organi sociali, per cui “le violazioni principali da cui scaturirebbe il diritto risarcitorio riguarderebbero fattispecie dolose, poste in essere dall'ex amministratore della Società”.
E che l'unico titolo legittimante in astratto la responsabilità concorrente degli organi sociali valorizzato nel piano concordatario fosse solo l'illecito doloso dell'amministratore lo si evince, altresì, laddove nel piano viene precisato che il carattere fraudolento delle condotte pagina 19 di 26 dell'amministratore “potrebbe determinare un'interruzione del nesso causale tra il danno contestato e l'inadempimento ascrivibile ai membri degli organi di controllo della
Società”, tanto che “In considerazione di tale criticità, la Società ha ritenuto prudente attribuire a tale voce di credito un valore pari a zero, ancorché ritenga che l'azione rientri nell'attivo messo a disposizione dei creditori”.
Il piano così approntato è stato omologato con decreto del 5/6/2017 nel quale era previsto che “il Liquidatore si attiverà per ogni iniziativa utile a far valere le responsabilità degli amministratori e richiederà il parere del Commissario e l'autorizzazione del Giudice
Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio”.
Non venivano, pertanto, ricomprese nel novero delle azioni esperibili dal liquidatore le azioni verso sindaci e revisori (seppur astrattamente previste nel piano di concordato).
Detta esclusione trova una propria logica e coerente giustificazione nella prognosi infausta compiuta nel piano di concordato – ed evidentemente recepita dal tribunale - quanto alla realizzazione dell'attivo che da tali azioni potesse derivare, motivata sulla possibile
“interruzione del nesso causale tra il danno contestato e l'inadempimento ascrivibile ai membri degli organi di controllo della Società”, in ragione del carattere fraudolento delle condotte addebitate all'amministratore per l'CO d'RO.
L'unica azione prevista nel piano, oggetto di omologa, e per la quale sussiste la legittimazione ad agire del liquidatore giudiziale, è pertanto quella diretta a far valere la responsabilità da fatto illecito dell'amministratore, in relazione all'CO di RO.
Non sussiste invece la legittimazione del liquidatore, poiché non ricompresa nel piano concordatario e non prevista nel decreto di omologa, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di sindaci e revisori, oltre che dell'amministratore unico, in relazione all'illecito di cui all'art. 2486 cc, esperita nel presente giudizio, nel quale viene contestato all'amministratore di non aver posto in essere gli interventi di legge nonostante l'intervenuto azzeramento del capitale sociale di ai sindaci di non aver Parte_1 diligentemente adempiuto al dovere di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo e ai revisori di non aver esercitato con la dovuta diligenza il controllo contabile.
pagina 20 di 26 Parte attrice ha espressamente escluso di agire nel presente giudizio al fine di far valere la responsabilità dolosa del , in relazione all'CO di RO, unica azione per cui, CP_1 invece, si ritiene sussistesse la legitimatio ad causam del liquidatore giudiziale.
Si legge infatti in atto di citazione, quanto all'CO di RO, che “si tratta di una voce di danno che non forma oggetto del presente giudizio e che non verrà, quindi, presa in considerazione ai fini della presente causa” (pag. 6 citazione).
Ne consegue quindi che va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità esperita nel presente giudizio.
Né si può giungere ad una diversa interpretazione in ragione dell'attuale formulazione dell'art. 115 CCII che prevede una legittimazione del liquidatore ad esercitare l'azione sociale di responsabilità a prescindere da quando sia previsto dalla proposta concordataria, posto che, come recentemente affermato dalla Cassazione “a nulla rilevano possibili parallelismi con le corrispondenti disposizioni dettate nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, poiché, in difetto di una linea di “continuità” tra il regime concordatario pregresso e quello riformato, va esclusa la possibilità di rinvenire in detto Codice un utile criterio interpretativo degli istituti concorsuali vigenti” (Cass. Cass. 11220/2025; Sez. U,
12476/2020, 2061/2021, 8504/2021, 42093/2021, 8557/2023, 7337/2024).
La legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità diversa da quella prevista nel concordato rimane quindi in capo alla società e spetta al liquidatore volontario esercitarla, ma nell'interesse e a vantaggio della società medesima, e non dei creditori concordatari.
Tra gli argomenti spesi da parte attrice per contrastare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti vi sarebbe quello per cui “nel caso di specie
l'odierno giudizio è stato promosso con atto di citazione spiccato dalla scrivente in persona del liquidatore di nomina giudiziale Dott.ssa nonché e per CP_15 scrupolo in persona del liquidatore di nomina assembleare” (pag. 20 della comparsa conclusionale). Fa presente parte attrice che “ aveva in allora ritenuto di agire Pt_1 giudizialmente in persona di entrambi i liquidatori - quello di nomina giudiziale ai sensi
pagina 21 di 26 dell'art 182 L.F. e quello di nomina assembleare - proprio per evitare di invischiarsi in defatiganti eccezioni in rito”.
Al riguardo va osservato che originariamente il decreto di omologa del 5/6/2017 non aveva previsto la nomina di un liquidatore giudiziale, e aveva disposto che fosse il liquidatore
(volontario) ad attivarsi “per ogni iniziativa utile a far valere la responsabilità degli amministratori”. Per effetto dell'intervenuta nomina del liquidatore giudiziale, con successivo decreto del 10/7/2018 (doc. 83), ogni attività liquidatoria è passata in capo a questi, al quale veniva demandato il compito “di provvedere alla liquidazione dell'attivo ceduto ai creditori nell'ambito concordatario ed alle attività connesse e conseguenti, compresi la formazione dello stato passivo e i riparti”.
Ciò porta ad escludere in radice che il liquidatore volontario sia legittimato a proporre azioni nell'interesse della massa dei creditori concordatari funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali (tanto più con riferimento all'azione sociale di responsabilità quivi azionata, perché non compresa nel piano concordatario), residuando in capo al medesimo la legittimazione ad esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli organi sociali (facendo valere il danno da illecita prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 2486 cc) solo ed esclusivamente nell'interesse e a beneficio della società, per far valere un diritto risarcitorio di questa.
Senonché emerge per tabulas che la presente azione è stata proposta ad esclusivo beneficio del concordato, posto che con il suo esperimento si mira expressis verbis al miglioramento della percentuale di soddisfacimento dei creditori. Sin dall'atto di citazione parte attrice ha, infatti, affermato che “la proposta di concordato presentata da non solo Parte_1 non prevede la liberazione della società col raggiungimento delle percentuale minima garantita, ma anzi ha espressamente precisato che tutto quanto riveniente dalla liquidazione od incasso delle poste attive non funzionali all'esercizio dell'impresa – e, come tali, estranee al contratto d'affitto d'azienda ed alla successiva cessione della stessa
– vada a beneficio dei creditori;
con possibilità, dunque, di soddisfacimento degli stessi in misura più elevata della percentuale minima garantita” (pag. 13 citazione).
E dunque una volta appurato che l'azione è stata esperita per il recupero della posta attiva pagina 22 di 26 rappresentata dai crediti risarcitori verso gli organi sociali quale “elemento dell'attivo ceduto ai creditori concorsuali per il miglior soddisfacimento delle lRO ragioni” (pag. 14 citazione), va escluso che detta azione potesse essere esercitata dal liquidatore volontario, essendo questi privo della legittimazione a proporre l'azione a beneficio del concordato.
Deve pertanto concludersi che difetti la legittimazione ad agire anche in capo al liquidatore volontario dott.ssa Rita Tedino.
Le domande attoree sono pertanto inammissibili.
***
I convenuti e hanno svolto domanda TE Controparte_5 riconvenzionale di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della società, rispettivamente di componente del collegio sindacale, il primo e di revisore contabile, il secondo.
Deduce di essere creditore dell'importo di € 84.263,53 in TE privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. e dimette sub doc. 13 una comunicazione inviata all'attestatore del piano, dott. avente ad oggetto “estratto conto del mio credito nei Per_1 confronti della società Tecnigolod spa in liquidazione alla data del 7 aprile 2016 ammontante ad euro 84.263,53, precisando che trattasi delle competenze per prestazioni professionali”.
Il credito azionato dal dott. è, quindi, un credito sorto TE anteriormente alla domanda di concordato, che risulta essere stata depositata dinnanzi al
Tribunale di Treviso (come si evince dal decreto di omologa doc. 7 attoreo) in data
7/4/2016.
Il credito fatto valere in via riconvenzionale dal dott. , come emerge dalla CP_5 comunicazione allegata alla pec del 25/10/2018 inviata alla dott.ssa risulta essere CP_15 relativo a prestazioni professionali rese in parte anteriormente e in parte successivamente alla domanda di concordato (doc. 7 parte ). CP_5
Come dedotto dal dott. , i crediti per compensi maturati per l'attività professionale CP_5 svolta dalla data di nomina a revisore contabile (29/6/2015) alla domanda di concordato sarebbero di rango privilegiato;
i crediti sorti successivamente sarebbero in prededuzione.
pagina 23 di 26 In seconda memoria ex art. 183 cpc il convenuto ha poi precisato che la società aveva provveduto a richiedere al dott. la precisazione del proprio credito (precisazione CP_5 trasmetta con la suddetta comunicazione di cui al doc. 7) per recepirlo nel passivo concordatario, il che induce a ritenere, quindi, che detti crediti siano stati inseriti nel piano di riparto.
Parte attrice ha eccepito, con riferimento al credito del dott. , l'intervenuta CP_5 rinuncia da parte di questi, dimettendo relativa comunicazione e-mail contenente la dichiarazione di rinuncia (doc. 61).
Ciò posto, le domande riconvenzionali formulate non meritano accoglimento.
Per quanto riguarda i crediti sorti anteriormente alla domanda di concordato, trova applicazione l'art. 184 L.fall., ai sensi del quale “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”, norma che vincola i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda dì concordato preventivo al rispetto degli effetti esdebitatori derivanti dal decreto di omologazione.
Va, poi, osservato che il piano di concordato prevedeva: (i) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
(ii) il pagamento dei creditori muniti di privilegio speciale e generale secondo le modalità sopra analiticamente delineate;
(iii) il pagamento dei crediti privilegiati degradati e chirografari nella percentuale del 3,44%.
Risulta dal piano di riparto presentato dal Liquidatore Giudiziale in data 17 giugno 2019, che l'attivo realizzato permettesse “il pagamento integrale ed indistinto di tutti i creditori privilegiati ed il pagamento nella misura del 3,5% dei creditori chirografari” (doc. 3
). Vengono inoltre espressamente previste nel piano di Parte_5 riparto alla voce “uscite” del “prospetto delle somme disponibili” le somme per il pagamento ai professionisti dei crediti in prededuzione.
I creditori risultano, quindi, essere stati soddisfatti secondo le previsioni del piano di concordato, circostanza peraltro affermata a più riprese dagli stessi convenuti, che sin dagli atti introduttivi avevano sottolineato, al fine di contestare che vi fosse un interesse ad agire in capo a parte attrice, che la percentuale di soddisfazione dei creditori indicata nella pagina 24 di 26 proposta di concordato era stata raggiunta e che quindi la proposta di concordato aveva trovato integrale esecuzione.
In ragione di ciò (e a prescindere da ogni valutazione circa la rinuncia del dott. al CP_5 proprio compenso da questi comunicata in data 3/8/2016 al liquidatore volontario dott.
, i crediti dei convenuti sorti anteriormente all'omologa del concordato si CP_16 ritengono non dovuti in applicazione dell'art. 184 l.fall.
Altresì non dovuto è il credito del dott. sorto successivamente, tenuto conto che CP_5 in ragione della stessa prospettazione offerta dalla parte si tratta di credito in prededuzione, inserito nel passivo concordatario e da ritenersi, quindi, in ragione delle risultanze del piano di riparto, soddisfatto.
***
Parte attrice è tenuta a rifondere integralmente le spese di lite a NA, e CP_3
, tenuto conto della maggiorazione prevista per l'assistenza di più soggetti da parte CP_4 del medesimo difensore.
Le spese di lite sono compensate per ¼ rispetto a e a CP_5 TE
[...]
Nella determinazione delle spese si tiene conto che la controversia è di valore eccedente ad
€ 520.000.
Sono altresì poste integralmente a carico di parte attrice le spese di lite di CP
, terza chiamata assicuratrice di , e di
[...] CP_5 Controparte_7
- Certificato n. 10452472L, terza chiamata da NA e , non
[...] CP_4 apparendo la chiamata in causa pretestuosa e manifestamente infondata (ex multis Cass.
6144/2024), anche alla luce delle difese svolte dalla assicuratrice di NA e , CP_4 dovendosi in ogni caso escludere che la crisi della società fosse conclamata al momento della sottoscrizione della polizza.
Sono invece poste a carico di le spese di lite della terza chiamata CP_3 [...]
- Certificato n. CRE64A15482, non essendovi la prova Controparte_7 dell'effettiva denuncia del sinistro in vigenza di polizza (11/1/2016 – 11/1/2017), tale non potendosi ritenere il documento redatto dall'assicurazione in occasione del rinnovo della pagina 25 di 26 polizza (doc. 12 ) tenuto conto che l'assicurazione è prestata nella formula claims CP_3 made.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva del concordato preventivo di Parte_1
;
[...]
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da e da TE [...]
; CP_5
3) compensa le spese di lite in misura di ¼ tra parte attrice e e TE
e condanna parte attrice al rimborso delle restanti spese, che liquida per Controparte_5 ciascuno, in € 21.900 per compensi ed € 2.529 per spese, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
4) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di NA, e CP_3
, che liquida in € 37.950,90 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
CP_4
5) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di che Controparte_10 liquida in € 14.000 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
6) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
n. che liquida in € 14.000 per Controparte_17 P.VA_2 compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
7) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
- Certificato n. n. che liquida in € 14.000 Controparte_7 NumeroDi_2 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 16/07/2025
Il Giudice est. dott Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio DRO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6838/2020 promossa da:
Parte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Laghi e Lucia Mattarollo ed elettivamente domiciliato presso il lRO studio in Viale Cesare Battisti 1 Treviso
ATTORE contro
– contumace CP_1
, con gli avv.ti Roberto Nevoni e Damiano TE
Zamuner
ALESSANDRO CENACCHI, e , Controparte_3 Controparte_4 con l'avv. Marco De Cristofaro
, con l'avv. Matteo Di Pede Controparte_5
CONVENUTI
pagina 1 di 26 con la chiamata in causa di
, con l'avv. Giampietro Bozzola CP_6
- Certificato n. , con l'avv. David Controparte_7 Numero_1
Maria Marino
- Certificato n. CRE64A15482, con l'avv. Controparte_7
Gerardo Romano Cesareo
– Certificato n. DAE90200148 – contumace Controparte_7
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Parte attrice:
NEL MERITO:
1. - Preso atto degli accordi transattivi stipulati dalla qui concludente con i Dott.ri
, e per le quote ideali di Controparte_8 Parte_2 Parte_3 responsabilità e di debito agli stessi imputabili - i primi due accordi dimessi in copia all'udienza del 17.11.2021 e depositati telematicamente il successivo 18.11.2021, e l'accordo con il Dott. depositato telematicamente in data Parte_3
30.05.2023 - con conseguente, intervenuta declaratoria di estinzione dei relativi rapporti processuali;
preso, dunque, atto che il danno azionato per l'illegittima protrazione dell'attività sociale dal 2010 sino alla messa in liquidazione di (in allora Parte_1 denominata va decurtato della quota di danno imputabile e transatta con i Parte_1
TT , e Controparte_8 Parte_2 Parte_3 indicativamente quantificata in complessivi Euro 5.789.596,00 (di cui indicativi Euro
674.806,00 in relazione alla quota astrattamente imputabile al Dott. , indicativi CP_8
Euro 2.236.000,00 in relazione alla quota astrattamente imputabile al Dott. e Parte_2 indicativi Euro 2.878.707,00 in relazione alla quota astrattamente imputabile al Dott.
); preso, altresì, atto che gli importi come sopra da defalcare e Parte_3 riferibili ai Sindaci TT , e Controparte_8 Parte_2 Parte_3 sono stati così quantificati dalla qui concludente sul presupposto di un danno di
[...] complessivi Euro 17.160.267,00, peraltro sol indicativamente quantificato nell'atto di pagina 2 di 26 citazione ove si è fatto espressamente salvo il “diverso maggiore o minor importo che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria”; previo, infine, accertamento della responsabilità dei convenuti non transigenti per le ragioni e i titoli giuridici esposti nell'atto di citazione e precisati ed illustrati nelle successive Memorie;
previi gli accertamenti tutti di cui sopra, condannare il NO , nonché i TT AN NA, CP_1
, , e , al Controparte_4 Controparte_3 TE Controparte_5 risarcimento del danno derivato alla società dalla illegittima protrazione dell'attività sociale dal 2010 sino alla messa in liquidazione di e concordato preventivo, al Controparte_9 netto delle quote di responsabilità imputabili ai TT , e CP_8 Parte_2 Parte_3
e come sopra indicativamente quantificate - e, quindi, per indicativi Euro
[...]
11.000.000,00 circa - ovvero nel diverso, maggiore o minore, importo che risulterà al termine dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta dalla qui concludente nella Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.
Condanna che, riguardo all'Amministratore NI NO , viene chiesta per la CP_1 totalità del danno azionato, in via solidale con i sindaci e revisori via via corresponsabili, in relazione ai periodi di rispettiva permanenza in carica;
mentre, per quanto concerne sindaci e revisori legali, la condanna degli stessi viene chiesta per la quota-parte del predetto danno a ciascuno imputabile in relazione ai periodi di rispettiva permanenza in carica ed in via solidale tra i sindaci ed i revisori legali che, sempre in relazione ai periodi di permanenza in carica, abbiano concorso alla produzione della medesima quota-parte di danno.
2. - Accertare e dichiarare, altresì, per le ragioni esposte negli atti di causa – e, quindi, per l'intervenuta rinuncia dei convenuti ai lRO crediti e, comunque, anche per i sindaci e revisori non rinuncianti, per il colpevole e grave inadempimento dei convenuti stessi ai doveri lRO incombenti nella veste di revisori legali e di componenti del Collegio Sindacale della qui concludente – che nulla è dovuto a titolo di compenso professionale dalla qui concludente ai convenuti medesimi per gli incarichi ricoperti nel periodo dal 2010 sino alla data di messa in liquidazione della società.
IN VIA RICONVENZIONALE: così come eccepito all'udienza del 9.06.2021 (prima udienza di comparizione parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di differimento pagina 3 di 26 d'udienza ex art. 269 c.p.c. formulata dai convenuti), si chiede che le somme eventualmente riconosciute ai sindaci e revisori convenuti a fronte delle domande riconvenzionali dagli stessi formulate (per l'attività relativa alle cariche ricoperte, anche successivamente alla messa in liquidazione di e il Dott. per attività Parte_1 TE professionale di consulenza) siano portate in compensazione con il maggior credito risarcitorio fatto valere in giudizio dalla qui concludente.
IN OGNI IPOTESI: con rifusione di spese e compenso professionale di lite, oltre ad VA e
C.P.A.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18/10/2024
Per : TE
I) In rito, in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire del
Liquidatore Giudiziale di e concordato preventivo e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte da questo proposte nei confronti del dott. ; TE
II) Nel merito:
- in via principale: respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti del dott.
in quanto prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, TE per le ragioni esposte in atti e comunque anche ai sensi dell'eccezione svolta ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, anche in applicazione di quanto eccepito ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., accertare e dichiarare, la quota interna di responsabilità dell'attore e dei convenuti, dott.ri , AN NA, , e CP_1 Controparte_3 Controparte_5
e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, a risarcire, manlevare e Controparte_4 tenere indenne il dott. da ogni pregiudizio e conseguenza TE economica derivante dal (denegato) accoglimento anche parziale delle domande svolte nel pagina 4 di 26 presente giudizio contro il dott. per importi che egli fosse TE tenuto a pagare in eccedenza rispetto alla rispettiva quota interna di responsabilità;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, respingere tutte le domande di condanna e/o di manleva e/o di regresso svolte dal convenuto, dott. , nei confronti del dott. Controparte_5 TE in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
[...]
III) in via riconvenzionale:
- condannare e concordato preventivo a corrispondere, per le Parte_1 ragioni esposte in atti, al dott. l'importo di Euro 84.263,53 in TE privilegio ex art. 2751 bis n. 2 del c.c., oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002 maturati su tali importi;
IV) in ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi;
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 22/10/2024
Per AN NA, ed Controparte_4 Controparte_3
CONCLUSIONI SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sez. specializzata per le imprese, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare di rito: dichiarare il difetto di legittimazione del Liquidatore giudiziale in tanto in quanto resosi parte attrice;
Sempre in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità radicale e totale della domanda attrice per violazione del divieto di frazionamento del credito;
Ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità – o comunque la intrinseca infondatezza – della domanda attrice per difetto di interesse ad agire e/o legittimazione ad agire, od in ogni caso per carenza di qualsivoglia fattispecie di danno risarcibile in ragione della già intervenuta completa esdebitazione della società attrice ex art. 184 l.fall.;
In via principale di merito: perimetrare il periodo rilevante ai fini della ricostruzione contabile richiesta da parte attrice considerando che – a tutto il dicembre 2014, a seguito dell'avvenuta predisposizione di un piano attestato ex art. 67 l.fall. condiviso con i creditori pagina 5 di 26 sociali e seguito dalla conclusione di una convenzione di moratoria e dall'erogazione di nuova finanza da parte degli stessi – non era immaginabile alcuna attività di sindaci o revisori volta ad interrompere l'operatività aziendale ordinaria in contrasto con gli interessi sociali condivisi, a quel tempo, dalla quasi totalità del ceto creditorio;
In via conseguenziale di merito: esclusa la stessa configurabilità di una censura all'operato di sindaci o revisori a tutto il dicembre 2014, rigettare in radice ed in toto la domanda proposta nei confronti del Dr. AN NA, che è stato in carica in un periodo anteriore al 31.12.2014, nonché in un periodo posteriore ma con riguardo al quale non è stata formulata alcuna censura da parte dell'attrice;
Sempre n via consequenziale di merito: rigettare la domanda di accertamento negativo dei crediti professionali privilegiati avanzata dall'attrice nei confronti del Dr. AN
NA, anche per annullabilità per dolo della rinuncia ai propri crediti da parte del Dr.
NA: fermo l'accertamento della spettanza degli emolumenti maturati in prededuzione dal Dr. NA per il periodo successivo alla delibera di messa in liquidazione di
; Parte_1
In ogni caso: con vittoria integrale di spese competenze e onorari del presente giudizio a favore del difensore del Dr. AN NA.
CONCLUSIONI SUL MERITO
In via principale di merito: previo accertamento dell'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 2486, co. 3, c.c., rigettare in toto la domanda avversaria per radicale inconsistenza degli elementi offerti per l'individuazione del nesso di causalità e per la quantificazione del danno;
In via principale di merito: rigettare in toto la domanda avversaria nei confronti del Dr.
per quanto riguarda una pretesa responsabilità solidale relativamente agli esercizi CP_3
2012 e 2014, nonché per la lacunosità e genericità degli elementi offerti per la quantificazione del danno relativamente all'esercizio 2015; in via subordinata, limitare la pretesa responsabilità solidale del Dr. al solo esercizio 2015; CP_3
pagina 6 di 26 In via subordinata di merito: rigettare comunque in toto la domanda avversaria per insussistenza di qualsivoglia ipotesi di negligenza, massime a fronte dell'avvenuta conclusione dei piani attestati ex art. 67 l.fall. con i creditori sociali;
Sempre in via subordinata di merito: rigettare comunque in toto la domanda avversaria, pur nell'applicazione del qui contestato criterio dei netti patrimoniali, per intrinseca inconsistenza delle voci indicate come frutto di perdite dovute alla prosecuzione dell'attività caratteristica, essendo state ex adverso elencate – come perdite – delle voci patrimoniali comunque da azzerare in prospettiva di liquidazione anziché di continuità aziendale (paradigma ne è il credito verso Golden Bridge, al di là dell'inammissibile mutatio libelli compiuta da parte attrice in 1^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.).;
Sempre in via principale di merito: con riferimento alla domanda di accertamento negativo dei crediti professionali privilegiati avanzata dall'attrice nei confronti degli organi di controllo, se ne chiede la reiezione sia per annullabilità per dolo della rinuncia ai propri crediti da parte dei Dr.i NA ed , sia per infondatezza e mancato CP_3 assolvimento dell'onere probatorio con riguardo a tutti e tre gli odierni deducenti: fermo l'accertamento della spettanza degli emolumenti maturati in prededuzione dai Dr.i
NA ed per il periodo successivo alla delibera di messa in liquidazione di CP_3
; Parte_1
In via consequenziale subordinata di merito: per la denegata eventualità di riconoscimento di un credito risarcitorio in capo alla società attrice, disporsene la compensazione con i crediti professionali risultanti a vantaggio dei convenuti, in privilegio od in prededuzione, quali ricapitolati in citazione;
Sempre in via consequenziale subordinata di merito: per la denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità risarcitoria in capo ai Dr.i AN NA,
e , se ne chiede la graduazione in ragione degli accordi Controparte_4 Controparte_3 transattivi intervenuti tra la società attrice e i sindaci e Controparte_8 [...]
in misura corrispondente alle quote di responsabilità, oggetto di siffatti accordi, Parte_2 idealmente attribuibili a quest'ultimi.
pagina 7 di 26 Sempre in via consequenziale subordinata di merito: si rigettino le domande di manleva promosse dal convenuto Dr. e dai convenuti Dr. Controparte_5 TE ed Avv. .
[...] Parte_3
In via subordinata di chiamata in causa: in ragione del rapporto assicurativo intrattenuto dagli esponenti con i sulla base dei certificates quali individuati in citazione, i CP_7 convenuti chiedono di essere manlevati da ogni richiesta risarcitoria formulata dalla società attrice, nei limiti del massimale valevole per ciascuno ed avvalendosi della clausola di solidarietà specificamente approvata, con estensione della copertura assicurativa all'intero ammontare delle spese sostenute per resistere alla domanda avversaria, in forza del disposto di legge inderogabile (ex art. 1932 c.c.) di cui all'art. 1917, co. 3, c.c., non essendo stata esercitata dai la facoltà di gestione della lite previo riconoscimento della copertura;
CP_7
In ogni caso: con vittoria integrale di spese competenze e onorari del presente giudizio.
Per Controparte_5
Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, contrariis rejectis
In via preliminare di rito.
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti del dott. ai sensi Controparte_5 dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. per le ragioni esposte in atti.
In via preliminare di merito.
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Liquidatore Giudiziale e del Liquidatore volontario ad esercitare l'azione di responsabilità per le ragioni esposte in atti.
Nel merito, in via principale.
Rigettare, in ogni caso, la domanda risarcitoria svolta nei confronti del dott.
[...]
. CP_5
Nel merito, in via riconvenzionale.
Accertare e dichiarare il diritto di credito maturato dal dott. nei confronti della CP_5 società attrice a titolo di compenso per l'attività di revisore contabile svolta dal 29 giugno pagina 8 di 26 2015 sino al 15 gennaio 2018, per l'ammontare complessivo di € 63.541,67, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito del presente procedimento, oltre interessi ex art. D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del dott. della suddetta Controparte_5 somma.
Nel merito, in via subordinata.
Per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice nei confronti del dott. : Controparte_5
(i) accertare e dichiarare la quota di eventuale responsabilità interna attribuibile al dott.
e, per l'effetto, limitare la condanna dello stesso a tale quota. Controparte_5
(ii) accertare e dichiarare la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno degli altri convenuti e condannarli, in via tra lRO solidale ovvero nei limiti delle rispettive quote di responsabilità, a tenere manlevato ed indenne il dott. per le somme Controparte_5 eccedenti la quota di responsabilità allo stesso imputabile;
(iii) accertare e dichiarare che il credito risarcitorio che dovesse essere riconosciuto in capo alla società attrice è estinto per compensazione sino alla concorrenza del controcredito vantato dal dott. a titolo di compenso professionale per l'attività di Controparte_5 revisione legale dei conti;
(iv) condannare – Rappresentante Generale per l'Italia, in Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.VA , con sede legale P.VA_1 in Milano, Via della Chiusa n. 2, a tenere il dott. manlevato, indenne e Controparte_5 rimborsato per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
In ogni caso.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21/10/2024
Per con riferimento al rischio assunto con il Controparte_7 certificato n. 10452472L
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 9 di 26 - respingere le domande tutte svolte nei confronti degli Assicurati perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente ed in ogni caso, rigettare le domande di manleva avanzate nei confronti dei CP_7
Certificato n. 10452472L per le ragioni indicate in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande nei confronti degli
Assicurati, respingere le domande di manleva svolte nei confronti di Certificato n. CP_7
10452472L per una o più delle ragioni indicate in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti degli
Assicurati e delle domande di manleva da questi svolte, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto da Certificato n. 10452472L in base alla Polizza, previa CP_7 applicazione delle esclusioni e limitazioni tutte:
(i) nei limiti della responsabilità attribuibile a ciascuno degli Assicurati, previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate;
(ii) entro il limite di indennizzo per Richiesta di Risarcimento pari (i) quanto al dott.
NA, ad Euro 2.500.000,00 e (ii) quanto al dott. , ad Euro 2.000.000,00 - CP_4 sempre che i predetti limiti di indennizzo non siano stati già erosi, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza – e, comunque, entro il limite di indennizzo in aggregato pari ad Euro
5.000.000,00 “per sinistro ed anno assicurativo”, e comunque previa applicazione della franchigia prevista in misura fissa pari ad Euro 15.500,00, e sempre che i predetti limiti massimi di indennizzo non siano già stati erosi in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.
Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, VA e CPA oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%.
pagina 10 di 26 Per quale successore degli Controparte_7 Parte_4 titolari del Certificato di Assicurazione n. CRE64A15482
A) rigettare la domanda spiegata dalla e Concordato preventivo Parte_1
(già ), nei confronti del dott. , perché totalmente CP_11 Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla accertare e dichiarare la quota di Controparte_12 responsabilità di ciascun convenuto;
B) rigettare la domanda di indennizzo formulata dal dott. nei confronti Controparte_3 degli esponenti perché infondata in fatto ed in diritto;
Parte_4
C) condannare la parte ritenuta onerata alle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori.
Per , CP_6
Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
GIUDICARE nel merito:
- respingere ogni e tutte le domande svolte nei confronti del Dott. in quanto Controparte_5 inammissibili o infondate e comunque prive di ogni prova;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande nei confronti del Con Dott. , comunque limitare l'indennizzo da parte di , tenuto conto del CP_5 massimale di Euro 250.000, dello scoperto di polizza e comunque tenuto conto di ogni altro limite previsto dalla Polizza, condizioni generali e particolari, parti integranti del presente atto difensivo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre accessori di legge).
pagina 11 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in concordato Parte_1 preventivo, già , conveniva in giudizio l'ex amministratore Parte_1 unico della società, , nonché i soggetti che si erano avvicendati nella carica di CP_1 membri del Collegio Sindacale e di Revisori Contabili, per sentirli condannare, in solido tra lRO e in relazione ai rispettivi periodi di permanenza in carica, al risarcimento del danno derivato dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale nonostante l'intervenuto azzeramento del capitale sociale, ritenuto verificatosi già a far data dall'esercizio relativo all'anno 2009, e fino alla messa in liquidazione della società, avvenuta con delibera del
16/3/2016; e al fine di sentir accertare che nulla fosse dovuto ai convenuti sindaci e revisori a titolo di compenso professionale per gli incarichi ricoperti, per il periodo dal
2010 sino alla data di messa in liquidazione della società.
Si costituivano in giudizio i sindaci TE Parte_3
AN NA, e , nonché i revisori
[...] Controparte_3 Parte_2
e , rimanendo contumace l'amministratore. Controparte_4 Controparte_5
Con difese in parte comuni, i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 33 dello Statuto;
il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale ad esperire l'azione di responsabilità (tanto quella sociale, quanto quella dei creditori), la carenza di interesse ad agire, la nullità della citazione rispetto a e nel merito contestavano le Controparte_5 domande attoree sotto molteplici profili, chiedendone il rigetto. In subordine i convenuti chiedevano che venissero accertate le quote di responsabilità di ciascuno, con domanda di manleva per l'ipotesi di condanna al pagamento di una somma eccedente rispetto alla eventuale quota interna di responsabilità.
I convenuti , e NA svolgevano inoltre eccezione di compromesso, CP_3 CP_4 che veniva tuttavia successivamente dagli stessi rinunciata svolgevano Parte_3 TE Controparte_5 inoltre nei confronti della società domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta.
pagina 12 di 26 Autorizzata la chiamata in causa delle terze compagnie assicuratrici su istanza dei convenuti, alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dell'ex amministratore unico
. CP_1
Nelle more del procedimento veniva dichiarata l'estinzione del giudizio tra parte attrice e
, sindaco non costituito. Controparte_8
Veniva inoltre dichiarata l'estinzione del giudizio tra BT e , nonché nei Parte_2 rapporti processuali tra e la terza chiamata non costituita e i Parte_2 CP_7 convenuti in relazione alle reciproche domande di manleva e di regresso ( , CP_1
e AN NA, TE Parte_3
, e ). Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
Veniva inoltre dichiarata l'estinzione del giudizio tra parte attrice ed il convenuto
[...]
e tra questi e la terza chiamata e nei rapporti Parte_3 Controparte_13 processuali con AN NA, , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
. CP_5
Con ordinanza del 26/6/2021 veniva assegnato termine di quindici giorni alle parti per la presentazione della domanda di conciliazione prevista dall'art. 33 dello Statuto in vigore al momento in cui erano in carica i conventi, ai sensi del quale “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, siano risolte mediante un tentativo di conciliazione condotto secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Treviso”, sul presupposto che, ancorché detta clausola non fosse prevista nel nuovo statuto della società, approvato in data 15.1.2018, a seguito della trasformazione e mutamento della denominazione sociale di liquidazione in in liquidazione, la Parte_1 Pt_1 natura negoziale della clausola di conciliazione comportasse che essa dovesse essere applicata in riferimento ai rapporti relativi alla allegata responsabilità contrattuale degli organi sociali rimasti in carica durante la vigenza della clausola medesima, secondo quanto preteso e allegato da parte attrice.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione pagina 13 di 26 sulle questioni preliminari e tuttavia rimessa in istruttoria ai fini della notifica al convenuto contumace delle domande riconvenzionali trasversali proposte nei suoi CP_1 confronti dai convenuti e . All'esito di detti TE Controparte_5 adempimenti la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
***
È fondata e merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale e del liquidatore volontario svolta dalle parti convenute.
In via preliminare va osservato che l'azione esperita da e concordato Controparte_14 preventivo nel presente giudizio nei confronti dell'ex amministratore unico della società,
, e dei membri del collegio sindacale e dei revisori contabili va inquadrata CP_1 nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cc. E' la stessa parte attrice a qualificare la domanda in tali termini (pag. 17 atto di citazione), anche mediante il richiamo alla delibera assembleare di del 28/8/2017 (doc. 17), con Parte_1 cui veniva appunto deliberato “di promuovere l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis, 2407 c.c. e D.Lgs. n. 39/2010 nei confronti dei cessati amministratori, sindaci e revisori in carica negli anni dal 2011 al 2006”.
L'azione viene esercitata congiuntamente dal liquidatore giudiziale nominato dalla procedura e “per quanto occorrer possa” anche dal liquidatore ordinario che rappresenta la società secondo le regole ordinarie, trattandosi di società in liquidazione.
Sempre preliminarmente va osservato che il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. è stato presentato da al Tribunale di Treviso in data 07/04/2016, Parte_1 successivamente – come si legge nel piano di concordato doc. 5 attoreo - all'affitto della propria azienda in data 31/03/2016 alla società Sola Grazia S.r.l. Con decreto del
04/11/2016 il Tribunale di Treviso ha ammesso alla procedura di concordato Parte_1 preventivo.
La proposta di concordato (doc. 5 attoreo) prevede “in estrema sintesi, (i) l'esercizio dell'azienda mediante l'affitto d'azienda, sino alla cessione della medesima;
(ii) la vendita dell'intera azienda di proprietà di al soggetto che sarà decretato aggiudicatario Parte_1 della stessa all'esito della procedura competitiva che sarà indetta dal Tribunale ai sensi pagina 14 di 26 dell'art. 163-bis l.fall., (iii) la liquidazione dei beni aziendali considerati non strategici, in quanto non funzionali all'esercizio dell'impresa, (iv) la liquidazione del magazzino attualmente esistente, (v) l'incasso dei crediti commerciali, (vi) l'accoglimento della transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall.”.
Il piano concordatario va qualificato quale concordato con continuità aziendale.
Viene, quindi, in rilievo l'art. 186 bis L.fall., ai sensi del quale “Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa”.
Che si tratti di concordato in continuità, oltre ad essere affermato dalle parti convenute, è pacificamente riconosciuto dalla stessa parte attrice, la quale, in prima memoria ex art. 183 cpc (pag. 38), afferma non essere “minimamente in discussione che il concordato della scrivente società sia inquadrabile nella previsione dell'art. 186 bis L.F. sul concordato in continuità (indiretta)”.
Il concordato in continuità si caratterizza prevalentemente per la prosecuzione dell'attività di impresa, che può essere diretta, ovvero indiretta (secondo le ipotesi tipicamente previste di cessione e conferimento dell'azienda) ed è principio consolidato quello per cui «il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 -bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd.
"intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività
pagina 15 di 26 comporterebbe» (Cass. n. 29742 del 2018).
La Cassazione, con sentenza 1 marzo 2022 n. 6772, pronunciata proprio con riferimento all'odierna attrice, ha statuito che il concordato in esame è un concordato in continuità indiretta, nel quale ciò che rileva è che l'azienda sia in esercizio al momento dell'accesso alla procedura, individuandosi, proprio nel contratto di affitto stipulato prima della proposizione della domanda di concordato (cd. affitto-ponte), uno strumento per garantire la prosecuzione dell'attività per evitare «il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe».
Per espressa previsione normativa nel concordato in continuità “Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa”, avendo la Suprema
Corte chiarito che la fattispecie viene in rilievo allorquando “alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale”, determinando tale pur minima prosecuzione dell'attività di impresa l'applicazione dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall. (Cass. 734/2020).
A differenza di quanto avviene nel concordato con cessione dei beni, nel quale il patrimonio della società in concordato, tra cui il credito risarcitorio, deve considerarsi tutto a disposizione dei creditori, con le uniche eccezioni contenute nel piano, purché questo le contempli, nel concordato in continuità, “la cessione parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita dall'istituto di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale” (Cass. 26005/2018).
L'attività liquidatoria nel concordato in continuità può, dunque, avere ad oggetto singoli beni non funzionali alla continuità aziendale ovvero la realizzazione di crediti della società, purché specificatamente individuati nel piano di concordato e per la cui liquidazione o realizzazione può essere nominato un liquidatore giudiziale, la cui nomina è, tuttavia, ritenuta, secondo l'indirizzo assolutamente maggioritario, non necessaria, stante l'omessa previsione nelle procedure in continuità di cui all'art. 186 bis l.fall. di norma analoga all'art. 182 l.fall. dettata per i concordati liquidatori (Corte d'Appello di Roma 23 maggio
2016).
pagina 16 di 26 Ad ogni modo, sia che venga nominato un liquidatore giudiziale, sia che la realizzazione del piano concordatario resti affidata agli organi sociali, l'ambito delle attività di realizzazione dell'attivo a beneficio dei creditori concordatari dovrà ritenersi circoscritto alla realizzazione dell'attivo relativo alle poste previste nel piano concordatario.
Con riferimento alla legittimazione processuale del liquidatore del concordato vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza – ancorché con riferimento al liquidatore del concordato con cessione di beni, ma che si attagliano anche al liquidatore nominato nell'ambito del concordato in continuità –secondo cui la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere, dal momento che la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti rimangono in capo al debitore, mentre agli organi della procedura sono trasferiti solo i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione (cfr. Cass. 33422/2019; Cass. n. 17606 del
2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017).
Ai fini della legittimazione processuale del liquidatore all'azione sociale di responsabilità occorre, pertanto, verificare se il credito risarcitorio, e con esso l'azione, sia stato ceduto ai creditori.
Tanto premesso, va ora osservato che la nomina del liquidatore giudiziale nella persona della dott.ssa non è stata contestuale all'omologa del piano di concordato da CP_15 parte del Tribunale di Treviso.
Nel decreto di omologa del 5/6/2017 il Tribunale di Treviso osservava, infatti, che “non appare necessaria la nomina di un liquidatore in considerazione del carattere marginale delle relative operazioni rispetto alla prosecuzione dell'attività (infatti, l'art. 186 bis lf non contiene alcuna specifica disciplina dell'esecuzione del concordato con continuità aziendale, per cui si deve ritenere che, in questo tipo di concordato, non sia necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e che l'attività debba proseguire in capo agli amministratori o liquidatore ancorché sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato …)”. Secondo tale provvedimento, la attuazione del piano concordatario era affidata all'organo sociale (liquidatore volontario).
pagina 17 di 26 Solo con successivo provvedimento del 10/7/2018, ritenuto che vi fossero i presupposti per procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario con un liquidatore giudiziale, veniva nominata la dott.ssa (doc. 82 attore), alla quale veniva attribuito l'incarico, CP_15 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 l.fall., “di provvedere alla liquidazione dell'attivo ceduto ai creditori nell'ambito concordatario ed alle attività connesse e conseguenti, compresi la formazione dello stato passivo e i riparti” (doc. 83 attoreo). Con tale provvedimento al liquidatore volontario era sottratta l'attività di realizzazione del concordato.
Appare, pertanto, dirimente al fine di determinare se sussista o meno in capo al liquidatore giudiziale la legittimazione a proporre la presente azione, accertare se detta azione fosse prevista nel piano di concordatario.
Il piano concordatario prevedeva “l'incasso dei crediti, ivi incluso il ricavato derivante dall'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità verso gli ex componenti del consiglio di amministrazione” (pag. 28 doc. 5) e nella parte specificatamente dedicata ad illustrare
“l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex organo amministrativo” (Cap. IV par. F) dava atto di “una circostanza particolarmente grave, rappresentata da un CO di una rilevante quantità d'RO, che ha indotto l'attuale liquidatore della Società a formulare uno specifico esposto in procura e a convocare l'assemblea dei soci affinché fosse deliberata
l'azione di responsabilità verso gli ex componenti del consiglio di amministrazione della ricorrente”.
Veniva pertanto previsto che “Il Tribunale potrà quindi decidere di affidare al liquidatore giudiziale la facoltà di esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della società, in relazione ai fatti e agli atti già oggetto di disclosure, da parte della ricorrente”, con la previsione, tuttavia, che “In considerazione dell'esiguo patrimonio personale del possibile destinatario dell'azione di responsabilità e, conseguentemente, della difficile recuperabilità del credito risarcitorio, il piano di concordato non prevede prudenzialmente l'introito di alcun attivo dall'esercizio dell'azione di responsabilità”.
L'unica azione originariamente contemplata nel piano di concordato è esclusivamente pagina 18 di 26 quella nei confronti dell'amministratore (e non degli altri organi sociali) in relazione all'illecito doloso rappresentato dalla sottrazione di una rilevante quantità d'RO. Detto addebito è, infatti, l'unico contemplato nel piano, nel quale alcun cenno viene fatto all'azione ex art. 2486 cc.
La conferma del fatto che il credito ceduto fosse solo quello verso l'amministratore la si trae poi dalla decisione di non appostare alcun utile in relazione a detta azione, motivata in ragione dell'esiguità del patrimonio personale dell'amministratore a soddisfacimento di detto credito.
Con memoria illustrativa del 20/9/2016 (doc. 6 attoreo) venivano apportate delle modifiche ed integrazioni al piano concordatario, successivamente omologato.
Conformemente al piano originario, anche nella memoria integrativa veniva prevista la facoltà in capo al liquidatore “di esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex management della società, in relazione ai fatti e agli atti già oggetto di disclosure”, ossia di esercitare l'azione nei confronti dell'amministratore per l'illecito doloso dell'CO
d'RO (tali dovendosi intendere i fatti oggetto di disclosure), senza che fosse previsto alcun introito all'attivo del concordato in ragione “dell'esiguo patrimonio personale del possibile destinatario dell'azione di responsabilità”. Veniva altresì testualmente previsto che
“Astrattamente tale azione di responsabilità, stante il vincolo di solidarietà, potrebbe essere promossa anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo della
Società, precisamente ai membri del Collegio Sindacale e al Revisore dei Conti”.
Stante il tenore letterale dell'atto si deve ritenere che nel piano concordatario anche la responsabilità concorrente e solidale di sindaci e revisori contabili fosse stata prevista solo in relazione all'illecito doloso dell'ex amministratore.
Ciò trova conferma nella precisazione, svolta in relazione alla astratta responsabilità degli organi sociali, per cui “le violazioni principali da cui scaturirebbe il diritto risarcitorio riguarderebbero fattispecie dolose, poste in essere dall'ex amministratore della Società”.
E che l'unico titolo legittimante in astratto la responsabilità concorrente degli organi sociali valorizzato nel piano concordatario fosse solo l'illecito doloso dell'amministratore lo si evince, altresì, laddove nel piano viene precisato che il carattere fraudolento delle condotte pagina 19 di 26 dell'amministratore “potrebbe determinare un'interruzione del nesso causale tra il danno contestato e l'inadempimento ascrivibile ai membri degli organi di controllo della
Società”, tanto che “In considerazione di tale criticità, la Società ha ritenuto prudente attribuire a tale voce di credito un valore pari a zero, ancorché ritenga che l'azione rientri nell'attivo messo a disposizione dei creditori”.
Il piano così approntato è stato omologato con decreto del 5/6/2017 nel quale era previsto che “il Liquidatore si attiverà per ogni iniziativa utile a far valere le responsabilità degli amministratori e richiederà il parere del Commissario e l'autorizzazione del Giudice
Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio”.
Non venivano, pertanto, ricomprese nel novero delle azioni esperibili dal liquidatore le azioni verso sindaci e revisori (seppur astrattamente previste nel piano di concordato).
Detta esclusione trova una propria logica e coerente giustificazione nella prognosi infausta compiuta nel piano di concordato – ed evidentemente recepita dal tribunale - quanto alla realizzazione dell'attivo che da tali azioni potesse derivare, motivata sulla possibile
“interruzione del nesso causale tra il danno contestato e l'inadempimento ascrivibile ai membri degli organi di controllo della Società”, in ragione del carattere fraudolento delle condotte addebitate all'amministratore per l'CO d'RO.
L'unica azione prevista nel piano, oggetto di omologa, e per la quale sussiste la legittimazione ad agire del liquidatore giudiziale, è pertanto quella diretta a far valere la responsabilità da fatto illecito dell'amministratore, in relazione all'CO di RO.
Non sussiste invece la legittimazione del liquidatore, poiché non ricompresa nel piano concordatario e non prevista nel decreto di omologa, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di sindaci e revisori, oltre che dell'amministratore unico, in relazione all'illecito di cui all'art. 2486 cc, esperita nel presente giudizio, nel quale viene contestato all'amministratore di non aver posto in essere gli interventi di legge nonostante l'intervenuto azzeramento del capitale sociale di ai sindaci di non aver Parte_1 diligentemente adempiuto al dovere di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo e ai revisori di non aver esercitato con la dovuta diligenza il controllo contabile.
pagina 20 di 26 Parte attrice ha espressamente escluso di agire nel presente giudizio al fine di far valere la responsabilità dolosa del , in relazione all'CO di RO, unica azione per cui, CP_1 invece, si ritiene sussistesse la legitimatio ad causam del liquidatore giudiziale.
Si legge infatti in atto di citazione, quanto all'CO di RO, che “si tratta di una voce di danno che non forma oggetto del presente giudizio e che non verrà, quindi, presa in considerazione ai fini della presente causa” (pag. 6 citazione).
Ne consegue quindi che va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità esperita nel presente giudizio.
Né si può giungere ad una diversa interpretazione in ragione dell'attuale formulazione dell'art. 115 CCII che prevede una legittimazione del liquidatore ad esercitare l'azione sociale di responsabilità a prescindere da quando sia previsto dalla proposta concordataria, posto che, come recentemente affermato dalla Cassazione “a nulla rilevano possibili parallelismi con le corrispondenti disposizioni dettate nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, poiché, in difetto di una linea di “continuità” tra il regime concordatario pregresso e quello riformato, va esclusa la possibilità di rinvenire in detto Codice un utile criterio interpretativo degli istituti concorsuali vigenti” (Cass. Cass. 11220/2025; Sez. U,
12476/2020, 2061/2021, 8504/2021, 42093/2021, 8557/2023, 7337/2024).
La legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità diversa da quella prevista nel concordato rimane quindi in capo alla società e spetta al liquidatore volontario esercitarla, ma nell'interesse e a vantaggio della società medesima, e non dei creditori concordatari.
Tra gli argomenti spesi da parte attrice per contrastare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti vi sarebbe quello per cui “nel caso di specie
l'odierno giudizio è stato promosso con atto di citazione spiccato dalla scrivente in persona del liquidatore di nomina giudiziale Dott.ssa nonché e per CP_15 scrupolo in persona del liquidatore di nomina assembleare” (pag. 20 della comparsa conclusionale). Fa presente parte attrice che “ aveva in allora ritenuto di agire Pt_1 giudizialmente in persona di entrambi i liquidatori - quello di nomina giudiziale ai sensi
pagina 21 di 26 dell'art 182 L.F. e quello di nomina assembleare - proprio per evitare di invischiarsi in defatiganti eccezioni in rito”.
Al riguardo va osservato che originariamente il decreto di omologa del 5/6/2017 non aveva previsto la nomina di un liquidatore giudiziale, e aveva disposto che fosse il liquidatore
(volontario) ad attivarsi “per ogni iniziativa utile a far valere la responsabilità degli amministratori”. Per effetto dell'intervenuta nomina del liquidatore giudiziale, con successivo decreto del 10/7/2018 (doc. 83), ogni attività liquidatoria è passata in capo a questi, al quale veniva demandato il compito “di provvedere alla liquidazione dell'attivo ceduto ai creditori nell'ambito concordatario ed alle attività connesse e conseguenti, compresi la formazione dello stato passivo e i riparti”.
Ciò porta ad escludere in radice che il liquidatore volontario sia legittimato a proporre azioni nell'interesse della massa dei creditori concordatari funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali (tanto più con riferimento all'azione sociale di responsabilità quivi azionata, perché non compresa nel piano concordatario), residuando in capo al medesimo la legittimazione ad esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli organi sociali (facendo valere il danno da illecita prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 2486 cc) solo ed esclusivamente nell'interesse e a beneficio della società, per far valere un diritto risarcitorio di questa.
Senonché emerge per tabulas che la presente azione è stata proposta ad esclusivo beneficio del concordato, posto che con il suo esperimento si mira expressis verbis al miglioramento della percentuale di soddisfacimento dei creditori. Sin dall'atto di citazione parte attrice ha, infatti, affermato che “la proposta di concordato presentata da non solo Parte_1 non prevede la liberazione della società col raggiungimento delle percentuale minima garantita, ma anzi ha espressamente precisato che tutto quanto riveniente dalla liquidazione od incasso delle poste attive non funzionali all'esercizio dell'impresa – e, come tali, estranee al contratto d'affitto d'azienda ed alla successiva cessione della stessa
– vada a beneficio dei creditori;
con possibilità, dunque, di soddisfacimento degli stessi in misura più elevata della percentuale minima garantita” (pag. 13 citazione).
E dunque una volta appurato che l'azione è stata esperita per il recupero della posta attiva pagina 22 di 26 rappresentata dai crediti risarcitori verso gli organi sociali quale “elemento dell'attivo ceduto ai creditori concorsuali per il miglior soddisfacimento delle lRO ragioni” (pag. 14 citazione), va escluso che detta azione potesse essere esercitata dal liquidatore volontario, essendo questi privo della legittimazione a proporre l'azione a beneficio del concordato.
Deve pertanto concludersi che difetti la legittimazione ad agire anche in capo al liquidatore volontario dott.ssa Rita Tedino.
Le domande attoree sono pertanto inammissibili.
***
I convenuti e hanno svolto domanda TE Controparte_5 riconvenzionale di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della società, rispettivamente di componente del collegio sindacale, il primo e di revisore contabile, il secondo.
Deduce di essere creditore dell'importo di € 84.263,53 in TE privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. e dimette sub doc. 13 una comunicazione inviata all'attestatore del piano, dott. avente ad oggetto “estratto conto del mio credito nei Per_1 confronti della società Tecnigolod spa in liquidazione alla data del 7 aprile 2016 ammontante ad euro 84.263,53, precisando che trattasi delle competenze per prestazioni professionali”.
Il credito azionato dal dott. è, quindi, un credito sorto TE anteriormente alla domanda di concordato, che risulta essere stata depositata dinnanzi al
Tribunale di Treviso (come si evince dal decreto di omologa doc. 7 attoreo) in data
7/4/2016.
Il credito fatto valere in via riconvenzionale dal dott. , come emerge dalla CP_5 comunicazione allegata alla pec del 25/10/2018 inviata alla dott.ssa risulta essere CP_15 relativo a prestazioni professionali rese in parte anteriormente e in parte successivamente alla domanda di concordato (doc. 7 parte ). CP_5
Come dedotto dal dott. , i crediti per compensi maturati per l'attività professionale CP_5 svolta dalla data di nomina a revisore contabile (29/6/2015) alla domanda di concordato sarebbero di rango privilegiato;
i crediti sorti successivamente sarebbero in prededuzione.
pagina 23 di 26 In seconda memoria ex art. 183 cpc il convenuto ha poi precisato che la società aveva provveduto a richiedere al dott. la precisazione del proprio credito (precisazione CP_5 trasmetta con la suddetta comunicazione di cui al doc. 7) per recepirlo nel passivo concordatario, il che induce a ritenere, quindi, che detti crediti siano stati inseriti nel piano di riparto.
Parte attrice ha eccepito, con riferimento al credito del dott. , l'intervenuta CP_5 rinuncia da parte di questi, dimettendo relativa comunicazione e-mail contenente la dichiarazione di rinuncia (doc. 61).
Ciò posto, le domande riconvenzionali formulate non meritano accoglimento.
Per quanto riguarda i crediti sorti anteriormente alla domanda di concordato, trova applicazione l'art. 184 L.fall., ai sensi del quale “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”, norma che vincola i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda dì concordato preventivo al rispetto degli effetti esdebitatori derivanti dal decreto di omologazione.
Va, poi, osservato che il piano di concordato prevedeva: (i) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
(ii) il pagamento dei creditori muniti di privilegio speciale e generale secondo le modalità sopra analiticamente delineate;
(iii) il pagamento dei crediti privilegiati degradati e chirografari nella percentuale del 3,44%.
Risulta dal piano di riparto presentato dal Liquidatore Giudiziale in data 17 giugno 2019, che l'attivo realizzato permettesse “il pagamento integrale ed indistinto di tutti i creditori privilegiati ed il pagamento nella misura del 3,5% dei creditori chirografari” (doc. 3
). Vengono inoltre espressamente previste nel piano di Parte_5 riparto alla voce “uscite” del “prospetto delle somme disponibili” le somme per il pagamento ai professionisti dei crediti in prededuzione.
I creditori risultano, quindi, essere stati soddisfatti secondo le previsioni del piano di concordato, circostanza peraltro affermata a più riprese dagli stessi convenuti, che sin dagli atti introduttivi avevano sottolineato, al fine di contestare che vi fosse un interesse ad agire in capo a parte attrice, che la percentuale di soddisfazione dei creditori indicata nella pagina 24 di 26 proposta di concordato era stata raggiunta e che quindi la proposta di concordato aveva trovato integrale esecuzione.
In ragione di ciò (e a prescindere da ogni valutazione circa la rinuncia del dott. al CP_5 proprio compenso da questi comunicata in data 3/8/2016 al liquidatore volontario dott.
, i crediti dei convenuti sorti anteriormente all'omologa del concordato si CP_16 ritengono non dovuti in applicazione dell'art. 184 l.fall.
Altresì non dovuto è il credito del dott. sorto successivamente, tenuto conto che CP_5 in ragione della stessa prospettazione offerta dalla parte si tratta di credito in prededuzione, inserito nel passivo concordatario e da ritenersi, quindi, in ragione delle risultanze del piano di riparto, soddisfatto.
***
Parte attrice è tenuta a rifondere integralmente le spese di lite a NA, e CP_3
, tenuto conto della maggiorazione prevista per l'assistenza di più soggetti da parte CP_4 del medesimo difensore.
Le spese di lite sono compensate per ¼ rispetto a e a CP_5 TE
[...]
Nella determinazione delle spese si tiene conto che la controversia è di valore eccedente ad
€ 520.000.
Sono altresì poste integralmente a carico di parte attrice le spese di lite di CP
, terza chiamata assicuratrice di , e di
[...] CP_5 Controparte_7
- Certificato n. 10452472L, terza chiamata da NA e , non
[...] CP_4 apparendo la chiamata in causa pretestuosa e manifestamente infondata (ex multis Cass.
6144/2024), anche alla luce delle difese svolte dalla assicuratrice di NA e , CP_4 dovendosi in ogni caso escludere che la crisi della società fosse conclamata al momento della sottoscrizione della polizza.
Sono invece poste a carico di le spese di lite della terza chiamata CP_3 [...]
- Certificato n. CRE64A15482, non essendovi la prova Controparte_7 dell'effettiva denuncia del sinistro in vigenza di polizza (11/1/2016 – 11/1/2017), tale non potendosi ritenere il documento redatto dall'assicurazione in occasione del rinnovo della pagina 25 di 26 polizza (doc. 12 ) tenuto conto che l'assicurazione è prestata nella formula claims CP_3 made.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva del concordato preventivo di Parte_1
;
[...]
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da e da TE [...]
; CP_5
3) compensa le spese di lite in misura di ¼ tra parte attrice e e TE
e condanna parte attrice al rimborso delle restanti spese, che liquida per Controparte_5 ciascuno, in € 21.900 per compensi ed € 2.529 per spese, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
4) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di NA, e CP_3
, che liquida in € 37.950,90 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
CP_4
5) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di che Controparte_10 liquida in € 14.000 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
6) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
n. che liquida in € 14.000 per Controparte_17 P.VA_2 compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
7) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
- Certificato n. n. che liquida in € 14.000 Controparte_7 NumeroDi_2 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 16/07/2025
Il Giudice est. dott Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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