Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 346 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato in [...] in data [...], e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2
- nata in BREBBIA ed in data 07/01/1959, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
LUGARA' ROSSELLA - CF – e congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Ferri (C.F. C.F._3
del foro di Brescia elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura C.F._4 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 7 maggio 2025”
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 23/04/2025 – che:
1) i ricorrent ontraevano matrimonio civile in Castrezzato (BS) in data 02.07.2012 atto Pt_1 Pt_2 nr.3 parte I anno 2012 in regime di separazione dei beni (Doc. 1);
2) dal matrimonio non veniva generata prole.
3) Con sentenza di separazione nr. 534/2024 pubblicata in data 21.02.2024 e passata in giudicato, il
Tribunale di Brescia in composizione collegiale nell'ambito del procedimento R.G. 12943/2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo che la separazione disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. (Doc. 2);
4) dal momento della loro separazione i ricorrenti non hanno più convissuto e, pertanto, sono trascorsi i termini di cui agli art. 3 comma 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati;
5) non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i quali, pertanto, richiedono congiuntamente lo scioglimento del matrimonio;
6) i ricorrenti entrambe pensionati, provvedono autonomamente al proprio mantenimento e danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese
Tutto ciò premesso, le parti chiedevano:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Castrezzato (BS), in data 02.07.2012 trascritto nel registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Castrezzato al n. 3 part. I 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrezzato a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Spese legali compensate.
Dichiaravano, altresì, di non volersi riconciliare e chiedevano che la comparizione dei coniugi all'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte (vedi ricorso introduttivo;
in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 20 maggio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 26 aprile 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in data 7 maggio 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 2 maggio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Castrezzato (BS) ed in data 02/07/2012, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio al n. 3, parte I, anno 2012.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 12943/2022 RG e che, in data 21 febbraio 2024, il Tribunale di Brescia aveva emesso sentenza di separazione dei coniugi e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di provenienza nella causa di separazione: 21 febbraio 2024; data di deposito del presente ricorso: 23 aprile
2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano figuratamente dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del
20/05/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione
(dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 2 maggio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 346 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA in data 07/06/1964, e sig.ra - CF - nata in BREBBIA ed Parte_2 C.F._2 in data 07/01/1959, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LUGARA' ROSSELLA - CF – C.F._3
e congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi FERRI - C.F. - del foro di Brescia, C.F._4 4
elettivamente domiciliati presso i rispettivi Studi legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Castrezzato ed in data 02/07/2012;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente, ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 3, parte I, anno 2012 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)