Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 01/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata e Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza “ di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi ” n. -OMISSIS- del 5 settembre 2025 (prot. n. -OMISSIS-), notificata in pari data, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle “ …opere abusivamente realizzate e precisamente: Demolizione del fabbricato preesistente in -OMISSIS-. Al momento del sopralluogo risulta demolita porzione di fabbricato avente le seguenti dimensioni: mt. 5,00 circa (larghezza) x mt.12,00 circa (lunghezza) x mt. 8,00 circa (altezza). Il tutto si sviluppa per complessivi mc. 480,00 circa… ”;
b) del presupposto verbale “ di sopralluogo e constatazione di irregolarità urbanistico - edilizia ” n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025, a firma del Personale tecnico e della Polizia Municipale del Comune di Castel San Giorgio all’uopo incaricato;
c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza di demolizione del Comune di Castel San Giorgio n. -OMISSIS- del 5 settembre 2025 (prot. n. -OMISSIS-).
Deduce in fatto il ricorrente di essere proprietario di un edificio diruto e pericolante che, nel 2005, è stato travolto da un parziale crollo, rispetto al quale ha presentato al Comune di Castel San Giorgio una S.C.I.A. alternativa al P.d.C. (prot.-OMISSIS- del 12 agosto 2022) per la demo-ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi del c.d. “Piano Casa”.
Rappresenta che, consolidatasi la S.C.I.A., è stata intrapresa la sola attività di demolizione del rudere, come da Piano di Demolizione allegato al predetto titolo edilizio.
Espone che, manifestata la volontà di avvalersi della proroga di 36 mesi del termine di efficacia del titolo edilizio, il Comune effettuava un sopralluogo in data 2 settembre 2025 e, con verbale n. 99/2025, accertava: “ …risultavano in corso le seguenti opere: - Demolizione del fabbricato preesistente in -OMISSIS-. Al momento del sopralluogo risulta demolita porzione di fabbricato avente le seguenti dimensioni: mt. 5,00 circa (larghezza) x mt.12,00 circa (lunghezza) x mt. 8,00 circa (altezza). Il tutto si sviluppa per complessivi mc. 480,00 circa ”.
In conseguenza di ciò, veniva altresì disposta la sospensione dei lavori di demolizione nel frattempo eseguiti, nonché il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dell’area oggetto dei presunti abusi riscontrati, “ per effetto della decadenza della SCIA presentata il 12.08.2022 e non perfezionata ai sensi di legge ”.
Evidenzia di aver presentato, in data 13 ottobre 2025, presso il competente ufficio della Procura della Repubblica – Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, istanza per ottenere la revoca del sequestro preventivo nelle more disposto.
Eccepisce che l’ordinanza gravata è contraddittoria, illogica e perplessa perché sanziona con la “rimozione” la demolizione già parzialmente avvenuta alla stregua della legittima S.C.I.A. prot. -OMISSIS-
Afferma che la contestata S.C.I.A. alternativa al P.d.C. legittima la realizzazione dell’intervento edilizio programmato, rientrando quest’ultimo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001, e a maggior ragione legittima il semplice abbattimento.
Rappresenta che il deposito della “Denuncia dei lavori strutturali” al Genio Civile (propedeutico al rilascio dell’“attestazione di presentazione del progetto” ex art. 2 ter, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2010) costituisce adempimento necessario ai fini della sola realizzazione delle opere in cemento armato, a norma dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, ed evidenzia che lo stesso Genio Civile ha rilasciato al ricorrente l’autorizzazione sismica.
Rileva infine, che il ripristino dell’immobile - peraltro vetusto e parzialmente demolito - non è fisicamente realizzabile, sicché la contestata esecuzione di opere asseritamente abusive avrebbe dovuto essere stigmatizzata, al più, mediante l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del D.P.R. 380/2001.
Con atto depositato in data 4 novembre 2025 è stata richiesta l’adozione di misure cautelari deducendo che parte ricorrente, a decorrere dal 3 novembre 2025, è nuovamente nella disponibilità dell’immobile posto che, con decreto in pari data, è stato disposto il dissequestro dell’immobile.
Si è costituito in resistenza il Comune sostenendo che S.C.I.A. alternativa al P.d.C. n.-OMISSIS-/2022 non si è mai consolidata in quanto, al momento dell’intervento sanzionatorio di cui all’impugnata ordinanza, era manchevole dei requisiti indispensabili, necessari per la realizzazione dei lavori in corso di esecuzione (mancando, tra l’altro, l’autorizzazione sismica dell’Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-, ai sensi della L.R. n. 9/1983), sicché alla sua presentazione era seguita la richiesta di integrazione documentale, con contestuale ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni.
Ha rilevato poi che, con nota prot. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022, -OMISSIS-, con riferimento alla S.C.I.A. suddetta, trasmetteva solo una parte della documentazione, omettendo il deposito dell’autorizzazione sismica dell’Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-, ai sensi della L.R. n. 9/1983.
Ha contestato che la S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. 21845 del 12 agosto 2022, successivamente integrata con nota prot. -OMISSIS-del 18 ottobre 2022, possa costituire titolo idoneo all’intervento oggetto dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 5 settembre 2025.
In particolare, ha sostenuto che l’autorizzazione sismica, sebbene non integri un presupposto per il rilascio del permesso di costruire, costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso, e, quindi, è necessaria per l’inizio dei lavori.
Ha rilevato, poi, che l’intervento in questione non può essere considerato come intervento di demolizione totale e ha comportato la modifica della struttura restante non oggetto di intervento.
Infine, ha rimarcato che l’approvazione del progetto APP si è avuta solo a seguito delle integrazioni realizzate con protocollo n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2025, ma i lavori di demolizione del fabbricato erano in corso di esecuzione già in data 3 settembre 2025.
Non si è costituito il controinteressato.
Con memoria depositata in data 22 novembre 2025, il ricorrente ha rimarcato che l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 pone alla sua base unicamente la circostanza secondo cui la S.C.I.A. prot. n. -OMISSIS-/2022, così come integrata con nota prot. n. -OMISSIS-/2022, sarebbe inefficace per mancata trasmissione della “ Autorizzazione sismica o A.P.P (attestazione presentazione progetto) dell’Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS- ai sensi della L.R. 9/1983 e s.m.i.… ” prima dell’inizio dei lavori di sola demolizione del fabbricato di proprietà del ricorrente, mentre la suddetta autorizzazione è necessaria per la sola realizzazione delle opere in cemento armato, a norma dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.
Ha ribadito che, in data 30 settembre 2025, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l’Ufficio regionale del Genio Civile di -OMISSIS- ha concluso con esito positivo il procedimento di verifica amministrativa ex art. 2 ter del vigente R.R. n. 4/2010, rilasciando l’“ attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori ”, ai sensi dell’art. 2 ter, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2010, poi confermata in esito alla procedura di controllo.
Ha affermato che gli ulteriori e diversi rilievi addotti dal Comune a giustificazione dei provvedimenti impugnati, mediante un’integrazione postuma della relativa motivazione in sede di giudizio, sono inammissibili.
Ha ribadito, infine, che il ripristino dello stato dei luoghi non è possibile.
Infine, in data 24 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato il decreto di archiviazione del GIP di -OMISSIS-, emesso in accoglimento della pedissequa richiesta del P.M., così motivata “ La S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire prot. n. 21845 del 12.08.2022 presentata da -OMISSIS- è titolo idoneo ad effettuare l’intervento programmato. Va precisato che la contestazione riguardante il mancato deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile, non ha ragion d’essere in questa fase, atteso che è stato effettuato esclusivamente l’intervento di demolizione del manufatto, per il quale l’adempimento richiamato non è richiesto. Appare di tutta evidenza che allorquando si dovesse procedere alla fase della ricostruzione dell’immobile secondo l’atto autorizzativo rilasciato, il mancato deposito dei calcoli integrerebbe la violazione urbanistica in questione. Dunque, allo stato, non è possibile esercitare l’azione penale nei confronti degli indagati atteso che ad oggi non è attuale la fase di ricostruzione dell’immobile e non è preventivabile che gli interessati non adempiano alle prescrizioni normative ”.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Risulta preliminare e assorbente la circostanza per cui la demolizione è stata legittimamente realizzata in virtù della S.C.I.A. prot. -OMISSIS-/2022, la quale si è consolidata limitatamente all’intervento demolitorio
Come correttamente dedotto in ricorso, la contestata S.C.I.A. alternativa al P.d.C. legittima la realizzazione dell’intervento edilizio programmato dall’odierno ricorrente.
Ciò, del resto, è stato espressamente riconosciuto anche in sede penale, essendosi disposta l’archiviazione del procedimento a carico di parte ricorrente sul presupposto che: “ La S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire prot. n. -OMISSIS- del 12.08.2022 presentata da -OMISSIS- è titolo idoneo ad effettuare l’intervento programmato. Va precisato che la contestazione riguardante il mancato deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile, non ha ragion d’essere in questa fase, atteso che è stato effettuato esclusivamente l’intervento di demolizione del manufatto, per il quale l’adempimento richiamato non è richiesto ”.
In definitiva, il ricorso è fondato sotto il profilo indicato, con assorbimento di ogni altra doglianza.
In accoglimento del gravame va quindi disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
La peculiarità della vicenda costituisce motivo eccezionale ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione del Comune di Castel San Giorgio n. -OMISSIS- del 5 settembre 2025 (prot. n. -OMISSIS-).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.