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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FEDULLO EZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20200005997 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549200000037043 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549230000062460 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000059565 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano, con il ricorso in esame, l'intimazione di pagamento n. 403214 del 22 maggio 2025, ad essi notificata in data 6 giugno 2025 per complessivi
€ 1.599,23, nonché i sottesi avvisi di accertamento, nella stessa indicati, relativi alle imposte Tari anni 2015 –
2017 – 2018 e Tasi anno 2015, promananti dalla SOGET S.p.a. quale società concessionaria del Comune di Vallo della Lucania (SA).
I ricorrenti, premesso che, ai sensi dell'art 60, comma 1, lett b-bis d.P.R. n. 600/1973, “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”, deducono che sia l'atto di intimazione che gli avvisi di accertamento sono stati sottoscritti dai familiari senza alcun invio al sig. Nominativo_1, diretto destinatario degli atti impositivi, della raccomandata informativa di cui alla disposizione citata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vallo della Lucania (SA), per opporsi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, come si evince dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, ed in particolare dai relativi avvisi di ricevimento, la notifica degli atti suindicati è avvenuta mediante il servizio postale ordinario.
Ebbene, è maggioritaria in giurisprudenza l'affermazione secondo cui “l'obbligo di invio della raccomandata
è sancito solo per le notifiche effettuate a mente dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (analogamente a quanto disposto dall'art. 139 cod. proc. civ.), ma non per quella effettuata attraverso il servizio postale universale ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 602/1973. In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della L. n. 145 del
2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 9 ottobre 2025, n. 27129).
Il ricorso deve quindi essere respinto ed i ricorrenti condannati alla refusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Vallo della Lucania, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Vallo della Lucania, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FEDULLO EZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403214 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20200005997 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549200000037043 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549230000062460 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000059565 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano, con il ricorso in esame, l'intimazione di pagamento n. 403214 del 22 maggio 2025, ad essi notificata in data 6 giugno 2025 per complessivi
€ 1.599,23, nonché i sottesi avvisi di accertamento, nella stessa indicati, relativi alle imposte Tari anni 2015 –
2017 – 2018 e Tasi anno 2015, promananti dalla SOGET S.p.a. quale società concessionaria del Comune di Vallo della Lucania (SA).
I ricorrenti, premesso che, ai sensi dell'art 60, comma 1, lett b-bis d.P.R. n. 600/1973, “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”, deducono che sia l'atto di intimazione che gli avvisi di accertamento sono stati sottoscritti dai familiari senza alcun invio al sig. Nominativo_1, diretto destinatario degli atti impositivi, della raccomandata informativa di cui alla disposizione citata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vallo della Lucania (SA), per opporsi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, come si evince dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, ed in particolare dai relativi avvisi di ricevimento, la notifica degli atti suindicati è avvenuta mediante il servizio postale ordinario.
Ebbene, è maggioritaria in giurisprudenza l'affermazione secondo cui “l'obbligo di invio della raccomandata
è sancito solo per le notifiche effettuate a mente dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (analogamente a quanto disposto dall'art. 139 cod. proc. civ.), ma non per quella effettuata attraverso il servizio postale universale ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 602/1973. In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della L. n. 145 del
2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 9 ottobre 2025, n. 27129).
Il ricorso deve quindi essere respinto ed i ricorrenti condannati alla refusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Vallo della Lucania, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Vallo della Lucania, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge.