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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2029 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2029 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
TE AR AN (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RC ( LARA CodiceFiscale_4
(C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. darsi atto che il figlio ha frattanto raggiunto l'indipendenza economica ragion per cui cessa Per_1
l'impegno del Sig. a contribuire al di lui mantenimento mai ad oggi revocato, fermo l'impegno Pt_2
di entrambi i genitori ad aiutarlo e sostenerlo economicamente nel caso sia necessario;
B. a titolo solutorio - compensativo delle ragioni creditorie ad oggi vantate dalla Sig.ra tra Parte_1
cui in particolare quella scaturente dall'inadempimento del Sig. nel corrisponderle il Pt_2
mantenimento del figlio già con Ella convivente e come già assunto in sede di separazione e Per_1
mai versato, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo di € Pt_2 Parte_1
25.000,00 di cui € 10.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso divorzile nonché il saldo di €
15.000,00 entro e non oltre 4 mesi data 1° acconto, entrambe le parti riconoscendo che trattasi di termine essenziale all'accordo e pertanto non differibile. Il pagamento andrà effettuato all'IBAN IT 65
X 08995 67753 000 000 076957;
C. Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro precedente rapporto economico tra i medesimi intercorrente, dichiarando ora per allora di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
D. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e non avere beni mobili, immobili e/o attività in comune;
E. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
F. Le spese sia dell'accordo economico di cui alla clausola sub B) che della presente procedura sono interamente compensate tra le parti e le firme dei rispettivi difensori sono da intendersi oltre che per pagina 2 di 3 autentica della sottoscrizione del proprio assistito, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 n.
8 L.P. 247/2012.
Spese legali compensate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 4.10.1981 in Pesaro (PU) alle condizioni di cui sopra da Parte_1 Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pesaro (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte II Serie A Anno 1981 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2029 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
TE AR AN (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RC ( LARA CodiceFiscale_4
(C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. darsi atto che il figlio ha frattanto raggiunto l'indipendenza economica ragion per cui cessa Per_1
l'impegno del Sig. a contribuire al di lui mantenimento mai ad oggi revocato, fermo l'impegno Pt_2
di entrambi i genitori ad aiutarlo e sostenerlo economicamente nel caso sia necessario;
B. a titolo solutorio - compensativo delle ragioni creditorie ad oggi vantate dalla Sig.ra tra Parte_1
cui in particolare quella scaturente dall'inadempimento del Sig. nel corrisponderle il Pt_2
mantenimento del figlio già con Ella convivente e come già assunto in sede di separazione e Per_1
mai versato, il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo di € Pt_2 Parte_1
25.000,00 di cui € 10.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso divorzile nonché il saldo di €
15.000,00 entro e non oltre 4 mesi data 1° acconto, entrambe le parti riconoscendo che trattasi di termine essenziale all'accordo e pertanto non differibile. Il pagamento andrà effettuato all'IBAN IT 65
X 08995 67753 000 000 076957;
C. Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro precedente rapporto economico tra i medesimi intercorrente, dichiarando ora per allora di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
D. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e non avere beni mobili, immobili e/o attività in comune;
E. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
F. Le spese sia dell'accordo economico di cui alla clausola sub B) che della presente procedura sono interamente compensate tra le parti e le firme dei rispettivi difensori sono da intendersi oltre che per pagina 2 di 3 autentica della sottoscrizione del proprio assistito, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 n.
8 L.P. 247/2012.
Spese legali compensate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 4.10.1981 in Pesaro (PU) alle condizioni di cui sopra da Parte_1 Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pesaro (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte II Serie A Anno 1981 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3