Articolo 17 della Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 giugno 1961
Art. 17.
Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.
Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed e' dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di eta'.
Entrata in vigore il 30 giugno 1961