Articolo 123 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 122Articolo 124
Versione
16 settembre 1950
Art. 123.
Nulla e' innovato alla concessione della indennita' di contingenza prevista dall' art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , nonche' alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108 .
L'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530 , dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue.
L'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108 , spettante ai genitori, collaterali e assimilati, e' elevato a lire 14.000 annue.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950