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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.O.P. dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente;
visto ed applicato l'art. 429 c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 782/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...] il 7 gennaio Parte_1
1958 ed ivi residente a[...], codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Romano;
C.F._1
- ricorrente–
CONTRO
nata in [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]
Maiori n. 14;
- resistente contumace –
CONCLUSIONE
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 17/12/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 02/02/2024, il sig. premetteva Parte_1
di essere comproprietario per diritto di successione di un immobile sito in
PO AN (SA) alla Via Maiori (già Via Mar Ionio), civ. 14, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 1, p.lla 1100, sub. 1.
Riferiva che l'immobile veniva occupato abusivamente dalla resistente, sig.ra e che per tale vicenda era intervenuta Controparte_1
anche sent. n. 3225/22 resa dal Tribunale penale di Salerno, a cui rimandava;
rappresentava infine che l'occupazione, al momento del deposito della domanda persisteva.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: 'Ordinare alla signora di rilasciare l'immobile sito in Controparte_1
PO AN (SA) alla via Maiori n. 14 (già via Mar Ionio), censito al catasto di detto comune al foglio 1, particella 1100, sub. 1, occupato senza titolo nella piena disponibilità del signor Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA
e come per legge, in favore del sottoscritto avvocato che dichiara averne fatto anticipo'.
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza erano regolarmente notificati a mani proprie della resistente il 23/02/2024, che mai si è costituita in giudizio, per cui ne è dichiarata la contumacia.
Con Decreto del 15/10/2025, la causa veniva assegnata allo scrivente e discussa all'udienza del 17/12/2025, mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c., come riformato dal dlgs. n. 149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso si qualifica come tipica azione di rivendica ex art. 948 cod. civ.; difatti, come statuito dalla Cassazione civile, sez. II, 27/06/2024 , n. 17754:
“L'azione di rivendica e quella di restituzione mirano alla medesima finalità, - ossia il recupero della disponibilità del bene - ma si differenziano profondamente quanto a natura e presupposti: infatti la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene,
2 agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova -, ma solo la riconsegna del bene”. Nel caso in oggetto, il fondamento della domanda risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante probatio diabolica.
Venendo al merito, parte ricorrente, nel suo atto introduttivo non indica i modi e i tempi per mezzo dei quali l'odierno ricorrente avrebbe visto confluire nel proprio patrimonio l'immobile oggetto del presente giudizio.
In particolare, il ricorrente si è dichiarato proprietario in virtù di un 'titolo' non riportato o descritto in ricorso, ma allegato (alla propria produzione di parte) al deposito telematico del ricorso a cui semplicemente rinvia. Dalla lettura di questo allegato 'titolo' si nota che esso contiene:
1. Visura storica catastale dell'immobile sito in PO AN, foglio 9, p.lla 1100 sub. 1, che dal 1986 al 26/01/2024 risulta intestato alla sig.ra CP_2
, C.F.: 2. Un rilievo topografico e una foto
[...] C.F._3
aerea dei luoghi di causa;
3. La dichiarazione di successione di Persona_1
deceduto il 29/11/1990, presentata il 27/03/1991; 4. La
[...]
dichiarazione di successione della sig.ra deceduta il Controparte_2
5/6/1989, presentata 23/10/1989.
La documentazione catastale, si riferisce ad immobile diverso da quello indicato in ricorso, difatti pure coincidendo particella e subalterno, differisce il foglio, in ricorso è indicato foglio 1, mentre la documentazione esibita si riferisce a foglio 9. Pur volendo ritenere questo un mero errore materiale, resta comunque che la documentazione catastale esibita è riferibile alla sig.ra la quale risulta catastalmente Controparte_2
intestataria dell'immobile. Da quanto depositato non risulta alcuna coincidenza catastale tra il ricorrente con il bene indicato in ricorso (foglio
1) ovvero con quello indicato in produzione di parte (foglio 9). Si ricorda che il catasto non ha valore probatorio del diritto di proprietà per cui pur se fosse esistita l'intestazione di uno dei detti immobili al ricorrente, questa non sarebbe stata utile a fornire la prova del suo diritto di proprietà. Così come non sono utili le dichiarazioni di successione di morte, che hanno un
3 fine essenzialmente fiscale. In vero, nella dichiarazione di successione della sig.ra è stato dichiarato che la stessa è deceduta ab intestato, e CP_2 la sua eredità devoluta secondo legge. Alla stessa dichiarazione di successione veniva allegato, tra gli altri, certificato di situazione storica di famiglia, questo documento, o altro utilmente idoneo a indicare il grado di parentela, non è stato allegato all'ricorso, per tanto non è stata fornita la prova della qualità di erede ex lege del ricorrente, avendo la dichiarazione di successione solo una funzione fiscale e non anche attributiva del diritto di proprietà. Detto diritto viene attribuito sì per legge, nel caso in cui il dante causa sia deceduto ab intestato, ma si sarebbe dovuto qui comunque provare, tramite produzione documentale, la qualità di erede.
Nella dichiarazione di successione del sig. è stato Persona_2
dichiarato che la sua eredità si è devoluta per testamento olografo pubblicato con verbale per TA , dell'8 marzo 1991. Persona_3
L'allegazione di detto titolo avrebbe costituito prova del diritto di proprietà, derivante dal sig. , in capo al ricorrente, ma Persona_2
neppure questo è stato allegato.
Alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi nel presente giudizio alla allegata Sentenza n. 3325/2022 del tribunale Penale di Salerno. Questa avrebbe potuto astrattamente avere rilevanza probatoria all'interno di un'azione personale, atta alla tutela del possesso, giammai a formare prova all'interno di un'azione reale, quale quella di rivendica. Il Giudice penale, nel condannare la sig.ra per i reati di cui Controparte_1
agli artt. 614 e 624 c.p., non dichiarava o accertava la proprietà dell'abitazione. Invero, sebbene nel processo penale il sig. Parte_1
insieme ad altri, è parte offesa del reato, nella indicata sentenza
[...] si legge: 'il caso che si agita in questa sede afferisce ad una violazione di proprietà, con occupazione di immobile, patita da , la quale, informata Parte_2
dalla vicina circa la presenza di altri soggetti all'interno dell'appartamento, ivi recatasi, ne constatava l'indebita violazione. In particolare, nel corso dell'esame la persona offesa precisava di non frequentare l'abitazione da circa due anni, avendo però costantemente ottemperato al pagamento delle utenze e nella specie dell'acqua, essendone l'intestataria. Infatti, proprio con riferimento all'entità del consumo idrico, inspiegabilmente aumentato nonostante la condizione di fattuale abbandono della proprietà, ne deduceva l'indebito utilizzo da parte degli occupanti. Giunta in
4 loco, contestava la sostituzione della serratura d'ingresso e che l'immobile fosse destinato a dormitorio, avendo rintracciato al suo interno letti per ogni stanza, non rinvenendo, al contempo, alcun mobile o suppellettile di sua proprietà'. Da cui evince che pure l'effettivo possesso dell'abitazione era della sig.ra
, intestataria delle utenze e in possesso delle chiavi, Controparte_3
e non anche del sig. . Parte_1
Orbene gli atti depositati a sostegno della domanda non hanno l'efficacia probatoria che la legge richiede al fine di assolvere in maniera precisa e puntuale all'onus probandi in materia di azione di rivendicazione. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con numerose pronunce, cui il Tribunale presta adesione, ha espressamente statuito che: “Come desumibile dalla sentenza n.
28865 del 19.10.2021 di questa sezione della Corte di Cassazione, nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto
a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.” (Cass. sentenza n. 33190/2023).
5 Nel caso di specie, tutti i documenti prodotti da parte attrice non hanno rilevanza al fine di offrire la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà. Ed infatti la dichiarazione di successione – per natura e funzione
- non è da sola sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui si è detto, trattandosi di atto avente natura essenzialmente fiscale.
La domanda pertanto deve essere rigettata.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Salerno il 17/12/2025.
Il G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.O.P. dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente;
visto ed applicato l'art. 429 c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 782/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...] il 7 gennaio Parte_1
1958 ed ivi residente a[...], codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Romano;
C.F._1
- ricorrente–
CONTRO
nata in [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]
Maiori n. 14;
- resistente contumace –
CONCLUSIONE
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 17/12/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 02/02/2024, il sig. premetteva Parte_1
di essere comproprietario per diritto di successione di un immobile sito in
PO AN (SA) alla Via Maiori (già Via Mar Ionio), civ. 14, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 1, p.lla 1100, sub. 1.
Riferiva che l'immobile veniva occupato abusivamente dalla resistente, sig.ra e che per tale vicenda era intervenuta Controparte_1
anche sent. n. 3225/22 resa dal Tribunale penale di Salerno, a cui rimandava;
rappresentava infine che l'occupazione, al momento del deposito della domanda persisteva.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: 'Ordinare alla signora di rilasciare l'immobile sito in Controparte_1
PO AN (SA) alla via Maiori n. 14 (già via Mar Ionio), censito al catasto di detto comune al foglio 1, particella 1100, sub. 1, occupato senza titolo nella piena disponibilità del signor Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA
e come per legge, in favore del sottoscritto avvocato che dichiara averne fatto anticipo'.
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza erano regolarmente notificati a mani proprie della resistente il 23/02/2024, che mai si è costituita in giudizio, per cui ne è dichiarata la contumacia.
Con Decreto del 15/10/2025, la causa veniva assegnata allo scrivente e discussa all'udienza del 17/12/2025, mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c., come riformato dal dlgs. n. 149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso si qualifica come tipica azione di rivendica ex art. 948 cod. civ.; difatti, come statuito dalla Cassazione civile, sez. II, 27/06/2024 , n. 17754:
“L'azione di rivendica e quella di restituzione mirano alla medesima finalità, - ossia il recupero della disponibilità del bene - ma si differenziano profondamente quanto a natura e presupposti: infatti la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene,
2 agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova -, ma solo la riconsegna del bene”. Nel caso in oggetto, il fondamento della domanda risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante probatio diabolica.
Venendo al merito, parte ricorrente, nel suo atto introduttivo non indica i modi e i tempi per mezzo dei quali l'odierno ricorrente avrebbe visto confluire nel proprio patrimonio l'immobile oggetto del presente giudizio.
In particolare, il ricorrente si è dichiarato proprietario in virtù di un 'titolo' non riportato o descritto in ricorso, ma allegato (alla propria produzione di parte) al deposito telematico del ricorso a cui semplicemente rinvia. Dalla lettura di questo allegato 'titolo' si nota che esso contiene:
1. Visura storica catastale dell'immobile sito in PO AN, foglio 9, p.lla 1100 sub. 1, che dal 1986 al 26/01/2024 risulta intestato alla sig.ra CP_2
, C.F.: 2. Un rilievo topografico e una foto
[...] C.F._3
aerea dei luoghi di causa;
3. La dichiarazione di successione di Persona_1
deceduto il 29/11/1990, presentata il 27/03/1991; 4. La
[...]
dichiarazione di successione della sig.ra deceduta il Controparte_2
5/6/1989, presentata 23/10/1989.
La documentazione catastale, si riferisce ad immobile diverso da quello indicato in ricorso, difatti pure coincidendo particella e subalterno, differisce il foglio, in ricorso è indicato foglio 1, mentre la documentazione esibita si riferisce a foglio 9. Pur volendo ritenere questo un mero errore materiale, resta comunque che la documentazione catastale esibita è riferibile alla sig.ra la quale risulta catastalmente Controparte_2
intestataria dell'immobile. Da quanto depositato non risulta alcuna coincidenza catastale tra il ricorrente con il bene indicato in ricorso (foglio
1) ovvero con quello indicato in produzione di parte (foglio 9). Si ricorda che il catasto non ha valore probatorio del diritto di proprietà per cui pur se fosse esistita l'intestazione di uno dei detti immobili al ricorrente, questa non sarebbe stata utile a fornire la prova del suo diritto di proprietà. Così come non sono utili le dichiarazioni di successione di morte, che hanno un
3 fine essenzialmente fiscale. In vero, nella dichiarazione di successione della sig.ra è stato dichiarato che la stessa è deceduta ab intestato, e CP_2 la sua eredità devoluta secondo legge. Alla stessa dichiarazione di successione veniva allegato, tra gli altri, certificato di situazione storica di famiglia, questo documento, o altro utilmente idoneo a indicare il grado di parentela, non è stato allegato all'ricorso, per tanto non è stata fornita la prova della qualità di erede ex lege del ricorrente, avendo la dichiarazione di successione solo una funzione fiscale e non anche attributiva del diritto di proprietà. Detto diritto viene attribuito sì per legge, nel caso in cui il dante causa sia deceduto ab intestato, ma si sarebbe dovuto qui comunque provare, tramite produzione documentale, la qualità di erede.
Nella dichiarazione di successione del sig. è stato Persona_2
dichiarato che la sua eredità si è devoluta per testamento olografo pubblicato con verbale per TA , dell'8 marzo 1991. Persona_3
L'allegazione di detto titolo avrebbe costituito prova del diritto di proprietà, derivante dal sig. , in capo al ricorrente, ma Persona_2
neppure questo è stato allegato.
Alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi nel presente giudizio alla allegata Sentenza n. 3325/2022 del tribunale Penale di Salerno. Questa avrebbe potuto astrattamente avere rilevanza probatoria all'interno di un'azione personale, atta alla tutela del possesso, giammai a formare prova all'interno di un'azione reale, quale quella di rivendica. Il Giudice penale, nel condannare la sig.ra per i reati di cui Controparte_1
agli artt. 614 e 624 c.p., non dichiarava o accertava la proprietà dell'abitazione. Invero, sebbene nel processo penale il sig. Parte_1
insieme ad altri, è parte offesa del reato, nella indicata sentenza
[...] si legge: 'il caso che si agita in questa sede afferisce ad una violazione di proprietà, con occupazione di immobile, patita da , la quale, informata Parte_2
dalla vicina circa la presenza di altri soggetti all'interno dell'appartamento, ivi recatasi, ne constatava l'indebita violazione. In particolare, nel corso dell'esame la persona offesa precisava di non frequentare l'abitazione da circa due anni, avendo però costantemente ottemperato al pagamento delle utenze e nella specie dell'acqua, essendone l'intestataria. Infatti, proprio con riferimento all'entità del consumo idrico, inspiegabilmente aumentato nonostante la condizione di fattuale abbandono della proprietà, ne deduceva l'indebito utilizzo da parte degli occupanti. Giunta in
4 loco, contestava la sostituzione della serratura d'ingresso e che l'immobile fosse destinato a dormitorio, avendo rintracciato al suo interno letti per ogni stanza, non rinvenendo, al contempo, alcun mobile o suppellettile di sua proprietà'. Da cui evince che pure l'effettivo possesso dell'abitazione era della sig.ra
, intestataria delle utenze e in possesso delle chiavi, Controparte_3
e non anche del sig. . Parte_1
Orbene gli atti depositati a sostegno della domanda non hanno l'efficacia probatoria che la legge richiede al fine di assolvere in maniera precisa e puntuale all'onus probandi in materia di azione di rivendicazione. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con numerose pronunce, cui il Tribunale presta adesione, ha espressamente statuito che: “Come desumibile dalla sentenza n.
28865 del 19.10.2021 di questa sezione della Corte di Cassazione, nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto
a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.” (Cass. sentenza n. 33190/2023).
5 Nel caso di specie, tutti i documenti prodotti da parte attrice non hanno rilevanza al fine di offrire la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà. Ed infatti la dichiarazione di successione – per natura e funzione
- non è da sola sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui si è detto, trattandosi di atto avente natura essenzialmente fiscale.
La domanda pertanto deve essere rigettata.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Salerno il 17/12/2025.
Il G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo.
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