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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9227 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 21324 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 18/06/2025 innanzi al giudice dott. ssa LU De NA è comparso per parte appellante l'avv. Cinzia Santinelli la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(LU De NA)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.25, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(LU De NA)
N. R.G. 21324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 21324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. SANTINELLI CINZIA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(CF ) in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 20967/2023 con cui è stata accolta la domanda proposta avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da n LJ072020230002237 N. 2023/2237 del 18.5.2023 per una violazione al CP_2
cds contestata dal e avvenuta in data 30 agosto 2017 verbale n. 16674 del 2017 Controparte_1
per E. 700,04;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'accoglimento della domanda;
rilevato che nel corso del procedimento è stata dichiarata la contumacia del CP_1
[...]
rilevato che l'appello è stato notificato al procuratore costituito in primo grado di CP_2
che non si è costituita di tal che ne va dichiarata la contumacia;
rilevato che la sentenza impugnata è motivata come segue:
rilevato che in parte motiva non risulta alcuna motivazione a sostegno della statuizione sulle spese;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali,
ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018);
ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- l'accoglimento della domanda impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza;
ritenuto che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che in difetto di fascicoli di parte di primo grado delle appellate non vi è modo di individuare l'eventuale imputabilità dell'accoglimento della domanda all'una ovvero all'altra parte;
ritenuto che le spese vanno quindi poste a carico solidale delle parti appellate;
ritenuto che
le spese seguono la soccombenza tenuto conto dell'esiguità dell'attività
processuale svolta, del tenore delle difese spiegate dalle parti appellate in primo grado, dall'assenza di attività istruttoria;
ritenuto che le spese vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ritenuto che le spese vive possono essere rifuse previa documentazione dell'esborso delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello;
NN le appellate in solido tra loro alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario che liquida in:
euro 200,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali, nonché rimborso forfettario 15%, nonché
rimborso spese vive documentate per il primo grado di giudizio;
euro 360,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali, nonché rimborso forfettario 15%, nonché
rimborso spese vive documentate per il presente grado di giudizio;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/06/2025
IL GIUDICE
LU De NA
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 18/06/2025 innanzi al giudice dott. ssa LU De NA è comparso per parte appellante l'avv. Cinzia Santinelli la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(LU De NA)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.25, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(LU De NA)
N. R.G. 21324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 21324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. SANTINELLI CINZIA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(CF ) in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 20967/2023 con cui è stata accolta la domanda proposta avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da n LJ072020230002237 N. 2023/2237 del 18.5.2023 per una violazione al CP_2
cds contestata dal e avvenuta in data 30 agosto 2017 verbale n. 16674 del 2017 Controparte_1
per E. 700,04;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'accoglimento della domanda;
rilevato che nel corso del procedimento è stata dichiarata la contumacia del CP_1
[...]
rilevato che l'appello è stato notificato al procuratore costituito in primo grado di CP_2
che non si è costituita di tal che ne va dichiarata la contumacia;
rilevato che la sentenza impugnata è motivata come segue:
rilevato che in parte motiva non risulta alcuna motivazione a sostegno della statuizione sulle spese;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali,
ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018);
ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- l'accoglimento della domanda impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza;
ritenuto che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che in difetto di fascicoli di parte di primo grado delle appellate non vi è modo di individuare l'eventuale imputabilità dell'accoglimento della domanda all'una ovvero all'altra parte;
ritenuto che le spese vanno quindi poste a carico solidale delle parti appellate;
ritenuto che
le spese seguono la soccombenza tenuto conto dell'esiguità dell'attività
processuale svolta, del tenore delle difese spiegate dalle parti appellate in primo grado, dall'assenza di attività istruttoria;
ritenuto che le spese vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ritenuto che le spese vive possono essere rifuse previa documentazione dell'esborso delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello;
NN le appellate in solido tra loro alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario che liquida in:
euro 200,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali, nonché rimborso forfettario 15%, nonché
rimborso spese vive documentate per il primo grado di giudizio;
euro 360,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali, nonché rimborso forfettario 15%, nonché
rimborso spese vive documentate per il presente grado di giudizio;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/06/2025
IL GIUDICE
LU De NA