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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3212/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3212/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. NA PU, sono comparsi:
l'avv. MULLER ROBERTO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. MARIANI Controparte_1
FRANCESCO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA PU
pagina 1 di 12 N. R.G. 3212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3212/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MULLER ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI FRANCESCO e dall'Avv. MORESCHINI LUDOVICA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente (già dipendente della resistente, inquadrato CP_2
nel livello C degli accordi aziendali), assegnato nel corso degli anni a differenti mansioni e uffici e, da ultimo, quale addetto specialista della pagina 2 di 12 gestione dei trasporti, ha agito per sentire «- accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero l'illegittimità del licenziamento per la violazione dell'obbligo di repechage o dei criteri di buona fede e correttezza e per l'effetto annullare il licenziamento disposto da nei Controparte_1
confronti del Sig. conseguentemente condannare Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il CP_1
ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a risarcirgli il danno mediante il pagamento della somma di € 33.906,00, o della diversa ritenuta di giustizia, corrispondente ad un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata e salvo gravame: accertare e dichiarare licenziamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da nei confronti del Sig. Controparte_1 [...]
per violazione dei criteri di buona fede e correttezza e per l'effetto Parte_1
dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di € 67.812,00, corrispondente ad un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo», in quanto non sussisterebbero i motivi indicati, la parte datoriale avrebbe violato l'obbligo del ripescaggio, nonché
i principi di correttezza e buona fede nella scelta dei dipendenti da licenziare.
pagina 3 di 12 II. Si costituiva la società resistente, nel merito, rilevando come il recesso fosse stato determinato da ragioni oggettive legate ad una organizzazione dell'intero Gruppo societario e che, inoltre, tutta la procedura sarebbe stata legittimamente rispettata, senza che vi fossero altri ruoli da assegnare al lavoratore, alla luce delle mansioni svolte dallo stesso e del rifiuto manifestato dal rispetto alle proposte aziendali. Parte_1
A) Nel merito della controversia, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è opportuno ricordare che l'autorità giudiziaria non può intervenire (una volta che le stesse siano allegate e compiutamente provate) sulle scelte operate dal datore di lavoro, all'interno della sua discrezionalità nel condurre l'impresa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 novembre 2016 n. 24458: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità»).
Nel caso di specie, parte resistente ha intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo «а causa della definitiva soppressione dell'attuale posizione di specialista trasporti da lui ricoperta, disposta dalla
Società nell'ambito di una più ampia е profonda ristrutturazione aziendale, avente ad oggetto la riorganizzazione del reparto logistica trasporti.» (cfr., doc. 10, fasc. ricorrente).
Nel presente giudizio ha dimostrato la sussistenza di una effettiva esigenza aziendale, che ha condotto a non avvalersi più della prestazione lavorativa del ricorrente.
pagina 4 di 12 Sul punto, infatti, vi è la prova della riorganizzazione aziendale che ha determinato la decisione di spostare il complesso di servizi ai quali era assegnato il ricorrente presso la sede ungherese, con conseguente soppressione, in Italia, delle relative posizioni (cfr., teste – ud. Tes_1
16.10.2024: «Nel 2022 si è invece aperto un secondo capitolo di efficientamento/razionalizzazione dell'attività del Team, nel senso che sarebbero state riviste le posizioni di quel Team, distinguendo tra un ruolo di coordinamento e gestione di trasporti più complessi (che rimaneva a
Firenze) e attività più ordinarie di gestione trasporti semplici (aperta in
IA). Proprio per questo, a marzo 2022 invitò tutto il Parte_2
Team ad applicare attraverso il sistema interno COS per i posti vacanti;
tale circostanza la so dal direttamente, nonché dalla collega Risorse Parte_2
Umane LV LP, che era presente in quell'occasione, tanto che 19 persone su 20 si sono adoperate per applicare su questo sistema, cioè tutti tranne il ricorrente, Dopo una fase di creazione del Team, l'azienda dopo 4 anni ha voluto avviare questo processo di razionalizzazione, rendono il sistema più agile e dividendo l'organizzazione tra trasporti complessi e trasporti semplici (non complessi). Il ricorrente gestiva nel suo ruolo i trasporti più semplici e il suo sbocco sarebbe stato quello di essere specialista trasporti dei trasporti semplici (la cui organizzazione è stata trasferita in IA). L'addetto coordinamento trasporti è invece la figura che gestisce i trasporti più complessi e che, anche dopo la riorganizzazione, ha continuato a prestare servizio a Firenze. La figura dello specialista trasporti, dopo la riorganizzazione del 2022, si è scissa in specialista trasporti semplici e specialista trasporti complessi, con la prima che opera in IA e la seconda che ha continuato ad operare a Firenze Firmato Da:
Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Email_1
Signature CA Serial#: 2e02a0 Nessuno dei precedenti dipendenti del Team trasporti ha deciso di applicare le posizioni aperte in IA»; teste Tes_2
– ud. 16.10.2023: «Al termine del 2022 c'è stata una riorganizzazione pagina 5 di 12 aziendale, con spostamento all'estero di parte dell'ufficio, di tale riorganizzazione noi del Team, compreso il ricorrente, siamo venuti a conoscenza in occasione di una riunione a marzo/aprile 2022, la cosa ci fu detta dal dirigente il quale ci disse di non essere Persona_1
preoccupati perché avemmo potuto trovare altro posto di lavoro;
ad agosto
2022, circa, abbiamo saputo dalla responsabile di allora che erano Tes_3
state aperte 6 o 8 posizioni per rimanere a Firenze come coordinatore dei
Trasporti, mentre l'attività propria dello specialista dei trasporti (cioè,
l'attività mia e del ricorrente) sarebbe stata trasferita in IA»; teste
– ud. 22.5.2025: «Vista la crescita dell'azienda, Parte_2
successivamente la decisione fu quella di investire nelle competenze di logistica e di alzare il profilo e di sviluppare una nuova organizzazione in linea a come il business era sviluppato nel mondo. Intorno a marzo/aprile/maggio 2022 io ebbi a comunicare a tutti i componenti del
Team, compreso il ricorrente, questa nuova necessità di riorganizzazione, che comportava anche una diversa e nuova articolazione territoriale del team, che doveva essere al tempo in Italia e in IA. Alla comunicazione si accompagnò l'invito a tutti di applicare alle nuove posizioni del settore trasporti scaturite da questa riorganizzazione, che prevedeva di immettere figure di più basso profilo in IA (esperienza più bassa) e di più alto profilo in Italia, ove il ruolo richiesto era quello di coordinatore e di interfaccia con il business e non solo la fase di acquisto del trasporto. Il team in quel momento era composto da 18 unità e la riorganizzazione ne prevedeva 10 in IA e 8 in Italia»).
Non ci sono dubbi che sia compiutamente rappresentata una situazione compatibile con quanto evidenziato nella lettera di recesso.
B) In tale quadro ricostruttivo, parte ricorrente eccepisce, come anticipato, anche una violazione dell'obbligo di repêchage, considerando che soltanto pagina 6 di 12 lui (tra i lavoratori interessati) non avrebbe ottenuto una ricollocazione, peraltro, in una realtà molto ampia quale quella della società resistente e nonostante lo stesso si fosse premurato di individuare, attraverso Parte_1
il sistema interno, numerose possibilità di reimpiego.
In merito a questo aspetto, l'istruttoria testimoniale escussa in corso di giudizio ha permesso di accertare da un lato che il ricorrente, contrariamente agli altri colleghi, abbia iniziato le procedure interne per la verifica di posti disponibili soltanto all'approssimarsi della data di effettività dei mutamenti organizzativi, pur avendo conoscenza delle circostanze da mesi prima (cfr., teste cit.: «ricordo di aver convocato il ricorrente, Tes_1
insieme al in una riunione formale ad ottobre 2022, proprio Parte_2
per ricordagli la riorganizzazione del Team e che era rimasto l'unico a non applicare sul COS;
lo invitammo a fare l'applicazione e ci dichiarammo disponibili a segnalargli le posizioni disponibili e in linea con il suo profilo, cosa che è poi avvenuta tramite email inviata pochi giorni dopo al ricorrente dal e mandata in copia anche a me, con indicazioni Parte_2
di due posizioni vacanti e utili per essere da lui applicate. […]: nell'occasione dell'incontro di cui sopra, fu segnalato al ricorrente che, se avesse continuato a non applicare alcuna posizione, non avrebbe potuto continuare a lavorare in azienda senza un'attività da svolgere, fu anzi proprio questo l'obiettivo di quell'incontro»; teste «L'unico Testimone_4
che non ha fatto alcuna applicazione è stato il ricorrente, tanto che personalmente, insieme alla mia HR Guerra, ho lavorato – anche con i miei pari grado degli altri settori – per verificare la presenza di posizioni aperte e facilitare il passaggio, come del resto ho fatto con tutti coloro che me lo chiedevano. Preciso però che tale attività l'ho fatta per il Parte_1
spontaneamente, in quanto lui non è mai venuto a parlare con me, tanto che dopo l'estate con avevo constatato che il ricorrente non aveva Tes_1
applicato in alcuna posizione. Preciso che a quella data rimanevano ancora pagina 7 di 12 due o tre persone del vecchio Team Trasporti da ricollocare, ma queste - a differenza del ricorrente – avevano fatto richieste di applicazione ed erano in corso le relative selezioni»).
Da un altro lato, parte resistente ha dimostrato che le posizioni individuate e applicate a sistema dal ricorrente non sarebbero state compatibili con il suo profilo professionale e di inquadramento (cfr., teste cit.: «egli ha applicato alla seconda posizione, di Tes_1 CP_3
a Firenze, che però è stata successivamente chiusa a seguito di una
[...]
rivalutazione al rialzo delle competente richieste da parte del responsabile del Teams che aveva aperto quella posizione, quindi la Per_2
applicazione del ricorrente cadde in conseguenza della chiusura della posizione e venne aperta una nuova posizione, per la quale il ricorrente non aveva le competenze. […].Le posizioni riportate al primo capoverso e al secondo capoverso del cap. NN) della memoria richiedono livelli di inquadramento superiori a quello C3 del ricorrente, e il sistema COS indica quali sono i livelli interni da possedere, tra gli altri requisiti, per applicare le varie posizioni, e tali livelli interni corrispondono in maniera univoca ai livelli di inquadramento del CCNL;
in alcuni casi già il nome della posizione rende evidente che fosse necessario inquadramento superiore (es. Lead o
Senior), altre sono posizioni specialistiche che richiedono competenze specialistiche (Es. Tecnical Regulation Standar, che rchiede competenze specifiche sui requisiti tecnici e regolamentari;
Elettrical CP_4
che richiede competenze tecniche elettriche che il ricorrente non
[...]
possedeva ecc.; oppure posizioni con Custom o Quality, che richiedono competenze specifiche)»; teste – ud. 12.11.2025: «Ricordo che feci un Per_2
colloquio con il ricorrente, ma non fu preso, in quanto non rispecchiava quello che cercavamo per la posizione, scegliemmo una persona (se non ricordo male era un esterno) che aveva già esperienza Controparte_5
su fornitori simili e lavoro simile già effettuato in precedenza») e che quelle pagina 8 di 12 che, al contrario, avrebbero potuto essere ricoperte dal furono da Parte_1
quest'ultimo non prese in considerazione (cfr., teste cit.: «inviai Parte_2
al ricorrente via email una lista delle posizioni in quel momento aperte a sistema compatibili con la sua professionalità e il suo inquadramento contrattuale, per le quali potesse quindi essere potenzialmente un candidato. Ricordo in particolare una posizione segnalata a Massa, non ricordo il tipo di mansioni ma erano compatibili con il suo profilo, ma il ricorrente mi rispose via email dicendo che non poteva andare a Massa. […]. fece un tentativo con il capo stabilimento dell'epoca, Tes_1 [...]
per verificare se fosse stato possibile trovare un “incastro”, cioè Per_3
creare ad hoc una posizione nuova proprio per il ricorrente, eravamo infatti a dicembre e il ricorrente non aveva più già il ruolo. Non partecipai all'incontro che il ricorrente ebbe con riferimento a tale possibilità, con il ricorrente in quell'incontro parlarono o NI;
io poi seppi da Per_4
che ci fu una chiusura da parte del ricorrente, in quanto egli tirò Tes_1
fuori contrarietà rispetto al tipo di lavoro (motivato dal suo problema alla schiena) e alle turnazioni da fare (stante problematiche familiari)»; teste cit.: rispose alla email di cui sopra inviata d Tes_1 Parte_1 Parte_2
dicendo che una delle due posizioni era a Massa, motivo per cui si rifiutava di applicarla. […]. Ho organizzato per dicembre 2022, prima di , un Pt_3
incontro tra il ricorrente e i responsabili e NI (il primo Per_4
dell'area Calibreria, il secondo dell'Area Logistica interna) per proporre al ricorrente una posizione da operaio, peraltro nemmeno vacante, pur di consentirgli di essere ricollocato, tanto che quella posizione non venne coperta dopo il suo rifiuto. Mi fu riferito da NI e che il Per_4
ricorrente rifiutò tale posizione perché non era disponibile a fare il turno notturno e perché avrebbe avuto limitazioni a sollevare pesi superiori a x kg, il tutto dopo un monologo in cui ha espresso tutto il suo conflitto con l'azienda»; teste – ud. 12.11.2025: «All'epoca non avevo posizioni Per_4
aperte, spiegai le funzioni del reparto e il ricorrente mi raccontò la sua pagina 9 di 12 situazione. Non era un confronto concreto, ma conoscitivo con eventuale apertura laddove vi fossero stati slot aperti a breve. Da quell'incontro ne ricavai una sensazione negativa, non mi piacque come si era posto il ricorrente, sembrava risentito nei confronti dell'azienda per la situazione, era un approccio che mi convinse poco. Il giorno dopo manifestai queste idee al mio responsabile, era la fine di dicembre, ma prima del periodo natalizio. Entrammo nel merito del lavoro nel mio reparto, parlando del fatto che in officina si lavora su turni e prevalentemente con mansioni manuali, per quanto ricordo non ci fu una chiusura totale sul lavoro a turno, ma al più considerazioni di compatibilità con gli impegni familiari, al massimo ho percepito scetticismo sulla componente del lavoro di tipo manuale»).
I restanti testimoni, sul punto, hanno riferito soltanto circostanze de relato e, come tali, non significative (cfr., teste teste – ud. Tes_5 Tes_6
22.5.2025).
Se così è, non è possibile ritenere che parte resistente abbia violato l'obbligo di ripescaggio, considerando che ha adottato un sistema interno di verifica delle posizioni libere che rappresenta una scelta congrua rispetto ai caratteri richiesti perché il repêchage sia effettivo.
Inoltre, nel momento in cui la ragione del recesso risulti effettiva e non fittizia e vi siano stati rifiuti del lavoratore a possibilità di reimpiego, diviene irrilevante il profilo attinente ai criteri di scelta del dipendente da licenziare, considerando che tutti i dipendenti che svolgevano la medesima mansione del ricorrente hanno cessato, in via concreta, di svolgerla e sono stati ricollocati, in quanto aderenti a nuove e diverse posizioni (Corte appello Roma sez. lav., 12/03/2018, n.842: «Con riguardo ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo legato alla contrazione delle risorse economico-finanziarie del datore di lavoro, con conseguente necessità di operare una riduzione del personale, la mera indicazione della pagina 10 di 12 riorganizzazione aziendale non è sufficiente ad adempiere all'obbligo di illustrazione dei motivi che hanno indotto il datore stesso al licenziamento.
Quest'ultimo infatti non può addurre come giustificato motivo la mera esistenza di esigenze obiettive di razionalizzazione e contrazione dei costi, ma deve dimostrare anche l'esistenza di un nesso di conseguenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante quel determinato dipendente, deve cioè esplicitare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato. Più nello specifico, in caso di una pluralità di posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, è necessario stabilire in concreto, caso per caso, se i criteri di selezione del lavoratore da licenziare possano essere individuati dal datore di lavoro ovvero debbano essere connotati da una oggettività determinabile ex ante, utilizzando i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi di cui all'art. 5, legge n. 223/91.
Tali differenti modalità di scelta devono comunque essere rispondenti ai principi, immanenti all' intero ordinamento giuridico, di correttezza e buona fede, i quali costituiscono modalità proprie dell'esercizio del diritto di recesso del datore di lavoro, su cui incombe dunque la prova della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo»).
C) Per le ragioni esposte, allora, non vi sono i presupposti per dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale, non potendosi dire accertate le carenze allegate sotto il profilo dell'insussistenza della soppressione del posto, della violazione dell'obbligo di repêchage e dei criteri di correttezza e buona fede.
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali ragioni, dovute al fatto che, evidentemente la situazione concreta avrebbe potuto trovare un accomodamento tra le parti, considerando la natura dell'impresa.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) respinge il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, il 10/12/2025
Il Giudice
NA PU
pagina 12 di 12
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3212/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. NA PU, sono comparsi:
l'avv. MULLER ROBERTO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. MARIANI Controparte_1
FRANCESCO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA PU
pagina 1 di 12 N. R.G. 3212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3212/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MULLER ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI FRANCESCO e dall'Avv. MORESCHINI LUDOVICA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente (già dipendente della resistente, inquadrato CP_2
nel livello C degli accordi aziendali), assegnato nel corso degli anni a differenti mansioni e uffici e, da ultimo, quale addetto specialista della pagina 2 di 12 gestione dei trasporti, ha agito per sentire «- accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero l'illegittimità del licenziamento per la violazione dell'obbligo di repechage o dei criteri di buona fede e correttezza e per l'effetto annullare il licenziamento disposto da nei Controparte_1
confronti del Sig. conseguentemente condannare Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il CP_1
ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a risarcirgli il danno mediante il pagamento della somma di € 33.906,00, o della diversa ritenuta di giustizia, corrispondente ad un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata e salvo gravame: accertare e dichiarare licenziamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da nei confronti del Sig. Controparte_1 [...]
per violazione dei criteri di buona fede e correttezza e per l'effetto Parte_1
dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di € 67.812,00, corrispondente ad un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo», in quanto non sussisterebbero i motivi indicati, la parte datoriale avrebbe violato l'obbligo del ripescaggio, nonché
i principi di correttezza e buona fede nella scelta dei dipendenti da licenziare.
pagina 3 di 12 II. Si costituiva la società resistente, nel merito, rilevando come il recesso fosse stato determinato da ragioni oggettive legate ad una organizzazione dell'intero Gruppo societario e che, inoltre, tutta la procedura sarebbe stata legittimamente rispettata, senza che vi fossero altri ruoli da assegnare al lavoratore, alla luce delle mansioni svolte dallo stesso e del rifiuto manifestato dal rispetto alle proposte aziendali. Parte_1
A) Nel merito della controversia, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è opportuno ricordare che l'autorità giudiziaria non può intervenire (una volta che le stesse siano allegate e compiutamente provate) sulle scelte operate dal datore di lavoro, all'interno della sua discrezionalità nel condurre l'impresa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 novembre 2016 n. 24458: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità»).
Nel caso di specie, parte resistente ha intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo «а causa della definitiva soppressione dell'attuale posizione di specialista trasporti da lui ricoperta, disposta dalla
Società nell'ambito di una più ampia е profonda ristrutturazione aziendale, avente ad oggetto la riorganizzazione del reparto logistica trasporti.» (cfr., doc. 10, fasc. ricorrente).
Nel presente giudizio ha dimostrato la sussistenza di una effettiva esigenza aziendale, che ha condotto a non avvalersi più della prestazione lavorativa del ricorrente.
pagina 4 di 12 Sul punto, infatti, vi è la prova della riorganizzazione aziendale che ha determinato la decisione di spostare il complesso di servizi ai quali era assegnato il ricorrente presso la sede ungherese, con conseguente soppressione, in Italia, delle relative posizioni (cfr., teste – ud. Tes_1
16.10.2024: «Nel 2022 si è invece aperto un secondo capitolo di efficientamento/razionalizzazione dell'attività del Team, nel senso che sarebbero state riviste le posizioni di quel Team, distinguendo tra un ruolo di coordinamento e gestione di trasporti più complessi (che rimaneva a
Firenze) e attività più ordinarie di gestione trasporti semplici (aperta in
IA). Proprio per questo, a marzo 2022 invitò tutto il Parte_2
Team ad applicare attraverso il sistema interno COS per i posti vacanti;
tale circostanza la so dal direttamente, nonché dalla collega Risorse Parte_2
Umane LV LP, che era presente in quell'occasione, tanto che 19 persone su 20 si sono adoperate per applicare su questo sistema, cioè tutti tranne il ricorrente, Dopo una fase di creazione del Team, l'azienda dopo 4 anni ha voluto avviare questo processo di razionalizzazione, rendono il sistema più agile e dividendo l'organizzazione tra trasporti complessi e trasporti semplici (non complessi). Il ricorrente gestiva nel suo ruolo i trasporti più semplici e il suo sbocco sarebbe stato quello di essere specialista trasporti dei trasporti semplici (la cui organizzazione è stata trasferita in IA). L'addetto coordinamento trasporti è invece la figura che gestisce i trasporti più complessi e che, anche dopo la riorganizzazione, ha continuato a prestare servizio a Firenze. La figura dello specialista trasporti, dopo la riorganizzazione del 2022, si è scissa in specialista trasporti semplici e specialista trasporti complessi, con la prima che opera in IA e la seconda che ha continuato ad operare a Firenze Firmato Da:
Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Email_1
Signature CA Serial#: 2e02a0 Nessuno dei precedenti dipendenti del Team trasporti ha deciso di applicare le posizioni aperte in IA»; teste Tes_2
– ud. 16.10.2023: «Al termine del 2022 c'è stata una riorganizzazione pagina 5 di 12 aziendale, con spostamento all'estero di parte dell'ufficio, di tale riorganizzazione noi del Team, compreso il ricorrente, siamo venuti a conoscenza in occasione di una riunione a marzo/aprile 2022, la cosa ci fu detta dal dirigente il quale ci disse di non essere Persona_1
preoccupati perché avemmo potuto trovare altro posto di lavoro;
ad agosto
2022, circa, abbiamo saputo dalla responsabile di allora che erano Tes_3
state aperte 6 o 8 posizioni per rimanere a Firenze come coordinatore dei
Trasporti, mentre l'attività propria dello specialista dei trasporti (cioè,
l'attività mia e del ricorrente) sarebbe stata trasferita in IA»; teste
– ud. 22.5.2025: «Vista la crescita dell'azienda, Parte_2
successivamente la decisione fu quella di investire nelle competenze di logistica e di alzare il profilo e di sviluppare una nuova organizzazione in linea a come il business era sviluppato nel mondo. Intorno a marzo/aprile/maggio 2022 io ebbi a comunicare a tutti i componenti del
Team, compreso il ricorrente, questa nuova necessità di riorganizzazione, che comportava anche una diversa e nuova articolazione territoriale del team, che doveva essere al tempo in Italia e in IA. Alla comunicazione si accompagnò l'invito a tutti di applicare alle nuove posizioni del settore trasporti scaturite da questa riorganizzazione, che prevedeva di immettere figure di più basso profilo in IA (esperienza più bassa) e di più alto profilo in Italia, ove il ruolo richiesto era quello di coordinatore e di interfaccia con il business e non solo la fase di acquisto del trasporto. Il team in quel momento era composto da 18 unità e la riorganizzazione ne prevedeva 10 in IA e 8 in Italia»).
Non ci sono dubbi che sia compiutamente rappresentata una situazione compatibile con quanto evidenziato nella lettera di recesso.
B) In tale quadro ricostruttivo, parte ricorrente eccepisce, come anticipato, anche una violazione dell'obbligo di repêchage, considerando che soltanto pagina 6 di 12 lui (tra i lavoratori interessati) non avrebbe ottenuto una ricollocazione, peraltro, in una realtà molto ampia quale quella della società resistente e nonostante lo stesso si fosse premurato di individuare, attraverso Parte_1
il sistema interno, numerose possibilità di reimpiego.
In merito a questo aspetto, l'istruttoria testimoniale escussa in corso di giudizio ha permesso di accertare da un lato che il ricorrente, contrariamente agli altri colleghi, abbia iniziato le procedure interne per la verifica di posti disponibili soltanto all'approssimarsi della data di effettività dei mutamenti organizzativi, pur avendo conoscenza delle circostanze da mesi prima (cfr., teste cit.: «ricordo di aver convocato il ricorrente, Tes_1
insieme al in una riunione formale ad ottobre 2022, proprio Parte_2
per ricordagli la riorganizzazione del Team e che era rimasto l'unico a non applicare sul COS;
lo invitammo a fare l'applicazione e ci dichiarammo disponibili a segnalargli le posizioni disponibili e in linea con il suo profilo, cosa che è poi avvenuta tramite email inviata pochi giorni dopo al ricorrente dal e mandata in copia anche a me, con indicazioni Parte_2
di due posizioni vacanti e utili per essere da lui applicate. […]: nell'occasione dell'incontro di cui sopra, fu segnalato al ricorrente che, se avesse continuato a non applicare alcuna posizione, non avrebbe potuto continuare a lavorare in azienda senza un'attività da svolgere, fu anzi proprio questo l'obiettivo di quell'incontro»; teste «L'unico Testimone_4
che non ha fatto alcuna applicazione è stato il ricorrente, tanto che personalmente, insieme alla mia HR Guerra, ho lavorato – anche con i miei pari grado degli altri settori – per verificare la presenza di posizioni aperte e facilitare il passaggio, come del resto ho fatto con tutti coloro che me lo chiedevano. Preciso però che tale attività l'ho fatta per il Parte_1
spontaneamente, in quanto lui non è mai venuto a parlare con me, tanto che dopo l'estate con avevo constatato che il ricorrente non aveva Tes_1
applicato in alcuna posizione. Preciso che a quella data rimanevano ancora pagina 7 di 12 due o tre persone del vecchio Team Trasporti da ricollocare, ma queste - a differenza del ricorrente – avevano fatto richieste di applicazione ed erano in corso le relative selezioni»).
Da un altro lato, parte resistente ha dimostrato che le posizioni individuate e applicate a sistema dal ricorrente non sarebbero state compatibili con il suo profilo professionale e di inquadramento (cfr., teste cit.: «egli ha applicato alla seconda posizione, di Tes_1 CP_3
a Firenze, che però è stata successivamente chiusa a seguito di una
[...]
rivalutazione al rialzo delle competente richieste da parte del responsabile del Teams che aveva aperto quella posizione, quindi la Per_2
applicazione del ricorrente cadde in conseguenza della chiusura della posizione e venne aperta una nuova posizione, per la quale il ricorrente non aveva le competenze. […].Le posizioni riportate al primo capoverso e al secondo capoverso del cap. NN) della memoria richiedono livelli di inquadramento superiori a quello C3 del ricorrente, e il sistema COS indica quali sono i livelli interni da possedere, tra gli altri requisiti, per applicare le varie posizioni, e tali livelli interni corrispondono in maniera univoca ai livelli di inquadramento del CCNL;
in alcuni casi già il nome della posizione rende evidente che fosse necessario inquadramento superiore (es. Lead o
Senior), altre sono posizioni specialistiche che richiedono competenze specialistiche (Es. Tecnical Regulation Standar, che rchiede competenze specifiche sui requisiti tecnici e regolamentari;
Elettrical CP_4
che richiede competenze tecniche elettriche che il ricorrente non
[...]
possedeva ecc.; oppure posizioni con Custom o Quality, che richiedono competenze specifiche)»; teste – ud. 12.11.2025: «Ricordo che feci un Per_2
colloquio con il ricorrente, ma non fu preso, in quanto non rispecchiava quello che cercavamo per la posizione, scegliemmo una persona (se non ricordo male era un esterno) che aveva già esperienza Controparte_5
su fornitori simili e lavoro simile già effettuato in precedenza») e che quelle pagina 8 di 12 che, al contrario, avrebbero potuto essere ricoperte dal furono da Parte_1
quest'ultimo non prese in considerazione (cfr., teste cit.: «inviai Parte_2
al ricorrente via email una lista delle posizioni in quel momento aperte a sistema compatibili con la sua professionalità e il suo inquadramento contrattuale, per le quali potesse quindi essere potenzialmente un candidato. Ricordo in particolare una posizione segnalata a Massa, non ricordo il tipo di mansioni ma erano compatibili con il suo profilo, ma il ricorrente mi rispose via email dicendo che non poteva andare a Massa. […]. fece un tentativo con il capo stabilimento dell'epoca, Tes_1 [...]
per verificare se fosse stato possibile trovare un “incastro”, cioè Per_3
creare ad hoc una posizione nuova proprio per il ricorrente, eravamo infatti a dicembre e il ricorrente non aveva più già il ruolo. Non partecipai all'incontro che il ricorrente ebbe con riferimento a tale possibilità, con il ricorrente in quell'incontro parlarono o NI;
io poi seppi da Per_4
che ci fu una chiusura da parte del ricorrente, in quanto egli tirò Tes_1
fuori contrarietà rispetto al tipo di lavoro (motivato dal suo problema alla schiena) e alle turnazioni da fare (stante problematiche familiari)»; teste cit.: rispose alla email di cui sopra inviata d Tes_1 Parte_1 Parte_2
dicendo che una delle due posizioni era a Massa, motivo per cui si rifiutava di applicarla. […]. Ho organizzato per dicembre 2022, prima di , un Pt_3
incontro tra il ricorrente e i responsabili e NI (il primo Per_4
dell'area Calibreria, il secondo dell'Area Logistica interna) per proporre al ricorrente una posizione da operaio, peraltro nemmeno vacante, pur di consentirgli di essere ricollocato, tanto che quella posizione non venne coperta dopo il suo rifiuto. Mi fu riferito da NI e che il Per_4
ricorrente rifiutò tale posizione perché non era disponibile a fare il turno notturno e perché avrebbe avuto limitazioni a sollevare pesi superiori a x kg, il tutto dopo un monologo in cui ha espresso tutto il suo conflitto con l'azienda»; teste – ud. 12.11.2025: «All'epoca non avevo posizioni Per_4
aperte, spiegai le funzioni del reparto e il ricorrente mi raccontò la sua pagina 9 di 12 situazione. Non era un confronto concreto, ma conoscitivo con eventuale apertura laddove vi fossero stati slot aperti a breve. Da quell'incontro ne ricavai una sensazione negativa, non mi piacque come si era posto il ricorrente, sembrava risentito nei confronti dell'azienda per la situazione, era un approccio che mi convinse poco. Il giorno dopo manifestai queste idee al mio responsabile, era la fine di dicembre, ma prima del periodo natalizio. Entrammo nel merito del lavoro nel mio reparto, parlando del fatto che in officina si lavora su turni e prevalentemente con mansioni manuali, per quanto ricordo non ci fu una chiusura totale sul lavoro a turno, ma al più considerazioni di compatibilità con gli impegni familiari, al massimo ho percepito scetticismo sulla componente del lavoro di tipo manuale»).
I restanti testimoni, sul punto, hanno riferito soltanto circostanze de relato e, come tali, non significative (cfr., teste teste – ud. Tes_5 Tes_6
22.5.2025).
Se così è, non è possibile ritenere che parte resistente abbia violato l'obbligo di ripescaggio, considerando che ha adottato un sistema interno di verifica delle posizioni libere che rappresenta una scelta congrua rispetto ai caratteri richiesti perché il repêchage sia effettivo.
Inoltre, nel momento in cui la ragione del recesso risulti effettiva e non fittizia e vi siano stati rifiuti del lavoratore a possibilità di reimpiego, diviene irrilevante il profilo attinente ai criteri di scelta del dipendente da licenziare, considerando che tutti i dipendenti che svolgevano la medesima mansione del ricorrente hanno cessato, in via concreta, di svolgerla e sono stati ricollocati, in quanto aderenti a nuove e diverse posizioni (Corte appello Roma sez. lav., 12/03/2018, n.842: «Con riguardo ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo legato alla contrazione delle risorse economico-finanziarie del datore di lavoro, con conseguente necessità di operare una riduzione del personale, la mera indicazione della pagina 10 di 12 riorganizzazione aziendale non è sufficiente ad adempiere all'obbligo di illustrazione dei motivi che hanno indotto il datore stesso al licenziamento.
Quest'ultimo infatti non può addurre come giustificato motivo la mera esistenza di esigenze obiettive di razionalizzazione e contrazione dei costi, ma deve dimostrare anche l'esistenza di un nesso di conseguenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante quel determinato dipendente, deve cioè esplicitare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato. Più nello specifico, in caso di una pluralità di posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, è necessario stabilire in concreto, caso per caso, se i criteri di selezione del lavoratore da licenziare possano essere individuati dal datore di lavoro ovvero debbano essere connotati da una oggettività determinabile ex ante, utilizzando i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi di cui all'art. 5, legge n. 223/91.
Tali differenti modalità di scelta devono comunque essere rispondenti ai principi, immanenti all' intero ordinamento giuridico, di correttezza e buona fede, i quali costituiscono modalità proprie dell'esercizio del diritto di recesso del datore di lavoro, su cui incombe dunque la prova della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo»).
C) Per le ragioni esposte, allora, non vi sono i presupposti per dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale, non potendosi dire accertate le carenze allegate sotto il profilo dell'insussistenza della soppressione del posto, della violazione dell'obbligo di repêchage e dei criteri di correttezza e buona fede.
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali ragioni, dovute al fatto che, evidentemente la situazione concreta avrebbe potuto trovare un accomodamento tra le parti, considerando la natura dell'impresa.
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P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) respinge il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, il 10/12/2025
Il Giudice
NA PU
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