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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. NN Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2022 promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22.12.1978 e residente in [...]alla C.da Sterpari 35, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Ucci, (C.F. ), giusta procura in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Lanciano (CH), alla Via
Dalmazia n.9/A Galleria Imperiale;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3
residente in OC AN NN (CH) C.da Sterpari n.35/1, elettivamente domiciliato in
Lanciano (CH), alla via Renzetti n. 31, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Di Ienno
(C.F. – P. IVA , che lo rappresenta e difende in CodiceFiscale_4 P.IVA_1
virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha così concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
29.11.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la propria competenza, accertato e riferito
l'addebito esclusivo della separazione dei coniugi alla condotta del sig. , CP_1
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo allo stesso e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse precipuo dei figli con assegnazione della casa coniugale al resistente che, quindi, sopporterà i costi dei canoni di locazione della ricorrente residente in [...] con canone pari ad € 450,00 come da contratto depositato telematicamente il 5 luglio 2023, a seguito di autorizzazione giudiziale del 1° giugno
2023; Per_ 2. disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la stessa ricorrente e con diritto di visita del padre come disposto nel decreto del Dr. Canosa del
19.01.2023 e successivi provvedimenti, o quanto ritenuto diversamente di Giustizia;
3. in considerazione dell'evidente sperequazione reddituale ed in conseguenza delle cause che hanno determinato la fine del rapporto coniugale, valutato il tenore di vita goduto in corso di matrimonio, e dei redditi del resistente, del quale si è fornita prova in corso di causa, disporre a carico del IG. l'obbligo di versare, in favore CP_1 della ricorrente, la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento del coniuge, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia entro il giorno 05 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, un ulteriore somma a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore di € 650,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge o di quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito di espletanda istruttoria;
5. porre a carico di il pagamento, da versare mensilmente sul c/c CP_1
presso POSTE ITALIANE e, stante l'evidente CodiceFiscale_5
sperequazione reddituale esistente tra i coniugi ed il tenore di vita sin qui mantenuto, del
70% delle seguenti spese a titolo di mantenimento del minore, quali:
a. spese per abbigliamento, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i ticket;
b. spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o ogni mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago sino a quando il minore non raggiungerà la propria indipendenza economica;
d.rimborsare le spese in seguito ad esibizione di documentazione contabile (scontrini, fatture, certificazioni) entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancato rimborso da parte di un genitore, il genitore adempiente e creditore ricorrerà al Giudice nei confronti dell'inadempiente per la violazione degli obblighi genitoriali, con tutte le conseguenze legali ad essa connesse;
6. alla luce della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e i danni provocati ai diritti di riservatezza, onorabilità e dignità della IG.ra e del Parte_1
Per_ figlio minore oltre le diverse condotte assunte a rilevanza penale precedenti al giudizio e comunque emerse in corso di causa, condannare il IG. al CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali ed esistenziali ai sensi dell'art.2059 c.c. nei confronti della ricorrente, consistenti nella somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) o, in subordine, nella diversa, maggiore o minore, da valutarsi anche in via equitativa dall'On.le Giudicante o ritenuta di Giustizia;
7. a seguito del deposito autorizzato del contratto di locazione, circostanza non valorizzata in sede di provvedimenti preliminari per assenza del contratto, autorizzato all'udienza del 1° giugno 2023 con nota del 5 luglio 2023 e la necessità di altra residenza causata dal comportamento del resistente, disporre il pagamento del relativo canone a carico di parte resistente per la somma di € 450,00 mensili come da contratto o per la diversa ritenuta di Giustizia, subordinatamente anche in via percentuale;
8. disporre che ogni forma di assegno familiare erogato dall' sia versato per CP_2
l'intero al genitore collocatario del minore, ; Persona_2
9. con condanna del sig. in ogni caso, alla rifusione delle spese e CP_1
competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali dovute ex lege, oneri ed accessori”.
Parte resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 si è riportato alle conclusioni già formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“1) I coniugi vivranno separati;
Per_ 2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa coniugale sita in OC AN NN alla c.da Sterpari n.35, il IG. CP_
potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo avviso di 24 ore;
inoltre prenderà con sé il ragazzo a fine settimana alterni compatibilmente con gli impegni del minore stesso;
nella settimana nella quale non trascorrerà il fine settimana insieme, vedrà il figlio in uno o più giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici. Lo stesso potrà accompagnarlo a scuola quando vorrà. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre
Per_ ha facoltà di avere con se per 15 gg. durante il mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre un anno dal 23 al 30 dicembre e
l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito. Il ragazzo trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua;
3) Il IG. verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1
Per_ figlio la somma di € 350,00 mensili;
4) le spese scolastiche e mediche del figlio saranno divise al 50% tra i coniugi.
5) La sig.ra contribuirà pro quota alle spese inerenti la casa coniugale pagando il Pt_1
50% delle rate del mutuo ancora in essere e fino alla sua scadenza e rimborserà all'odierno resistente il 50% delle rate già pagate.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 10.12.2024:
“Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.06.2022 premesso: Parte_1
- di aver contratto in data 12.08.1998 matrimonio a Preze-Tirane (Albania) con CP_1
;
[...]
-che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di OC
AN NN (CH), anno 2017, Numero 4, Parte II, Serie C;
-che dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_3 Per_4 nato a [...] l'[...], economicamente autonomi, e il figlio minore Per_5
nato a [...] il [...], che attualmente vive con la madre;
-che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni;
-che tra i coniugi veniva costituito, con atto per Notaio del 13.07.2017, un fondo Per_6 patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. destinandovi porzioni di fabbricato in OC AN
NN (CH), C.da Sterpari n. 35 ed abitazione, nonché terreni dei quali essi risultano essere comproprietari;
-di svolgere lavoro di dipendente con contratto a tempo determinato presso US
(pulmini scolastici) in Fossacesia (CH) con reddito annuo lordo ad oggi ridotto ad €
5.998,00;
-che il resistente svolge attività di imprenditore edile con la F.LLI ZELA CP_1
NAIM & IM SNC di cui è amministratore ed ha un reddito molto elevato;
-che l'affectio coniugalis è venuta meno per il verificarsi di gravi accadimenti cagionati dal resistente al quale è imputabile l'addebito della separazione e che hanno reso impossibile il prosieguo della convivenza;
-che, in particolare, dapprima i coniugi risiedevano nella villa familiare di loro proprietà
e facente parte del citato fondo patrimoniale, in OC AN NN (CH)- C.da Sterpari
CP_ 35, ma che purtroppo, ormai da anni, il coniuge sig. , a causa di un'ossessiva ed immotivata gelosia, denigra, offende e diffama la ricorrente sia in privato che in pubblico chiamandola “puttana”, qualche volta alzando le mani e coprendola di sputi anche in presenza dei figli (ed addirittura presso il luogo di lavoro) e nei primi mesi del corrente anno arrivando a cacciarla di casa e costringendola al trasferimento in un'altra abitazione, dopo aver costretto la stessa a trascorrere due settimane in un B&B con il minore perché non le permetteva di rientrare nella casa coniugale neppure per Per_1
prendere i propri effetti personali;
-che su tali circostanze, ed anche sulle abituali frequentazioni con altre donne che egli è arrivato persino ad introdurre nella casa coniugale, il resistente è stato redarguito e diffidato con raccomandata a.r. del 14 marzo 2022 che lo stesso ha ricevuto senza nulla rispondere o commentare al riguardo, né sollevare alcuna contestazione;
-che la ricorrente ha soprasseduto alla denunzia penale solo per amore dei figli e degli equilibri familiari;
-di essere stata costretta anche a comprare con urgenza, il 4 marzo 2022, un autoveicolo con denari propri, nonostante le note difficoltà economiche e la carenza di fondi, dal momento che il marito non ha neppure acconsentito, nonostante le note esigenze, a fornire uno dei tre mezzi di sua proprietà, anche ciò negando arbitrariamente;
-che al fine di preservare la sua incolumità e quella del minore da atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito, vive ora con il figlio minore in un appartamento Per_1
in prestito da una sua amica sino al mese di agosto in ANta Giusta di Lanciano, mentre
è rimasto arbitrariamente nell'abitazione familiare sita in OC AN CP_1
NN (CH), alla C.da Sterpari n. 35 Int.1, di cui è comproprietario unitamente alla moglie;
ha dito l'intestato Tribunale così concludendo:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, sita in OC AN NN (CH), alla C.da Sterpari
n.35 Int.1, della quale risulta essere comproprietaria, alla IGnora la Parte_1
quale vi tornerà a risiedere unitamente al figlio minore con espresso Per_5
provvedimento a carico del padre di allontanarsi dalla stessa. Qualora la casa
CP_ coniugale non venisse assegnata alla ricorrente, il sig. dovrà sostenere i costi necessari per una nuova locazione (v.allegati doc.8 n.3 preventivi con costi di locazione) della moglie con il minore, per la somma non inferiore ad € 500,00 mensili (costo medio locazioni doc.8);
3.- In conseguenza delle condotte come descritte in narrativa, disporre l'affidamento
Per_ esclusivo alla madre del figlio minore con collocazione presso la stessa;
4.- Porre a carico di il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
Per_ del figlio minore della somma di € 650,00 mensili (euroseicentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare mensilmente sul c/c
n.[...] presso POSTE ITALIANE e, stante l'evidente sperequazione reddituale esistente tra i coniugi ed il tenore di vita sin qui mantenuto, il
70% delle seguenti spese a titolo di mantenimento del minore, quali:
a. spese per abbigliamento, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i ticket;
b. spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o ogni mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago sino a quando il minore non raggiungerà la propria indipendenza economica;
d. rimborsare le spese in seguito ad esibizione di documentazione contabile (scontrini, fatture, certificazioni) entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancato rimborso da parte di un genitore, il genitore adempiente e creditore ricorrerà al Giudice nei confronti dell'inadempiente per la violazione degli obblighi genitoriali, con tutte le conseguenze legali ad essa connesse
5.- Disporre a favore della moglie, stante l'evidente sperequazione reddituale ed in conseguenza delle cause che hanno determinato la fine del rapporto coniugale e tenuto conto del tenore di vita posseduto in costanza di matrimonio, la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia e risulterà anche dagli accertamenti da parte della Guardia di Finanza- Nucleo di polizia Tributaria, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e che sarà versata entro il 5 di ciascun mese.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CAP come per legge”.
Con memoria di costituzione depositata il 03.10.2022 il resistente ha CP_1
contestato il contenuto del ricorso e l'avversa ricostruzione delle cause della separazione, negando di aver posto in essere le condotte rappresentate dalla ricorrente sia quanto a presunti tradimenti e coltivazione di relazioni extraconiugali, che quanto a presunte violazioni di obblighi di assistenza familiare, deducendo piuttosto come la crisi matrimoniale sia imputabile alla scelta della ricorrente, la quale di fronte alla richiesta del marito di chiudere definitivamente la sua relazione extraconiugale decideva di lasciare il marito comunicandogli davanti ai figli che sarebbe stata lei ad andare via dalla casa coniugale.
Il resistente nulla ha osservato in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in
OC AN NN (CH) alla c.da Sterpari n.35 alla ricorrente e si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 350,00 mensili, opponendosi invece alla richiesta di affidamento esclusivo del minore e di accollo da parte del marito del 70% delle spese straordinarie per il minore e di Per_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“1) I coniugi vivranno separati;
Per_ 2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa coniugale sita in OC AN NN alla c.da Sterpari n.35, il IG.
CP_
potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo avviso di 24 ore;
inoltre prenderà con sé il ragazzo a fine settimana alterni compatibilmente con gli impegni del minore stesso;
nella settimana nella quale non trascorrerà il fine settimana insieme, vedrà il figlio in uno o più giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici. Lo stesso potrà accompagnarlo a scuola quando vorrà. Per quanto riguarda le vacanze Per_ estive il padre ha facoltà di avere con se per 15 gg. durante il mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito. Il ragazzo trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua;
3) Il IG. verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1
Per_ figlio la somma di € 350,00 mensili;
4)le spese scolastiche e mediche del figlio saranno divise al 50% tra i coniugi.
5)La sig.ra contribuirà pro quota alle spese inerenti la casa coniugale pagando il Pt_1
50% delle rate del mutuo ancora in essere e fino alla sua scadenza e rimborserà all'odierno resistente il 50% delle rate già pagate”.
A seguito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale la ricorrente ha dichiarato di non essere intenzionata a far rientro nella casa coniugale, chiedendo dunque solo una compartecipazione nella misura del 50% per il canone di locazione, con ordinanza del
19.01.2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, la casa coniugale è stata assegnata a è stato disposto l'affido CP_1
condiviso del minore, con collocazione dello stesso presso la madre, è stato regolamentato il diritto di visita del genitore non affidatario e determinata la misura dell'assegno di mantenimento a carico di in favore del minore (fissato in €. CP_1
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) e della coniuge (fissato in €.
300,00 mensili). Inoltre, il Presidente ha disposto che i Servizi Sociali procedessero ad un'attività di verifica delle condizioni abitative delle parti, con audizione del figlio minore non ancora dodicenne e che partecipassero ad almeno un incontro padre-figlio, verificando il comportamento di entrambi e la rispondenza degli incontri all'interesse del minore.
Infine, la causa è stata rinviata per la comparizione delle parti all'udienza del 01.06.2023, davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa la ricorrente ha dedotto che nonostante il provvedimento presidenziale, adottato a seguito dell'udienza del 19.01.2023, che ha obbligato le parti al reciproco rispetto e ha ritenuto opportuno disporre attività di verifica dei Servizi Sociali di OC AN NN, il coniuge continua ad avere un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti sottoponendola a continue umiliazioni e ha, dunque, insistito affinché il padre possa esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore nelle modalità di cui al provvedimento depositato il 19.01.2023 dal dott. Canosa, ossia attraverso i Servizi Sociali, al fine di valutare ed accertare quale sia il migliore regime di affidamento per il minore alla luce delle condotte di violenza ed aggressione Per_1
perpetrate, in sua presenza, dal padre nei confronti della madre e ha chiesto– in via d'urgenza- che venisse disposta CTU onde:
1- individuare quali cautele siano opportune per proteggere il minore dal disagio emotivo dall'essere stato costretto ad assistere ad episodi di violenza assistita;
2- valutare quali accorgimenti adottare per una frequentazione di con il padre;
Per_1
3- delineare, in ogni caso, linee-guida per mantenere e consolidare il legame del minore con la figura paterna secondo quanto verrà accertato dai Servizi Sociali.
4- stabilire una comune linea educativa che non tenga conto dei frequenti capricci del padre nell'educazione del minore.
La ricorrente ha infine contestato il contenuto della memoria di costituzione e l'avversa ricostruzione delle cause della separazione, oltre che l'affermazione di controparte secondo cui ella svolgerebbe attività lavorativa in nero come collaboratrice domestica che la renderebbe indipendente economicamente.
La ricorrente ha, dunque, così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la propria competenza, accertato e riferito
l'addebito esclusivo della separazione dei coniugi alla condotta colposa del sig. CP_1
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo allo
[...] stesso e, per l'effetto, confermare le seguenti conclusioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse precipuo dei figli;
2. in conseguenza delle condotte come descritte in narrativa, disporre l'affidamento Per_ esclusivo alla madre del figlio minore in subordine con affido condiviso, con collocazione presso la stessa e con diritto di visita del padre come disposto nel decreto del Dr. Canosa del 19.01.2023;
3. in considerazione dell'evidente sperequazione reddituale ed in conseguenza delle cause che hanno determinato la fine del rapporto coniugale, valutato il tenore di vita goduto in corso di matrimonio, e dei redditi del resistente, del quale si fornirà prova in corso di causa, disporre a carico del IG. l'obbligo di versare, in favore CP_1 della ricorrente, la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia entro il 05 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore di €
650,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge o di quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito di espletanda istruttoria;
5. le spese straordinarie per il minore, limitatamente alle spese sanitarie scolastiche – scuola dell'obbligo - e sportive-ricreative, saranno poste a carico del 70% a carico del resistente e del 30% a carico della ricorrente.;
6. con condanna del sig. in ogni caso, anche se si avrà un parziale CP_1
accoglimento della domanda, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali dovute ex lege, oneri ed accessori”.
Con memoria integrativa il resistente ha negato la ricostruzione fattuale contenuta nella memoria integrativa depositata da parte ricorrente in ordine ai rapporti tra le parti in epoca successiva all'emanazione del provvedimento presidenziale.
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 01.06.2023, la difesa di parte ricorrente, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali assolutamente positiva, ha dichiarato di non aver nulla da obiettare ad un affidamento condiviso e ad un regime libero di visite del padre e ha chiesto la modifica dei provvedimenti economici avendo la ricorrente avviato un contratto di locazione abitativa con importo del canone mensile di €. 400,00. Ha chiesto, in ogni caso, la concessione di un breve rinvio per valutare la possibilità di trovare una soluzione conciliativa.
Alla successiva udienza del 06.07.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, i difensori delle parti si sono riportati alle richieste e alle deduzioni formulate alla prima udienza del 01.06.2023. Con successiva ordinanza del 07.08.2023 il
Giudice ha confermato le statuizioni assunte con ordinanza presidenziale resa in data
19.01.2023 ribadendo l'idoneità del contributo posto a carico del resistente a sopperire alle esigenze abitative della ricorrente anche a seguito dell'avvenuta stipula di un contratto di locazione ad opera della stessa e ha concesso il triplice termine ex art. 183 comma IV c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 12.03.2024 sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti.
Esperiti gli interrogatori formali delle parti, escussi i testi ammessi, ordinato il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi successive all'introduzione del giudizio, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Passando alla disamina della domanda di addebito formulata dalla ricorrente si precisa quanto segue.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. al riguardo Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923 in relazione all'ipotesi di infedeltà coniugale).
La complessiva valutazione dell'istruttoria svolta conduce ad addebitare la separazione dei coniugi alla condotta del marito, essendo stato dimostrato non solo il comportamento contrario ai doveri coniugali, ma anche il nesso di causalità con la crisi familiare avuto riguardo anche al fattore temporale.
Nel dettaglio, in sede di interrogatorio formale al resistente è stato fatto ascoltare l'audio di cui al doc. 10 (allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente) chiedendogli se riconoscesse la conversazione telefonica di settembre 2021 in cui affermava di aver picchiato più volte e di averle messo le mani al collo ed egli ha così affermato: “d) Pt_1
Dichiaro che questa non è una telefonata, ma è una conversazione che è stata registrata quando eravamo nel nostro letto”, senza dunque negare il contenuto della stessa.
Inoltre, il "particolare" rapporto personale del resistente con alcune donne, certamente non adeguato al suo status di coniugato, dedotto dalla ricorrente nell'atto introduttivo è confermato dalla documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente (doc. da
11 a 15 allegati alla memoria integrativa), contenente delle fotografie con donne che si mostravano nude, nonché conversazioni dall'esplicito contenuto intimo intercorse tra il resistente e una donna, confermate in sede di interrogatorio formale dal resistente e da egli stesso collocate nell'anno 2021. In tale sede il resistente ha giustificato la presenza di tali foto e conversazioni sul proprio smartphone in ragione di circostanze di cui non si
è curato di fornire riscontro processuale, ossia facendo riferimento al particolare stato emotivo in cui si trovava in quel periodo, allorquando era arrivato al terzo tentativo di suicidio.
Il complesso degli elementi analizzati conduce il Tribunale a ritenere che la condotta ha violato i doveri nascenti dal vincolo coniugale al di là dell'esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale.
Non vale, d'altronde, osservare che non vi è prova diretta dell'adulterio, in quanto il concetto di fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma in senso più ampio e profondo, quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca (Cass. civ. 11.06.2008 n. 15557).
Nella più moderna elaborazione dottrinale il divieto di intrattenere relazioni extraconiugali ha, invero, finito col perdere progressivamente il suo ruolo di nucleo centrale e predominante del dovere di fedeltà. Nel contesto odierno, la fedeltà deve essere, invero, intesa nel significato più ampio di lealtà e dedizione vicendevole e consiste nell'impegno dei coniugi di non tradire la fiducia reciproca, ovvero nel non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale.
La fedeltà reciproca perde, quindi, la connotazione dell'esclusiva dedizione di carattere sessuale e, pertanto, non si riduce ad essa, ma si estende fino a comprendere la tutela e il rispetto della sensibilità e della dignità della persona dell'altro coniuge, e, pertanto, risulta essere incompatibile anche con quei comportamenti che ingenerano o possono ingenerare la convinzione - sia nel partner che nell'ambiente sociale in cui si vive - dell'avvenuta violazione della fedeltà. In tema di infedeltà coniugale la Suprema Corte ha, infatti, osservato che ai fini della valorizzazione nell'ambito di un giudizio di separazione per colpa non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto, ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell'onore dell'altro coniuge.
In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda (Cass. n. 15557 dell'11/06/2008; Cass. civ., Sez. I, Sent.,
(data ud. 16/04/2008) 11/06/2008, n. 15557).
Infine, il resistente ha confermato in sede di interrogatorio formale anche la circostanza che verso gli inizi/metà di gennaio del 2022 ha cacciato di casa la sig.ra pur Pt_1 negando di averla offesa e ricoperta di sputi (“Il 16 gennaio 2022 davanti ai figli, che le chiedevano spiegazioni di foto che io avevo trovato nella sua borsa e di regali che gli aveva regalato “il verme”, lei non ha dato alcuna spiegazione e mi ha detto che lui le ha dato il panino e gli è piaciuto pure. Si metta nei panni miei”) e che nel mese di giugno
2022, dopo aver assistito alla recita del figlio ha offeso la moglie chiamandola Per_1 ripetutamente “cagna… zoccola… faccia di merda” e minacciandola “vi scopo… vi faccio a pezzi” (cfr. verbale di udienza: “Questo è successo dopo una settimana che sono Per_ tornato dall'Albania e sono stato trattato nel modo peggioro. Nego che fosse presente. Vi è stato un momento di rabbia mio nella circostanza in cui lei mi derideva in faccia ed è venuta con la macchina sua davanti ai miei piedi. Si procede all'ascolto dell'audio in lingua albanese (doc. B del cd-rom allegato alla memoria istruttoria) correlato a tale capitolo di prova. “Questi che si sentono sono i miei passi perché ero a piedi. Dall'audio si vede da quanto tempo la si era preparata per fare l'audio. Pt_1
Riconosco la mia voce. In un momento di nervosismo avrò detto delle cose che non avrei dovuto dire, ma sono stato istigato”), offrendo spiegazioni che non sono state oggetto di conferma in sede istruttoria.
I testimoni addotti da parte ricorrente e hanno Parte_2 Testimone_1
CP_ confermato che in data 07.02.2022, si è recato presso il piazzale dove vengono parcheggiati gli scuolabus quando si finisce il giro, di aver assistito personalmente alla scena in cui egli maltrattava e aggrediva la ricorrente, percuotendola, spingendola con CP_ violenza e sputandole addosso, che successivamente li ha offesi dicendo al
[...]
“smetti di riprendermi perché so dove abiti” e al sig. “meriti solo di Tes_1 Pt_2 morire”.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che una valutazione complessiva degli elementi acquisiti (anche quelli aventi valore indiziario, ma univoca direzione) giustifichi la conclusione in termini di addebito di responsabilità della separazione in capo al resistente.
Per contro, le deduzioni contenute nella memoria di costituzione e poste a sostegno della ricostruzione della crisi matrimoniale contenuta in memoria sono rimaste sul piano delle asserzioni indimostrate, non avendo il resistente fornito riscontro processuale alla propria prospettazione dell'intervenuta violazione da parte della moglie dei propri doveri coniugali in termini di infedeltà e di noncuranza spirituale e materiale. D'altronde,
l'unico testimone addotto al riguardo dalla difesa di parte resistente ha riferito di un mero sospetto, non corroborato da alcun elemento probatorio (cfr. escusso in Per_4 qualità di figlio delle parti: “Effettivamente no. Non ho prove, né li ho visti mai insieme salvo che sul posto di lavoro. C'è questo sospetto, ma non so se è fondato o meno”).
In conclusione, è possibile affermare con sufficiente certezza il nesso di causalità tra le relazioni particolari del marito con altre donne, il suo atteggiamento violento nei confronti della moglie e di terzi e la crisi familiare avuto riguardo al fattore temporale e che l'infelicità della vita coniugale, come prospettata in ricorso, sia da imputarsi alla condotta del resistente improntata a mancata osservanza dei doveri di fedeltà nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza citata e di assistenza morale alla moglie.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente deve, dunque, trovare accoglimento.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto che, alla luce della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e i danni provocati ai diritti di riservatezza, onorabilità e dignità della ricorrente e del figlio minore e delle diverse condotte assunte a rilevanza penale precedenti al giudizio e Per_1
comunque emerse in corso di causa, sia condannato al risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali ed esistenziali ai sensi dell'art.2059 c.c., consistenti nella somma di € 20.000,00 o, in subordine, nella diversa, maggiore o minore, da valutarsi anche in via equitativa.
In linea generale, i motivi posti a fondamento della richiesta di addebito possono fondare anche la domanda di risarcimento del danno dal momento che la violazione dei doveri coniugali può costituire fonte della responsabilità extracontrattuale, in quanto incidente su beni essenziali della vita.
La richiesta di risarcimento danni non patrimoniali subiti spiegata in questa sede deve però ritenersi inammissibile nel presente procedimento alla luce dell'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/09/2014, n.
18870 (rv. 632155): “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
"causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”; ma anche Tribunale Velletri 09.04.2020; Tribunale Ragusa 15.11.2017).
In ogni caso il lamentato danno non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzione semplici (cfr. Cass. 17.1.2017 n. 917). Invero, la lesione dei diritti costituzionalmente protetti non è automatica conseguenza della violazione dei doveri coniugali;
occorre valutare in concreto le modalità presenti nel caso specifico, al fine di verificare se portino a ritenere che siano stati superati quei limiti di tollerabilità, con conseguente lesione del diritto alla salute o all'onere.
Quanto all'assegnazione della casa familiare le parti concordano nell'assegnazione della stessa al resistente, per cui sul punto il Collegio non può che confermare i provvedimenti già assunti in sede presidenziale.
La domanda di affidamento esclusivo del minore formulata dalla difesa di parte ricorrente è stata invece rinunciata all'udienza del 01.06.2023, per cui le parti concordano sull'affidamento condiviso dello stesso che, si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore.
D'altronde i Servizi Sociali del Comune di OC AN NN con relazione del
15.05.2023 non hanno segnalato rilevanti criticità in merito alle capacità genitoriali di entrambe le parti. Quanto alla collocazione del minore e alla conseguente regolamentazione del diritto di visita tra figlio e genitore non collocatario il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale del 19.01.2023 nella parte in cui ha collocato il minore in modo prevalente presso la madre e ha stabilito il calendario che di seguito si riepiloga:
-Zela potrà vedere il figlio nei giorni di martedì e giovedì (o altri eventualmente CP_1
concordati tra le parti) dalle 17.30 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 15.00 di sabato alle 18.00 di domenica);
- sarà inoltre collocato presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 Per_5
giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie
(intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di
Pasqua) ed i compleanni del figlio;
in particolare in tali festività il padre terrà il figlio negli anni dispari;
sarà inoltre insieme al padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo. Persona_5
Passando alla disamina delle statuizioni di tipo economico occorre rammentare, quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, che per legge (artt.
147, 315 bis e 316 bis) questi è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore.
Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di importo pari a complessivi €. 400,00, che può certamente essere riconfermato in tale sede dal
Collegio a fronte della produzione ad opera del resistente del Modello unico persone fisiche anno 2023, relativo al periodo d'imposta 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 52.420,00, notevolmente superiore a quello risultante nelle precedenti dichiarazioni allegate alla memoria di costituzione e relative agli anni d'imposta dal
2018 al 2021.
D'altronde il paventato stato di decozione, ventilato in giudizio dal resistente in sede di interrogatorio formale a giustificazione del mancato versamento dell'assegno di mantenimento disposto con il decreto del 19.01.2023, risulta allo stato indimostrato e il mancato deposito del modello unico persone fisiche anno 2024, sulla base dei principi generali in materia di onere della prova, è circostanza che depone a sfavore delle tesi difensive del resistente. Il Collegio, dunque, dispone che corrisponderà alla ricorrente CP_1 Parte_1 la somma di €. 400.00 a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Inoltre, i genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti il figlio minore, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto espressamente statuito dalle Linee
Guida approvate dal CNF nel settembre 2017 e dal Protocollo di codesto Tribunale.
Quanto al richiesto assegno di mantenimento deve darsi atto che, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Orbene, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti si precisa quanto segue.
Su richiesta del G.I. la ricorrente ha depositato in giudizio la dichiarazione dei redditi
2023, relativa al periodo d'imposta 2022, da cui risulta un reddito complessivo annuo di
€. 7.310,00 e la dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, da cui risulta un reddito complessivo annuo di €. 7.742,00.
Peraltro, in sede di interrogatorio formale reso in data 09.05.2024 la ricorrente ha ammesso di essere assunta part time presso il Corner, ossia presso il locale gestito dal figlio e di lavorare in cucina.
Si è già detto della situazione reddituale del resistente, il quale con la produzione del
Modello unico persone fisiche anno 2023, relativo al periodo d'imposta 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 52.420,00, ha documentato un notevole incremento del reddito rispetto a quello risultante nelle precedenti dichiarazioni allegate alla memoria di costituzione e relative agli anni d'imposta dal 2018 al 2021.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare le rispettive disponibilità economiche e le capacità reddituali, sia emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi. Nel caso di specie, è evidente che il resistente goda di una posizione reddituale stabile, e migliore di quella della ricorrente. Inoltre, si rende ineludibile la determinazione di una misura dell'assegno di mantenimento che tenga conto dell'assegnazione della casa coniugale al resistente.
Ciò posto, va rammentato che l'ordinanza presidenziale del 19.01.2023 ha fissato in €.
300,00 la misura dell'assegno di mantenimento.
Ritiene il Collegio che, prendendo atto dello squilibrio esistente tra le posizioni economiche delle parti, del documentato miglioramento della situazione reddituale del resistente nell'anno 2022, del mancato deposito della documentazione fiscale relativa all'anno 2023, dell'assegnazione della casa familiare al padre e della necessità della ricorrente di sostenere i costi legati alla locazione dell'immobile in cui vive, la misura dell'assegno di mantenimento debba essere elevata ad €. 700,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
La domanda di parte resistente volta a disporre che la ricorrente contribuisca pro quota alle spese inerenti la casa coniugale pagando il 50% delle rate del mutuo ancora in essere fino alla sua scadenza e a rimborsare all'odierno resistente il 50% delle rate già pagate risulta inammissibile, oltre che infondata in assenza di una prova, anche solo presuntiva, del diritto fatto valere in giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della parte resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente , CP_1
per la violazione dei doveri e degli obblighi nascenti dal vincolo coniugale;
2) assegna la casa coniugale sita in OC AN NN alla c.da Sterpari n.35 al resistente;
CP_1 3) dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente Per_5
preso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da seguente calendario:
-Zela potrà vedere il figlio nei giorni di martedì e giovedì (o altri CP_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 17.30 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 15.00 di sabato alle 18.00 di domenica);
- sarà inoltre collocato presso il padre durante le vacanze estive per almeno Per_5
15 giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie
(intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di
Pasqua) ed i compleanni del figlio;
in particolare in tali festività il padre terrà il figlio negli anni dispari;
sarà inoltre insieme al padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo; Persona_5
4) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere ad la somma CP_1 Parte_1 mensile di €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di (somma Per_5
da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
5) dispone che i genitori concorrano paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo;
6) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile di €. CP_1
700,00 a titolo di contributo per il mantenimento di (somma da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7) rigetta le restanti domande;
8) condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. NN Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2022 promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22.12.1978 e residente in [...]alla C.da Sterpari 35, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Ucci, (C.F. ), giusta procura in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Lanciano (CH), alla Via
Dalmazia n.9/A Galleria Imperiale;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3
residente in OC AN NN (CH) C.da Sterpari n.35/1, elettivamente domiciliato in
Lanciano (CH), alla via Renzetti n. 31, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Di Ienno
(C.F. – P. IVA , che lo rappresenta e difende in CodiceFiscale_4 P.IVA_1
virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha così concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
29.11.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la propria competenza, accertato e riferito
l'addebito esclusivo della separazione dei coniugi alla condotta del sig. , CP_1
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo allo stesso e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse precipuo dei figli con assegnazione della casa coniugale al resistente che, quindi, sopporterà i costi dei canoni di locazione della ricorrente residente in [...] con canone pari ad € 450,00 come da contratto depositato telematicamente il 5 luglio 2023, a seguito di autorizzazione giudiziale del 1° giugno
2023; Per_ 2. disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la stessa ricorrente e con diritto di visita del padre come disposto nel decreto del Dr. Canosa del
19.01.2023 e successivi provvedimenti, o quanto ritenuto diversamente di Giustizia;
3. in considerazione dell'evidente sperequazione reddituale ed in conseguenza delle cause che hanno determinato la fine del rapporto coniugale, valutato il tenore di vita goduto in corso di matrimonio, e dei redditi del resistente, del quale si è fornita prova in corso di causa, disporre a carico del IG. l'obbligo di versare, in favore CP_1 della ricorrente, la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento del coniuge, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia entro il giorno 05 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, un ulteriore somma a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore di € 650,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge o di quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito di espletanda istruttoria;
5. porre a carico di il pagamento, da versare mensilmente sul c/c CP_1
presso POSTE ITALIANE e, stante l'evidente CodiceFiscale_5
sperequazione reddituale esistente tra i coniugi ed il tenore di vita sin qui mantenuto, del
70% delle seguenti spese a titolo di mantenimento del minore, quali:
a. spese per abbigliamento, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i ticket;
b. spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o ogni mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago sino a quando il minore non raggiungerà la propria indipendenza economica;
d.rimborsare le spese in seguito ad esibizione di documentazione contabile (scontrini, fatture, certificazioni) entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancato rimborso da parte di un genitore, il genitore adempiente e creditore ricorrerà al Giudice nei confronti dell'inadempiente per la violazione degli obblighi genitoriali, con tutte le conseguenze legali ad essa connesse;
6. alla luce della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e i danni provocati ai diritti di riservatezza, onorabilità e dignità della IG.ra e del Parte_1
Per_ figlio minore oltre le diverse condotte assunte a rilevanza penale precedenti al giudizio e comunque emerse in corso di causa, condannare il IG. al CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali ed esistenziali ai sensi dell'art.2059 c.c. nei confronti della ricorrente, consistenti nella somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) o, in subordine, nella diversa, maggiore o minore, da valutarsi anche in via equitativa dall'On.le Giudicante o ritenuta di Giustizia;
7. a seguito del deposito autorizzato del contratto di locazione, circostanza non valorizzata in sede di provvedimenti preliminari per assenza del contratto, autorizzato all'udienza del 1° giugno 2023 con nota del 5 luglio 2023 e la necessità di altra residenza causata dal comportamento del resistente, disporre il pagamento del relativo canone a carico di parte resistente per la somma di € 450,00 mensili come da contratto o per la diversa ritenuta di Giustizia, subordinatamente anche in via percentuale;
8. disporre che ogni forma di assegno familiare erogato dall' sia versato per CP_2
l'intero al genitore collocatario del minore, ; Persona_2
9. con condanna del sig. in ogni caso, alla rifusione delle spese e CP_1
competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali dovute ex lege, oneri ed accessori”.
Parte resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 si è riportato alle conclusioni già formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“1) I coniugi vivranno separati;
Per_ 2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa coniugale sita in OC AN NN alla c.da Sterpari n.35, il IG. CP_
potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo avviso di 24 ore;
inoltre prenderà con sé il ragazzo a fine settimana alterni compatibilmente con gli impegni del minore stesso;
nella settimana nella quale non trascorrerà il fine settimana insieme, vedrà il figlio in uno o più giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici. Lo stesso potrà accompagnarlo a scuola quando vorrà. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre
Per_ ha facoltà di avere con se per 15 gg. durante il mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre un anno dal 23 al 30 dicembre e
l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito. Il ragazzo trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua;
3) Il IG. verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1
Per_ figlio la somma di € 350,00 mensili;
4) le spese scolastiche e mediche del figlio saranno divise al 50% tra i coniugi.
5) La sig.ra contribuirà pro quota alle spese inerenti la casa coniugale pagando il Pt_1
50% delle rate del mutuo ancora in essere e fino alla sua scadenza e rimborserà all'odierno resistente il 50% delle rate già pagate.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 10.12.2024:
“Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.06.2022 premesso: Parte_1
- di aver contratto in data 12.08.1998 matrimonio a Preze-Tirane (Albania) con CP_1
;
[...]
-che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di OC
AN NN (CH), anno 2017, Numero 4, Parte II, Serie C;
-che dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_3 Per_4 nato a [...] l'[...], economicamente autonomi, e il figlio minore Per_5
nato a [...] il [...], che attualmente vive con la madre;
-che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni;
-che tra i coniugi veniva costituito, con atto per Notaio del 13.07.2017, un fondo Per_6 patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. destinandovi porzioni di fabbricato in OC AN
NN (CH), C.da Sterpari n. 35 ed abitazione, nonché terreni dei quali essi risultano essere comproprietari;
-di svolgere lavoro di dipendente con contratto a tempo determinato presso US
(pulmini scolastici) in Fossacesia (CH) con reddito annuo lordo ad oggi ridotto ad €
5.998,00;
-che il resistente svolge attività di imprenditore edile con la F.LLI ZELA CP_1
NAIM & IM SNC di cui è amministratore ed ha un reddito molto elevato;
-che l'affectio coniugalis è venuta meno per il verificarsi di gravi accadimenti cagionati dal resistente al quale è imputabile l'addebito della separazione e che hanno reso impossibile il prosieguo della convivenza;
-che, in particolare, dapprima i coniugi risiedevano nella villa familiare di loro proprietà
e facente parte del citato fondo patrimoniale, in OC AN NN (CH)- C.da Sterpari
CP_ 35, ma che purtroppo, ormai da anni, il coniuge sig. , a causa di un'ossessiva ed immotivata gelosia, denigra, offende e diffama la ricorrente sia in privato che in pubblico chiamandola “puttana”, qualche volta alzando le mani e coprendola di sputi anche in presenza dei figli (ed addirittura presso il luogo di lavoro) e nei primi mesi del corrente anno arrivando a cacciarla di casa e costringendola al trasferimento in un'altra abitazione, dopo aver costretto la stessa a trascorrere due settimane in un B&B con il minore perché non le permetteva di rientrare nella casa coniugale neppure per Per_1
prendere i propri effetti personali;
-che su tali circostanze, ed anche sulle abituali frequentazioni con altre donne che egli è arrivato persino ad introdurre nella casa coniugale, il resistente è stato redarguito e diffidato con raccomandata a.r. del 14 marzo 2022 che lo stesso ha ricevuto senza nulla rispondere o commentare al riguardo, né sollevare alcuna contestazione;
-che la ricorrente ha soprasseduto alla denunzia penale solo per amore dei figli e degli equilibri familiari;
-di essere stata costretta anche a comprare con urgenza, il 4 marzo 2022, un autoveicolo con denari propri, nonostante le note difficoltà economiche e la carenza di fondi, dal momento che il marito non ha neppure acconsentito, nonostante le note esigenze, a fornire uno dei tre mezzi di sua proprietà, anche ciò negando arbitrariamente;
-che al fine di preservare la sua incolumità e quella del minore da atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito, vive ora con il figlio minore in un appartamento Per_1
in prestito da una sua amica sino al mese di agosto in ANta Giusta di Lanciano, mentre
è rimasto arbitrariamente nell'abitazione familiare sita in OC AN CP_1
NN (CH), alla C.da Sterpari n. 35 Int.1, di cui è comproprietario unitamente alla moglie;
ha dito l'intestato Tribunale così concludendo:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, sita in OC AN NN (CH), alla C.da Sterpari
n.35 Int.1, della quale risulta essere comproprietaria, alla IGnora la Parte_1
quale vi tornerà a risiedere unitamente al figlio minore con espresso Per_5
provvedimento a carico del padre di allontanarsi dalla stessa. Qualora la casa
CP_ coniugale non venisse assegnata alla ricorrente, il sig. dovrà sostenere i costi necessari per una nuova locazione (v.allegati doc.8 n.3 preventivi con costi di locazione) della moglie con il minore, per la somma non inferiore ad € 500,00 mensili (costo medio locazioni doc.8);
3.- In conseguenza delle condotte come descritte in narrativa, disporre l'affidamento
Per_ esclusivo alla madre del figlio minore con collocazione presso la stessa;
4.- Porre a carico di il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
Per_ del figlio minore della somma di € 650,00 mensili (euroseicentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare mensilmente sul c/c
n.[...] presso POSTE ITALIANE e, stante l'evidente sperequazione reddituale esistente tra i coniugi ed il tenore di vita sin qui mantenuto, il
70% delle seguenti spese a titolo di mantenimento del minore, quali:
a. spese per abbigliamento, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i ticket;
b. spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o ogni mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago sino a quando il minore non raggiungerà la propria indipendenza economica;
d. rimborsare le spese in seguito ad esibizione di documentazione contabile (scontrini, fatture, certificazioni) entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancato rimborso da parte di un genitore, il genitore adempiente e creditore ricorrerà al Giudice nei confronti dell'inadempiente per la violazione degli obblighi genitoriali, con tutte le conseguenze legali ad essa connesse
5.- Disporre a favore della moglie, stante l'evidente sperequazione reddituale ed in conseguenza delle cause che hanno determinato la fine del rapporto coniugale e tenuto conto del tenore di vita posseduto in costanza di matrimonio, la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia e risulterà anche dagli accertamenti da parte della Guardia di Finanza- Nucleo di polizia Tributaria, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e che sarà versata entro il 5 di ciascun mese.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CAP come per legge”.
Con memoria di costituzione depositata il 03.10.2022 il resistente ha CP_1
contestato il contenuto del ricorso e l'avversa ricostruzione delle cause della separazione, negando di aver posto in essere le condotte rappresentate dalla ricorrente sia quanto a presunti tradimenti e coltivazione di relazioni extraconiugali, che quanto a presunte violazioni di obblighi di assistenza familiare, deducendo piuttosto come la crisi matrimoniale sia imputabile alla scelta della ricorrente, la quale di fronte alla richiesta del marito di chiudere definitivamente la sua relazione extraconiugale decideva di lasciare il marito comunicandogli davanti ai figli che sarebbe stata lei ad andare via dalla casa coniugale.
Il resistente nulla ha osservato in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in
OC AN NN (CH) alla c.da Sterpari n.35 alla ricorrente e si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 350,00 mensili, opponendosi invece alla richiesta di affidamento esclusivo del minore e di accollo da parte del marito del 70% delle spese straordinarie per il minore e di Per_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“1) I coniugi vivranno separati;
Per_ 2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa coniugale sita in OC AN NN alla c.da Sterpari n.35, il IG.
CP_
potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo avviso di 24 ore;
inoltre prenderà con sé il ragazzo a fine settimana alterni compatibilmente con gli impegni del minore stesso;
nella settimana nella quale non trascorrerà il fine settimana insieme, vedrà il figlio in uno o più giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici. Lo stesso potrà accompagnarlo a scuola quando vorrà. Per quanto riguarda le vacanze Per_ estive il padre ha facoltà di avere con se per 15 gg. durante il mese di agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito. Il ragazzo trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua;
3) Il IG. verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1
Per_ figlio la somma di € 350,00 mensili;
4)le spese scolastiche e mediche del figlio saranno divise al 50% tra i coniugi.
5)La sig.ra contribuirà pro quota alle spese inerenti la casa coniugale pagando il Pt_1
50% delle rate del mutuo ancora in essere e fino alla sua scadenza e rimborserà all'odierno resistente il 50% delle rate già pagate”.
A seguito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale la ricorrente ha dichiarato di non essere intenzionata a far rientro nella casa coniugale, chiedendo dunque solo una compartecipazione nella misura del 50% per il canone di locazione, con ordinanza del
19.01.2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, la casa coniugale è stata assegnata a è stato disposto l'affido CP_1
condiviso del minore, con collocazione dello stesso presso la madre, è stato regolamentato il diritto di visita del genitore non affidatario e determinata la misura dell'assegno di mantenimento a carico di in favore del minore (fissato in €. CP_1
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) e della coniuge (fissato in €.
300,00 mensili). Inoltre, il Presidente ha disposto che i Servizi Sociali procedessero ad un'attività di verifica delle condizioni abitative delle parti, con audizione del figlio minore non ancora dodicenne e che partecipassero ad almeno un incontro padre-figlio, verificando il comportamento di entrambi e la rispondenza degli incontri all'interesse del minore.
Infine, la causa è stata rinviata per la comparizione delle parti all'udienza del 01.06.2023, davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa la ricorrente ha dedotto che nonostante il provvedimento presidenziale, adottato a seguito dell'udienza del 19.01.2023, che ha obbligato le parti al reciproco rispetto e ha ritenuto opportuno disporre attività di verifica dei Servizi Sociali di OC AN NN, il coniuge continua ad avere un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti sottoponendola a continue umiliazioni e ha, dunque, insistito affinché il padre possa esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio minore nelle modalità di cui al provvedimento depositato il 19.01.2023 dal dott. Canosa, ossia attraverso i Servizi Sociali, al fine di valutare ed accertare quale sia il migliore regime di affidamento per il minore alla luce delle condotte di violenza ed aggressione Per_1
perpetrate, in sua presenza, dal padre nei confronti della madre e ha chiesto– in via d'urgenza- che venisse disposta CTU onde:
1- individuare quali cautele siano opportune per proteggere il minore dal disagio emotivo dall'essere stato costretto ad assistere ad episodi di violenza assistita;
2- valutare quali accorgimenti adottare per una frequentazione di con il padre;
Per_1
3- delineare, in ogni caso, linee-guida per mantenere e consolidare il legame del minore con la figura paterna secondo quanto verrà accertato dai Servizi Sociali.
4- stabilire una comune linea educativa che non tenga conto dei frequenti capricci del padre nell'educazione del minore.
La ricorrente ha infine contestato il contenuto della memoria di costituzione e l'avversa ricostruzione delle cause della separazione, oltre che l'affermazione di controparte secondo cui ella svolgerebbe attività lavorativa in nero come collaboratrice domestica che la renderebbe indipendente economicamente.
La ricorrente ha, dunque, così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la propria competenza, accertato e riferito
l'addebito esclusivo della separazione dei coniugi alla condotta colposa del sig. CP_1
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo allo
[...] stesso e, per l'effetto, confermare le seguenti conclusioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse precipuo dei figli;
2. in conseguenza delle condotte come descritte in narrativa, disporre l'affidamento Per_ esclusivo alla madre del figlio minore in subordine con affido condiviso, con collocazione presso la stessa e con diritto di visita del padre come disposto nel decreto del Dr. Canosa del 19.01.2023;
3. in considerazione dell'evidente sperequazione reddituale ed in conseguenza delle cause che hanno determinato la fine del rapporto coniugale, valutato il tenore di vita goduto in corso di matrimonio, e dei redditi del resistente, del quale si fornirà prova in corso di causa, disporre a carico del IG. l'obbligo di versare, in favore CP_1 della ricorrente, la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia entro il 05 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore di €
650,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge o di quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito di espletanda istruttoria;
5. le spese straordinarie per il minore, limitatamente alle spese sanitarie scolastiche – scuola dell'obbligo - e sportive-ricreative, saranno poste a carico del 70% a carico del resistente e del 30% a carico della ricorrente.;
6. con condanna del sig. in ogni caso, anche se si avrà un parziale CP_1
accoglimento della domanda, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali dovute ex lege, oneri ed accessori”.
Con memoria integrativa il resistente ha negato la ricostruzione fattuale contenuta nella memoria integrativa depositata da parte ricorrente in ordine ai rapporti tra le parti in epoca successiva all'emanazione del provvedimento presidenziale.
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 01.06.2023, la difesa di parte ricorrente, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali assolutamente positiva, ha dichiarato di non aver nulla da obiettare ad un affidamento condiviso e ad un regime libero di visite del padre e ha chiesto la modifica dei provvedimenti economici avendo la ricorrente avviato un contratto di locazione abitativa con importo del canone mensile di €. 400,00. Ha chiesto, in ogni caso, la concessione di un breve rinvio per valutare la possibilità di trovare una soluzione conciliativa.
Alla successiva udienza del 06.07.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, i difensori delle parti si sono riportati alle richieste e alle deduzioni formulate alla prima udienza del 01.06.2023. Con successiva ordinanza del 07.08.2023 il
Giudice ha confermato le statuizioni assunte con ordinanza presidenziale resa in data
19.01.2023 ribadendo l'idoneità del contributo posto a carico del resistente a sopperire alle esigenze abitative della ricorrente anche a seguito dell'avvenuta stipula di un contratto di locazione ad opera della stessa e ha concesso il triplice termine ex art. 183 comma IV c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 12.03.2024 sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti.
Esperiti gli interrogatori formali delle parti, escussi i testi ammessi, ordinato il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi successive all'introduzione del giudizio, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Passando alla disamina della domanda di addebito formulata dalla ricorrente si precisa quanto segue.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. al riguardo Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923 in relazione all'ipotesi di infedeltà coniugale).
La complessiva valutazione dell'istruttoria svolta conduce ad addebitare la separazione dei coniugi alla condotta del marito, essendo stato dimostrato non solo il comportamento contrario ai doveri coniugali, ma anche il nesso di causalità con la crisi familiare avuto riguardo anche al fattore temporale.
Nel dettaglio, in sede di interrogatorio formale al resistente è stato fatto ascoltare l'audio di cui al doc. 10 (allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente) chiedendogli se riconoscesse la conversazione telefonica di settembre 2021 in cui affermava di aver picchiato più volte e di averle messo le mani al collo ed egli ha così affermato: “d) Pt_1
Dichiaro che questa non è una telefonata, ma è una conversazione che è stata registrata quando eravamo nel nostro letto”, senza dunque negare il contenuto della stessa.
Inoltre, il "particolare" rapporto personale del resistente con alcune donne, certamente non adeguato al suo status di coniugato, dedotto dalla ricorrente nell'atto introduttivo è confermato dalla documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente (doc. da
11 a 15 allegati alla memoria integrativa), contenente delle fotografie con donne che si mostravano nude, nonché conversazioni dall'esplicito contenuto intimo intercorse tra il resistente e una donna, confermate in sede di interrogatorio formale dal resistente e da egli stesso collocate nell'anno 2021. In tale sede il resistente ha giustificato la presenza di tali foto e conversazioni sul proprio smartphone in ragione di circostanze di cui non si
è curato di fornire riscontro processuale, ossia facendo riferimento al particolare stato emotivo in cui si trovava in quel periodo, allorquando era arrivato al terzo tentativo di suicidio.
Il complesso degli elementi analizzati conduce il Tribunale a ritenere che la condotta ha violato i doveri nascenti dal vincolo coniugale al di là dell'esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale.
Non vale, d'altronde, osservare che non vi è prova diretta dell'adulterio, in quanto il concetto di fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma in senso più ampio e profondo, quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca (Cass. civ. 11.06.2008 n. 15557).
Nella più moderna elaborazione dottrinale il divieto di intrattenere relazioni extraconiugali ha, invero, finito col perdere progressivamente il suo ruolo di nucleo centrale e predominante del dovere di fedeltà. Nel contesto odierno, la fedeltà deve essere, invero, intesa nel significato più ampio di lealtà e dedizione vicendevole e consiste nell'impegno dei coniugi di non tradire la fiducia reciproca, ovvero nel non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale.
La fedeltà reciproca perde, quindi, la connotazione dell'esclusiva dedizione di carattere sessuale e, pertanto, non si riduce ad essa, ma si estende fino a comprendere la tutela e il rispetto della sensibilità e della dignità della persona dell'altro coniuge, e, pertanto, risulta essere incompatibile anche con quei comportamenti che ingenerano o possono ingenerare la convinzione - sia nel partner che nell'ambiente sociale in cui si vive - dell'avvenuta violazione della fedeltà. In tema di infedeltà coniugale la Suprema Corte ha, infatti, osservato che ai fini della valorizzazione nell'ambito di un giudizio di separazione per colpa non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto, ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell'onore dell'altro coniuge.
In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda (Cass. n. 15557 dell'11/06/2008; Cass. civ., Sez. I, Sent.,
(data ud. 16/04/2008) 11/06/2008, n. 15557).
Infine, il resistente ha confermato in sede di interrogatorio formale anche la circostanza che verso gli inizi/metà di gennaio del 2022 ha cacciato di casa la sig.ra pur Pt_1 negando di averla offesa e ricoperta di sputi (“Il 16 gennaio 2022 davanti ai figli, che le chiedevano spiegazioni di foto che io avevo trovato nella sua borsa e di regali che gli aveva regalato “il verme”, lei non ha dato alcuna spiegazione e mi ha detto che lui le ha dato il panino e gli è piaciuto pure. Si metta nei panni miei”) e che nel mese di giugno
2022, dopo aver assistito alla recita del figlio ha offeso la moglie chiamandola Per_1 ripetutamente “cagna… zoccola… faccia di merda” e minacciandola “vi scopo… vi faccio a pezzi” (cfr. verbale di udienza: “Questo è successo dopo una settimana che sono Per_ tornato dall'Albania e sono stato trattato nel modo peggioro. Nego che fosse presente. Vi è stato un momento di rabbia mio nella circostanza in cui lei mi derideva in faccia ed è venuta con la macchina sua davanti ai miei piedi. Si procede all'ascolto dell'audio in lingua albanese (doc. B del cd-rom allegato alla memoria istruttoria) correlato a tale capitolo di prova. “Questi che si sentono sono i miei passi perché ero a piedi. Dall'audio si vede da quanto tempo la si era preparata per fare l'audio. Pt_1
Riconosco la mia voce. In un momento di nervosismo avrò detto delle cose che non avrei dovuto dire, ma sono stato istigato”), offrendo spiegazioni che non sono state oggetto di conferma in sede istruttoria.
I testimoni addotti da parte ricorrente e hanno Parte_2 Testimone_1
CP_ confermato che in data 07.02.2022, si è recato presso il piazzale dove vengono parcheggiati gli scuolabus quando si finisce il giro, di aver assistito personalmente alla scena in cui egli maltrattava e aggrediva la ricorrente, percuotendola, spingendola con CP_ violenza e sputandole addosso, che successivamente li ha offesi dicendo al
[...]
“smetti di riprendermi perché so dove abiti” e al sig. “meriti solo di Tes_1 Pt_2 morire”.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che una valutazione complessiva degli elementi acquisiti (anche quelli aventi valore indiziario, ma univoca direzione) giustifichi la conclusione in termini di addebito di responsabilità della separazione in capo al resistente.
Per contro, le deduzioni contenute nella memoria di costituzione e poste a sostegno della ricostruzione della crisi matrimoniale contenuta in memoria sono rimaste sul piano delle asserzioni indimostrate, non avendo il resistente fornito riscontro processuale alla propria prospettazione dell'intervenuta violazione da parte della moglie dei propri doveri coniugali in termini di infedeltà e di noncuranza spirituale e materiale. D'altronde,
l'unico testimone addotto al riguardo dalla difesa di parte resistente ha riferito di un mero sospetto, non corroborato da alcun elemento probatorio (cfr. escusso in Per_4 qualità di figlio delle parti: “Effettivamente no. Non ho prove, né li ho visti mai insieme salvo che sul posto di lavoro. C'è questo sospetto, ma non so se è fondato o meno”).
In conclusione, è possibile affermare con sufficiente certezza il nesso di causalità tra le relazioni particolari del marito con altre donne, il suo atteggiamento violento nei confronti della moglie e di terzi e la crisi familiare avuto riguardo al fattore temporale e che l'infelicità della vita coniugale, come prospettata in ricorso, sia da imputarsi alla condotta del resistente improntata a mancata osservanza dei doveri di fedeltà nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza citata e di assistenza morale alla moglie.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente deve, dunque, trovare accoglimento.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto che, alla luce della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e i danni provocati ai diritti di riservatezza, onorabilità e dignità della ricorrente e del figlio minore e delle diverse condotte assunte a rilevanza penale precedenti al giudizio e Per_1
comunque emerse in corso di causa, sia condannato al risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali ed esistenziali ai sensi dell'art.2059 c.c., consistenti nella somma di € 20.000,00 o, in subordine, nella diversa, maggiore o minore, da valutarsi anche in via equitativa.
In linea generale, i motivi posti a fondamento della richiesta di addebito possono fondare anche la domanda di risarcimento del danno dal momento che la violazione dei doveri coniugali può costituire fonte della responsabilità extracontrattuale, in quanto incidente su beni essenziali della vita.
La richiesta di risarcimento danni non patrimoniali subiti spiegata in questa sede deve però ritenersi inammissibile nel presente procedimento alla luce dell'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/09/2014, n.
18870 (rv. 632155): “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
"causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”; ma anche Tribunale Velletri 09.04.2020; Tribunale Ragusa 15.11.2017).
In ogni caso il lamentato danno non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzione semplici (cfr. Cass. 17.1.2017 n. 917). Invero, la lesione dei diritti costituzionalmente protetti non è automatica conseguenza della violazione dei doveri coniugali;
occorre valutare in concreto le modalità presenti nel caso specifico, al fine di verificare se portino a ritenere che siano stati superati quei limiti di tollerabilità, con conseguente lesione del diritto alla salute o all'onere.
Quanto all'assegnazione della casa familiare le parti concordano nell'assegnazione della stessa al resistente, per cui sul punto il Collegio non può che confermare i provvedimenti già assunti in sede presidenziale.
La domanda di affidamento esclusivo del minore formulata dalla difesa di parte ricorrente è stata invece rinunciata all'udienza del 01.06.2023, per cui le parti concordano sull'affidamento condiviso dello stesso che, si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore.
D'altronde i Servizi Sociali del Comune di OC AN NN con relazione del
15.05.2023 non hanno segnalato rilevanti criticità in merito alle capacità genitoriali di entrambe le parti. Quanto alla collocazione del minore e alla conseguente regolamentazione del diritto di visita tra figlio e genitore non collocatario il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale del 19.01.2023 nella parte in cui ha collocato il minore in modo prevalente presso la madre e ha stabilito il calendario che di seguito si riepiloga:
-Zela potrà vedere il figlio nei giorni di martedì e giovedì (o altri eventualmente CP_1
concordati tra le parti) dalle 17.30 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 15.00 di sabato alle 18.00 di domenica);
- sarà inoltre collocato presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 Per_5
giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie
(intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di
Pasqua) ed i compleanni del figlio;
in particolare in tali festività il padre terrà il figlio negli anni dispari;
sarà inoltre insieme al padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo. Persona_5
Passando alla disamina delle statuizioni di tipo economico occorre rammentare, quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, che per legge (artt.
147, 315 bis e 316 bis) questi è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore.
Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di importo pari a complessivi €. 400,00, che può certamente essere riconfermato in tale sede dal
Collegio a fronte della produzione ad opera del resistente del Modello unico persone fisiche anno 2023, relativo al periodo d'imposta 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 52.420,00, notevolmente superiore a quello risultante nelle precedenti dichiarazioni allegate alla memoria di costituzione e relative agli anni d'imposta dal
2018 al 2021.
D'altronde il paventato stato di decozione, ventilato in giudizio dal resistente in sede di interrogatorio formale a giustificazione del mancato versamento dell'assegno di mantenimento disposto con il decreto del 19.01.2023, risulta allo stato indimostrato e il mancato deposito del modello unico persone fisiche anno 2024, sulla base dei principi generali in materia di onere della prova, è circostanza che depone a sfavore delle tesi difensive del resistente. Il Collegio, dunque, dispone che corrisponderà alla ricorrente CP_1 Parte_1 la somma di €. 400.00 a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Inoltre, i genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti il figlio minore, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto espressamente statuito dalle Linee
Guida approvate dal CNF nel settembre 2017 e dal Protocollo di codesto Tribunale.
Quanto al richiesto assegno di mantenimento deve darsi atto che, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Orbene, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti si precisa quanto segue.
Su richiesta del G.I. la ricorrente ha depositato in giudizio la dichiarazione dei redditi
2023, relativa al periodo d'imposta 2022, da cui risulta un reddito complessivo annuo di
€. 7.310,00 e la dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, da cui risulta un reddito complessivo annuo di €. 7.742,00.
Peraltro, in sede di interrogatorio formale reso in data 09.05.2024 la ricorrente ha ammesso di essere assunta part time presso il Corner, ossia presso il locale gestito dal figlio e di lavorare in cucina.
Si è già detto della situazione reddituale del resistente, il quale con la produzione del
Modello unico persone fisiche anno 2023, relativo al periodo d'imposta 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 52.420,00, ha documentato un notevole incremento del reddito rispetto a quello risultante nelle precedenti dichiarazioni allegate alla memoria di costituzione e relative agli anni d'imposta dal 2018 al 2021.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare le rispettive disponibilità economiche e le capacità reddituali, sia emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi. Nel caso di specie, è evidente che il resistente goda di una posizione reddituale stabile, e migliore di quella della ricorrente. Inoltre, si rende ineludibile la determinazione di una misura dell'assegno di mantenimento che tenga conto dell'assegnazione della casa coniugale al resistente.
Ciò posto, va rammentato che l'ordinanza presidenziale del 19.01.2023 ha fissato in €.
300,00 la misura dell'assegno di mantenimento.
Ritiene il Collegio che, prendendo atto dello squilibrio esistente tra le posizioni economiche delle parti, del documentato miglioramento della situazione reddituale del resistente nell'anno 2022, del mancato deposito della documentazione fiscale relativa all'anno 2023, dell'assegnazione della casa familiare al padre e della necessità della ricorrente di sostenere i costi legati alla locazione dell'immobile in cui vive, la misura dell'assegno di mantenimento debba essere elevata ad €. 700,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
La domanda di parte resistente volta a disporre che la ricorrente contribuisca pro quota alle spese inerenti la casa coniugale pagando il 50% delle rate del mutuo ancora in essere fino alla sua scadenza e a rimborsare all'odierno resistente il 50% delle rate già pagate risulta inammissibile, oltre che infondata in assenza di una prova, anche solo presuntiva, del diritto fatto valere in giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della parte resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente , CP_1
per la violazione dei doveri e degli obblighi nascenti dal vincolo coniugale;
2) assegna la casa coniugale sita in OC AN NN alla c.da Sterpari n.35 al resistente;
CP_1 3) dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente Per_5
preso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da seguente calendario:
-Zela potrà vedere il figlio nei giorni di martedì e giovedì (o altri CP_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 17.30 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 15.00 di sabato alle 18.00 di domenica);
- sarà inoltre collocato presso il padre durante le vacanze estive per almeno Per_5
15 giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie
(intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di
Pasqua) ed i compleanni del figlio;
in particolare in tali festività il padre terrà il figlio negli anni dispari;
sarà inoltre insieme al padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo; Persona_5
4) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere ad la somma CP_1 Parte_1 mensile di €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di (somma Per_5
da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
5) dispone che i genitori concorrano paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo;
6) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile di €. CP_1
700,00 a titolo di contributo per il mantenimento di (somma da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7) rigetta le restanti domande;
8) condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.