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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1577/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RT SS, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2892/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 284/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120110020049875000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201990020049875 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201990020049875 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912013000386956 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912013000386956 IRPEF-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912013000386956 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 865/2025 depositato il
26/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al contribuente in data 6.06.2024 e trasmesso alla Segreteria di questa Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado il 12.06.2024, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 284/2024 - pronunciata l'11.12.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 2^ di Agrigento, e depositata il 13.02.2023 - che aveva accolto.
Il contenzioso trae origine dalla notifica, eseguita al contribuente, Sig. Resistente_1, il 27.12.2022, dell'intimazione di pagamento n. 291202290003862818000 del 11.2.2022, relativa alle seguenti cartelle:
- n.29120110020049875000 di € 64,86 relativa all'anno di imposta 2008 per il mancato pagamento di sanzioni ed interessi Irpef e sanzioni ed interessi addizionale regionale irpef notificata in data 18.4.2012;
- n.29120130003869356000 di € 3.170,01 relativa all'anno di imposta 2009 per il mancato pagamento di
Irpef con relative sanzioni ed interessi e addizionale regionale irpef oltre sanzioni ed interessi notificata in data 31.5.2012;.
La contribuente nel ricorso introduttivo deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché le sottese cartelle non erano state correttamente notificate.
I Primi Giudici accoglievano il ricorso evidenziando che l'Agente della Riscossione non aveva provato la corretta notifica delle cartelle.
Con l'odierno atto di appello l'Agente della Riscossione impugna la sentenza di primo grado ribadendo la legittimità dell'intimazione di pagamento e della corretta notifica delle sottese cartelle.
Si costituisce il contribuente con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, esaminati gli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con una recente ordinanza (cfr. Cass. 3278/2025), nel solco di un ormai consolidato orientamento ha affermato che « La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1) fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del
27/01/2022, Rv. 663662 - 01). Pertanto, quando l'atto è ricevuto da persona diversa dal destinatario è previsto
'che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo». Nel caso di specie l'Agente ha prodotto nel giudizio di primo grado la relata di notifica della cartella n.
29120110020049875000 consegnata il 18.04.2012 alla cognata Nominativo_2 , e della cartella n.29120130003869356000 consegnata il 31.05.2013 al cognato Nominativo_3. Non ha depositato le raccomandate informative previste dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973.
In conclusione deve essere rigettato l'appello dell'Agente della Riscossione e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello di AdER che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in
€ 500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Baldassare Quartararo Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RT SS, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2892/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 284/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120110020049875000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201990020049875 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201990020049875 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912013000386956 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912013000386956 IRPEF-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912013000386956 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 865/2025 depositato il
26/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al contribuente in data 6.06.2024 e trasmesso alla Segreteria di questa Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado il 12.06.2024, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 284/2024 - pronunciata l'11.12.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 2^ di Agrigento, e depositata il 13.02.2023 - che aveva accolto.
Il contenzioso trae origine dalla notifica, eseguita al contribuente, Sig. Resistente_1, il 27.12.2022, dell'intimazione di pagamento n. 291202290003862818000 del 11.2.2022, relativa alle seguenti cartelle:
- n.29120110020049875000 di € 64,86 relativa all'anno di imposta 2008 per il mancato pagamento di sanzioni ed interessi Irpef e sanzioni ed interessi addizionale regionale irpef notificata in data 18.4.2012;
- n.29120130003869356000 di € 3.170,01 relativa all'anno di imposta 2009 per il mancato pagamento di
Irpef con relative sanzioni ed interessi e addizionale regionale irpef oltre sanzioni ed interessi notificata in data 31.5.2012;.
La contribuente nel ricorso introduttivo deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché le sottese cartelle non erano state correttamente notificate.
I Primi Giudici accoglievano il ricorso evidenziando che l'Agente della Riscossione non aveva provato la corretta notifica delle cartelle.
Con l'odierno atto di appello l'Agente della Riscossione impugna la sentenza di primo grado ribadendo la legittimità dell'intimazione di pagamento e della corretta notifica delle sottese cartelle.
Si costituisce il contribuente con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, esaminati gli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con una recente ordinanza (cfr. Cass. 3278/2025), nel solco di un ormai consolidato orientamento ha affermato che « La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1) fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del
27/01/2022, Rv. 663662 - 01). Pertanto, quando l'atto è ricevuto da persona diversa dal destinatario è previsto
'che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo». Nel caso di specie l'Agente ha prodotto nel giudizio di primo grado la relata di notifica della cartella n.
29120110020049875000 consegnata il 18.04.2012 alla cognata Nominativo_2 , e della cartella n.29120130003869356000 consegnata il 31.05.2013 al cognato Nominativo_3. Non ha depositato le raccomandate informative previste dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973.
In conclusione deve essere rigettato l'appello dell'Agente della Riscossione e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello di AdER che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in
€ 500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Baldassare Quartararo Pino Zingale