Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 12/03/2025, RGC n. 1433/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, viene aperto il presente verbale alle ore 09.14 e sono comparsi:
L'avv. TARANTINO GIUSEPPE per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ROSA RICCARDO, per delega dell'avv. GAROFALO ANGELA per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1433 del R.G. 2022 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tarantino e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Terme, n. 19, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Angela Garofalo e nel cui studio in Lauropoli (Cs) alla Via Giulio Variboba, n. 8, elettivamente domicilia;
- ente convenuto -
Conclusioni e discussione: come in atti e come da verbale d'udienza del 12.03.2025 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio l'ente convenuto in epigrafe, assumendo di essere “…proprietario di una unità immobiliare costituita da un locale posto al piano
seminterrato di un fabbricato su quattro livelli, ubicato in Cassano all'Ionio al Vico XII Figurella, identificata in catasto
fabbricati di detto comune al foglio 30, particella 34, sub 10, Categ. C/2 di circa 136 mq., si è visto costretto a promuovere procedimento di ATP, teso all'accertamento delle cause, natura ed entità delle infiltrazioni d'acqua, della caduta delle
croste e delle notevoli macchie di umidità e muffa subite, nonché alla quantificazione dei danni e delle spese occorrenti
per la loro riparazione, riservando all'esito l'introduzione del procedimento di merito contro il Controparte_2
diretto ad ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni accertati in sede di ATP, nonché al ripristino
[...]
dello status quo ante. All'esito di detto procedimento speciale, contrassegnato dal n. 2039/2020 del RG, il nominato CTU,
ing. dopo aver effettuato un attento riscontro dei luoghi ed una analisi degli atti e della documentazione, Persona_1
ha accertato che le infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà del sig. sono causate dall'impianto idrico Pt_1
comunale….”.
Concludeva, dunque, “…nell'accoglimento della formulata domanda, evidenziando che il Controparte_2
merita di essere condannato non solo al risarcimento dei danni (€ 4.900,00) e al pagamento delle spese (€
[...]
4.186,49) per come accertati dal CTU, ma anche ad eseguire ogni necessario atto diretto a riparare e ripristinare l'unità
immobiliare di proprietà dell'attore secondo le prescrizioni dettate dal C.T.U. nel suo elaborato peritale. Inoltre, l'Ente
comunale è tenuto anche al pagamento di una somma di danaro in favore dell'attore per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento: sul punto si rileva che con legge 69/2009 è stato
introdotto l'art. 614 bis c.p.c. che disciplina l'attuazione degli obblighi di fare infungibile prevedendo proprio la
condanna della parte obbligata ad una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento…”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di ATP.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.02.2023 si costituiva l'ente comunale in epigrafe identificato, il quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande e richieste nonché l'espletata ATP e chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con prova documentale nonché fascicolo di ATP rubricato RG 2039/2020.
All'udienza del 12.03.2025 il Giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la stessa veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^--^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
La domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono. Come premesso, la vicenda in esame attiene alla determinazione della responsabilità dei danni da infiltrazione patiti da nell'immobile di sua proprietà sito in Cassano allo Jonio e Parte_1
identificato in atti.
1. La fattispecie in esame è regolata dall'art. 2051 c.c., a mente del quale “Ciascuno è responsabile del
danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ne deriva che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni. Il danneggiato non è invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. In punto di ripartizione dell'onere della prova, giova ricordare che “La
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché
possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza
che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di
custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per
il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni
di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso
e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che
tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto
del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é
irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento
esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno
ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto,
per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale” (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008). In ogni caso, il comportamento del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso causale e, dunque,
ad escludere la responsabilità del custode: “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o
atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il
nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante
a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia
stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza
impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente
dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima
prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo
in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva
responsabilità del soggetto danneggiato)” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014).
Dalla rassegna giurisprudenziale sopra compiuta emerge dunque chiaramente come sussista l'interruzione del nesso di causalità in presenza di un comportamento del danneggiato che rappresenti la causa stessa dell'evento.
L'importanza del nesso di causalità ai fini della determinazione della responsabilità, peraltro, rimane invariata sia che si applichi l'art. 2051 c.c. che si invochi l'art. 2043 c.c.: in assenza del nesso di causalità, non sussiste la responsabilità del convenuto (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 999 del 20.01.2014, cit.).
2. In via di premessa, preme chiarire che i fatti di causa possono ritenersi provati dagli accertamenti peritali compiuti dall'ing. in sede di ATP;
ed invero, rammentato in via generale Persona_2
che, “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione,
entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti
del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile
e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze
istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.” (così da ultimo Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8496 del
24.03.2023), nel caso di specie si osserva che la relazione peritale dell'ing. oltre ad Persona_2
essere stata resa nel contraddittorio delle parti dell'odierno giudizio e ritualmente acquisita, non è
stata oggetto di contestazione in punto di fatto. Al fine di dirimere la controversia, dato il carattere tecnico delle questioni sottese, occorre fare riferimento all'accertamento compiuto dal CTU in sede di ATP.
2.1. Nell'effettuare il sopralluogo nelle proprietà interessate il CTU ha rilevato che "...il locale posto al
piano seminterrato ….presenta infiltrazioni di acqua generalizzate che nel corso del tempo si sono diffuse all'intera
area del locale con risalita per capillarità all'altezza delle mure perimetrali di cm 50-60 con vistosi di produzione del
salnitro (vedasi foto). Nei locali seminterrati realizzati con tecniche costruttive adeguate (cunicoli di areazioni, dreni
perimetrali, impermeabilizzazione delle fondazioni ecc..) tali fenomeni risultano quasi inesistenti. Non v'è dubbio che
nel locale in questione si sono verificate infiltrazioni di acqua nel tempo ed all'atto dei sopralluoghi provenienti dalla
rete idrica comunale …”.
Il perito ha poi precisato che “…. Le fotografie effettuate danno conto delle macchie di muffa e umidità con
presenza anche di acqua accumulata sul pavimento del locale. Non essendosi rilevata alcuna perdita proveniente dalle
tubazioni IC (per le quali non è stato fornito alcun dato) e risultando non presente più la cisterna che vi era posta
in origine dietro lo stabile, l'unica causa delle infiltrazioni, secondo gli accertamenti effettuati è ascrivibile alla perdita
di acqua delle tubazioni comunali, come riscontrato nel pozzetto fotografato in cui si è rilevata una perdita continua e
costante di acqua da una delle chiavi ivi presenti. Il pozzetto è stato trovato completamente pieno di acqua ed è servita
un'apposita pompa del Comune per lo svuotamento. La causa ei danni subiti è addebitabile alle infiltrazioni causate
dall'impianto idrico comunale, anche se l'entità dei fenomeni di degrado è stata amplificata dalla carente costruzione
dell'intero stabile, per il quale si è dovuto ricorrere a domanda di sanatoria …Le infiltrazioni subite hanno pertanto
provocato un fenomeno di degrado consistente in macchie diffuse di muffa e umidità, disfacimento di parte degli intonaci
e piccole lesioni sulla muratura ed un diffuso degrado della pavimentazione del locale”.
Per tali motivi il CTU, le cui conclusioni vengono fatte proprie dall'odierno giudicante in quanto frutto di studi ed esenti da vizi logici, ha ritenuto addebitale al il 70% delle cause che hanno CP_1
prodotto i danni.
Inoltre, il perito ha rilevato che l'immobile di ha riportato danneggiamenti e, in particolare, Pt_1
“…i danni rilevanti e predominanti attengono a quanto si è determinato nello stabile a causa delle infiltrazioni d'acqua
sopra descritte. Ovviamente le spese occorrenti per la loro riparazione costituiscono l'ammontare complessivo dei danni
subiti dal sig. …”. Pt_1
L'ausiliario ha poi, nello specificare i lavori da eseguire per il ripristino dello stato dei luoghi, stimato un costo dei lavori di ripristino pari ad € 7.000,00 ridotti ad € 4.900,00 per la costruzione dell'immobile oggetto di sanatoria ed € 5.980,70 per le spese occorrenti per la riparazione ridotti per la stessa motivazione ad € 4.186,49.
Dal canto sua parte convenuta, seppure in questa sede contesta ulteriori circostanze non sollevate in sede di Atp, non ha dato prova dei propri assunti (cfr fa riferimento a tubazioni IC ma nulla prova in tal senso;
fa riferimento ad una cisterna che corrisponde a quanto riferito da parte attrice e dal CTU non più presente dal oltre un anno e mezzo prima del sopralluogo).
Accertati, dunque, tanto l'elemento oggettivo tanto l'elemento soggettivo di cui all'art. 2051 c.c., in accoglimento della domanda attorea deve condannarsi l'ente convenuto al pagamento, nei confronti dell'odierno attore, della somma per come riferita dal CTU oltre ad interessi legali dalla verificazione del fatto (epoca in cui ha riscontrato e denunciato i danni da infiltrazione) al dì dell'effettivo Pt_1
soddisfo, a titolo di risarcimento del danno.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna il , in persona Controparte_1
del suo l.rp.t., al pagamento, in favore dell'attore , della somma di € 4.900,00 per la Parte_1
costruzione dell'immobile oggetto di sanatoria ed € 4.186,49 per le spese occorrenti per la riparazione oltre interessi al soddisfo;
- condanna il , in persona del suo l.rp.t. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sopportate dall'attore per il presente giudizio che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed €
2.540,00 per competenze professionali, oltre accessori come legge e se dovuti;
- condanna altresì il , in persona del suo l.r.p.t. al rimborso a favore Controparte_1
dell'attore delle spese di atp che liquida in € 1.170,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Castrovillari, 12.03.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio