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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/02/2024, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 587/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Salvatore Adorisio e Francesco Elia)Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 7.2.2024, alle ore
12.55 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_2
“accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente, con riferimento ai figli minori (c.f. Persona_1
, (c.f. ) e (c.f. C.F._1 Persona_2 C.F._2 Parte_2
), al trattamento complessivo Assegno unico e universale per figli a carico ex art. C.F._3
230/2021 e s.m.i., con condanna di controparte al pagamento dei relativi importi con decorrenza di legge ossia
dalla mensilità di marzo 2022, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo”.
Ha esposto che essendo di nazionalità marocchina risiede continuativamente in Italia dal 1996; che è
risieduto a Delia (CL) dal 17.05.1996 al 11.09.2022 ed è ora residente in [...]; che infatti lo stesso ha presentato domanda per l'iscrizione al comune da ultimo citato il 12.09.2022 con decorrenza dal 12.09.2022; che in data 30.08.2022 ha stipulato contratto pagina 1 di 3 di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare adibita a residenza;
che è padre dei minori Per_1
e che i predetti figli a fini ISEE fanno parte del nucleo
[...] Persona_2 Parte_2
familiare del ricorrente assieme alla madre signora e risultano iscritti nel Parte_3
medesimo stato di famiglia;
che in data 08.02.2022, sussistendone i presupposti di legge, ha presentato domanda per il conseguimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico ex D. Lgs 203/2021
per tutti i minori sopra indicati;
che detta domanda è stata tuttavia respinta per la seguente motivazione “verifica reperibilità richiedente”.
All'esito dell'udienza del 18.10 del 2023, con ordinanza del 22.10.2023, si è rilevato quanto segue : a) il ricorrente ha proposto ricorso in giudizio per conseguire l'assegno unico per i figli a carico dopo avere presentato la relativa domanda amministrativa l'8.2.2022 cui è stato assegnato il numero 1618013; b)
CP_ non risulta un provvedimento di diniego espresso dell' e, alla luce del documento di cui all'all. n.
8 prodotto in giudizio, il motivo di rigetto risulterebbe essere l'irreperibilità del ricorrente presso il
Comune di residenza d'iscrizione anagrafica alla data della domanda; c) la residenza anagrafica del ricorrente è risultata mutata proprio su istanza del medesimo nel mese di settembre del 2022 e la
parte ricorrente non risulta avere comunicato tale variazione anagrafica all'ufficio che ha CP_1
gestito la pratica in via amministrativa.
CP_ Alla luce di tali circostanze di fatto e ritenendo del tutto irragionevole il mancato invio all'
dell'attestazione della nuova residenza anagrafica che avrebbe potuto indurre l' ad una diversa CP_2
valutazione del caso, questo giudicante ha disposto che “anche nella prospettiva di un eventuale
provvedimento in autotutela, l'ufficio amministrativo che ha gestito la pratica, con effetti anche sulle spese di lite
del presente giudizio, debba essere messo a parte dell'atto di variazione della residenza anagrafica, confermando
e/o eventualmente modificando il provvedimento di diniego tacito sull'istanza recante il numero 1618013 e il
CP_ numero di protocollo 1800.09/02/2022.0025996”.
CP_ L' cui l'ordinanza è stata comunicata in data 23 ottobre del 2023, con comunicazione del
3.11.2023 ha rappresentato che “la domanda di Assegno Unico Universale (n. 1618013, prot.
CP_ 1800.09/02/2022.0025996), presentata dal Sig. ( ), alla sede Parte_1 CodiceFiscale_4
di Caltanissetta è stata accolta con provvedimento del 25/09/2023”. CP_1
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuta cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale.
pagina 2 di 3 Alla luce delle considerazioni esposte nell'ordinanza del 22.10.2023, questo giudicante ritiene, invece,
che debba essere disposta la compensazione delle spese di lite in quanto il mancato accoglimento dell'istanza amministrativa è da attribuire all'irreperibilità, al momento della domanda, del ricorrente presso il luogo della residenza anagrafica ed in quanto la modifica della residenza anagrafica sulla base della stipula di un contratto di locazione per un immobile sito in Trestina decorrente dal mese
CP_ agosto del 2022 non è mai stata, inspiegabilmente, comunicata ad La scelta di intraprendere un
CP_ giudizio prima di avere comunicato ad una situazione chiaramente decisiva ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda, visto che il ricorrente sapeva che il motivo per il quale detta domanda non era stata ancora accolta era la constatata attuale irreperibilità dello stesso nel comune di residenza anagrafica al momento della domanda, risulta, ad avviso di questo giudicante, improntata a scarsa correttezza nell'ambito del rapporto con l' . Si osserva, al riguardo, che la difesa di parte CP_2
ricorrente, del tutto incurante di quanto esposto con l'ordinanza del 22.10.2023 e di quanto
CP_ conseguentemente comunicato dall' all'odierna udienza di discussione, si è limitata a chiedere la
CP_ condanna dell' al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza
CP_ virtuale senza minimamente tentare di giustificare la mancata comunicazione ad della certificazione relativa alla variazione anagrafica dal comune di Caltanissetta al comune di Città di
Castello. Sussistono, dunque, le gravi ed eccezionali ragioni che, nel caso di specie, legittimano la compensazione delle spese di lite anche alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Perugia 7 febbraio 2024
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 587/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Salvatore Adorisio e Francesco Elia)Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 7.2.2024, alle ore
12.55 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_2
“accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente, con riferimento ai figli minori (c.f. Persona_1
, (c.f. ) e (c.f. C.F._1 Persona_2 C.F._2 Parte_2
), al trattamento complessivo Assegno unico e universale per figli a carico ex art. C.F._3
230/2021 e s.m.i., con condanna di controparte al pagamento dei relativi importi con decorrenza di legge ossia
dalla mensilità di marzo 2022, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo”.
Ha esposto che essendo di nazionalità marocchina risiede continuativamente in Italia dal 1996; che è
risieduto a Delia (CL) dal 17.05.1996 al 11.09.2022 ed è ora residente in [...]; che infatti lo stesso ha presentato domanda per l'iscrizione al comune da ultimo citato il 12.09.2022 con decorrenza dal 12.09.2022; che in data 30.08.2022 ha stipulato contratto pagina 1 di 3 di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare adibita a residenza;
che è padre dei minori Per_1
e che i predetti figli a fini ISEE fanno parte del nucleo
[...] Persona_2 Parte_2
familiare del ricorrente assieme alla madre signora e risultano iscritti nel Parte_3
medesimo stato di famiglia;
che in data 08.02.2022, sussistendone i presupposti di legge, ha presentato domanda per il conseguimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico ex D. Lgs 203/2021
per tutti i minori sopra indicati;
che detta domanda è stata tuttavia respinta per la seguente motivazione “verifica reperibilità richiedente”.
All'esito dell'udienza del 18.10 del 2023, con ordinanza del 22.10.2023, si è rilevato quanto segue : a) il ricorrente ha proposto ricorso in giudizio per conseguire l'assegno unico per i figli a carico dopo avere presentato la relativa domanda amministrativa l'8.2.2022 cui è stato assegnato il numero 1618013; b)
CP_ non risulta un provvedimento di diniego espresso dell' e, alla luce del documento di cui all'all. n.
8 prodotto in giudizio, il motivo di rigetto risulterebbe essere l'irreperibilità del ricorrente presso il
Comune di residenza d'iscrizione anagrafica alla data della domanda; c) la residenza anagrafica del ricorrente è risultata mutata proprio su istanza del medesimo nel mese di settembre del 2022 e la
parte ricorrente non risulta avere comunicato tale variazione anagrafica all'ufficio che ha CP_1
gestito la pratica in via amministrativa.
CP_ Alla luce di tali circostanze di fatto e ritenendo del tutto irragionevole il mancato invio all'
dell'attestazione della nuova residenza anagrafica che avrebbe potuto indurre l' ad una diversa CP_2
valutazione del caso, questo giudicante ha disposto che “anche nella prospettiva di un eventuale
provvedimento in autotutela, l'ufficio amministrativo che ha gestito la pratica, con effetti anche sulle spese di lite
del presente giudizio, debba essere messo a parte dell'atto di variazione della residenza anagrafica, confermando
e/o eventualmente modificando il provvedimento di diniego tacito sull'istanza recante il numero 1618013 e il
CP_ numero di protocollo 1800.09/02/2022.0025996”.
CP_ L' cui l'ordinanza è stata comunicata in data 23 ottobre del 2023, con comunicazione del
3.11.2023 ha rappresentato che “la domanda di Assegno Unico Universale (n. 1618013, prot.
CP_ 1800.09/02/2022.0025996), presentata dal Sig. ( ), alla sede Parte_1 CodiceFiscale_4
di Caltanissetta è stata accolta con provvedimento del 25/09/2023”. CP_1
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuta cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale.
pagina 2 di 3 Alla luce delle considerazioni esposte nell'ordinanza del 22.10.2023, questo giudicante ritiene, invece,
che debba essere disposta la compensazione delle spese di lite in quanto il mancato accoglimento dell'istanza amministrativa è da attribuire all'irreperibilità, al momento della domanda, del ricorrente presso il luogo della residenza anagrafica ed in quanto la modifica della residenza anagrafica sulla base della stipula di un contratto di locazione per un immobile sito in Trestina decorrente dal mese
CP_ agosto del 2022 non è mai stata, inspiegabilmente, comunicata ad La scelta di intraprendere un
CP_ giudizio prima di avere comunicato ad una situazione chiaramente decisiva ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda, visto che il ricorrente sapeva che il motivo per il quale detta domanda non era stata ancora accolta era la constatata attuale irreperibilità dello stesso nel comune di residenza anagrafica al momento della domanda, risulta, ad avviso di questo giudicante, improntata a scarsa correttezza nell'ambito del rapporto con l' . Si osserva, al riguardo, che la difesa di parte CP_2
ricorrente, del tutto incurante di quanto esposto con l'ordinanza del 22.10.2023 e di quanto
CP_ conseguentemente comunicato dall' all'odierna udienza di discussione, si è limitata a chiedere la
CP_ condanna dell' al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza
CP_ virtuale senza minimamente tentare di giustificare la mancata comunicazione ad della certificazione relativa alla variazione anagrafica dal comune di Caltanissetta al comune di Città di
Castello. Sussistono, dunque, le gravi ed eccezionali ragioni che, nel caso di specie, legittimano la compensazione delle spese di lite anche alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Perugia 7 febbraio 2024
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3