Art. 1.
La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'art. 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293 , continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1960, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.
La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'art. 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293 , continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1960, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.