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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2822 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA ROSA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MARCO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta per l'anno 2016, per 102 giornate lavorative. CP_2
Lamentava che l' , con missiva datata 30.03.2023, le aveva comunicato di aver accertato CP_1
nei suoi confronti un debito sulla prestazione disoccupazione agricola n. 2017738604593, prestazione revocata per perdita del requisito contributivo a seguito di cancellazione delle giornate, dal ché la pretesa restitutoria di €. 2.288,17, erogati a titolo di DS agricola dal 1.1.2016 al 31.12.2016.
Rilevava che, prima di ricevere la nota di indebito, aveva incoato dinanzi all'intestato
Tribunale ricorso avverso la cancellazione delle giornate lavorate in agricoltura nel 2016, giudizio che, nelle more, si era concluso con sentenza di accoglimento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda ed eccepiva, CP_1 in particolare, di non aver dato corso al recupero dell'indebito, di cui faceva rilevare, anche ai sensi della chiesta condanna per responsabilità processuale aggravata, l'impugnazione non tempestiva e comunque successiva alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, alla quale dichiarava di essersi conformato riaccreditando le giornate lavorative. Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi, oltre che con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
agisce per l'accertamento negativo del diritto dell' a ripetere la Parte_1 CP_1 somma di euro 2.288,17, erogati a titolo di DS agricola dal 1.1.2016 al 31.12.2016, somma che l' CP_1
chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato.
Va richiamata la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, a mente del quale “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del chiesto riconoscimento, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Orbene, la ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito dell'iscrizione presso gli elenchi anagrafici, avendo prodotto sentenza n. 71/2024 resa inter partes da questo Tribunale, nella quale è stato accertato il diritto di ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
agricoli per 102 giornate nel 2016. Il possesso del sopra citato requisito contributivo appare ancor più chiaro dall'estratto contributivo datato 7.9.2024 (v. allegato al ricorso introduttivo) ed altresì dall'estratto ARLA prodotto dall' , da cui si evince che l' ha effettivamente riaccreditato (in data 2.5.2024) alla CP_1 CP_1 Pt_1
le 102 giornate lavorative per il 2016, e si apprezza il possesso di almeno un anno di iscrizione negli elenchi anagrafici oltre a quello per il quale è stata erogata l'indennità di disoccupazione.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha posto l'accento sulla carenza di interesse ad agire della CP_1
ricorrente, posto che la stessa avrebbe incoato il presente ricorso dopo aver ottenuto la sentenza di accoglimento sopra indicata, ed evidenziando che l' non aveva né ha mai dato corso al recupero CP_1 dell'indebito di cui alla nota del 30.03.2023.
Eppure, di carenza di interesse ad agire non si può discutere nel caso che occupa, avendo la ricorrente il pieno diritto di far accertare negativamente il diritto dell' a recuperare la somma CP_1
richiesta con la nota suddetta la quale, testualmente, ha anche la funzione di mettere in mora la debitrice onde interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Di fatto l' si limita ad allegare il riaccredito delle giornate lavorative per il 2016, ma CP_1
nulla dimostra in relazione allo storno del debito, od a qualsiasi altra iniziativa amministrativa, anche in via di autotutela, che abbia condotto ad un formale annullamento del debito che, pertanto, la ricorrente ha tutto l'interesse ad ottenere in via giudiziale.
D'altronde, se l' rimprovera alla ricorrente di aver agito dopo l'ottenimento della CP_1
sentenza positiva sul requisito contributivo, dovrebbe prestare il fianco al medesimo rimprovero per aver aperto in maniera avventata, ed in pendenza di giudizio sul requisito contributivo, una posizione debitoria a carico della Pt_1
Invece, pare al Tribunale che né l'una né l'altra delle parti in causa abbiano, di fatto, agito in mala fede avendo la vicenda seguito l'iter sopra descritto, dal ché il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. .
Va allora dichiarata l'illegittimità della nota di indebito del 30.03.2023, e va dichiarato che nulla deve all' in virtù della nota suddetta. Parte_1 CP_1
Nella complessiva valutazione della vicenda processuale, però, va tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha dimostrato di aver attivato i rimedi amministrativi a sua disposizione per indurre l' ad esercitare i propri poteri di autotutela, scegliendo di far decorrere i termini per l'inoltro di CP_1
ricorso amministrativo ed agendo direttamente in via giudiziale.
La superiore considerazione impone di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
29/09/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara l'illegittimità della nota di indebito del 30.03.2023;
- Dichiara che nulla deve all' in virtù della nota di cui al punto che Parte_1 CP_1
precede;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 03/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena