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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2522/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LI AT Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2522/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Boscolo Cegion Simone Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Schiaffino Giulia Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In pungo: dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito riportate:
“1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione e residenza Per_1
presso la casa familiare a Codevigo, Via Don Gino Martin n. 12/2, assegnata alla OR , in quanto Pt_1
genitore collocatario con i relativi arredi e corredi;
2) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con tempi, paritari rispetto alla madre, di seguito Per_1
specificati: il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalla mattina ad ore 9 quando non c'è scuola o in altro orario da concordare in base alle esigenze lavorative delle parti) fino al mattino seguente accompagnandolo a scuola (ovvero alla casa familiare alle ore 9 laddove non vi sia scuola pagina 1 di 5 o in altro orario da concordare in base alle esigenze lavorative delle parti), oltre che a pranzo di martedì e giovedì;. Il padre terrà il figlio anche un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì dalle ore 20,30 Per_1
dopo cena, fino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola (ovvero alla casa familiare alle ore 9 laddove non vi sia scuola). Il venerdì, da dopo la scuola (ovvero dalle ore 9 laddove non vi sia scuola) alle ore 20,30, il minore starà con il genitore con il quale non trascorrerà il fine settimana, il quale lo accompagnerà presso la residenza dell'altro, dopo cena, al suddetto orario. Le parti potranno eventualmente concordare una modifica del detto calendario tenuto conto dei propri impegni lavorativi ed anche degli impegni scolastici e non, di con congruo preavviso. Ogni decisione di natura straordinaria inerente Per_1 Per_1
dovrà venire discussa e concordata tra i ricorrenti. I genitori si garantiscono reciprocamente la possibilità di visitare il figlio in caso di malattia o ricovero ospedaliero. In caso di malattia, il minore farà rientro alla casa familiare una volta stabilizzate le condizioni cliniche, per poter essere accudito nel proprio habitat familiare. Entrambi i genitori, compatibilmente con le proprie necessità lavorative, potranno essere presenti nei momenti significativi di avvio di attività ed esperienze della vita del figlio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il primo giorno di scuola, il giorno di inizio di una attività sportiva, una gita, la consegna delle schede di valutazione;
3) ciascun genitore potrà contattare a mezzo videochiamata, il sabato e la domenica di pertinenza Per_1 dell'altro genitore, tra le 20:00 e le 21:00 salvi diversi accordi;
4) ad anni alterni, ciascun genitore organizzerà a proprie spese la festa di compleanno di con diritto Per_1 dell'altro genitore e dei parenti di entrambi i genitori di parteciparvi;
per il 2026, il compleanno sarà organizzato dal padre;
5) trascorrerà ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dall'inizio della sospensione delle Per_1 lezioni al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina, ore 11:00 al 6 gennaio con l'altro genitore;
chi non ha il bambino nel primo periodo, potrà stare con dalla mattina del 24 alle ore Per_1
11:00 del 25 dicembre;
quest'anno (2025), il primo periodo lo trascorrerà con il padre;
Per_1
6) trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua, fino alle 10 del giorno seguente con un genitore e Per_1
di Pasquetta con l'altro (Pasqua 2026 con il papà);
7) durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio tre settimane anche Per_1
non consecutive di vacanza con sospensione dei tempi di permanenza presso l'altro genitore;
le parti comunicheranno il detto periodo entro il 30.05 di ogni anno;
il weekend successivo al periodo di vacanza estiva, lo trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il periodo di vacanza. ciascun Per_1 genitore, nei periodi di vacanza di con l'altro genitore, ha diritto di sentire il minore tramite tre Per_1
pagina 2 di 5 videochiamate settimanali in orario serale (intendendosi la settimana dal lunedì alla domenica), salvi diversi accordi tra genitori;
8) Porre a carico del padre Sig. l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio l'assegno mensile di € 150,00, che verrà versato a Per_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Pt_1
soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, come per legge. Il signor CP_1
concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore, rimanendo a carico della signora il restante 50%. Ai fini dell'individuazione di tali spese, le parti Pt_1
fanno espresso ed integrale rimando al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie siglato dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017, precisando i ricorrenti di essere d'accordo relativamente alla frequenza del figlio al centro estivo (spesa ricreativa/ludica) centro che verrà scelto di comune accordo tra le parti, e al catechismo nella parrocchia di residenza a Codevigo. Relativamente alle spese straordinarie/extra assegno, i ricorrenti precisano che ciascun genitore sosterrà la spesa eventuale della mensa scolastica e del doposcuola relativamente ai giorni che coincidono con la permanenza del figlio presso di loro qualora il genitore medesimo intenda far usufruire i detti servizi al figlio: le spese per i trasporti pubblici rientrano tra le spese ordinarie. Il Sig.
[...]
concorrerà nella misura del 50%, altresì, al pagamento del mutuo cointestato per l'acquisto della CP_1
casa coniugale, in relazione al quale verrà aperto apposito conto corrente cointestato tra le parti. L'assegno unico per sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti si danno Per_1
reciprocamente atto che ciascuno resterà titolare ed unico beneficiario delle somme eventualmente esistenti in deposito nei conti correnti personali;
9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
10) entrambe le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche individuale;
11) le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva;
12) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; si autorizzano, inoltre, reciprocamente sin d'ora a richiedere per il figlio minore il rilascio del passaporto personale o di altro documento valido per l'espatrio, e comunque di Per_1 metterli a disposizione dell'altro genitore quando il bambino è con lui”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 5 Con ricorso depositato in data 16.5.2025, premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in Chioggia (VE) il 6.9.2015 con , che dalla loro unione era nato Controparte_1 Per_1
in data 3.4.2017 e che, con sentenza n.2382/2023 pubblicata il 30.11.2023, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta la dichiarazione della cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio e concludendo, quanto al resto, come da memoria difensiva.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c., il Giudice delegato, confermata la propria valutazione di cui al decreto di fissazione udienza del 26.5.2025 circa l'insussistenza dei presupposti per procedere con le cautele di cui all'art. 473bis. 40 c.p.c., non avendo ravvisato nel caso di specie atti di violenza domestica o di genere, procedeva al tentativo di conciliazione, proponeva di confermare le condizioni di cui alla separazione e invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche in forma individuale.
Le parti concordavano le condizioni riportate in epigrafe e precisavano le conclusioni come da accordi.
Pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Invero, dagli atti introduttivi del giudizio e dalle successive memorie depositate dalle parti si evince che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. del 28.11.2023.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto agli accordi intervenuti tra le parti, il Collegio condivide e richiama la motivazione del Giudice istruttore circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per procedere con le cautele di cui agli artt.
473bis. 40 e c.p.c., posto che le allegazioni di cui al ricorso erano relative ad aspetti di gestione del figlio minore e, in ogni caso, generiche e sfornite di idoneo supporto probatorio;
gli accordi delle parti, inoltre, non si discostano in maniera sostanziale dalle stesse conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Per l'effetto, gli accordi interventi tra le parti sono privi di profili di illegittimità ed adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chioggia (VE) il 6.9.2015 tra Pt_1
e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE),
[...] Controparte_1
parte II, n.57 anno 2015;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
IC Di LO
Il Presidente
LI AT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LI AT Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2522/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Boscolo Cegion Simone Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Schiaffino Giulia Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In pungo: dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito riportate:
“1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione e residenza Per_1
presso la casa familiare a Codevigo, Via Don Gino Martin n. 12/2, assegnata alla OR , in quanto Pt_1
genitore collocatario con i relativi arredi e corredi;
2) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con tempi, paritari rispetto alla madre, di seguito Per_1
specificati: il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalla mattina ad ore 9 quando non c'è scuola o in altro orario da concordare in base alle esigenze lavorative delle parti) fino al mattino seguente accompagnandolo a scuola (ovvero alla casa familiare alle ore 9 laddove non vi sia scuola pagina 1 di 5 o in altro orario da concordare in base alle esigenze lavorative delle parti), oltre che a pranzo di martedì e giovedì;. Il padre terrà il figlio anche un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì dalle ore 20,30 Per_1
dopo cena, fino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola (ovvero alla casa familiare alle ore 9 laddove non vi sia scuola). Il venerdì, da dopo la scuola (ovvero dalle ore 9 laddove non vi sia scuola) alle ore 20,30, il minore starà con il genitore con il quale non trascorrerà il fine settimana, il quale lo accompagnerà presso la residenza dell'altro, dopo cena, al suddetto orario. Le parti potranno eventualmente concordare una modifica del detto calendario tenuto conto dei propri impegni lavorativi ed anche degli impegni scolastici e non, di con congruo preavviso. Ogni decisione di natura straordinaria inerente Per_1 Per_1
dovrà venire discussa e concordata tra i ricorrenti. I genitori si garantiscono reciprocamente la possibilità di visitare il figlio in caso di malattia o ricovero ospedaliero. In caso di malattia, il minore farà rientro alla casa familiare una volta stabilizzate le condizioni cliniche, per poter essere accudito nel proprio habitat familiare. Entrambi i genitori, compatibilmente con le proprie necessità lavorative, potranno essere presenti nei momenti significativi di avvio di attività ed esperienze della vita del figlio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il primo giorno di scuola, il giorno di inizio di una attività sportiva, una gita, la consegna delle schede di valutazione;
3) ciascun genitore potrà contattare a mezzo videochiamata, il sabato e la domenica di pertinenza Per_1 dell'altro genitore, tra le 20:00 e le 21:00 salvi diversi accordi;
4) ad anni alterni, ciascun genitore organizzerà a proprie spese la festa di compleanno di con diritto Per_1 dell'altro genitore e dei parenti di entrambi i genitori di parteciparvi;
per il 2026, il compleanno sarà organizzato dal padre;
5) trascorrerà ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dall'inizio della sospensione delle Per_1 lezioni al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina, ore 11:00 al 6 gennaio con l'altro genitore;
chi non ha il bambino nel primo periodo, potrà stare con dalla mattina del 24 alle ore Per_1
11:00 del 25 dicembre;
quest'anno (2025), il primo periodo lo trascorrerà con il padre;
Per_1
6) trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua, fino alle 10 del giorno seguente con un genitore e Per_1
di Pasquetta con l'altro (Pasqua 2026 con il papà);
7) durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio tre settimane anche Per_1
non consecutive di vacanza con sospensione dei tempi di permanenza presso l'altro genitore;
le parti comunicheranno il detto periodo entro il 30.05 di ogni anno;
il weekend successivo al periodo di vacanza estiva, lo trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il periodo di vacanza. ciascun Per_1 genitore, nei periodi di vacanza di con l'altro genitore, ha diritto di sentire il minore tramite tre Per_1
pagina 2 di 5 videochiamate settimanali in orario serale (intendendosi la settimana dal lunedì alla domenica), salvi diversi accordi tra genitori;
8) Porre a carico del padre Sig. l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio l'assegno mensile di € 150,00, che verrà versato a Per_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Pt_1
soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, come per legge. Il signor CP_1
concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore, rimanendo a carico della signora il restante 50%. Ai fini dell'individuazione di tali spese, le parti Pt_1
fanno espresso ed integrale rimando al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie siglato dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017, precisando i ricorrenti di essere d'accordo relativamente alla frequenza del figlio al centro estivo (spesa ricreativa/ludica) centro che verrà scelto di comune accordo tra le parti, e al catechismo nella parrocchia di residenza a Codevigo. Relativamente alle spese straordinarie/extra assegno, i ricorrenti precisano che ciascun genitore sosterrà la spesa eventuale della mensa scolastica e del doposcuola relativamente ai giorni che coincidono con la permanenza del figlio presso di loro qualora il genitore medesimo intenda far usufruire i detti servizi al figlio: le spese per i trasporti pubblici rientrano tra le spese ordinarie. Il Sig.
[...]
concorrerà nella misura del 50%, altresì, al pagamento del mutuo cointestato per l'acquisto della CP_1
casa coniugale, in relazione al quale verrà aperto apposito conto corrente cointestato tra le parti. L'assegno unico per sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti si danno Per_1
reciprocamente atto che ciascuno resterà titolare ed unico beneficiario delle somme eventualmente esistenti in deposito nei conti correnti personali;
9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
10) entrambe le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche individuale;
11) le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva;
12) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; si autorizzano, inoltre, reciprocamente sin d'ora a richiedere per il figlio minore il rilascio del passaporto personale o di altro documento valido per l'espatrio, e comunque di Per_1 metterli a disposizione dell'altro genitore quando il bambino è con lui”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 5 Con ricorso depositato in data 16.5.2025, premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in Chioggia (VE) il 6.9.2015 con , che dalla loro unione era nato Controparte_1 Per_1
in data 3.4.2017 e che, con sentenza n.2382/2023 pubblicata il 30.11.2023, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta la dichiarazione della cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio e concludendo, quanto al resto, come da memoria difensiva.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c., il Giudice delegato, confermata la propria valutazione di cui al decreto di fissazione udienza del 26.5.2025 circa l'insussistenza dei presupposti per procedere con le cautele di cui all'art. 473bis. 40 c.p.c., non avendo ravvisato nel caso di specie atti di violenza domestica o di genere, procedeva al tentativo di conciliazione, proponeva di confermare le condizioni di cui alla separazione e invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche in forma individuale.
Le parti concordavano le condizioni riportate in epigrafe e precisavano le conclusioni come da accordi.
Pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Invero, dagli atti introduttivi del giudizio e dalle successive memorie depositate dalle parti si evince che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. del 28.11.2023.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto agli accordi intervenuti tra le parti, il Collegio condivide e richiama la motivazione del Giudice istruttore circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per procedere con le cautele di cui agli artt.
473bis. 40 e c.p.c., posto che le allegazioni di cui al ricorso erano relative ad aspetti di gestione del figlio minore e, in ogni caso, generiche e sfornite di idoneo supporto probatorio;
gli accordi delle parti, inoltre, non si discostano in maniera sostanziale dalle stesse conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Per l'effetto, gli accordi interventi tra le parti sono privi di profili di illegittimità ed adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chioggia (VE) il 6.9.2015 tra Pt_1
e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE),
[...] Controparte_1
parte II, n.57 anno 2015;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
IC Di LO
Il Presidente
LI AT
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