TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5701/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5701/2018, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Poscia ed Elena Raimondi CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, Via Cairoli, 10, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (c.f. ), nella qualità di C.F._4 Controparte_3 C.F._5
eredi di , rappresentati e difesi dagli avv. Di Palma Luigi e Centra Tonino ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sezze Scalo (LT), via Sicilia, 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: regolamento di confini, distanze legali tra costruzioni e vedute.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , esponendo che: 1) erano coniugati in Persona_1
pagina 1 di 25 regime di comunione dei beni e comproprietari dell'immobile ad uso civile abitazione con annesso circostante terreno sito nel Comune di Sezze (LT), Via Casali IV tratto snc, contraddistinto al Catasto al foglio 19, mappale 252; 2) gli stessi risultavano, inoltre, contitolari di un diritto di livello pro indiviso con , gravante sul confinante immobile con Persona_1
annessa corte censito al Catasto terreni del Comune di Sezze (LT) al foglio 19, mappale 107, come “fabbricato rurale di 76 mq”; 3) con riferimento a quest'ultimo immobile le parti dell'odierno giudizio stipulavano in data 23.01.1986 una scrittura privata con la quale dividevano tra loro il mappale 107, ovvero, trattandosi di fabbricato rurale composto da piano terra e piano primo, convenivano che il piano terra venisse assegnato alla ed il piano primo ai Per_1
coniugi - stabilivano, inoltre, che le parti ciascuna per la propria quota di Parte_1 Pt_2
possesso per come individuata, potessero demolire le porzioni del rudere e riutilizzare le relative cubature;
nulla veniva disposto sulla corte che pertanto rimaneva pro indiviso nel possesso delle parti;
4) in virtù dei suddetti accordi, gli odierni attori, con Permesso a Costruire n. 8 del
04.04.2008 rilasciato dal Comune di Sezze, demolivano il piano primo in loro possesso del rudere ed utilizzavano parte della corrispondente cubatura per realizzare l'ampliamento dell'immobile di loro esclusiva proprietà censito al foglio 19 mappale 252, finitimo al terreno ove insisteva il rudere;
5) successivamente provvedeva - mediante SCIA del Persona_1
28.09.2010 prot. n. 24193 - a demolire la porzione residua del fabbricato rurale e realizzare in loco un nuovo immobile ad uso civile abitazione, costituito da un corpo di fabbrica a due piani;
6) il nuovo immobile presentava sia al piano terra che al piano primo delle aperture ovvero affacci sul confinante compendio immobiliare degli attori;
più nello specifico, la convenuta realizzava sullo stesso lato della costruzione una porta finestra al piano terra mentre al piano primo venivano ricavate delle porte finestre che si aprivano su un balcone-veranda; su altro lato realizzava la porta d'ingresso dell'abitazione; 7) diversamente da quanto effettivamente realizzato, la del 2010 prevedeva la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente CP_4
ovvero un rudere costituito dal solo piano terra giacché il piano primo, concordemente assegnato agli attori, era stato da questi ultimi demolito nel 2008; 8) per tale vicenda la , con Per_1
sentenza n. 3131/16 Tribunale di Latina, sez. penale, era stata dichiarata colpevole del reato a lei ascritto (“contravvenzione p.p. dall'art. 44 lett. B del DPR 6/6/2001 n. 380, per aver demolito e successivamente ricostruito un manufatto di cui alla SCIA prot. n. 24193 del 28/09/2010, in assenza del permesso a costruire. In Sezze – via casali IV tratto, il 17/02/2012”); il Giudice,
pagina 2 di 25 inoltre, aveva disposto la demolizione delle opere abusive con la condanna della stessa Per_1
al risarcimento del danno nei confronti dei coniugi;
9) la suddetta sentenza veniva Parte_1
impugnata in appello;
10) sin dall'inizio dei lavori avevano diffidato la a non procedere Per_1
oltre stante la evidente violazione dei loro diritti di proprietari confinanti, ma nonostante ciò la convenuta aveva proseguito nella realizzazione della costruzione per come risultava attualmente;
11) parimenti inutili erano state le diffide a rimuovere l'opera nonché i nuovi affacci realizzati senza il rispetto delle distanze legali come anche la denuncia querela sporta dagli attori nei confronti della per abusivismo edilizio cui era seguita la causa penale definita con la Per_1
sentenza n. 3131/2016; 12) avevano esperito, invano, l'obbligatorio tentativo di mediazione;
13) dalla perizia tecnica giurata da loro commissionata al Geom. risultava che: - Parte_3
il fabbricato realizzato dalla aveva comportato la violazione della distanza minima dal Per_1
confine (con la p.lla 252) indicata in m. 5,00 dallo strumento urbanistico ovvero dal vigente piano regolatore comunale;
- la nuova costruzione presentava delle vedute illegittime sul fondo confinante di proprietà degli attori;
- il confine tra le particelle 107, 251 e 252 non coincideva con quello catastale riportato sulla mappa;
in particolare lo stesso risultava spostato all'interno della p.lla 252 (di esclusiva proprietà di parte attrice) per tutta la sua lunghezza.
Parte attrice, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e ritenuto quanto in narrativa: a) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...]
titolare del diritto di livello pro indiviso con i Sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Pt_2
del fondo sito in Sezze (LT) Via Casali IV tratto contraddistinto al Catasto al foglio 19
[...]
p.lla 107 confinante con quello di proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
contraddistinto al Catasto foglio 19 p.lla 252, ha violato le norme sulle distanze legali individuate dalla legge e dal Piano Regolatore Comunale e conseguentemente disporre che la
[...]
arretri la propria costruzione ad almeno m. 5 dal confine;
b) accertare e dichiarare Per_1
inesistente la pretesa servitù di veduta imposta dalla convenuta al fondo di parte attrice e conseguentemente disporre la cessazione della situazione antigiuridica in tal modo posta in essere dalla disponendo che la stessa elimini le vedute ed affacci realizzati e meglio Per_1
descritti in premessa;
c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni a far tempo dall'abusivo esercizio della servitù di veduta e fino alla effettiva cessazione della stessa;
d) accertare e stabilire l'esatto confine tra i fondi finitimi di proprietà delle odierne parti in causa per come descritti in premessa con conseguente apposizione di chiari indicatori dell'individuato
pagina 3 di 25 confine e disponendo all'esito la eliminazione delle parti strutturali realizzate nella proprietà degli attori;
e) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che: 1) contrariamente a quanto ex adverso Persona_1
dedotto, l'assegnazione dei rispettivi piani del fabbricato rurale non era stata stabilita con la scrittura privata del 1986, in quanto la proprietà dei piani derivava dai rispettivi titoli di acquisto e non dall'accordo intervenuto successivamente;
neanche era vero che con la stessa scrittura privata le parti avevano stabilito il compossesso dell'area pertinenziale del fabbricato e la regolamentazione del loro comportamento in caso di demolizione ed eventuale ricostruzione dello stesso. Sosteneva, invece, che nella scrittura privata del 23.01.1986 le parti avevano previsto la futura regolamentazione del bene e dei confini solo nel caso in cui, di comune accordo, avessero deciso di demolire il fabbricato rurale ed a condizione che successivamente venissero costruite due distinte unità abitative l'una adiacente all'altra, con conseguente divisione della corte pertinenziale. Quindi, deduceva l'inadempimento alla scrittura privata da parte degli attori i quali nel 2008, senza interpellarla e, dunque, contravvenendo all'impegno assunto di demolire il fabbricato solo “dopo il relativo accordo”, demolivano il piano primo dello stesso, utilizzando ed annettendo parte della cubatura per ampliare la loro abitazione posta sul terreno confinante. Inoltre, deduceva che la demolizione aveva comportato il crollo di parte del piano terra di sua proprietà e l'inutilizzabilità dello stesso in quanto non erano state realizzate le opere necessarie per l'impermeabilizzazione e quelle necessarie ad evitare il verificarsi di danni alla parte restante del fabbricato. A seguito della demolizione, la convenuta era stata costretta allo smaltimento del materiale di risulta accumulatosi all'interno del proprio vano. Ritenuto risolto l'accordo del 23.01.1986 per esclusiva colpa degli attori, la provvedeva a demolire la Per_1
restante parte del fabbricato e a costruirlo sulla stessa sagoma di quello preesistente, come da presentata al Comune di Sezze il 28.09.2010 (prot. n. 24193). Deduceva che nessun CP_4
ampliamento era stato realizzato, come pure nessuna limitazione del diritto degli istanti sull'area cortilizia era stata perpetrata né alcuna modifica dei confini e delle distanze legali tra i fondi;
2) doveva reputarsi maturata a suo favore l'usucapione per servitù contraria al rispetto delle predette distanze, considerato che l'unità immobiliare della era presente sul terreno in questione Per_1
da oltre venti anni ed era detenuta dalla stessa, come precedentemente dai propri famigliari, in modo pacifico e continuativo. Contestava i rilievi tecnici e le risultanze della perizia del geom.
in quanto i confini erano stati apposti sin dall'inizio dell'edificazione dell'originaria Parte_1
pagina 4 di 25 abitazione ed erano rimasti inalterati. Anche riguardo alla domanda di regolamento dei confini, opponeva l'eccezione di usucapione in suo favore delle porzioni di terreno comunque possedute in eccedenza rispetto alle previsioni catastali;
3) quanto alla sentenza n. 3131/2016 del Tribunale di Latina sez. Penale che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR
06.06.2001 n. 380, la stessa non poteva considerarsi definitiva essendo pendente il giudizio di appello;
inoltre, rappresentava che la violazione del rispetto delle distanze legali atteneva alla tutela di un diritto soggettivo del privato mentre la concessione edilizia esauriva la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra amministrazione e il privato che aveva realizzato la costruzione;
4) i coniugi , a loro volta, avevano occupato l'area cortilizia comune, Parte_1
limitando il diritto della ad usufruire liberamente di tale area, avendo realizzato sulla Per_1
stessa un manufatto di cui il Tribunale di Latina aveva accertato l'abusività, ordinandone la demolizione;
inoltre, proprio gli attori avevano realizzato un muretto di recinzione senza rispettare i confini esistenti, escludendo autonomamente il proprio possesso su quella porzione di corte che, almeno dal 1995 veniva goduto in modo esclusivo dalla;
5) la domanda Per_1
risarcitoria proposta da parte attrice risultava infondata e non provata oltre che prescritta per il decorso del termine quinquennale dall'asserita violazione;
6) in virtù del danno ingiusto patito per la limitazione del diritto d'uso della corte comune a causa delle opere ivi realizzate dai
, aveva interesse a domandare in via riconvenzionale l'accertamento della violazione Parte_1
delle distanze legali perpetrata dagli attori con conseguente arretramento delle opere e/o demolizione e risarcimento dei danni patiti. Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, secondo l'ordine logico delle questioni e per le motivazioni di cui premessa, rigettare la domanda proposta dagli attori nei confronti della signora per essere la Per_1
stessa priva di fondamento in punto di fatto e di diritto oltre che non provata;
-per l'effetto e all'esito, respingere comunque ogni altra avversa pretesa, deduzione e argomentazione;
In via riconvenzionale: -accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali del confine da parte degli attori con le opere ivi realizzate (manufatto senza alcun titolo abilitativo consistente in un capanno con sottostante forno - muretto rifino in mattoni) e, per l'effetto, ordinare la rimozione
e/o arretramento delle violazioni accertate e, comunque, condannare gli stessi al risarcimento del danno;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui non si dovessero ritenere fondate le eccezioni proposte da questa difesa, in merito l'infondatezza delle domande di parte attrice consistenti nell'accertamento della violazione delle distanze legali e di affaccio e vedute nonché
pagina 5 di 25 in merito all'infondatezza del proposto regolamento di confini, si chiede accertare e dichiarare, in favore della sig.ra , l'intervenuto acquisto, per maturata usucapione, della servitù Per_1
contraria al rispetto delle distanze legali nonché l'intervenuto acquisto, per maturata usucapione, della proprietà del fondo nella parte in cui lo stesso invade la proprietà degli attori
e per l'effetto, ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza con esenzione di responsabilità del medesimo. -con vittoria di spese di lite”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. A seguito del decesso di Per_1
il processo veniva interrotto e, successivamente, riassunto dagli attori con ricorso
[...]
depositato il 17.3.2022. Si costituivano in giudizio gli eredi della convenuta, , Controparte_1
e quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle Controparte_2 Controparte_3
conclusioni all'udienza del 6.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il presente giudizio gli attori, proprietari dell'immobile censito al Catasto del Comune di
Sezze al foglio 19, mappale 252, nonché titolari del diritto di livello pro-indiviso con la convenuta sul fondo contraddistinto al Catasto al foglio 19, particella 107, Persona_1
hanno agito in giudizio deducendo una serie di violazioni delle norme edilizie ed in materia di distanze tra costruzioni compiute dalla convenuta a loro danno. , a sua volta, nel Persona_1
costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, eccependo l'intervenuta usucapione a suo favore e spiegando altresì domanda riconvenzionale in relazione alla violazione delle distanze dal confine perpetrata dalle opere realizzate dai coniugi sul Controparte_5
proprio fondo.
Ciò detto, vanno valutate le domande rispettivamente proposte dalle parti in causa.
1. Sulla violazione delle distanze legali
Procedendo con ordine, gli attori hanno in primo luogo domandato la condanna della convenuta all'arretramento della costruzione realizzata sul fondo censito al foglio 19, part. 107, in violazione delle distanze legali.
In punto di diritto, occorre premettere che in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in pagina 6 di 25 essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui;
ne consegue che l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù: “La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e a ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e a impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II,
12.2.2021, n. 3681).
Si rende quindi necessario stabilire se il manufatto realizzato dalla sul fondo censito al Per_1
foglio 19, part. 107, ove la stessa è contitolare del diritto di livello pro-indiviso con i coniugi risulti effettivamente violativo della normativa in materia di distanze legali. Parte_4
A tale proposito, il CTU ha potuto riscontrare che trattasi di edificio residenziale disposto su due piani e per la precisione piano terra e piano primo, identificato al C.T. del Comune di Sezze al foglio n° 19 particella n° 107, con annessa corte coincidente con la stessa particella n° 107 identificata catastalmente come “fabbricato rurale di 76 mq” per il quale risulta Persona_1
contitolare del diritto di insieme a e In particolare, Parte_5 Parte_1 Parte_2
dalle indagini peritali espletate è emerso che “la matrice d'origine del fabbricato è stata realizzata in epoca ante 1967, mentre l'attuale corpo di fabbrica è stato realizzato in forza del seguente titolo edilizio: (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) del 28.09.2010 prot. CP_4
n°24193” (cfr. pag. 13 ctu).
Il tecnico incaricato ha appurato, tramite analisi documentale, come “la volumetria del corpo di fabbrica assentito con la del 28.09.2010 presentata dalla parte convenuta è stata CP_4
ricostruita sullo stesso sedime del fabbricato demolito totalmente in diverse fasi temporali (prima dalla parte attrice, poi dalla parte convenuta), ricostruendo così un edificio costituito da un piano fuori terra ed un piano primo come in origine”.
pagina 7 di 25 Risulta, quindi, che il manufatto originario, per come esistente in epoca ante 1967, è stato integralmente demolito, dapprima limitatamente al primo piano da parte degli attori, e successivamente nella sua interezza da parte della convenuta, la quale, in data 28.9.2010, presentava presso il Comune di Sezze una SCIA per “demolizione e successiva ricostruzione di un edificio esistente senza aumento di superfice e aumento di volume”.
Si rivela dunque dirimente determinare, ai fini della risoluzione della presente controversia,
l'esatta consistenza dei lavori effettuati da parte convenuta a seguito della presentazione della
S.C.I.A. del 28.09.2010, onde stabilire se ci si trovi al cospetto di una mera ristrutturazione, ovvero della realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale soggetta ex novo al rispetto delle distanze legali vigenti.
La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ravvisare una “ricostruzione” quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente ma anche in qualsiasi modificazione che ne comporti un aumento della volumetria (Cass. Civ., Sez. II, 15.12.2020, n. 28612). In tal senso, è stato chiarito (v. ad es. Cass. sez. U. n. 21578 del 19.10.2011; Cass. Civ., Sez. II, 11.6.2018 n. 15041) che è ravvisabile la
“ricostruzione” nei casi in cui dell'edificio preesistente siano venute meno le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, per evento naturale o per volontaria demolizione, con aumento della volumetria. Dalla nuova costruzione va tenuta distinta la ristrutturazione, che si traduce in un intervento di ripristino dell'edificio preesistente, che riguardi modificazioni esclusivamente interne, senza alterazioni delle sue componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura.
Ebbene, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, la documentazione acquisita agli atti di causa, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, consentano di ritenere provato che la trasformazione edilizia subita dal rudere non integri una mera ristrutturazione di un volume già esistente, ma una vera e propria ricostruzione, controvertendosi, pertanto, in materia di nuova costruzione sottoposta alla disciplina in tema di distanze tra gli edifici vigente al momento della sua edificazione.
In tal senso depone, innanzitutto, quanto appurato dal Giudice Penale del Tribunale di Latina con sentenza n. 3131/16, che ha disposto la demolizione delle opere abusive relative a tale fabbricato.
Infatti, dall'analisi della citata sentenza emerge come la convenuta abbia demolito e ricostruito un vecchio manufatto, in assenza di permesso a costruire. In particolare, nella consulenza tecnica pagina 8 di 25 redatta dall'arch. ed acquisita ex art. 501 c.p.p. nel procedimento penale a carico della Per_2 [...]
, il perito sosteneva che” “a) il nuovo fabbricato edificato, a seguito della demolizione Per_1
risultava dagli elaborati grafici ampliato rispetto all'area di sedime originaria;
b) non erano state rispettate le norme tecniche del PRG che in zona G prevede un distacco minimo dai confini di ml.
5,00 e distacco minimo dagli altri fabbricati di ml. 10.00; c) erano stati realizzati nuovi affacci sulle pareti laterali della nuova costruzione, creando evidenti servitù di veduta ed affaccio in danno delle parti civili. (cfr. p. 3 CT)”. Continua la sentenza “Occorre premettere, sulla scorta delle prove raccolte in punto di diritto, che appare certa l'avvenuta realizzazione da parte dell'odierna imputata di una demolizione e ricostruzione in violazione della normativa del Testo
Unico Edilizia, art. 44, lett. B) DPR 380/01. Si osserva, al riguardo, che il fabbricato interessato dai lavori in oggetto, come facilmente evincibile dalle deposizioni raccolte, dalla documentazione fotografica in atti, costituiva un c.d. rudere che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, non può essere interessato dai lavori di mera ristrutturazione edilizia. Quest'ultima sottende infatti, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) T.U. - anche a seguito del dl 69/13 convertito in l. 98/13 in vigore dal 22/06/2013- un intervento rivolto
a “trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”. Ora, il concetto di ristrutturazione mal si attaglia all'ipotesi di rudere. Infatti, la ristrutturazione edilizia presuppone l'esistenza di un immobile completo nelle sue parti mentre, viceversa, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre nuova costruzione, in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali, non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. (così Cass., sez. 3, sente. N. 34768/11; in senso conforme Cass., sez. 3, sent. n. 15054/07: TAR Palermo, sez. 3, n.
1/12; conforme Cons. Stato, sez. 4, sent. n. 3735/00). Appare indubitabile che nel caso di specie
pagina 9 di 25 ci si trovi in presenza della demolizione di un rudere” (Tribunale Latina, sez. Penale, sentenza n.
3131/2016-allegato atto di citazione).
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, vale la pena ricordare che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (Cass. Civ., sez. VI, 1.2.2023, n. 2947).
In ossequio ai condivisibili principi giurisprudenziali citati dalla sentenza penale, dunque, la ricostruzione di un rudere mediante l'abbattimento e la riedificazione, integra una nuova costruzione e non già una ristrutturazione di edificio preesistente, in quanto la ristrutturazione necessita, appunto, di un fabbricato dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture da dover ristrutturare.
Vero è che l'art. 3 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, nel testo modificato dall'art. 30 del d.l. n.
69/2013, ha incluso fra gli interventi di ristrutturazione edilizia il “ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. La citata novella legislativa, che ha ampliato la previgente nozione di ristrutturazione, che non ricomprendeva gli interventi finalizzati a ricostruire edifici allo stato di rudere, non è tuttavia applicabile alla fattispecie oggetto di causa, giacché ai sensi del comma 6, la disposizione dell'art. 30 cit. si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè dall'entrata in vigore della legge
9.8.2013, n. 98, quindi successivamente alla realizzazione del fabbricato oggetto del presente giudizio.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che all'epoca degli interventi edilizi posti in essere dalla convenuta il fabbricato era ridotto allo stato di rudere. Si veda, in particolare, la relazione redatta dall'arch. progettista incaricato di seguire i lavori di ricostruzione Per_3
per conto della , in cui si legge “le strutture orizzontali sono crollate a causa del forte Per_1
degrado. Attualmente è interamente ricoperto di vegetazione infestante, tale da non renderlo facilmente individuabile” (all. 20 alla CTU).
Sicché, in aderenza ai principi giurisprudenziali e alle disposizioni normative ratione temporis vigente, l'immobile edificato deve essere qualificato ad ogni effetto come “nuova costruzione”.
pagina 10 di 25 Ciò comportava la necessità, per il nuovo fabbricato, di rispettare le previsioni urbanistiche, anche in tema di distanze, previste al momento della sua realizzazione.
Tanto chiarito, dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che il suddetto fabbricato
è stato edificato in violazione della distanza minima prescritta dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968.
Sul punto, ritiene il Tribunale di non poter aderire alle conclusioni del CTU incaricato, secondo cui “le distanze legali tra i due corpi di fabbrica, non hanno mai alterato in difetto o in eccesso le distanze legali tra fabbricati esistenti”. In particolare, “Il CTU non ha affermato che risultano essere state rispettate le distanze espressamente richiamate nell'art. 9 del D.M. n. 1444/68, bensì ha evidenziato il rispetto delle distanze legali tra due edifici esistenti, comunque legittimati dal punto di vista urbanistico: l'edificio di parte attrice perché legittimato mediante due condoni ed un permesso di costruire;
l'edificio di parte convenuta perché realizzato in epoca ante '67” (cfr. pag. 6 della risposta del consulente alle osservazioni delle parti).
Il perito, in altri termini, non ha ravvisato violazioni delle distanze legali in considerazione della ritenuta legittimità urbanistica di entrambi i fabbricati, quello di parte convenuta perché edificato ante 1967, e quello di parte attrice perché legittimato da regolare permesso a costruire.
Tuttavia, per come ampiamente esposto ed argomentato, il rispetto delle distanze legali deve essere verificato, quanto all'immobile di parte convenuta, avendo riguardo non già al manufatto
(rudere) originariamente esistente ante 1967, bensì all'epoca della nuova costruzione realizzata dalla nel 2010. Per_1
Ed allora, emerge con evidenza la violazione delle distanze legali prescritte dal citato decreto ministeriale, posto che lo stesso ctp di parte convenuta, ing. sottolinea come tra il Per_4
fabbricato degli attori e il manufatto rurale, demolito e ricostruito dalla , intercorra una Per_1
distanza di mt. 6,30/8,15, inferiore al limite di mt 10,00 di cui al predetto art. 9 d.p.r. 1444/1968.
Anche il consulente tecnico di parte attrice, geom. , nella propria perizia giurata del Parte_1
06.04.2017 (allegata al fascicolo di parte attrice), ha dichiarato: “Inoltre essendo stato realizzato un fabbricato diverso rispetto a quanto era esistente si evince come non sia possibile la realizzazione del piano primo senza il rispetto delle distanze previste dalle Norme Tecniche, di fatto la realizzazione del piano terra sull'area di sedime del fabbricato preesistente può avvenire ma la sopraelevazione deve essere distante dal confine almeno 5 metri, cosa che non sarebbe possibile nel caso specifico” (cfr. pag. 5 perizia geom. ). Parte_1
pagina 11 di 25 In tali premesse, quindi, si reputa acclarata la violazione delle distanze legali da parte della convenuta.
Né può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, la quale assume di aver usucapito il diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Sul punto, va detto che è senz'altro ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, e ciò anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. II, 5.9.2023, n. 25843). Al contempo, tuttavia, la ricostruzione dei manufatti, ove accertata, risulta idonea ad interrompere il decorso del termine ventennale necessario affinché possa reputarsi maturata l'usucapione. Va quindi rammentato il principio giurisprudenziale per cui, “In materia di violazione delle distanze legali, il convenuto che, citato in giudizio, eccepisca
l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, ovvero: la presenza per durata almeno ventennale del manufatto nella medesima posizione, nonché la circostanza dell'assoluta identità tra la nuova e la vecchia struttura” (Cass. Civ. ord. n.18021/22; Cass.Civ. sez. II n. 20428/22).
Nel caso di specie, dovendo reputarsi posta in essere dalla , per i rilievi svolti, una vera e Per_1
propria “nuova costruzione”, il termine ventennale per usucapire non è maturato a causa della ricostruzione del manufatto avvenuta nel 2010, con conseguente decorrenza di un nuovo termine ventennale, interrotto dal radicamento del presente giudizio.
Ne consegue l'accoglimento della domanda degli attori, per cui, fermo restando quanto disposto con l'Ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sezze Re.Ge. n° 29 del 02.05.2019, gli odierni convenuti vanno condannati, in solido, ad arretrare la costruzione nel rispetto delle distanze legali.
Ciò posto, restando in materia di distanze legali, va altresì accolta la domanda riconvenzionale della parte convenuta tesa ad accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali dal confine da parte degli attori, perpetrata attraverso la realizzazione senza titolo abilitativo di un manufatto consistente in un capanno con sottostante fornetto e di un muretto rifino in mattoni.
pagina 12 di 25 Del manufatto in questione il perito ha dato una esatta descrizione rappresentando che “sulle particelle n°252 ed in minima parte sulla particella n°107 insiste una tettoia realizzata con una struttura in ferro delle dimensioni di ml. 5,00 x ml. 4,00 c.ca ed altezza media pari a ml. 2,40, con sottostante annesso destinato a forno delle dimensioni di ml. 1,60 x 2,20 c.ca oggetto di informativa di reato della Polizia Locale del Comune di Sezze in data 10.08.1995 e di sentenza di applicazione della pena e demolizione dell'opera abusiva della Pretura Circondariale di Latina del 30.10.1996 divenuta irrevocabile in data 05.12.1996” (pag. 13 ctu).
E' bene precisare che l'opera in oggetto rientra senz'altro nel concetto giuridico di costruzione, in quanto tale nozione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo (in questo senso Cass. Civ., Sez. II, 22.11.1995, n. 12097; Cass. Civ., Sez. III,
22.11.1990, n. 11271). Ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c., e segg. e delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica, infatti, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio od incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione (Cass. Civ., sez. II, 14.4.2022, n.
12203).
A parere del giudicante, risulta evidente dalla descrizione sopra riportata come anche dalla Figura
n. 1° a) della perizia (pag. 12) nonché dalle fotografie allegate da parte convenuta alla propria memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 2 (all. 20), che il manufatto realizzato dagli attori non rispetti in alcun modo le distanze legali e ciò anche alla luce di quanto accertato in sede penale
(cfr. sentenza della Pretura Circondariale di Latina del 30.10.1996 che ne ha disposto la demolizione – all. 12 fascicolo convenuta).
In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dunque, fermo restando anche in tal caso quanto statuito nella sentenza della Pretura Circondariale di Latina del 30.10.1996 che disponeva la demolizione della tettoia, gli attori vanno condannati, in solido, alla rimozione/arretramento del manufatto insistente sulle particelle n°252 ed in minima parte sulla particella n°107 ovvero della tettoia realizzata con una struttura in ferro delle dimensioni di ml.
pagina 13 di 25 5,00 x ml. 4,00 c.ca ed altezza media pari a ml. 2,40, con sottostante annesso destinato a forno delle dimensioni di ml. 1,60 x 2,20.
Di contro, non risulta provata la violazione delle distanze legali con riferimento al “muretto” che,
a dire della , sarebbe stato realizzato dagli attori. Parte convenuta, infatti, si è limitata ad Per_1
allegare una fotografia (allegato n. 14 del fascicolo della convenuta) sostenendo che il muretto in questione invaderebbe parte dell'area cortilizia della part. 107. Per come formulata, dunque, la domanda appare del tutto generica e priva di supporto probatorio, anche considerato che l'esistenza e il posizionamento del suddetto muretto non hanno trovato alcun riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio, non essendo stato mai menzionato dal perito nell'ambito della pur puntuale descrizione dello stato dei luoghi (risposta al quesito n° 1) . La domanda, pertanto, non
è suscettibile di accoglimento.
2. Sull'azione di regolamento di confini.
I coniugi hanno spiegato azione di regolamento di confini, ai sensi dell'art. Controparte_5
950 c.c., al fine di far accertare l'esatta linea di demarcazione tra il loro fondo, distinto al Catasto
Terreni del Comune di Sezze, al foglio 19 part. 252 e quello della convenuta , Persona_1
distinto al Catasto al foglio 19 part. 251 e, conseguentemente, ottenere l'apposizione di chiari indicatori dell'individuato confine e la eliminazione delle parti strutturali realizzate dalla convenuta nella proprietà degli attori.
In diritto, giova rammentare che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza, oggettiva o soggettiva, sul confine tra i fondi, e non sul diritto di proprietà sui medesimi, ed in ciò si differenzia dall'azione di rivendica di cui all'art. 948 c.c. In tal senso, è stato affermato che “Poiché il discrimen tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino”. (Cass. Civ., sez. II, 25.9.2018, n. 22645). Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “è correttamente qualificata “actio finium regundorum”, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della
pagina 14 di 25 superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (Cass. Civ., sez. II, 30.1.2017, n.2297). Difatti, l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, senza per ciò solo mutare la propria natura in azione di rivendica (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 28.3.2019, n.8693).
Nel caso di specie, dunque, la domanda proposta dagli attori risulta effettivamente riconducibile all'ambito applicativo dell'azione di regolamento di confini, atteso che viene dedotta, a fondamento della stessa, una situazione di incertezza sull'individuazione del confine tra i fondi attigui, senza che sia posto in discussione il titolo di proprietà, rispettivamente degli attori e della convenuta. Dalla qualificazione della domanda nei termini sopra descritti consegue che, in punto di onere probatorio, gli attori potevano fornire la dimostrazione del titolo della proprietà sul fondo con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, senza dover rispettare il rigoroso onere della prova richiesto ai fini dell'esperimento dell'azione di rivendicazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 12.1.2022, n. 803).
Ciò posto, nella fattispecie in esame entrambe le parti hanno fornito idonea prova del titolo del proprio diritto. Gli attori, infatti, risultano proprietari giusta atto di compravendita prodotto, a rogito del Notaio di Sezze del 3.07.1984, con cui acquistavano da Per_5 Persona_6
la metà indivisa del fabbricato rurale sito in Sezze, località Casali, censito in catasto al foglio 19, part. 10 nonché la porzione di terreno comprendente anche un'area di risulta di fabbricato rurale demolito, il tutto confinante con fosso della Valle strada vicinale dei Casali proprietà e Per_7
proprietà , il tutto in Catasto al foglio 19, particella 252 uliveto;
253 F.R.; 277 sem arb. Per_1
aveva a sua volta acquistato da , giusta atto di Persona_6 Controparte_6
compravendita del 26.07.1975, rep. 976.
Parimenti ha depositato l'atto di donazione di fondo rustico del 29.12.1933 a Persona_1
rogito Notaio di Sezze, rep. 8589, in forza del quale donava ai Per_8 Parte_6
suoi due figli (padre di ) e un appezzamento di terreno seminativo vignato Per_9 Per_1 CP_6
pagina 15 di 25 alberato con una piccola casa colonica di due vani siti in Sezze contrada Casali, descritti in
Catasto al foglio 19 nn. 106,107,108,109, confinante con la Valle del Canale, con la Via dei
Casali, con i beni di di a favore degli eredi di CP_7 Controparte_8
. Ha allegato, poi, l'atto di vendita e divisione a rogito Notaio in Persona_10 Per_11
Littoria, rep. 3250, con il quale gli stessi beni venivano divisi tra i due fratelli con assegnazione a della porzione di terreno della complessiva superficie di are 39,70 da riportarsi in Parte_7
Catasto al foglio 19 coi numeri 106/a, 106/b, 106/c, 108 e 109/a e porzione del fabbricato rurale riportato il Catasto al foglio 19 con n. 107 della superficie di centiare 76, nonchè la scrittura privata di compravendita del 28.09.1974 con la quale trasferiva ai suoi figli e, in Parte_7
particolare, a la porzione di terreno in Sezze, località Casali della superficie Persona_1
catastale di are dodici e sessanta, confinante con , fosso, via Parte_8 Persona_6
Casali, salvo altri, da individuare in Catasto al foglio 19, particelle 106, 109, 251, e 108 e la metà indivisa del fabbricato rurale costituito da due vani soprastanti, individuato in Catasto al foglio
19, particella 107. Risulta, inoltre, agli atti il frazionamento del 30.05.1974 relativo al foglio 19.
Tanto chiarito, al fine di individuare la linea di confine tra i fondi e conseguentemente accertare l'effettività dello sconfinamento denunciato dagli attori, si rende necessario fare riferimento alla
CTU espletata dall'ing. , il quale ha accertato che gli attuali confini fra i due fondi non Per_12
sono conformi alla situazione come risultante dagli atti di acquisto e dai rilievi catastali originari.
In particolare, dall'osservazione dei titoli di proprietà e dalla consultazione delle visure storiche catastali, è emerso che il confine di interesse che divide i due lotti è rappresentato da un'unica linea retta. Successivamente alla formazione del NTC, il ctu ha appurato che “Dal rilievo eseguito si evince che il confine reale, materializzato con una recinzione di paletti in cls e filo spinato, non presenta la forma geometrica di una linea retta, ma è costituito da due “spezzate” che inclinano il confine verso sud-est, all'interno della particella n°252”. Inoltre, il Perito ha riportato un estratto del rilievo eseguito sui luoghi di causa, nel quale è stata eseguita una sovrapposizione tra la mappa catastale (di colore grigio) ed il rilievo dello stato dei luoghi (Figura
n°7). Il CTU ha, quindi, concluso affermando che “Il confine fisico tra la particella n°251 di proprietà della Sig.ra e la particella n°252 di proprietà e Persona_1 Parte_1
(vedasi Figura n°7, tratto A-B'), presenta uno scostamento di misura da zero in Parte_2
corrispondenza dell'inizio dei fondi (rif. punto A del grafico allegato in Figura n°7), fino a ml.
1,22 c.ca in prossimità della particella n°107 (tratto B-B' del grafico allegato in Figura n°7)”.
pagina 16 di 25 In conclusione, si evidenzia uno sconfinamento della particella n. 251, di proprietà della convenuta, da zero a ml 1,22, ai danni della particella n. 252 di proprietà degli odierni attori.
(pag. 25/26 ctu).
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni, sul punto, cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Sulla base delle risultanze dell'esame peritale, dunque, non può revocarsi in dubbio che si sia determinato uno sconfinamento da parte del fondo di proprietà della convenuta in danno del fondo di proprietà degli odierni attori, e che per effetto di tale sconfinamento, come accertato dal
CTU, si riscontra una discordanza tra il confine catastale e quello di fatto.
Ciò posto, occorre soffermarsi sulla domanda riconvenzionale di usucapione svolta dagli odierni convenuti i quali hanno opposto l'intervenuto acquisto per maturata usucapione della proprietà della porzione di fondo “usurpato”.
Come noto, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È, quindi, necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Peraltro, l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario
(o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà. Quanto al requisito della continuità del possesso, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, si precisa che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei pagina 17 di 25 relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità. In conclusione, dunque, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”. La prova dell'usucapione deve, infatti essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Ebbene, ritiene il Giudicante che la domanda di usucapione di parte convenuta non possa essere accolta, in quanto non sufficientemente provata. Come detto, infatti, incombe a carico della parte che invochi l'usucapione dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, allegando e dando prova delle modalità di esercizio del possesso e dell'epoca in cui lo stesso abbia avuto inizio. In sostanza, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. L'attore che reclama l'usucapione, dunque, deve allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, essendo elemento indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso e non potendosi reputare sufficiente dichiarare di possedere il bene da “tempo immemorabile”, né la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni (sul punto cfr.
Cass. Civ. n. 21873/2018, secondo cui “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione…”).
Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla convenuta (e per essa dai suo eredi) la quale si è limitata genericamente a dedurre che i confini attualmente esistenti risultavano posizionati in loco da oltre un ventennio, senza tuttavia specificare a partire da quale momento gli stessi sarebbero stati allocati a dividere i fondi oggetto di causa, nella stessa posizione e consistenza (“recinzione di paletti in cls e filo spinato”) rilevata dal CTU in occasione dei sopralluoghi espletati. Né dalle produzioni documentali della è dato evincere che il Per_1
confine materializzato in loco, per cui è stato accertato lo sconfinamento nella proprietà attorea, fosse ivi presente da oltre un ventennio.
Quanto alla prova testimoniale richiesta, l'unico capitolo di prova articolato sul punto (“Vero che
i confini tra la proprietà della Sig.ra e la proprietà dei Sigg.ri e Per_1 Parte_1 Pt_2
sono presenti, in modo pacifico e continuativo, da oltre venti anni nello stato di fatto in cui si trovano e questi sono stati sempre certi e visibili e così detenuti dalla Sig.ra e dai suoi Per_1
pagina 18 di 25 famigliari”) non è stato ammesso in quanto a sua volta generico, in mancanza di alcuna indicazione del “come” e del “quando” la convenuta avrebbe iniziato a possedere l'area di terreno usurpata dal confine (sul punto cfr. Cass. Civ. n. 21783/18 sopra richiamata), senza elementi circostanzianti e senza profili di riscontrabilità. La circostanza capitolata, dunque, si appalesa del tutto priva di riferimenti concreti, specifici, esplicativi e meramente confermativa di affermazioni altrettanto generiche e del tutto non contestualizzate.
In tali premesse, la domanda di regolamento di confini formulata da parte attrice va accolta e i convenuti, in solido, condannati al rilascio della porzione di terreno oggetto di sconfinamento, mediante rimozione e/o arretramento della recinzione in corrispondenza del confine, come individuato e descritto dal CTU, tra il fondo degli attori, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sezze, al foglio 19 part. 252 e quello dei convenuti, distinto al Catasto al foglio 19 part. 251.
3. Sulla violazione della normativa in materia di luci e vedute.
Gli attori hanno altresì domandato all'intestato Tribunale di accertare l'inesistenza della pretesa servitù di veduta imposta dalla sul loro fondo con la consequenziale condanna di Per_1
quest'ultima alla eliminazione delle vedute e degli affacci realizzati nella sua abitazione.
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento, dovendosi premettere, in punto di diritto, che anche in questo caso (come in tema di distanze legali), costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui.
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa attorea si rende necessario delineare i tratti distintivi tra luci e vedute, disciplinate dagli artt. 900 e ss. c.c. L'art. 900 c.c., infatti, distingue tra finestre (o altre aperture) che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino (luci) e finestre
(o altre aperture) che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (vedute o prospetti). In virtù di tale distinzione, qualora l'apertura per dimensioni, conformazione e ubicazione consenta l'inspicere e il prospicere in alienum, dovrà essere inquadrata nella seconda categoria, presentando tutti i caratteri della veduta. La veduta, dunque, si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la pagina 19 di 25 possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino.
Gli artt. 901-904 c.c. disciplinano, quindi, i requisiti da rispettare per l'apertura delle luci, mentre gli artt. 905-907 c.c. recano la normativa in materia di distanze per l'apertura di vedute dirette, laterali od oblique, nonché di distanze delle vedute dalle costruzioni.
Ebbene, le risultanze della espletata CTU consentono di ritenere senz'altro integrata la violazione delle distanze denunciata da parte attrice con riferimento all'art. 905 c.c., a mente del quale non è consentito aprire vedute dirette verso il fondo del vicino se la distanza tra la facciata esteriore del muro e il fondo del vicino non è di almeno 1,5 metri.
Sul punto, il perito incaricato ha infatti appurato che “Per il PROSPETTO LATERALE SX alla proprietà (rispettivamente prospetto B dell'elaborato grafico di di Controparte_5 CP_4
parte convenuta), si ravvede una diversa configurazione prospettica del fabbricato post operam rispetto all'edificio ante operam (vedasi successiva Figura n°4 e n°5). Le difformità in materia di vedute ed affacci consistono in apertura di una porta finestra al piano terra e di un balcone a livello al piano primo (vedasi successivo fotogramma n°2, 3 e 4). A tal proposito, si precisa che nel prospetto ante operam del fabbricato rurale era presente esclusivamente una porta
d'ingresso al piano primo che comunque non può configurarsi né come veduta, né come luce.
Dunque, la non congruità prospettica con lo stato ante operam (fabbricato rurale già esistente prima del 01.09.1967), risulta in violazione con quanto previsto dall'art. 905 del C.C. poiché, tali nuovi affacci e nuove vedute post operam risultano non rispettare i dettami civilistici della distanza inferiore a1,50 ml. con fondo altrui (vedasi Figura n° 6)”. Per quanto si evince dall'elaborato grafico prodotto dallo scrivente CTU, nella precedente Figura n°6, la distanza del fabbricato rispetto al confine catastale sul prospetto laterale sx risulta variabile da un minimo di ml. 0,60 c.ca ad un massimo di ml. 1,55 raggiungendo la distanza minima di ml. 1,50 prevista dal codice civile a soli ml. 0,40 dallo spigolo del fabbricato in direzione Sud”.
Il CTU, in definitiva, ha rilevato che il prospetto laterale sx (sud-ovest) dell'edificio di parte convenuta presenta delle violazioni in materia di vedute in quanto tali nuovi affacci e nuove vedute post operam (realizzate a seguito di S.C.I.A. del 28.09.2010 prot. n°24193), risultano non rispettare i dettami civilistici della distanza minima di 1,50 ml dal confine con fondo altrui. Nello specifico, le difformità in materia di vedute ed affacci consistono nell'apertura di una porta finestra al piano terra e di un balcone a livello al piano primo.
pagina 20 di 25 Sempre con riferimento al quesito n° 2, il CTU ha indicato le modalità con le quali è possibile eliminare tali difformità: “La porta finestra sita al piano terra dell'edificio deve essere totalmente chiusa mediante tamponatura e/o esecuzione di opera compiuta ad essa similare che impedisca la veduta;
Il balcone collocato al piano primo, deve essere chiuso con opera compiuta impedente la visibilità ed avente un'altezza non minore di ml. 2,00 dalla quota del pavimento. La restante parte del vano aperto deve essere munita di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. Lo scrivente riferisce in alternativa la possibilità di poter procedere alla rimozione della difformità con installazione di opportuna opera in ferro (facciata frangisole fissa) che presenti caratteristiche di impedimento di veduta e di affaccio, come altresì rapporto di superficie aperta rispetto a superficie chiusa maggiore di uno” (cfr. pag. 25 ctu).
Anche sotto questo profilo, ritiene il Giudicante di condividere le conclusioni del CTU, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica e tecnica allegata dal CTU a sostegno delle proprie considerazioni.
Ciò posto, appurata la violazione della normativa in materia di luci e vedute, del tutto prive di pregio si appalesano le deduzioni della convenuta, secondo cui, avendo da oltre venti anni il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso della propria unità immobiliare, avrebbe usucapito la servitù contraria al rispetto delle distanze legali di affaccio e vedute.
Ed invero, anche sotto questo profilo, la convenuta si è limitata a dedurre in modo del tutto generico il possesso ultraventennale, pacifico e continuativo della propria unità immobiliare, formulando sul punto capitoli di prova testimoniale inammissibili per tutte le ragioni già argomentate in merito alla riconvenzionale di usucapione sui confini (“Vero che nelle opere di ricostruzione dell'unità immobiliare della Sig.ra gli affacci e le vedute corrispondono a Per_1
quelli già preesistenti ivi presenti e visibili da oltre venti anni e così detenuti dalla Sig.ra
[...]
e dai suoi famigliari”). Per_1
Senza contare che, peraltro, le affermazioni di parte convenuta sul punto risultano chiaramente contraddette dalle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale ha appurato che la matrice d'origine dell'edificio della convenuta è stata realizzata in epoca ante 1967 mentre l'attuale corpo di fabbrica è stato realizzato in forza della SCIA del 28.09.2010, prot. N. 24193, e che in questa occasione sono state realizzate le vedute di cui gli attori lamentano la carenza della pagina 21 di 25 distanza legale, sicché, essendo stata la presente azione incardinata nel 2018, di certo nessuna usucapione avrebbe potuto essere maturata.
Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, in accoglimento della domanda attorea sul punto, va accertata e dichiarata inesistente la pretesa servitù di veduta imposta dalla convenuta sul fondo di parte attrice, con condanna dei convenuti in solido all'eliminazione delle vedute e degli affacci realizzati, secondo le modalità sopra indicate dal CTU.
4. Sulle reciproche domande di risarcimento dei danni.
Quanto alla tutela risarcitoria invocata dagli attori, va preliminarmente evidenziato che questi ultimi hanno domandato esclusivamente il risarcimento dei danni per l'abusivo esercizio della servitù di veduta, fino alla effettiva cessazione della stessa.
Sul punto, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il diritto al risarcimento dei danni è infatti soggetto a prescrizione quinquennale, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'illecito.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la costruzione posta in essere dalla convenuta, e la correlativa realizzazione delle vedute, veniva ultimata in data
20.9.2013 (cfr. dichiarazione di fine lavori del 23.9.2013, allegato n. 20 alla CTU). Pertanto, alla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 29.10.2018, il termine di prescrizione quinquennale risultava già interamente decorso. Né può ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta dalla avvenuta costituzione di parte civile degli odierni attori nella causa penale a carico di innanzi al Tribunale di Latina (R.G. 10193/2012), conclusosi con la Persona_1
condanna della stessa per abusivismo edilizio, atteso che la lesione risarcitoria fatta valere in tale sede era del tutto eterogenea rispetto a quella invocata nel presente giudizio, concernente l'esercizio abusivo di una servitù di veduta, e risultava connessa esclusivamente al potenziale pregiudizio subito dagli attori in quanto comproprietari dell'area oggetto dell'abuso edilizio perpetrato dalla controparte
Entrambe le domande risarcitorie, peraltro, sia quella degli attori che quella proposta dalla convenuta per il risarcimento dei danni per la subita violazione delle distanze legali, non meritano di trovare accoglimento anche in quanto del tutto deficitarie dal punto di vista dell'onere di allegazione.
pagina 22 di 25 Vero è che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure 'iuris tantum', tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 9.11.2020, n. 25082); tuttavia, è pur sempre richiesto il soddisfacimento di un minimo onere di allegazione in ordine alla tipologia del pregiudizio patito e delle limitazioni subite a causa dell'altrui condotta (in termini, ad esempio, di lesione della privacy o della riservatezza, cagionata dal mancato rispetto delle distanze in materia di vedute, o di privazione di aria o luce, conseguente alla ridotta distanza dal confine). Più di recente, è stato chiarito che “la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che
è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”
(Cass. Civ., sez. II, 27.6.2024, n.17758).
Nel caso di specie, tale, seppur minimo, onere di allegazione non è stato soddisfatto né da parte attrice né da parte convenuta, non essendo stato neanche dedotto il tipo di pregiudizio subito, quantomeno mediante richiamo a nozioni della comune esperienza.
Entrambe le domande, dunque, devono essere respinte.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti della soccombenza parziale reciproca, tali da giustificare la compensazione parziale nella misura di 1/3. I restanti 2/3 seguono la soccombenza prevalente di pagina 23 di 25 parte convenuta e vengono liquidati in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi.
Le spese dell'espletata CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande proposte dagli attori:
a) accerta e dichiara la violazione delle distanze legali tra costruzioni tra il fabbricato di proprietà attrice -censito in catasto Comune di Sezze al Fg. 19 part. 252- e quello di proprietà dei convenuti -censito in catasto Comune di Sezze al Fg. 19 part. 107- e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, ad arretrare la costruzione nel rispetto delle distanze legali;
b) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di veduta imposta dai convenuti sul fondo degli attori -censito in Catasto Comune di Sezze al Fg. 19 part. 252- con condanna di
, e in solido, all'eliminazione delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
vedute e degli affacci realizzati, secondo le modalità indicate a pagina 13 e 14 della CTU;
c) accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà degli attori, sito in Sezze, Via
Casali IV censito in catasto al foglio 19, particella 252, ed il fondo di proprietà di
, e sito in Sezze, via Casali IV, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
censito in catasto al foglio 19, particella 251, è quello rappresentato graficamente nella planimetria (Figura n. 7) di cui alla relazione peritale del 19.11.2021, a firma dell'ing.
e per l'effetto condanna e Persona_13 Controparte_1 Controparte_2
in solido, al rilascio della porzione di terreno oggetto di sconfinamento, Controparte_3
mediante rimozione e/o arretramento della recinzione in corrispondenza del confine per come sopra individuato;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna gli attori, in solido, a demolire ovvero ad arretrare nel rispetto delle distanze legali il manufatto consistente in un capanno con sottostante forno sito sul fondo censito in catasto pagina 24 di 25 Comune di Sezze al Fg. 19 part. 252 e in minima parte sulla part. 107 così come individuato e descritto a pag. 13 della CTU;
- rigetta le domande riconvenzionali di usucapione proposte dai convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
- rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dalle parti;
- compensa nella misura di 1/3 le spese di lite;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore degli attori, che liquida per l'intero in € 264,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5701/2018, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Poscia ed Elena Raimondi CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, Via Cairoli, 10, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (c.f. ), nella qualità di C.F._4 Controparte_3 C.F._5
eredi di , rappresentati e difesi dagli avv. Di Palma Luigi e Centra Tonino ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sezze Scalo (LT), via Sicilia, 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: regolamento di confini, distanze legali tra costruzioni e vedute.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , esponendo che: 1) erano coniugati in Persona_1
pagina 1 di 25 regime di comunione dei beni e comproprietari dell'immobile ad uso civile abitazione con annesso circostante terreno sito nel Comune di Sezze (LT), Via Casali IV tratto snc, contraddistinto al Catasto al foglio 19, mappale 252; 2) gli stessi risultavano, inoltre, contitolari di un diritto di livello pro indiviso con , gravante sul confinante immobile con Persona_1
annessa corte censito al Catasto terreni del Comune di Sezze (LT) al foglio 19, mappale 107, come “fabbricato rurale di 76 mq”; 3) con riferimento a quest'ultimo immobile le parti dell'odierno giudizio stipulavano in data 23.01.1986 una scrittura privata con la quale dividevano tra loro il mappale 107, ovvero, trattandosi di fabbricato rurale composto da piano terra e piano primo, convenivano che il piano terra venisse assegnato alla ed il piano primo ai Per_1
coniugi - stabilivano, inoltre, che le parti ciascuna per la propria quota di Parte_1 Pt_2
possesso per come individuata, potessero demolire le porzioni del rudere e riutilizzare le relative cubature;
nulla veniva disposto sulla corte che pertanto rimaneva pro indiviso nel possesso delle parti;
4) in virtù dei suddetti accordi, gli odierni attori, con Permesso a Costruire n. 8 del
04.04.2008 rilasciato dal Comune di Sezze, demolivano il piano primo in loro possesso del rudere ed utilizzavano parte della corrispondente cubatura per realizzare l'ampliamento dell'immobile di loro esclusiva proprietà censito al foglio 19 mappale 252, finitimo al terreno ove insisteva il rudere;
5) successivamente provvedeva - mediante SCIA del Persona_1
28.09.2010 prot. n. 24193 - a demolire la porzione residua del fabbricato rurale e realizzare in loco un nuovo immobile ad uso civile abitazione, costituito da un corpo di fabbrica a due piani;
6) il nuovo immobile presentava sia al piano terra che al piano primo delle aperture ovvero affacci sul confinante compendio immobiliare degli attori;
più nello specifico, la convenuta realizzava sullo stesso lato della costruzione una porta finestra al piano terra mentre al piano primo venivano ricavate delle porte finestre che si aprivano su un balcone-veranda; su altro lato realizzava la porta d'ingresso dell'abitazione; 7) diversamente da quanto effettivamente realizzato, la del 2010 prevedeva la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente CP_4
ovvero un rudere costituito dal solo piano terra giacché il piano primo, concordemente assegnato agli attori, era stato da questi ultimi demolito nel 2008; 8) per tale vicenda la , con Per_1
sentenza n. 3131/16 Tribunale di Latina, sez. penale, era stata dichiarata colpevole del reato a lei ascritto (“contravvenzione p.p. dall'art. 44 lett. B del DPR 6/6/2001 n. 380, per aver demolito e successivamente ricostruito un manufatto di cui alla SCIA prot. n. 24193 del 28/09/2010, in assenza del permesso a costruire. In Sezze – via casali IV tratto, il 17/02/2012”); il Giudice,
pagina 2 di 25 inoltre, aveva disposto la demolizione delle opere abusive con la condanna della stessa Per_1
al risarcimento del danno nei confronti dei coniugi;
9) la suddetta sentenza veniva Parte_1
impugnata in appello;
10) sin dall'inizio dei lavori avevano diffidato la a non procedere Per_1
oltre stante la evidente violazione dei loro diritti di proprietari confinanti, ma nonostante ciò la convenuta aveva proseguito nella realizzazione della costruzione per come risultava attualmente;
11) parimenti inutili erano state le diffide a rimuovere l'opera nonché i nuovi affacci realizzati senza il rispetto delle distanze legali come anche la denuncia querela sporta dagli attori nei confronti della per abusivismo edilizio cui era seguita la causa penale definita con la Per_1
sentenza n. 3131/2016; 12) avevano esperito, invano, l'obbligatorio tentativo di mediazione;
13) dalla perizia tecnica giurata da loro commissionata al Geom. risultava che: - Parte_3
il fabbricato realizzato dalla aveva comportato la violazione della distanza minima dal Per_1
confine (con la p.lla 252) indicata in m. 5,00 dallo strumento urbanistico ovvero dal vigente piano regolatore comunale;
- la nuova costruzione presentava delle vedute illegittime sul fondo confinante di proprietà degli attori;
- il confine tra le particelle 107, 251 e 252 non coincideva con quello catastale riportato sulla mappa;
in particolare lo stesso risultava spostato all'interno della p.lla 252 (di esclusiva proprietà di parte attrice) per tutta la sua lunghezza.
Parte attrice, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e ritenuto quanto in narrativa: a) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...]
titolare del diritto di livello pro indiviso con i Sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Pt_2
del fondo sito in Sezze (LT) Via Casali IV tratto contraddistinto al Catasto al foglio 19
[...]
p.lla 107 confinante con quello di proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
contraddistinto al Catasto foglio 19 p.lla 252, ha violato le norme sulle distanze legali individuate dalla legge e dal Piano Regolatore Comunale e conseguentemente disporre che la
[...]
arretri la propria costruzione ad almeno m. 5 dal confine;
b) accertare e dichiarare Per_1
inesistente la pretesa servitù di veduta imposta dalla convenuta al fondo di parte attrice e conseguentemente disporre la cessazione della situazione antigiuridica in tal modo posta in essere dalla disponendo che la stessa elimini le vedute ed affacci realizzati e meglio Per_1
descritti in premessa;
c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni a far tempo dall'abusivo esercizio della servitù di veduta e fino alla effettiva cessazione della stessa;
d) accertare e stabilire l'esatto confine tra i fondi finitimi di proprietà delle odierne parti in causa per come descritti in premessa con conseguente apposizione di chiari indicatori dell'individuato
pagina 3 di 25 confine e disponendo all'esito la eliminazione delle parti strutturali realizzate nella proprietà degli attori;
e) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che: 1) contrariamente a quanto ex adverso Persona_1
dedotto, l'assegnazione dei rispettivi piani del fabbricato rurale non era stata stabilita con la scrittura privata del 1986, in quanto la proprietà dei piani derivava dai rispettivi titoli di acquisto e non dall'accordo intervenuto successivamente;
neanche era vero che con la stessa scrittura privata le parti avevano stabilito il compossesso dell'area pertinenziale del fabbricato e la regolamentazione del loro comportamento in caso di demolizione ed eventuale ricostruzione dello stesso. Sosteneva, invece, che nella scrittura privata del 23.01.1986 le parti avevano previsto la futura regolamentazione del bene e dei confini solo nel caso in cui, di comune accordo, avessero deciso di demolire il fabbricato rurale ed a condizione che successivamente venissero costruite due distinte unità abitative l'una adiacente all'altra, con conseguente divisione della corte pertinenziale. Quindi, deduceva l'inadempimento alla scrittura privata da parte degli attori i quali nel 2008, senza interpellarla e, dunque, contravvenendo all'impegno assunto di demolire il fabbricato solo “dopo il relativo accordo”, demolivano il piano primo dello stesso, utilizzando ed annettendo parte della cubatura per ampliare la loro abitazione posta sul terreno confinante. Inoltre, deduceva che la demolizione aveva comportato il crollo di parte del piano terra di sua proprietà e l'inutilizzabilità dello stesso in quanto non erano state realizzate le opere necessarie per l'impermeabilizzazione e quelle necessarie ad evitare il verificarsi di danni alla parte restante del fabbricato. A seguito della demolizione, la convenuta era stata costretta allo smaltimento del materiale di risulta accumulatosi all'interno del proprio vano. Ritenuto risolto l'accordo del 23.01.1986 per esclusiva colpa degli attori, la provvedeva a demolire la Per_1
restante parte del fabbricato e a costruirlo sulla stessa sagoma di quello preesistente, come da presentata al Comune di Sezze il 28.09.2010 (prot. n. 24193). Deduceva che nessun CP_4
ampliamento era stato realizzato, come pure nessuna limitazione del diritto degli istanti sull'area cortilizia era stata perpetrata né alcuna modifica dei confini e delle distanze legali tra i fondi;
2) doveva reputarsi maturata a suo favore l'usucapione per servitù contraria al rispetto delle predette distanze, considerato che l'unità immobiliare della era presente sul terreno in questione Per_1
da oltre venti anni ed era detenuta dalla stessa, come precedentemente dai propri famigliari, in modo pacifico e continuativo. Contestava i rilievi tecnici e le risultanze della perizia del geom.
in quanto i confini erano stati apposti sin dall'inizio dell'edificazione dell'originaria Parte_1
pagina 4 di 25 abitazione ed erano rimasti inalterati. Anche riguardo alla domanda di regolamento dei confini, opponeva l'eccezione di usucapione in suo favore delle porzioni di terreno comunque possedute in eccedenza rispetto alle previsioni catastali;
3) quanto alla sentenza n. 3131/2016 del Tribunale di Latina sez. Penale che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR
06.06.2001 n. 380, la stessa non poteva considerarsi definitiva essendo pendente il giudizio di appello;
inoltre, rappresentava che la violazione del rispetto delle distanze legali atteneva alla tutela di un diritto soggettivo del privato mentre la concessione edilizia esauriva la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra amministrazione e il privato che aveva realizzato la costruzione;
4) i coniugi , a loro volta, avevano occupato l'area cortilizia comune, Parte_1
limitando il diritto della ad usufruire liberamente di tale area, avendo realizzato sulla Per_1
stessa un manufatto di cui il Tribunale di Latina aveva accertato l'abusività, ordinandone la demolizione;
inoltre, proprio gli attori avevano realizzato un muretto di recinzione senza rispettare i confini esistenti, escludendo autonomamente il proprio possesso su quella porzione di corte che, almeno dal 1995 veniva goduto in modo esclusivo dalla;
5) la domanda Per_1
risarcitoria proposta da parte attrice risultava infondata e non provata oltre che prescritta per il decorso del termine quinquennale dall'asserita violazione;
6) in virtù del danno ingiusto patito per la limitazione del diritto d'uso della corte comune a causa delle opere ivi realizzate dai
, aveva interesse a domandare in via riconvenzionale l'accertamento della violazione Parte_1
delle distanze legali perpetrata dagli attori con conseguente arretramento delle opere e/o demolizione e risarcimento dei danni patiti. Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, secondo l'ordine logico delle questioni e per le motivazioni di cui premessa, rigettare la domanda proposta dagli attori nei confronti della signora per essere la Per_1
stessa priva di fondamento in punto di fatto e di diritto oltre che non provata;
-per l'effetto e all'esito, respingere comunque ogni altra avversa pretesa, deduzione e argomentazione;
In via riconvenzionale: -accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali del confine da parte degli attori con le opere ivi realizzate (manufatto senza alcun titolo abilitativo consistente in un capanno con sottostante forno - muretto rifino in mattoni) e, per l'effetto, ordinare la rimozione
e/o arretramento delle violazioni accertate e, comunque, condannare gli stessi al risarcimento del danno;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui non si dovessero ritenere fondate le eccezioni proposte da questa difesa, in merito l'infondatezza delle domande di parte attrice consistenti nell'accertamento della violazione delle distanze legali e di affaccio e vedute nonché
pagina 5 di 25 in merito all'infondatezza del proposto regolamento di confini, si chiede accertare e dichiarare, in favore della sig.ra , l'intervenuto acquisto, per maturata usucapione, della servitù Per_1
contraria al rispetto delle distanze legali nonché l'intervenuto acquisto, per maturata usucapione, della proprietà del fondo nella parte in cui lo stesso invade la proprietà degli attori
e per l'effetto, ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza con esenzione di responsabilità del medesimo. -con vittoria di spese di lite”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. A seguito del decesso di Per_1
il processo veniva interrotto e, successivamente, riassunto dagli attori con ricorso
[...]
depositato il 17.3.2022. Si costituivano in giudizio gli eredi della convenuta, , Controparte_1
e quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle Controparte_2 Controparte_3
conclusioni all'udienza del 6.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il presente giudizio gli attori, proprietari dell'immobile censito al Catasto del Comune di
Sezze al foglio 19, mappale 252, nonché titolari del diritto di livello pro-indiviso con la convenuta sul fondo contraddistinto al Catasto al foglio 19, particella 107, Persona_1
hanno agito in giudizio deducendo una serie di violazioni delle norme edilizie ed in materia di distanze tra costruzioni compiute dalla convenuta a loro danno. , a sua volta, nel Persona_1
costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, eccependo l'intervenuta usucapione a suo favore e spiegando altresì domanda riconvenzionale in relazione alla violazione delle distanze dal confine perpetrata dalle opere realizzate dai coniugi sul Controparte_5
proprio fondo.
Ciò detto, vanno valutate le domande rispettivamente proposte dalle parti in causa.
1. Sulla violazione delle distanze legali
Procedendo con ordine, gli attori hanno in primo luogo domandato la condanna della convenuta all'arretramento della costruzione realizzata sul fondo censito al foglio 19, part. 107, in violazione delle distanze legali.
In punto di diritto, occorre premettere che in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in pagina 6 di 25 essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui;
ne consegue che l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù: “La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e a ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e a impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II,
12.2.2021, n. 3681).
Si rende quindi necessario stabilire se il manufatto realizzato dalla sul fondo censito al Per_1
foglio 19, part. 107, ove la stessa è contitolare del diritto di livello pro-indiviso con i coniugi risulti effettivamente violativo della normativa in materia di distanze legali. Parte_4
A tale proposito, il CTU ha potuto riscontrare che trattasi di edificio residenziale disposto su due piani e per la precisione piano terra e piano primo, identificato al C.T. del Comune di Sezze al foglio n° 19 particella n° 107, con annessa corte coincidente con la stessa particella n° 107 identificata catastalmente come “fabbricato rurale di 76 mq” per il quale risulta Persona_1
contitolare del diritto di insieme a e In particolare, Parte_5 Parte_1 Parte_2
dalle indagini peritali espletate è emerso che “la matrice d'origine del fabbricato è stata realizzata in epoca ante 1967, mentre l'attuale corpo di fabbrica è stato realizzato in forza del seguente titolo edilizio: (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) del 28.09.2010 prot. CP_4
n°24193” (cfr. pag. 13 ctu).
Il tecnico incaricato ha appurato, tramite analisi documentale, come “la volumetria del corpo di fabbrica assentito con la del 28.09.2010 presentata dalla parte convenuta è stata CP_4
ricostruita sullo stesso sedime del fabbricato demolito totalmente in diverse fasi temporali (prima dalla parte attrice, poi dalla parte convenuta), ricostruendo così un edificio costituito da un piano fuori terra ed un piano primo come in origine”.
pagina 7 di 25 Risulta, quindi, che il manufatto originario, per come esistente in epoca ante 1967, è stato integralmente demolito, dapprima limitatamente al primo piano da parte degli attori, e successivamente nella sua interezza da parte della convenuta, la quale, in data 28.9.2010, presentava presso il Comune di Sezze una SCIA per “demolizione e successiva ricostruzione di un edificio esistente senza aumento di superfice e aumento di volume”.
Si rivela dunque dirimente determinare, ai fini della risoluzione della presente controversia,
l'esatta consistenza dei lavori effettuati da parte convenuta a seguito della presentazione della
S.C.I.A. del 28.09.2010, onde stabilire se ci si trovi al cospetto di una mera ristrutturazione, ovvero della realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale soggetta ex novo al rispetto delle distanze legali vigenti.
La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ravvisare una “ricostruzione” quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente ma anche in qualsiasi modificazione che ne comporti un aumento della volumetria (Cass. Civ., Sez. II, 15.12.2020, n. 28612). In tal senso, è stato chiarito (v. ad es. Cass. sez. U. n. 21578 del 19.10.2011; Cass. Civ., Sez. II, 11.6.2018 n. 15041) che è ravvisabile la
“ricostruzione” nei casi in cui dell'edificio preesistente siano venute meno le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, per evento naturale o per volontaria demolizione, con aumento della volumetria. Dalla nuova costruzione va tenuta distinta la ristrutturazione, che si traduce in un intervento di ripristino dell'edificio preesistente, che riguardi modificazioni esclusivamente interne, senza alterazioni delle sue componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura.
Ebbene, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, la documentazione acquisita agli atti di causa, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, consentano di ritenere provato che la trasformazione edilizia subita dal rudere non integri una mera ristrutturazione di un volume già esistente, ma una vera e propria ricostruzione, controvertendosi, pertanto, in materia di nuova costruzione sottoposta alla disciplina in tema di distanze tra gli edifici vigente al momento della sua edificazione.
In tal senso depone, innanzitutto, quanto appurato dal Giudice Penale del Tribunale di Latina con sentenza n. 3131/16, che ha disposto la demolizione delle opere abusive relative a tale fabbricato.
Infatti, dall'analisi della citata sentenza emerge come la convenuta abbia demolito e ricostruito un vecchio manufatto, in assenza di permesso a costruire. In particolare, nella consulenza tecnica pagina 8 di 25 redatta dall'arch. ed acquisita ex art. 501 c.p.p. nel procedimento penale a carico della Per_2 [...]
, il perito sosteneva che” “a) il nuovo fabbricato edificato, a seguito della demolizione Per_1
risultava dagli elaborati grafici ampliato rispetto all'area di sedime originaria;
b) non erano state rispettate le norme tecniche del PRG che in zona G prevede un distacco minimo dai confini di ml.
5,00 e distacco minimo dagli altri fabbricati di ml. 10.00; c) erano stati realizzati nuovi affacci sulle pareti laterali della nuova costruzione, creando evidenti servitù di veduta ed affaccio in danno delle parti civili. (cfr. p. 3 CT)”. Continua la sentenza “Occorre premettere, sulla scorta delle prove raccolte in punto di diritto, che appare certa l'avvenuta realizzazione da parte dell'odierna imputata di una demolizione e ricostruzione in violazione della normativa del Testo
Unico Edilizia, art. 44, lett. B) DPR 380/01. Si osserva, al riguardo, che il fabbricato interessato dai lavori in oggetto, come facilmente evincibile dalle deposizioni raccolte, dalla documentazione fotografica in atti, costituiva un c.d. rudere che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, non può essere interessato dai lavori di mera ristrutturazione edilizia. Quest'ultima sottende infatti, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) T.U. - anche a seguito del dl 69/13 convertito in l. 98/13 in vigore dal 22/06/2013- un intervento rivolto
a “trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”. Ora, il concetto di ristrutturazione mal si attaglia all'ipotesi di rudere. Infatti, la ristrutturazione edilizia presuppone l'esistenza di un immobile completo nelle sue parti mentre, viceversa, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre nuova costruzione, in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali, non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. (così Cass., sez. 3, sente. N. 34768/11; in senso conforme Cass., sez. 3, sent. n. 15054/07: TAR Palermo, sez. 3, n.
1/12; conforme Cons. Stato, sez. 4, sent. n. 3735/00). Appare indubitabile che nel caso di specie
pagina 9 di 25 ci si trovi in presenza della demolizione di un rudere” (Tribunale Latina, sez. Penale, sentenza n.
3131/2016-allegato atto di citazione).
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, vale la pena ricordare che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (Cass. Civ., sez. VI, 1.2.2023, n. 2947).
In ossequio ai condivisibili principi giurisprudenziali citati dalla sentenza penale, dunque, la ricostruzione di un rudere mediante l'abbattimento e la riedificazione, integra una nuova costruzione e non già una ristrutturazione di edificio preesistente, in quanto la ristrutturazione necessita, appunto, di un fabbricato dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture da dover ristrutturare.
Vero è che l'art. 3 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, nel testo modificato dall'art. 30 del d.l. n.
69/2013, ha incluso fra gli interventi di ristrutturazione edilizia il “ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. La citata novella legislativa, che ha ampliato la previgente nozione di ristrutturazione, che non ricomprendeva gli interventi finalizzati a ricostruire edifici allo stato di rudere, non è tuttavia applicabile alla fattispecie oggetto di causa, giacché ai sensi del comma 6, la disposizione dell'art. 30 cit. si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè dall'entrata in vigore della legge
9.8.2013, n. 98, quindi successivamente alla realizzazione del fabbricato oggetto del presente giudizio.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che all'epoca degli interventi edilizi posti in essere dalla convenuta il fabbricato era ridotto allo stato di rudere. Si veda, in particolare, la relazione redatta dall'arch. progettista incaricato di seguire i lavori di ricostruzione Per_3
per conto della , in cui si legge “le strutture orizzontali sono crollate a causa del forte Per_1
degrado. Attualmente è interamente ricoperto di vegetazione infestante, tale da non renderlo facilmente individuabile” (all. 20 alla CTU).
Sicché, in aderenza ai principi giurisprudenziali e alle disposizioni normative ratione temporis vigente, l'immobile edificato deve essere qualificato ad ogni effetto come “nuova costruzione”.
pagina 10 di 25 Ciò comportava la necessità, per il nuovo fabbricato, di rispettare le previsioni urbanistiche, anche in tema di distanze, previste al momento della sua realizzazione.
Tanto chiarito, dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che il suddetto fabbricato
è stato edificato in violazione della distanza minima prescritta dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968.
Sul punto, ritiene il Tribunale di non poter aderire alle conclusioni del CTU incaricato, secondo cui “le distanze legali tra i due corpi di fabbrica, non hanno mai alterato in difetto o in eccesso le distanze legali tra fabbricati esistenti”. In particolare, “Il CTU non ha affermato che risultano essere state rispettate le distanze espressamente richiamate nell'art. 9 del D.M. n. 1444/68, bensì ha evidenziato il rispetto delle distanze legali tra due edifici esistenti, comunque legittimati dal punto di vista urbanistico: l'edificio di parte attrice perché legittimato mediante due condoni ed un permesso di costruire;
l'edificio di parte convenuta perché realizzato in epoca ante '67” (cfr. pag. 6 della risposta del consulente alle osservazioni delle parti).
Il perito, in altri termini, non ha ravvisato violazioni delle distanze legali in considerazione della ritenuta legittimità urbanistica di entrambi i fabbricati, quello di parte convenuta perché edificato ante 1967, e quello di parte attrice perché legittimato da regolare permesso a costruire.
Tuttavia, per come ampiamente esposto ed argomentato, il rispetto delle distanze legali deve essere verificato, quanto all'immobile di parte convenuta, avendo riguardo non già al manufatto
(rudere) originariamente esistente ante 1967, bensì all'epoca della nuova costruzione realizzata dalla nel 2010. Per_1
Ed allora, emerge con evidenza la violazione delle distanze legali prescritte dal citato decreto ministeriale, posto che lo stesso ctp di parte convenuta, ing. sottolinea come tra il Per_4
fabbricato degli attori e il manufatto rurale, demolito e ricostruito dalla , intercorra una Per_1
distanza di mt. 6,30/8,15, inferiore al limite di mt 10,00 di cui al predetto art. 9 d.p.r. 1444/1968.
Anche il consulente tecnico di parte attrice, geom. , nella propria perizia giurata del Parte_1
06.04.2017 (allegata al fascicolo di parte attrice), ha dichiarato: “Inoltre essendo stato realizzato un fabbricato diverso rispetto a quanto era esistente si evince come non sia possibile la realizzazione del piano primo senza il rispetto delle distanze previste dalle Norme Tecniche, di fatto la realizzazione del piano terra sull'area di sedime del fabbricato preesistente può avvenire ma la sopraelevazione deve essere distante dal confine almeno 5 metri, cosa che non sarebbe possibile nel caso specifico” (cfr. pag. 5 perizia geom. ). Parte_1
pagina 11 di 25 In tali premesse, quindi, si reputa acclarata la violazione delle distanze legali da parte della convenuta.
Né può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, la quale assume di aver usucapito il diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Sul punto, va detto che è senz'altro ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, e ciò anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. II, 5.9.2023, n. 25843). Al contempo, tuttavia, la ricostruzione dei manufatti, ove accertata, risulta idonea ad interrompere il decorso del termine ventennale necessario affinché possa reputarsi maturata l'usucapione. Va quindi rammentato il principio giurisprudenziale per cui, “In materia di violazione delle distanze legali, il convenuto che, citato in giudizio, eccepisca
l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, ovvero: la presenza per durata almeno ventennale del manufatto nella medesima posizione, nonché la circostanza dell'assoluta identità tra la nuova e la vecchia struttura” (Cass. Civ. ord. n.18021/22; Cass.Civ. sez. II n. 20428/22).
Nel caso di specie, dovendo reputarsi posta in essere dalla , per i rilievi svolti, una vera e Per_1
propria “nuova costruzione”, il termine ventennale per usucapire non è maturato a causa della ricostruzione del manufatto avvenuta nel 2010, con conseguente decorrenza di un nuovo termine ventennale, interrotto dal radicamento del presente giudizio.
Ne consegue l'accoglimento della domanda degli attori, per cui, fermo restando quanto disposto con l'Ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sezze Re.Ge. n° 29 del 02.05.2019, gli odierni convenuti vanno condannati, in solido, ad arretrare la costruzione nel rispetto delle distanze legali.
Ciò posto, restando in materia di distanze legali, va altresì accolta la domanda riconvenzionale della parte convenuta tesa ad accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali dal confine da parte degli attori, perpetrata attraverso la realizzazione senza titolo abilitativo di un manufatto consistente in un capanno con sottostante fornetto e di un muretto rifino in mattoni.
pagina 12 di 25 Del manufatto in questione il perito ha dato una esatta descrizione rappresentando che “sulle particelle n°252 ed in minima parte sulla particella n°107 insiste una tettoia realizzata con una struttura in ferro delle dimensioni di ml. 5,00 x ml. 4,00 c.ca ed altezza media pari a ml. 2,40, con sottostante annesso destinato a forno delle dimensioni di ml. 1,60 x 2,20 c.ca oggetto di informativa di reato della Polizia Locale del Comune di Sezze in data 10.08.1995 e di sentenza di applicazione della pena e demolizione dell'opera abusiva della Pretura Circondariale di Latina del 30.10.1996 divenuta irrevocabile in data 05.12.1996” (pag. 13 ctu).
E' bene precisare che l'opera in oggetto rientra senz'altro nel concetto giuridico di costruzione, in quanto tale nozione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo (in questo senso Cass. Civ., Sez. II, 22.11.1995, n. 12097; Cass. Civ., Sez. III,
22.11.1990, n. 11271). Ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c., e segg. e delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica, infatti, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio od incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione (Cass. Civ., sez. II, 14.4.2022, n.
12203).
A parere del giudicante, risulta evidente dalla descrizione sopra riportata come anche dalla Figura
n. 1° a) della perizia (pag. 12) nonché dalle fotografie allegate da parte convenuta alla propria memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 2 (all. 20), che il manufatto realizzato dagli attori non rispetti in alcun modo le distanze legali e ciò anche alla luce di quanto accertato in sede penale
(cfr. sentenza della Pretura Circondariale di Latina del 30.10.1996 che ne ha disposto la demolizione – all. 12 fascicolo convenuta).
In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dunque, fermo restando anche in tal caso quanto statuito nella sentenza della Pretura Circondariale di Latina del 30.10.1996 che disponeva la demolizione della tettoia, gli attori vanno condannati, in solido, alla rimozione/arretramento del manufatto insistente sulle particelle n°252 ed in minima parte sulla particella n°107 ovvero della tettoia realizzata con una struttura in ferro delle dimensioni di ml.
pagina 13 di 25 5,00 x ml. 4,00 c.ca ed altezza media pari a ml. 2,40, con sottostante annesso destinato a forno delle dimensioni di ml. 1,60 x 2,20.
Di contro, non risulta provata la violazione delle distanze legali con riferimento al “muretto” che,
a dire della , sarebbe stato realizzato dagli attori. Parte convenuta, infatti, si è limitata ad Per_1
allegare una fotografia (allegato n. 14 del fascicolo della convenuta) sostenendo che il muretto in questione invaderebbe parte dell'area cortilizia della part. 107. Per come formulata, dunque, la domanda appare del tutto generica e priva di supporto probatorio, anche considerato che l'esistenza e il posizionamento del suddetto muretto non hanno trovato alcun riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio, non essendo stato mai menzionato dal perito nell'ambito della pur puntuale descrizione dello stato dei luoghi (risposta al quesito n° 1) . La domanda, pertanto, non
è suscettibile di accoglimento.
2. Sull'azione di regolamento di confini.
I coniugi hanno spiegato azione di regolamento di confini, ai sensi dell'art. Controparte_5
950 c.c., al fine di far accertare l'esatta linea di demarcazione tra il loro fondo, distinto al Catasto
Terreni del Comune di Sezze, al foglio 19 part. 252 e quello della convenuta , Persona_1
distinto al Catasto al foglio 19 part. 251 e, conseguentemente, ottenere l'apposizione di chiari indicatori dell'individuato confine e la eliminazione delle parti strutturali realizzate dalla convenuta nella proprietà degli attori.
In diritto, giova rammentare che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza, oggettiva o soggettiva, sul confine tra i fondi, e non sul diritto di proprietà sui medesimi, ed in ciò si differenzia dall'azione di rivendica di cui all'art. 948 c.c. In tal senso, è stato affermato che “Poiché il discrimen tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino”. (Cass. Civ., sez. II, 25.9.2018, n. 22645). Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “è correttamente qualificata “actio finium regundorum”, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della
pagina 14 di 25 superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (Cass. Civ., sez. II, 30.1.2017, n.2297). Difatti, l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, senza per ciò solo mutare la propria natura in azione di rivendica (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 28.3.2019, n.8693).
Nel caso di specie, dunque, la domanda proposta dagli attori risulta effettivamente riconducibile all'ambito applicativo dell'azione di regolamento di confini, atteso che viene dedotta, a fondamento della stessa, una situazione di incertezza sull'individuazione del confine tra i fondi attigui, senza che sia posto in discussione il titolo di proprietà, rispettivamente degli attori e della convenuta. Dalla qualificazione della domanda nei termini sopra descritti consegue che, in punto di onere probatorio, gli attori potevano fornire la dimostrazione del titolo della proprietà sul fondo con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, senza dover rispettare il rigoroso onere della prova richiesto ai fini dell'esperimento dell'azione di rivendicazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 12.1.2022, n. 803).
Ciò posto, nella fattispecie in esame entrambe le parti hanno fornito idonea prova del titolo del proprio diritto. Gli attori, infatti, risultano proprietari giusta atto di compravendita prodotto, a rogito del Notaio di Sezze del 3.07.1984, con cui acquistavano da Per_5 Persona_6
la metà indivisa del fabbricato rurale sito in Sezze, località Casali, censito in catasto al foglio 19, part. 10 nonché la porzione di terreno comprendente anche un'area di risulta di fabbricato rurale demolito, il tutto confinante con fosso della Valle strada vicinale dei Casali proprietà e Per_7
proprietà , il tutto in Catasto al foglio 19, particella 252 uliveto;
253 F.R.; 277 sem arb. Per_1
aveva a sua volta acquistato da , giusta atto di Persona_6 Controparte_6
compravendita del 26.07.1975, rep. 976.
Parimenti ha depositato l'atto di donazione di fondo rustico del 29.12.1933 a Persona_1
rogito Notaio di Sezze, rep. 8589, in forza del quale donava ai Per_8 Parte_6
suoi due figli (padre di ) e un appezzamento di terreno seminativo vignato Per_9 Per_1 CP_6
pagina 15 di 25 alberato con una piccola casa colonica di due vani siti in Sezze contrada Casali, descritti in
Catasto al foglio 19 nn. 106,107,108,109, confinante con la Valle del Canale, con la Via dei
Casali, con i beni di di a favore degli eredi di CP_7 Controparte_8
. Ha allegato, poi, l'atto di vendita e divisione a rogito Notaio in Persona_10 Per_11
Littoria, rep. 3250, con il quale gli stessi beni venivano divisi tra i due fratelli con assegnazione a della porzione di terreno della complessiva superficie di are 39,70 da riportarsi in Parte_7
Catasto al foglio 19 coi numeri 106/a, 106/b, 106/c, 108 e 109/a e porzione del fabbricato rurale riportato il Catasto al foglio 19 con n. 107 della superficie di centiare 76, nonchè la scrittura privata di compravendita del 28.09.1974 con la quale trasferiva ai suoi figli e, in Parte_7
particolare, a la porzione di terreno in Sezze, località Casali della superficie Persona_1
catastale di are dodici e sessanta, confinante con , fosso, via Parte_8 Persona_6
Casali, salvo altri, da individuare in Catasto al foglio 19, particelle 106, 109, 251, e 108 e la metà indivisa del fabbricato rurale costituito da due vani soprastanti, individuato in Catasto al foglio
19, particella 107. Risulta, inoltre, agli atti il frazionamento del 30.05.1974 relativo al foglio 19.
Tanto chiarito, al fine di individuare la linea di confine tra i fondi e conseguentemente accertare l'effettività dello sconfinamento denunciato dagli attori, si rende necessario fare riferimento alla
CTU espletata dall'ing. , il quale ha accertato che gli attuali confini fra i due fondi non Per_12
sono conformi alla situazione come risultante dagli atti di acquisto e dai rilievi catastali originari.
In particolare, dall'osservazione dei titoli di proprietà e dalla consultazione delle visure storiche catastali, è emerso che il confine di interesse che divide i due lotti è rappresentato da un'unica linea retta. Successivamente alla formazione del NTC, il ctu ha appurato che “Dal rilievo eseguito si evince che il confine reale, materializzato con una recinzione di paletti in cls e filo spinato, non presenta la forma geometrica di una linea retta, ma è costituito da due “spezzate” che inclinano il confine verso sud-est, all'interno della particella n°252”. Inoltre, il Perito ha riportato un estratto del rilievo eseguito sui luoghi di causa, nel quale è stata eseguita una sovrapposizione tra la mappa catastale (di colore grigio) ed il rilievo dello stato dei luoghi (Figura
n°7). Il CTU ha, quindi, concluso affermando che “Il confine fisico tra la particella n°251 di proprietà della Sig.ra e la particella n°252 di proprietà e Persona_1 Parte_1
(vedasi Figura n°7, tratto A-B'), presenta uno scostamento di misura da zero in Parte_2
corrispondenza dell'inizio dei fondi (rif. punto A del grafico allegato in Figura n°7), fino a ml.
1,22 c.ca in prossimità della particella n°107 (tratto B-B' del grafico allegato in Figura n°7)”.
pagina 16 di 25 In conclusione, si evidenzia uno sconfinamento della particella n. 251, di proprietà della convenuta, da zero a ml 1,22, ai danni della particella n. 252 di proprietà degli odierni attori.
(pag. 25/26 ctu).
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni, sul punto, cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Sulla base delle risultanze dell'esame peritale, dunque, non può revocarsi in dubbio che si sia determinato uno sconfinamento da parte del fondo di proprietà della convenuta in danno del fondo di proprietà degli odierni attori, e che per effetto di tale sconfinamento, come accertato dal
CTU, si riscontra una discordanza tra il confine catastale e quello di fatto.
Ciò posto, occorre soffermarsi sulla domanda riconvenzionale di usucapione svolta dagli odierni convenuti i quali hanno opposto l'intervenuto acquisto per maturata usucapione della proprietà della porzione di fondo “usurpato”.
Come noto, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È, quindi, necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Peraltro, l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario
(o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà. Quanto al requisito della continuità del possesso, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, si precisa che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei pagina 17 di 25 relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità. In conclusione, dunque, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”. La prova dell'usucapione deve, infatti essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Ebbene, ritiene il Giudicante che la domanda di usucapione di parte convenuta non possa essere accolta, in quanto non sufficientemente provata. Come detto, infatti, incombe a carico della parte che invochi l'usucapione dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, allegando e dando prova delle modalità di esercizio del possesso e dell'epoca in cui lo stesso abbia avuto inizio. In sostanza, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. L'attore che reclama l'usucapione, dunque, deve allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, essendo elemento indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso e non potendosi reputare sufficiente dichiarare di possedere il bene da “tempo immemorabile”, né la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni (sul punto cfr.
Cass. Civ. n. 21873/2018, secondo cui “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione…”).
Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla convenuta (e per essa dai suo eredi) la quale si è limitata genericamente a dedurre che i confini attualmente esistenti risultavano posizionati in loco da oltre un ventennio, senza tuttavia specificare a partire da quale momento gli stessi sarebbero stati allocati a dividere i fondi oggetto di causa, nella stessa posizione e consistenza (“recinzione di paletti in cls e filo spinato”) rilevata dal CTU in occasione dei sopralluoghi espletati. Né dalle produzioni documentali della è dato evincere che il Per_1
confine materializzato in loco, per cui è stato accertato lo sconfinamento nella proprietà attorea, fosse ivi presente da oltre un ventennio.
Quanto alla prova testimoniale richiesta, l'unico capitolo di prova articolato sul punto (“Vero che
i confini tra la proprietà della Sig.ra e la proprietà dei Sigg.ri e Per_1 Parte_1 Pt_2
sono presenti, in modo pacifico e continuativo, da oltre venti anni nello stato di fatto in cui si trovano e questi sono stati sempre certi e visibili e così detenuti dalla Sig.ra e dai suoi Per_1
pagina 18 di 25 famigliari”) non è stato ammesso in quanto a sua volta generico, in mancanza di alcuna indicazione del “come” e del “quando” la convenuta avrebbe iniziato a possedere l'area di terreno usurpata dal confine (sul punto cfr. Cass. Civ. n. 21783/18 sopra richiamata), senza elementi circostanzianti e senza profili di riscontrabilità. La circostanza capitolata, dunque, si appalesa del tutto priva di riferimenti concreti, specifici, esplicativi e meramente confermativa di affermazioni altrettanto generiche e del tutto non contestualizzate.
In tali premesse, la domanda di regolamento di confini formulata da parte attrice va accolta e i convenuti, in solido, condannati al rilascio della porzione di terreno oggetto di sconfinamento, mediante rimozione e/o arretramento della recinzione in corrispondenza del confine, come individuato e descritto dal CTU, tra il fondo degli attori, distinto al Catasto Terreni del Comune di Sezze, al foglio 19 part. 252 e quello dei convenuti, distinto al Catasto al foglio 19 part. 251.
3. Sulla violazione della normativa in materia di luci e vedute.
Gli attori hanno altresì domandato all'intestato Tribunale di accertare l'inesistenza della pretesa servitù di veduta imposta dalla sul loro fondo con la consequenziale condanna di Per_1
quest'ultima alla eliminazione delle vedute e degli affacci realizzati nella sua abitazione.
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento, dovendosi premettere, in punto di diritto, che anche in questo caso (come in tema di distanze legali), costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui.
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa attorea si rende necessario delineare i tratti distintivi tra luci e vedute, disciplinate dagli artt. 900 e ss. c.c. L'art. 900 c.c., infatti, distingue tra finestre (o altre aperture) che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino (luci) e finestre
(o altre aperture) che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (vedute o prospetti). In virtù di tale distinzione, qualora l'apertura per dimensioni, conformazione e ubicazione consenta l'inspicere e il prospicere in alienum, dovrà essere inquadrata nella seconda categoria, presentando tutti i caratteri della veduta. La veduta, dunque, si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la pagina 19 di 25 possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino.
Gli artt. 901-904 c.c. disciplinano, quindi, i requisiti da rispettare per l'apertura delle luci, mentre gli artt. 905-907 c.c. recano la normativa in materia di distanze per l'apertura di vedute dirette, laterali od oblique, nonché di distanze delle vedute dalle costruzioni.
Ebbene, le risultanze della espletata CTU consentono di ritenere senz'altro integrata la violazione delle distanze denunciata da parte attrice con riferimento all'art. 905 c.c., a mente del quale non è consentito aprire vedute dirette verso il fondo del vicino se la distanza tra la facciata esteriore del muro e il fondo del vicino non è di almeno 1,5 metri.
Sul punto, il perito incaricato ha infatti appurato che “Per il PROSPETTO LATERALE SX alla proprietà (rispettivamente prospetto B dell'elaborato grafico di di Controparte_5 CP_4
parte convenuta), si ravvede una diversa configurazione prospettica del fabbricato post operam rispetto all'edificio ante operam (vedasi successiva Figura n°4 e n°5). Le difformità in materia di vedute ed affacci consistono in apertura di una porta finestra al piano terra e di un balcone a livello al piano primo (vedasi successivo fotogramma n°2, 3 e 4). A tal proposito, si precisa che nel prospetto ante operam del fabbricato rurale era presente esclusivamente una porta
d'ingresso al piano primo che comunque non può configurarsi né come veduta, né come luce.
Dunque, la non congruità prospettica con lo stato ante operam (fabbricato rurale già esistente prima del 01.09.1967), risulta in violazione con quanto previsto dall'art. 905 del C.C. poiché, tali nuovi affacci e nuove vedute post operam risultano non rispettare i dettami civilistici della distanza inferiore a1,50 ml. con fondo altrui (vedasi Figura n° 6)”. Per quanto si evince dall'elaborato grafico prodotto dallo scrivente CTU, nella precedente Figura n°6, la distanza del fabbricato rispetto al confine catastale sul prospetto laterale sx risulta variabile da un minimo di ml. 0,60 c.ca ad un massimo di ml. 1,55 raggiungendo la distanza minima di ml. 1,50 prevista dal codice civile a soli ml. 0,40 dallo spigolo del fabbricato in direzione Sud”.
Il CTU, in definitiva, ha rilevato che il prospetto laterale sx (sud-ovest) dell'edificio di parte convenuta presenta delle violazioni in materia di vedute in quanto tali nuovi affacci e nuove vedute post operam (realizzate a seguito di S.C.I.A. del 28.09.2010 prot. n°24193), risultano non rispettare i dettami civilistici della distanza minima di 1,50 ml dal confine con fondo altrui. Nello specifico, le difformità in materia di vedute ed affacci consistono nell'apertura di una porta finestra al piano terra e di un balcone a livello al piano primo.
pagina 20 di 25 Sempre con riferimento al quesito n° 2, il CTU ha indicato le modalità con le quali è possibile eliminare tali difformità: “La porta finestra sita al piano terra dell'edificio deve essere totalmente chiusa mediante tamponatura e/o esecuzione di opera compiuta ad essa similare che impedisca la veduta;
Il balcone collocato al piano primo, deve essere chiuso con opera compiuta impedente la visibilità ed avente un'altezza non minore di ml. 2,00 dalla quota del pavimento. La restante parte del vano aperto deve essere munita di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. Lo scrivente riferisce in alternativa la possibilità di poter procedere alla rimozione della difformità con installazione di opportuna opera in ferro (facciata frangisole fissa) che presenti caratteristiche di impedimento di veduta e di affaccio, come altresì rapporto di superficie aperta rispetto a superficie chiusa maggiore di uno” (cfr. pag. 25 ctu).
Anche sotto questo profilo, ritiene il Giudicante di condividere le conclusioni del CTU, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica e tecnica allegata dal CTU a sostegno delle proprie considerazioni.
Ciò posto, appurata la violazione della normativa in materia di luci e vedute, del tutto prive di pregio si appalesano le deduzioni della convenuta, secondo cui, avendo da oltre venti anni il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso della propria unità immobiliare, avrebbe usucapito la servitù contraria al rispetto delle distanze legali di affaccio e vedute.
Ed invero, anche sotto questo profilo, la convenuta si è limitata a dedurre in modo del tutto generico il possesso ultraventennale, pacifico e continuativo della propria unità immobiliare, formulando sul punto capitoli di prova testimoniale inammissibili per tutte le ragioni già argomentate in merito alla riconvenzionale di usucapione sui confini (“Vero che nelle opere di ricostruzione dell'unità immobiliare della Sig.ra gli affacci e le vedute corrispondono a Per_1
quelli già preesistenti ivi presenti e visibili da oltre venti anni e così detenuti dalla Sig.ra
[...]
e dai suoi famigliari”). Per_1
Senza contare che, peraltro, le affermazioni di parte convenuta sul punto risultano chiaramente contraddette dalle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale ha appurato che la matrice d'origine dell'edificio della convenuta è stata realizzata in epoca ante 1967 mentre l'attuale corpo di fabbrica è stato realizzato in forza della SCIA del 28.09.2010, prot. N. 24193, e che in questa occasione sono state realizzate le vedute di cui gli attori lamentano la carenza della pagina 21 di 25 distanza legale, sicché, essendo stata la presente azione incardinata nel 2018, di certo nessuna usucapione avrebbe potuto essere maturata.
Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, in accoglimento della domanda attorea sul punto, va accertata e dichiarata inesistente la pretesa servitù di veduta imposta dalla convenuta sul fondo di parte attrice, con condanna dei convenuti in solido all'eliminazione delle vedute e degli affacci realizzati, secondo le modalità sopra indicate dal CTU.
4. Sulle reciproche domande di risarcimento dei danni.
Quanto alla tutela risarcitoria invocata dagli attori, va preliminarmente evidenziato che questi ultimi hanno domandato esclusivamente il risarcimento dei danni per l'abusivo esercizio della servitù di veduta, fino alla effettiva cessazione della stessa.
Sul punto, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il diritto al risarcimento dei danni è infatti soggetto a prescrizione quinquennale, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'illecito.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la costruzione posta in essere dalla convenuta, e la correlativa realizzazione delle vedute, veniva ultimata in data
20.9.2013 (cfr. dichiarazione di fine lavori del 23.9.2013, allegato n. 20 alla CTU). Pertanto, alla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 29.10.2018, il termine di prescrizione quinquennale risultava già interamente decorso. Né può ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta dalla avvenuta costituzione di parte civile degli odierni attori nella causa penale a carico di innanzi al Tribunale di Latina (R.G. 10193/2012), conclusosi con la Persona_1
condanna della stessa per abusivismo edilizio, atteso che la lesione risarcitoria fatta valere in tale sede era del tutto eterogenea rispetto a quella invocata nel presente giudizio, concernente l'esercizio abusivo di una servitù di veduta, e risultava connessa esclusivamente al potenziale pregiudizio subito dagli attori in quanto comproprietari dell'area oggetto dell'abuso edilizio perpetrato dalla controparte
Entrambe le domande risarcitorie, peraltro, sia quella degli attori che quella proposta dalla convenuta per il risarcimento dei danni per la subita violazione delle distanze legali, non meritano di trovare accoglimento anche in quanto del tutto deficitarie dal punto di vista dell'onere di allegazione.
pagina 22 di 25 Vero è che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure 'iuris tantum', tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 9.11.2020, n. 25082); tuttavia, è pur sempre richiesto il soddisfacimento di un minimo onere di allegazione in ordine alla tipologia del pregiudizio patito e delle limitazioni subite a causa dell'altrui condotta (in termini, ad esempio, di lesione della privacy o della riservatezza, cagionata dal mancato rispetto delle distanze in materia di vedute, o di privazione di aria o luce, conseguente alla ridotta distanza dal confine). Più di recente, è stato chiarito che “la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che
è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”
(Cass. Civ., sez. II, 27.6.2024, n.17758).
Nel caso di specie, tale, seppur minimo, onere di allegazione non è stato soddisfatto né da parte attrice né da parte convenuta, non essendo stato neanche dedotto il tipo di pregiudizio subito, quantomeno mediante richiamo a nozioni della comune esperienza.
Entrambe le domande, dunque, devono essere respinte.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti della soccombenza parziale reciproca, tali da giustificare la compensazione parziale nella misura di 1/3. I restanti 2/3 seguono la soccombenza prevalente di pagina 23 di 25 parte convenuta e vengono liquidati in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi.
Le spese dell'espletata CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande proposte dagli attori:
a) accerta e dichiara la violazione delle distanze legali tra costruzioni tra il fabbricato di proprietà attrice -censito in catasto Comune di Sezze al Fg. 19 part. 252- e quello di proprietà dei convenuti -censito in catasto Comune di Sezze al Fg. 19 part. 107- e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, ad arretrare la costruzione nel rispetto delle distanze legali;
b) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di veduta imposta dai convenuti sul fondo degli attori -censito in Catasto Comune di Sezze al Fg. 19 part. 252- con condanna di
, e in solido, all'eliminazione delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
vedute e degli affacci realizzati, secondo le modalità indicate a pagina 13 e 14 della CTU;
c) accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà degli attori, sito in Sezze, Via
Casali IV censito in catasto al foglio 19, particella 252, ed il fondo di proprietà di
, e sito in Sezze, via Casali IV, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
censito in catasto al foglio 19, particella 251, è quello rappresentato graficamente nella planimetria (Figura n. 7) di cui alla relazione peritale del 19.11.2021, a firma dell'ing.
e per l'effetto condanna e Persona_13 Controparte_1 Controparte_2
in solido, al rilascio della porzione di terreno oggetto di sconfinamento, Controparte_3
mediante rimozione e/o arretramento della recinzione in corrispondenza del confine per come sopra individuato;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna gli attori, in solido, a demolire ovvero ad arretrare nel rispetto delle distanze legali il manufatto consistente in un capanno con sottostante forno sito sul fondo censito in catasto pagina 24 di 25 Comune di Sezze al Fg. 19 part. 252 e in minima parte sulla part. 107 così come individuato e descritto a pag. 13 della CTU;
- rigetta le domande riconvenzionali di usucapione proposte dai convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
- rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dalle parti;
- compensa nella misura di 1/3 le spese di lite;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore degli attori, che liquida per l'intero in € 264,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 25 di 25