Articolo 344 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 217 bisArticolo 217 quater
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1 gennaio 2006
Art. 344. Periti di assicurazione gia' iscritti 1. I periti di assicurazione che esercitano l'attivita' di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all' articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Nota all' art. 344 :
- Per l' art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vedi le note all'art. 341.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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