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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4888/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4888/2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
Via Fionda n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carcone (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._2
difensore in Cervaro (FR) alla Via Piternis n. 23.
APPELLANTE
CONTRO con sede in Bologna alla Via Stalingrado, 45, P.I. Controparte_1
in persona del suo procuratore ad negotia e legale rappresentante Dott. P.IVA_1
lettivamente domiciliata in Cassino in Piazza San Giovanni, 23 presso CP_2
lo Studio Legale Associato e rappresentata e difesa dall'avv. Paola Assante CP_3
(C.F.: . C.F._3
APPELLATA pagina 1 di 14 E
Controparte_4
APPELLATA-CONTUMACE
E
DI (C.F.: esidente in Via Trainara n. 3 CP_5 CodiceFiscale_4
Esperia (FR), rappresentato dagli Avv.ti Gaetano Palombo (C.F.:
) e IA NC (C.F.: ) C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato in Monticelli di Esperia (FR), Via Portone Vadillo n° 23, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_6
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Per l'appellante compare l'Avv. Giuseppe Parte_1
Carcone il quale si riporta al proprio atto introduttivo del presente giudizio, rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate negli scritti di primo grado e nell'atto di citazione in appello, del quale chiede l'integrale accoglimento ed insiste, altresì, per il rigetto delle avverse pretese. Chiede, pertanto, concedersi i termini ex art.
190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di replica”.
Per la parte convenuta ( “Nell'interesse della soc. Controparte_7
l'Avv. Paola Assante come da delega in atti, con le presenti note di Controparte_7
trattazione in udienza sostitutive della presenza in aula del sottoscritto procuratore, in pagina 2 di 14 ottemperanza al decreto con il quale il Giudice ha disposto il deposito telematico di note di udienza, si riporta a tutti i propri scritti difensivi di primo grado ed alle comparse di costituzione depositate in atti;
Rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei predetti atti ed insiste per il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale. Impugna e contesta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avanzate dalle parti. Dichiara che non vi sono trattative in corso.
Chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Per la parte convenuta-appellante incidentale ( “Ai sensi e per gli Controparte_8
effetti dell'art.127 ter c.p.c., per conto del appellato e parte Parte_2
incidentale nel presente giudizio N°4888/2018, l'Avv. Gaetano Palombo rappresenta quanto segue.
La parte appellata e proponente in via incidentale così conclude riportando le conclusioni gia' trascritte nell'ambito della comparsa di costituzione:
Rigettare l'appello proposto da nella parte in cui chiede pagamento Parte_1
del maggiore 50% delle spese e competenze di lite per €. 1.000,00 oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
In accoglimento del presente atto di comparsa di costituzione e risposta in appello incidentale riformare la sentenza n. 1170/18 R.G.N. 2296/14 depositata il 16/04/2018 del Giudice di Pace di Cassino, Giudice Dott. RO IN per i motivi suesposti.
Accertare essersi verificato in data 30/12/2013 in danno dell'odierno appellato convenuto il sinistro stradale secondo le circostanze di cui in atti.
Accertare ed affermare la totale responsabilità di quale unico Controparte_6
responsabile del sinistro;
accertare e dichiarare aver per la propria autovettura targata Controparte_8
DN495AE, subito, a seguito del sinistro del quo, un danno per complessivi €. 4.887,67, di cui €. 4.487,67 per danni materiali ed € 400,00 per danno da fermo tecnico;
pagina 3 di 14 Condannare in solido la Compagnia assicurativa Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., e al
[...] Controparte_6
pagamento della ulteriore somma di €. 3.387,67 a fronte della già versata somma di €.
1.500,00 quale condanna al risarcimento come da sentenza impugnata n. 1170/18
R.G.N. 2296/14 depositata il 16/04/2018 del Giudice di Pace di Cassino, Giudice Dott.
RO IN.
Solo in via del tutto subordinata condannare in solido la Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante Controparte_10
p.t.m, e all'ulteriore risarcimento danni pari a €.1.500,00 derivante Controparte_6
dalla valutazione del Giudice di primo grado in via equitativa e comunque sempre tenendo conto della piena responsabilita' di nella causazione del Controparte_6
sinistro.
Con vittoria di spese e compenso professionale da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario, o, in subordine, anche con compensazione di spese nell'ipotesi di rigetto anche parziale dell' atto appello incidentale.
Chiede in ogni caso l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse e delle memorie di repliche”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Controparte_1
e per Controparte_8 Controparte_4 Controparte_6
far accertare e dichiarare il unico responsabile del sinistro, con la Controparte_6
conseguente condanna al risarcimento e di far condannare i convenuti al pagamento del
50% delle spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
- in data 30/12/2013, alle ore 14,20 circa, in Cassino, sulla Via Casilina Sud di fronte al
Centro Commerciale “Gli Archi”, l'autovettura, Opel CO targata FR 469439 e pagina 4 di 14 assicurata con polizza di proprietà del Sig. Controparte_11 CP_12
rimaneva coinvolta in un sinistro con l'autovettura Citroen Jumper targata DH
[...]
826 YK;
- la vettura Citroen, di proprietà della Sig.ra veniva condotta dal Controparte_4
Sig. Controparte_6
- il sinistro si verificava poiché il percorreva ad elevata velocità il tratto di CP_6
strada, e, causa di detta velocità, non solo aveva provocato l'impatto contro l'Opel CO, ma quest'ultima, a causa dell'impatto, andava ad impattare contro il veicolo davanti, una
IA MA targata DN495AE;
- a seguito del sinistro il si assumeva la responsabilità del sinistro e CP_6
sottoscriveva il modello di denuncia sinistro;
- l'autovettura Opel riportava degli ingenti danni e si procedeva a richiedere l'intervento del soccorso stradale;
- tramite raccomandata a/r, del 13/01/2014, veniva avanzata una formale richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia Controparte_1
- la comunicava di non poter accogliere la richiesta di Controparte_11
risarcimento poiché, dalla documentazione che era in suo possesso, i danni che venivano lamentati dall'attore non apparivano compatibili con la dinamica rappresentata, giusta missiva del 13/03/2014;
- quindi, con atto di citazione notificato il 16/02/2015 il Sig. conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cassino, la compagnia
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Controparte_13 [...]
per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “Ogni contraria domanda e CP_4
deduzione disattesa, accertate altresì la dinamica e la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Citroen Jumper Ig. DH826YK, condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni al veicolo subiti dal Sig. nel Parte_1
sinistro del 20/12/2013 nel limite di Euro 5.200,00.
pagina 5 di 14 Il tutto anche nella diversa misura che verrà accertata e/o provata in corso di causa o ritenuta dal Giudice congrua e di giustizia anche equitativamente, con rivalutazione monetaria e maggiorazione degli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”;
- in giudizio si costituiva soltanto la la quale chiedeva, in via preliminare, la CP_13
riunione del procedimento dal n. 2246/2015, con quello iscritto al n. 2296/14 Parte_1
R.G. “per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva oltre che per ragioni di opportunità”;
- il Giudice, una volta verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia della Sig.ra Controparte_4
- successivamente si procedeva ad assegnare la causa R.G. 2246/2015 al Giudice di Pace
IN, poiché pendeva, innanzi a lui, la causa R.G. 2296/14, e disponeva la riunione dei due giudizi;
- veniva, quindi, emessa la sentenza n. 1170/18 R.G.N. 2296/14 CRON N. 5905/18 REP.
N. 177/18 - depositata il 16/04/2018, con cui si procedeva all'accoglimento parziale della domanda, in quanto veniva ritenuto il concorso di colpa, e veniva disposto: “ il risarcimento del danno materiale in favore di e ed a CP_8 Parte_1
carico di nella misura rispettivamente pari ad Euro 1.500,00 ed Euro CP_7
540,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo”;
- proponeva quindi appello per il difetto ed illogicità della motivazione, poiché il
Giudice, nella motivazione aveva ritenuto che il contenuto della prova testimoniale non era chiara, in quanto gli unici testimoni erano i familiari dei diversi attori;
- che il Giudice non aveva tenuto conto della condotta della condotta processuale
, che al seguito del sinistro procedeva a firmare il modello C.A.I., con cui, CP_6
quindi, riconosceva la propria esclusiva responsabilità;
- che il Giudice aveva proceduto al concorso di colpa in relazione alla responsabilità dei veicoli intermedi, nei sinistri a catena, ma tale ricostruzione era sbagliata, poiché non aveva tenuto conto delle diverse testimonianze che erano state rese in giudizio. pagina 6 di 14 In virtù di tanto chiedeva quindi vedersi modificata la sentenza di primo grado e di accertare la responsabilità del come unico responsabile. CP_6
Si costituiva l' che contestava in fatto e diritto l'appello Controparte_7
proposto chiedendo il rigetto, deducendo quanto segue:
- che le fotografie riproducenti il veicolo Opel CO inducevano molte perplessità sulla veridicità della versione dei fatti;
- la diversa entità-rilevanza dei danni che si riscontravano tra la parte posteriore della
IA MA (del e della parte anteriore della e la parte posteriore di CP_8 CP_14
quest'ultima, che veniva danneggiata in maniera poco consistente, che faceva supporre un primo tamponamento tra i primi due veicoli e il secondo, cioè e e poi il CP_1 CP_14
secondo tamponamento tra l' e la Citroen;
CP_16
- che la sentenza era esente da vizi logici poiché, secondo il Giudice di pace, dalle risultanze istruttorie avevano permesso di ricostruire il fatto ma non potevano offrire alcun ausilio sul piano della dinamica;
- si contestava che il CID non era un documento che poteva produrre effetti probatori nei confronti dell'assicuratore.
Si costituiva che contestava in fatto e diritto l'appello proposto Controparte_8
chiedendo il rigetto nella parte in cui prevede il pagamento maggiore del 50% delle spese e competenze di lite e proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, deducendo quanto segue:
- in data 30/12/2013, intorno alle ore 14:00, l'automobile IA MA targata DN495AE era ferma ed incolonnata nel traffico su via Casilina Sud al Km 148.00, nella quale era presente la Sig.ra come terza trasportata;
Persona_1
- l'autovettura IA MA era seguita dalla vettura e improvvisamente CP_16
sopraggiungeva la vettura Citroen Jumper che andava a tamponare la vettura CP_16
che a sua volta andava a tamponare la IA MA;
- a seguito del tamponamento la IA MA subiva diversi danni, tra cui il fermo tecnico;
pagina 7 di 14 - visto che non trovava applicazione la procedura dell'indennizzo diretto veniva avanzata una richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice Parte_3
;
[...]
- si procedeva, quindi, a inviare atto di citazione nei confronti dell' l' CP_7 [...]
e del Controparte_7 Controparte_6
- veniva, quindi, instaurato il giudizio R.G. 2296/2014, con cui si costituiva solamente l' Controparte_7
- all'udienza del 06/02/2015 il Giudice riteneva la Sig.ra Controparte_4
litisconsorte necessaria e chiedeva, di conseguenza, di procedere all'integrazione del contraddittorio;
- con atto di citazione in integrazione del contraddittorio conveniva in Controparte_8
giudizio per la fissata udienza del 07/07/2015 la Sig.ra la quale Controparte_4
tuttavia non si costituiva;
- all'udienza del 01/07/2016 veniva richiesta la riunione al presente giudizio del procedimento recante n.r.g. 2246/2015;
- all'udienza del 27/09/2016 si procedeva all'unione dei due giudizi;
- all'udienza del 11/04/2017 il teste ammesso con propria Testimone_1
deposizione confermava la dinamica del sinistro così come descritta in citazione dall'odierno appellante, essendo lui stesso teste oculare in quanto coinvolto nel sinistro multiplo poiché occupante l'autovettura Opel CO;
- all'udienza del 05/12/2017 veniva interrogato quale teste il Sig. Testimone_2
titolare della ditta F.lli Castelli, nonché carrozziere, il quale dichiarava di aver visionato e riparato personalmente l'autovettura del CP_8
- veniva, quindi, emessa la sentenza del Giudice di Pace di Cassino Dott. RO IN
n, 1170/18 R.G.N. 2296/14 CRON N. 5905/18 REP. N. 177/18 - depositata il
16/04/2018, con cui si procedeva all'accoglimento parziale della domanda, in quanto veniva ritenuto il concorso di colpa, e veniva disposto: “ il risarcimento del danno materiale in favore di e ed a carico di CP_8 Parte_1 CP_7
pagina 8 di 14 nella misura rispettivamente pari ad Euro 1.500,00 ed Euro 540,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo”;
- proponeva, quindi, appello incidentale poiché il giudice, di primo grado, aveva violato le norme di cui all'art. 111 Cost. e 132, 2° comma n. 4 c.p.c., poiché nella sentenza si era limitato ad enunciare solamente una serie di principi in tema di onere della prova in giudizio e, non aveva proceduto ad argomentare detti principi con le prove raccolte;
- la nullità della sentenza a 132, 2° comma 3 c.p.c. poiché il Giudice, oltre a non aver rispettato il requisito della motivazione, non aveva riportato le conclusioni delle parti;
- sempre la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
- l'omessa valutazione delle prove acquisite in corso di causa, in quanto il Giudice, di prime cure, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi ammessi;
- l'omessa valutazione delle prove acquisite in corso di causa in merito alla quantificazione, in quanto il Giudice di Pace applicando il concorso di colpa, per ciò che concerne la quantificazione, non aveva tenuto conto del preventivo di spesa sostenuto;
- l'errata applicazione dell'articolo 2054 c.c. in luogo dell'articolo 2043 c.c. in quanto il
Giudice non aveva tenuto conto della giurisprudenza di merito che riguardava i tamponamenti a catena, poiché l'articolo 2054 c.c. non trova applicazione laddove si riusciva a ricostruire la dinamica dell'incidente;
- infine, sulle spese in giudizio chiedeva la soccombenza dei convenuti in solido alle spese di giudizio.
In virtù di tanto chiedeva di far accertare la responsabilità del e di far CP_6
condannare in solido l' e al pagamento Controparte_7 Controparte_6
dell'ulteriore somma per il risarcimento del danno.
Ciò posto, l'appello principale e quello incidentale vanno accolti parzialmente.
In via preliminare occorre sottolineare che in tema di tamponamento con veicoli in movimento, secondo la Cassazione, si presume che tutti i soggetti coinvolti abbiano un eguale responsabilità, in quanto, nei casi in specie, trova applicazione l'art. 2054 comma pagina 9 di 14 2 c.c., e l'unico rimedio per poter superare tale presunzione è quello di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 15923/2024).
Invece, in caso di tamponamenti a catena tra auto ferme la responsabilità va ascritta al conducente che tampona l'ultima auto (Cass. 15923/2024).
Nel caso di specie le vetture IA MA, di proprietà del e l'Opel Controparte_8
CO, di proprietà di erano incolonnate nel traffico, ciò, quindi, Parte_1
comporta che, in applicazione dei suddetti principi, la responsabilità va ascritta in via esclusiva al conducente dell'ultima vettura, nel caso in specie il . CP_6
Proprio con riguardo alla dinamica dei fatti, nell'udienza di primo grado, del 11.04.2017, veniva sentito il figlio di che dichiarava quanto Testimone_1 Parte_4
segue: “ ...ho sentito la frenata e dallo specchietto retrovisore della mia auto ho visto che l'autovettura Citroen Jumper del sig. andava ad impattare Controparte_6
violentemente il lato posteriore dell' e ho visto poi la Opel CO urtare sul CP_16
lato posteriore la IA MA …Il sig. mio fratello Controparte_6 CP_12
e il sig. sottoscrivevano il modello CAI che riconosco perché
[...] Controparte_8
ero stato presente…..il sig. si assumeva la responsabilità”. Controparte_6
A tale dichiarazione si aggiunge quella resa dalla sig.ra in seno al Parte_5
giudizio R.G. 2296/2014 la quale, il giorno dell'occorso, viaggiava all'interno del veicolo IA, condotta dal marito che conferma in toto la dinamica dei fatti CP_8
così come enunciata dalla scrivente difesa ( …”eravamo incolonnati nel traffico vicino alla rotatoria del McDonalds ed eravamo seguiti dall'autovettura Opel CO targata
FR4694…All'improvviso, provenendo nel nostro senso di marcia ed a velocità,
l'automobile Citroen Jumper targata DH826YK andava a tamponare la vettura Opel
CO, che ci seguiva;
causa il violento urto, l'Opel CO tamponava a sua volta la vettura dove ero trasportata. Preciso che sia la Ns vettura che l'Opel CO eravamo fermi nel traffico per immetterci nella rotatoria. La vettura di mio marito ha subito danni nella parte posteriore.”.
pagina 10 di 14 All'udienza del 05/12/2017 veniva poi sentito il teste titolare della Testimone_2
ditta F.lli Castelli, di professione carrozziere, che dichiarava di aver visionato e riparato personalmente l'autovettura del confermando in toto il preventivo di Controparte_8
spesa da lui stesso redatto per un ammontare di euro 4.487,67.
Veniva anche sentita, all'udienza del 17.10.2017, che dichiarava di CP_4
essere proprietaria del furgone ma di non essere stata presente il giorno dell'incidente; e che alla guida c'era l'autista Controparte_6
A ciò si aggiunge la constatazione amichevole, nella quale risulta che il veicolo B, condotto dal aveva tamponato il veicolo A, del che a sua Controparte_6 Parte_1
volta tamponava il veicolo C, quello del CP_17
Occorre sottolineare che il CID non ha un valore di prova legale ma soltanto di presunzione, la quale può essere superata in caso di accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel modulo e le conseguenze del sinistro accertate in giudizio.
In relazione alle foto che sono state allegate si ricava che l'Opel abbia ricevuto un grave danno, sia posteriormente, in relazione allo scontro che è stato causato dalla Citroen, sia anteriormente dovuto proprio allo spostamento causato dallo scontro, che di conseguenza ha a sua volta comportato dei danni posteriori alla IA.
Da quanto detto ne consegue che gli appelli proposti, principale e incidentale, sono fondati sull'an sia con riguardo alla ricostruzione dei fatti sia all'accertata responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo al Controparte_6
Per quanto riguarda le richieste risarcitorie se da un lato, in astratto, le quantificazioni del danno vanno confermate, dall'altro le somme riconosciute a titolo di danno in favore del e del vanno aumentate in ragione del fatto che Parte_4 CP_8
alcuna corresponsabilità di quest'ultimi è stata riconosciuta nella causazione del sinistro.
In ordine alla quantificazione, questo giudicante ritiene di condividere l'assunto del giudice di prime cure che quantifica in euro 3000 il danno subito dal atteso CP_8
il non eccessivo valore del veicolo di proprietà di questo ed in euro 800 oltre spese pagina 11 di 14 di trasporto per euro 80 (totale 880,00 euro) il danno subito dal atteso lo CP_18
scarso valore commerciale del proprio veicolo (immatricolato nel 1992).
Tal Giudicante non ritiene di dover riconoscere al il danno da fermo tecnico, CP_8
inteso quale danno per impossibilità di utilizzare il veicolo, poiché la giurisprudenza maggioritaria, condivisa da questo giudicante, ritiene che il danno non sia risarcibile in re ispa, ma il danneggiato deve provare che ha sostenuto delle spese, come ad esempio il noleggio di un'autovettura, quale conseguenza del danneggiamento (Cass. 27389/2022),
e, nel caso in specie, il si è limitato solamente ad indicare di aver subito un CP_8
danno da fermo tecnico, senza però indicare quali costi ha sostenuto.
Ne consegue che a titolo di risarcimento danni l' e Controparte_1 CP_6
va condannata al pagamento di euro 1.080,00 in favore del e al
[...] Parte_1
pagamento di euro 3.000,00 in favore del CP_8
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto pagina 12 di 14 dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (30/12/2013) sull'importo di euro 891,09 in favore del e sull'importo di euro 2.475,25 Parte_1
in favore del pari alle somme riconosciute a titolo risarcitorio devalutate alla CP_8
data del sinistro, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal 30.12.2014 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Quanto alle spese, visto l'accoglimento parziale dell'appello sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite nei limiti di 1/4 fra le parti ponendosi a carico della di e la quota residua che si liquida CP_1 Controparte_6
in favore del e del come in dispositivo. CP_8 Parte_1
Spese compensate quanto ai restanti rapporti processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_4
b) accoglie in parte l'appello principale ed in parziale riforma della sentenza del GDP di
Cassino n. 1170/18 condanna l' e in Controparte_7 Controparte_6
solido fra di loro al pagamento pagina 13 di 14 - della somma di euro 3.000,00, oltre Iva come per legge nonché interessi e rivalutazione calcolati come in parte motivata in favore di Controparte_8
- - della somma di euro 1080,00 oltre Iva come per legge nonché interessi e rivalutazione calcolati come in parte motivata in favore di Parte_1
c) compensa per 1/4 le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell
[...]
e in solido fra di loro, la quota residua che si Controparte_7 Controparte_6
liquida in favore di in euro 1914,00 per compenso ed euro 110,25 Controparte_8
per esborsi oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge;
e di Parte_1
in euro 1914,00 per compenso ed euro 148,38 per esborsi oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge;
d) Spese compensate quanto ai restanti rapporti processuali.
Cassino, 10.7.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4888/2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
Via Fionda n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carcone (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._2
difensore in Cervaro (FR) alla Via Piternis n. 23.
APPELLANTE
CONTRO con sede in Bologna alla Via Stalingrado, 45, P.I. Controparte_1
in persona del suo procuratore ad negotia e legale rappresentante Dott. P.IVA_1
lettivamente domiciliata in Cassino in Piazza San Giovanni, 23 presso CP_2
lo Studio Legale Associato e rappresentata e difesa dall'avv. Paola Assante CP_3
(C.F.: . C.F._3
APPELLATA pagina 1 di 14 E
Controparte_4
APPELLATA-CONTUMACE
E
DI (C.F.: esidente in Via Trainara n. 3 CP_5 CodiceFiscale_4
Esperia (FR), rappresentato dagli Avv.ti Gaetano Palombo (C.F.:
) e IA NC (C.F.: ) C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato in Monticelli di Esperia (FR), Via Portone Vadillo n° 23, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_6
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Per l'appellante compare l'Avv. Giuseppe Parte_1
Carcone il quale si riporta al proprio atto introduttivo del presente giudizio, rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate negli scritti di primo grado e nell'atto di citazione in appello, del quale chiede l'integrale accoglimento ed insiste, altresì, per il rigetto delle avverse pretese. Chiede, pertanto, concedersi i termini ex art.
190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di replica”.
Per la parte convenuta ( “Nell'interesse della soc. Controparte_7
l'Avv. Paola Assante come da delega in atti, con le presenti note di Controparte_7
trattazione in udienza sostitutive della presenza in aula del sottoscritto procuratore, in pagina 2 di 14 ottemperanza al decreto con il quale il Giudice ha disposto il deposito telematico di note di udienza, si riporta a tutti i propri scritti difensivi di primo grado ed alle comparse di costituzione depositate in atti;
Rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei predetti atti ed insiste per il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale. Impugna e contesta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avanzate dalle parti. Dichiara che non vi sono trattative in corso.
Chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Per la parte convenuta-appellante incidentale ( “Ai sensi e per gli Controparte_8
effetti dell'art.127 ter c.p.c., per conto del appellato e parte Parte_2
incidentale nel presente giudizio N°4888/2018, l'Avv. Gaetano Palombo rappresenta quanto segue.
La parte appellata e proponente in via incidentale così conclude riportando le conclusioni gia' trascritte nell'ambito della comparsa di costituzione:
Rigettare l'appello proposto da nella parte in cui chiede pagamento Parte_1
del maggiore 50% delle spese e competenze di lite per €. 1.000,00 oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
In accoglimento del presente atto di comparsa di costituzione e risposta in appello incidentale riformare la sentenza n. 1170/18 R.G.N. 2296/14 depositata il 16/04/2018 del Giudice di Pace di Cassino, Giudice Dott. RO IN per i motivi suesposti.
Accertare essersi verificato in data 30/12/2013 in danno dell'odierno appellato convenuto il sinistro stradale secondo le circostanze di cui in atti.
Accertare ed affermare la totale responsabilità di quale unico Controparte_6
responsabile del sinistro;
accertare e dichiarare aver per la propria autovettura targata Controparte_8
DN495AE, subito, a seguito del sinistro del quo, un danno per complessivi €. 4.887,67, di cui €. 4.487,67 per danni materiali ed € 400,00 per danno da fermo tecnico;
pagina 3 di 14 Condannare in solido la Compagnia assicurativa Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., e al
[...] Controparte_6
pagamento della ulteriore somma di €. 3.387,67 a fronte della già versata somma di €.
1.500,00 quale condanna al risarcimento come da sentenza impugnata n. 1170/18
R.G.N. 2296/14 depositata il 16/04/2018 del Giudice di Pace di Cassino, Giudice Dott.
RO IN.
Solo in via del tutto subordinata condannare in solido la Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante Controparte_10
p.t.m, e all'ulteriore risarcimento danni pari a €.1.500,00 derivante Controparte_6
dalla valutazione del Giudice di primo grado in via equitativa e comunque sempre tenendo conto della piena responsabilita' di nella causazione del Controparte_6
sinistro.
Con vittoria di spese e compenso professionale da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario, o, in subordine, anche con compensazione di spese nell'ipotesi di rigetto anche parziale dell' atto appello incidentale.
Chiede in ogni caso l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse e delle memorie di repliche”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Controparte_1
e per Controparte_8 Controparte_4 Controparte_6
far accertare e dichiarare il unico responsabile del sinistro, con la Controparte_6
conseguente condanna al risarcimento e di far condannare i convenuti al pagamento del
50% delle spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
- in data 30/12/2013, alle ore 14,20 circa, in Cassino, sulla Via Casilina Sud di fronte al
Centro Commerciale “Gli Archi”, l'autovettura, Opel CO targata FR 469439 e pagina 4 di 14 assicurata con polizza di proprietà del Sig. Controparte_11 CP_12
rimaneva coinvolta in un sinistro con l'autovettura Citroen Jumper targata DH
[...]
826 YK;
- la vettura Citroen, di proprietà della Sig.ra veniva condotta dal Controparte_4
Sig. Controparte_6
- il sinistro si verificava poiché il percorreva ad elevata velocità il tratto di CP_6
strada, e, causa di detta velocità, non solo aveva provocato l'impatto contro l'Opel CO, ma quest'ultima, a causa dell'impatto, andava ad impattare contro il veicolo davanti, una
IA MA targata DN495AE;
- a seguito del sinistro il si assumeva la responsabilità del sinistro e CP_6
sottoscriveva il modello di denuncia sinistro;
- l'autovettura Opel riportava degli ingenti danni e si procedeva a richiedere l'intervento del soccorso stradale;
- tramite raccomandata a/r, del 13/01/2014, veniva avanzata una formale richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia Controparte_1
- la comunicava di non poter accogliere la richiesta di Controparte_11
risarcimento poiché, dalla documentazione che era in suo possesso, i danni che venivano lamentati dall'attore non apparivano compatibili con la dinamica rappresentata, giusta missiva del 13/03/2014;
- quindi, con atto di citazione notificato il 16/02/2015 il Sig. conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cassino, la compagnia
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Controparte_13 [...]
per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “Ogni contraria domanda e CP_4
deduzione disattesa, accertate altresì la dinamica e la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Citroen Jumper Ig. DH826YK, condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni al veicolo subiti dal Sig. nel Parte_1
sinistro del 20/12/2013 nel limite di Euro 5.200,00.
pagina 5 di 14 Il tutto anche nella diversa misura che verrà accertata e/o provata in corso di causa o ritenuta dal Giudice congrua e di giustizia anche equitativamente, con rivalutazione monetaria e maggiorazione degli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”;
- in giudizio si costituiva soltanto la la quale chiedeva, in via preliminare, la CP_13
riunione del procedimento dal n. 2246/2015, con quello iscritto al n. 2296/14 Parte_1
R.G. “per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva oltre che per ragioni di opportunità”;
- il Giudice, una volta verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia della Sig.ra Controparte_4
- successivamente si procedeva ad assegnare la causa R.G. 2246/2015 al Giudice di Pace
IN, poiché pendeva, innanzi a lui, la causa R.G. 2296/14, e disponeva la riunione dei due giudizi;
- veniva, quindi, emessa la sentenza n. 1170/18 R.G.N. 2296/14 CRON N. 5905/18 REP.
N. 177/18 - depositata il 16/04/2018, con cui si procedeva all'accoglimento parziale della domanda, in quanto veniva ritenuto il concorso di colpa, e veniva disposto: “ il risarcimento del danno materiale in favore di e ed a CP_8 Parte_1
carico di nella misura rispettivamente pari ad Euro 1.500,00 ed Euro CP_7
540,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo”;
- proponeva quindi appello per il difetto ed illogicità della motivazione, poiché il
Giudice, nella motivazione aveva ritenuto che il contenuto della prova testimoniale non era chiara, in quanto gli unici testimoni erano i familiari dei diversi attori;
- che il Giudice non aveva tenuto conto della condotta della condotta processuale
, che al seguito del sinistro procedeva a firmare il modello C.A.I., con cui, CP_6
quindi, riconosceva la propria esclusiva responsabilità;
- che il Giudice aveva proceduto al concorso di colpa in relazione alla responsabilità dei veicoli intermedi, nei sinistri a catena, ma tale ricostruzione era sbagliata, poiché non aveva tenuto conto delle diverse testimonianze che erano state rese in giudizio. pagina 6 di 14 In virtù di tanto chiedeva quindi vedersi modificata la sentenza di primo grado e di accertare la responsabilità del come unico responsabile. CP_6
Si costituiva l' che contestava in fatto e diritto l'appello Controparte_7
proposto chiedendo il rigetto, deducendo quanto segue:
- che le fotografie riproducenti il veicolo Opel CO inducevano molte perplessità sulla veridicità della versione dei fatti;
- la diversa entità-rilevanza dei danni che si riscontravano tra la parte posteriore della
IA MA (del e della parte anteriore della e la parte posteriore di CP_8 CP_14
quest'ultima, che veniva danneggiata in maniera poco consistente, che faceva supporre un primo tamponamento tra i primi due veicoli e il secondo, cioè e e poi il CP_1 CP_14
secondo tamponamento tra l' e la Citroen;
CP_16
- che la sentenza era esente da vizi logici poiché, secondo il Giudice di pace, dalle risultanze istruttorie avevano permesso di ricostruire il fatto ma non potevano offrire alcun ausilio sul piano della dinamica;
- si contestava che il CID non era un documento che poteva produrre effetti probatori nei confronti dell'assicuratore.
Si costituiva che contestava in fatto e diritto l'appello proposto Controparte_8
chiedendo il rigetto nella parte in cui prevede il pagamento maggiore del 50% delle spese e competenze di lite e proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, deducendo quanto segue:
- in data 30/12/2013, intorno alle ore 14:00, l'automobile IA MA targata DN495AE era ferma ed incolonnata nel traffico su via Casilina Sud al Km 148.00, nella quale era presente la Sig.ra come terza trasportata;
Persona_1
- l'autovettura IA MA era seguita dalla vettura e improvvisamente CP_16
sopraggiungeva la vettura Citroen Jumper che andava a tamponare la vettura CP_16
che a sua volta andava a tamponare la IA MA;
- a seguito del tamponamento la IA MA subiva diversi danni, tra cui il fermo tecnico;
pagina 7 di 14 - visto che non trovava applicazione la procedura dell'indennizzo diretto veniva avanzata una richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice Parte_3
;
[...]
- si procedeva, quindi, a inviare atto di citazione nei confronti dell' l' CP_7 [...]
e del Controparte_7 Controparte_6
- veniva, quindi, instaurato il giudizio R.G. 2296/2014, con cui si costituiva solamente l' Controparte_7
- all'udienza del 06/02/2015 il Giudice riteneva la Sig.ra Controparte_4
litisconsorte necessaria e chiedeva, di conseguenza, di procedere all'integrazione del contraddittorio;
- con atto di citazione in integrazione del contraddittorio conveniva in Controparte_8
giudizio per la fissata udienza del 07/07/2015 la Sig.ra la quale Controparte_4
tuttavia non si costituiva;
- all'udienza del 01/07/2016 veniva richiesta la riunione al presente giudizio del procedimento recante n.r.g. 2246/2015;
- all'udienza del 27/09/2016 si procedeva all'unione dei due giudizi;
- all'udienza del 11/04/2017 il teste ammesso con propria Testimone_1
deposizione confermava la dinamica del sinistro così come descritta in citazione dall'odierno appellante, essendo lui stesso teste oculare in quanto coinvolto nel sinistro multiplo poiché occupante l'autovettura Opel CO;
- all'udienza del 05/12/2017 veniva interrogato quale teste il Sig. Testimone_2
titolare della ditta F.lli Castelli, nonché carrozziere, il quale dichiarava di aver visionato e riparato personalmente l'autovettura del CP_8
- veniva, quindi, emessa la sentenza del Giudice di Pace di Cassino Dott. RO IN
n, 1170/18 R.G.N. 2296/14 CRON N. 5905/18 REP. N. 177/18 - depositata il
16/04/2018, con cui si procedeva all'accoglimento parziale della domanda, in quanto veniva ritenuto il concorso di colpa, e veniva disposto: “ il risarcimento del danno materiale in favore di e ed a carico di CP_8 Parte_1 CP_7
pagina 8 di 14 nella misura rispettivamente pari ad Euro 1.500,00 ed Euro 540,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo”;
- proponeva, quindi, appello incidentale poiché il giudice, di primo grado, aveva violato le norme di cui all'art. 111 Cost. e 132, 2° comma n. 4 c.p.c., poiché nella sentenza si era limitato ad enunciare solamente una serie di principi in tema di onere della prova in giudizio e, non aveva proceduto ad argomentare detti principi con le prove raccolte;
- la nullità della sentenza a 132, 2° comma 3 c.p.c. poiché il Giudice, oltre a non aver rispettato il requisito della motivazione, non aveva riportato le conclusioni delle parti;
- sempre la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
- l'omessa valutazione delle prove acquisite in corso di causa, in quanto il Giudice, di prime cure, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi ammessi;
- l'omessa valutazione delle prove acquisite in corso di causa in merito alla quantificazione, in quanto il Giudice di Pace applicando il concorso di colpa, per ciò che concerne la quantificazione, non aveva tenuto conto del preventivo di spesa sostenuto;
- l'errata applicazione dell'articolo 2054 c.c. in luogo dell'articolo 2043 c.c. in quanto il
Giudice non aveva tenuto conto della giurisprudenza di merito che riguardava i tamponamenti a catena, poiché l'articolo 2054 c.c. non trova applicazione laddove si riusciva a ricostruire la dinamica dell'incidente;
- infine, sulle spese in giudizio chiedeva la soccombenza dei convenuti in solido alle spese di giudizio.
In virtù di tanto chiedeva di far accertare la responsabilità del e di far CP_6
condannare in solido l' e al pagamento Controparte_7 Controparte_6
dell'ulteriore somma per il risarcimento del danno.
Ciò posto, l'appello principale e quello incidentale vanno accolti parzialmente.
In via preliminare occorre sottolineare che in tema di tamponamento con veicoli in movimento, secondo la Cassazione, si presume che tutti i soggetti coinvolti abbiano un eguale responsabilità, in quanto, nei casi in specie, trova applicazione l'art. 2054 comma pagina 9 di 14 2 c.c., e l'unico rimedio per poter superare tale presunzione è quello di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 15923/2024).
Invece, in caso di tamponamenti a catena tra auto ferme la responsabilità va ascritta al conducente che tampona l'ultima auto (Cass. 15923/2024).
Nel caso di specie le vetture IA MA, di proprietà del e l'Opel Controparte_8
CO, di proprietà di erano incolonnate nel traffico, ciò, quindi, Parte_1
comporta che, in applicazione dei suddetti principi, la responsabilità va ascritta in via esclusiva al conducente dell'ultima vettura, nel caso in specie il . CP_6
Proprio con riguardo alla dinamica dei fatti, nell'udienza di primo grado, del 11.04.2017, veniva sentito il figlio di che dichiarava quanto Testimone_1 Parte_4
segue: “ ...ho sentito la frenata e dallo specchietto retrovisore della mia auto ho visto che l'autovettura Citroen Jumper del sig. andava ad impattare Controparte_6
violentemente il lato posteriore dell' e ho visto poi la Opel CO urtare sul CP_16
lato posteriore la IA MA …Il sig. mio fratello Controparte_6 CP_12
e il sig. sottoscrivevano il modello CAI che riconosco perché
[...] Controparte_8
ero stato presente…..il sig. si assumeva la responsabilità”. Controparte_6
A tale dichiarazione si aggiunge quella resa dalla sig.ra in seno al Parte_5
giudizio R.G. 2296/2014 la quale, il giorno dell'occorso, viaggiava all'interno del veicolo IA, condotta dal marito che conferma in toto la dinamica dei fatti CP_8
così come enunciata dalla scrivente difesa ( …”eravamo incolonnati nel traffico vicino alla rotatoria del McDonalds ed eravamo seguiti dall'autovettura Opel CO targata
FR4694…All'improvviso, provenendo nel nostro senso di marcia ed a velocità,
l'automobile Citroen Jumper targata DH826YK andava a tamponare la vettura Opel
CO, che ci seguiva;
causa il violento urto, l'Opel CO tamponava a sua volta la vettura dove ero trasportata. Preciso che sia la Ns vettura che l'Opel CO eravamo fermi nel traffico per immetterci nella rotatoria. La vettura di mio marito ha subito danni nella parte posteriore.”.
pagina 10 di 14 All'udienza del 05/12/2017 veniva poi sentito il teste titolare della Testimone_2
ditta F.lli Castelli, di professione carrozziere, che dichiarava di aver visionato e riparato personalmente l'autovettura del confermando in toto il preventivo di Controparte_8
spesa da lui stesso redatto per un ammontare di euro 4.487,67.
Veniva anche sentita, all'udienza del 17.10.2017, che dichiarava di CP_4
essere proprietaria del furgone ma di non essere stata presente il giorno dell'incidente; e che alla guida c'era l'autista Controparte_6
A ciò si aggiunge la constatazione amichevole, nella quale risulta che il veicolo B, condotto dal aveva tamponato il veicolo A, del che a sua Controparte_6 Parte_1
volta tamponava il veicolo C, quello del CP_17
Occorre sottolineare che il CID non ha un valore di prova legale ma soltanto di presunzione, la quale può essere superata in caso di accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel modulo e le conseguenze del sinistro accertate in giudizio.
In relazione alle foto che sono state allegate si ricava che l'Opel abbia ricevuto un grave danno, sia posteriormente, in relazione allo scontro che è stato causato dalla Citroen, sia anteriormente dovuto proprio allo spostamento causato dallo scontro, che di conseguenza ha a sua volta comportato dei danni posteriori alla IA.
Da quanto detto ne consegue che gli appelli proposti, principale e incidentale, sono fondati sull'an sia con riguardo alla ricostruzione dei fatti sia all'accertata responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo al Controparte_6
Per quanto riguarda le richieste risarcitorie se da un lato, in astratto, le quantificazioni del danno vanno confermate, dall'altro le somme riconosciute a titolo di danno in favore del e del vanno aumentate in ragione del fatto che Parte_4 CP_8
alcuna corresponsabilità di quest'ultimi è stata riconosciuta nella causazione del sinistro.
In ordine alla quantificazione, questo giudicante ritiene di condividere l'assunto del giudice di prime cure che quantifica in euro 3000 il danno subito dal atteso CP_8
il non eccessivo valore del veicolo di proprietà di questo ed in euro 800 oltre spese pagina 11 di 14 di trasporto per euro 80 (totale 880,00 euro) il danno subito dal atteso lo CP_18
scarso valore commerciale del proprio veicolo (immatricolato nel 1992).
Tal Giudicante non ritiene di dover riconoscere al il danno da fermo tecnico, CP_8
inteso quale danno per impossibilità di utilizzare il veicolo, poiché la giurisprudenza maggioritaria, condivisa da questo giudicante, ritiene che il danno non sia risarcibile in re ispa, ma il danneggiato deve provare che ha sostenuto delle spese, come ad esempio il noleggio di un'autovettura, quale conseguenza del danneggiamento (Cass. 27389/2022),
e, nel caso in specie, il si è limitato solamente ad indicare di aver subito un CP_8
danno da fermo tecnico, senza però indicare quali costi ha sostenuto.
Ne consegue che a titolo di risarcimento danni l' e Controparte_1 CP_6
va condannata al pagamento di euro 1.080,00 in favore del e al
[...] Parte_1
pagamento di euro 3.000,00 in favore del CP_8
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto pagina 12 di 14 dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (30/12/2013) sull'importo di euro 891,09 in favore del e sull'importo di euro 2.475,25 Parte_1
in favore del pari alle somme riconosciute a titolo risarcitorio devalutate alla CP_8
data del sinistro, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal 30.12.2014 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Quanto alle spese, visto l'accoglimento parziale dell'appello sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite nei limiti di 1/4 fra le parti ponendosi a carico della di e la quota residua che si liquida CP_1 Controparte_6
in favore del e del come in dispositivo. CP_8 Parte_1
Spese compensate quanto ai restanti rapporti processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_4
b) accoglie in parte l'appello principale ed in parziale riforma della sentenza del GDP di
Cassino n. 1170/18 condanna l' e in Controparte_7 Controparte_6
solido fra di loro al pagamento pagina 13 di 14 - della somma di euro 3.000,00, oltre Iva come per legge nonché interessi e rivalutazione calcolati come in parte motivata in favore di Controparte_8
- - della somma di euro 1080,00 oltre Iva come per legge nonché interessi e rivalutazione calcolati come in parte motivata in favore di Parte_1
c) compensa per 1/4 le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell
[...]
e in solido fra di loro, la quota residua che si Controparte_7 Controparte_6
liquida in favore di in euro 1914,00 per compenso ed euro 110,25 Controparte_8
per esborsi oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge;
e di Parte_1
in euro 1914,00 per compenso ed euro 148,38 per esborsi oltre rimborso
[...]
forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge;
d) Spese compensate quanto ai restanti rapporti processuali.
Cassino, 10.7.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 14 di 14