Decreto cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Piacente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Provinciale di Cosenza, in persona del Presidente e L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione del Segretario Generale della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stata indetta la “ -OMISSIS- ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 ottobre 2025:
per l’annullamento della determinazione del Segretario Generale della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, con la quale sono stati approvati tutti i verbali della commissione esaminatrice, ed è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura, nonché di ogni altro atto ad essa prodromico, presupposto e conseguente, con specifico riguardo, in particolare, per i verbali della Commissione giudicatrice n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza e di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Vista la determina n. -OMISSIS- con la quale l’amministrazione resistente ha annullato in autotutela la determinazione del Segretario generale n. -OMISSIS-, il bando di concorso e gli altri atti connessi e consequenziali;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa VA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato la determinazione del Segretario Generale della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stata indetta la “ -OMISSIS-” adducendo quale unico motivo di ricorso la violazione della disposizione nella parte in cui prevede un limite alla riserva di posti pari al 50 per cento, mentre di fatto l’amministrazione avrebbe riservato la totalità dei posti messi a concorso nonché nella parte in cui ha indicato quali requisiti di partecipazione “ l’essere attualmente in servizio ed aver maturato almeno trentasei mesi di servizio con pieno merito in posizione dirigenziale, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni presso la Provincia di Cosenza, a seguito di assunzione a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica ” a fronte del disposto dell’art. 28 comma 1-bis D.L. 75/2023 che invece prevede la riserva in favore di due categorie di soggetti: 1) dirigenti e non, assunti a tempo determinato, che abbiano prestato servizio per 36 mesi negli ultimi 5 anni, e che abbiano acquisito tale qualifica (quindi che siano stati assunti nel ruolo di dirigenti) a seguito di procedura selettiva pubblica; 2) dipendenti a tempo indeterminato dell’ente;
- con motivi aggiunti, poi, ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria;
Rilevato che:
- l’amministrazione, in corso di causa, ha dato atto di aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura, effettivamente conclusosi con provvedimento di annullamento del -OMISSIS-;
- tale provvedimento si è reso necessario a seguito della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Direttore dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale veniva paventata l’irregolarità della procedura poi definitivamente confermata, a seguito dei chiarimenti resi dalla Provincia, con nota del -OMISSIS-;
- nell’ambito di tale ultima comunicazione, in particolare, il Direttore dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, confermava la sussistenza dei seguenti vizi:
“a) la mancata selezione attraverso un unico concorso sia della quota esterna che di quella dei riservatari; osserva l’Ispettorato al riguardo: “... non può che confermarsi che” la procedura in esame posta in essere dalla Provincia di Cosenza “si pone in contrasto con l’art. 28, comma 1-bis del D.L. n. 75/2023 il quale si limita a consentire che una quota, non eccedente la metà dei posti messi a concorso, sia riservata al personale interno in possesso dei prescritti requisiti. Ne consegue che, non rappresentando il citato art. 28, comma 1-bis, una deroga al principio costituzionale di accesso tramite pubblico concorso di cui all’art. 97, comma 4 Cost., la procedura in parola deve ritenersi viziata (v. Cass. Civ. sent. Sez. L. n. 21528/2019)”. In subordine, l’Ispettorato riscontra, in ogni caso, anche una mancanza di contestualità fra la procedura concorsuale riservata e quella per la quota esterna, poiché almeno per tre dei quattro posti dirigenziali rivolti all’esterno, esso non ritiene conferente il solo avvio da parte del dirigente pro tempore del Settore Personale ed Organizzazione delle procedure selettive idoneative di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, conv. dalla legge n. 113/2021, i cui avvisi sono stati pubblicati in data -OMISSIS-, per le quali questa Amministrazione aveva comunicato all’Ispettorato, nella nota citata prot. n. -OMISSIS-, che “una volta selezionato il personale da inserire nei relativi elenchi, l’Amministrazione Provinciale potrà procedere alla successiva fase, ossia alla procedura comparativa costituita dall’interpello degli interessati, per individuare gli altri tre dirigenti esterni da assumere entro la programmata data del 2027”. Sul punto l’Ispettorato per la Funzione Pubblica osserva: “quindi, l’assunzione dei tre dirigenti dall’esterno, procrastinata al 2027 per esigenze finanziarie di bilancio e peraltro soggetta ad autorizzazione preventiva della COSFEL, viene in sostanza subordinata al verificarsi di una serie di condizioni che negano in re ipsa la contestualità, a tacere del fatto che la successiva programmazione dell’Ente potrebbe, comunque, essere oggetto di rimodulazioni tali da vanificare il principio di accesso dall’esterno”; b)l’illegittimità di escludere dai riservatari i funzionari a tempo indeterminato dell’Ente, quale “personale interno in possesso dei prescritti requisiti”, per quanto argomentato nella prima nota istruttoria dell’Ispettorato sopra descritta; c)l’inidoneità, in linea generale, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL a godere della riserva di cui al citato art. 28 comma 1-bis, del D. L. n. 75/2023, conv. con legge n. 112/2023 e ss.mm. In tal senso l’Ispettorato richiama l’orientamento “costante” del Consiglio di Stato, rammentando espressamente la sentenza della Sezione V, n. 2526/2017, “ripreso di recente anche nella sentenza del TAR Sicilia n. 981/2024, secondo il quale la procedura selettiva di cui all’art. 110 TUEL non può essere identificata in una vera e propria procedura concorsuale”;
- all’udienza del 25 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente, pur dando atto del sopravvenuto difetto di interesse, ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione provinciale, attesa la coincidenza tra i vizi denunciati con ricorso e quelli riscontrati con il provvedimento di autotutela;
Ritenuto che:
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione dell’annullamento in autotutela dell’intera procedura da parte dell’amministrazione resistente;
- le spese di lite debbono seguire la soccombenza virtuale - tenuto conto della coincidenza tra le illegittimità riscontrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamate nel provvedimento di annullamento in autotutela del -OMISSIS-, e i motivi di ricorso prospettati – e vanno quindi poste a carico della Provincia resistente, mentre possono essere compensate tra ricorrente e controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Provincia di Cosenza al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori come per legge ed il rimborso del contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Spese compensate tra ricorrente e controinteressati.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA MI | RA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.