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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5185/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALEOTTI INES, in virtù di mandato in calce Parte_1 all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in viale Pola n. 63, Marina di Ginosa (TA);
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. D'AGOSTINO GIUSEPPE, Controparte_1 CP_2 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in via Regina
Elena, 3 st. avv. Stefania Guelfo TARANTO.
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ed istanza di sospensione dell'esecuzione, la sig.ra
[...]
deduceva di aver ricevuto la notifica dell' atto di precetto in rinnovazione per rilascio di immobile con il Pt_1 quale i coniugi e intimavano il rilascio dell'immobile di loro proprietà sito Controparte_1 CP_3 in Marina di Ginosa alla via Forlì 6 posto al piano terra identificato al Foglio 141 particella 1197 sub 2, in quanto fondavano il proprio diritto sul titolo costituito dall'ordinanza di rilascio resa in data 16.10.2023 dal
1 Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4374/2023 R.G. La sig.ra precisava Pt_1 altresì che l'ordinanza di rilascio era divenuta esecutiva in quanto il Tribunale di Taranto con sentenza n.
2693/2024 del 28 ottobre 2024 aveva rigettato l'opposizione tardiva dichiarandone l'inammissibilità ed accogliendo l'eccezione preliminare formulata dai sig.ri e e ritenendo assorbita ogni altra CP_1 CP_3 questione di merito. L'odierna opponente spiegava tre motivi di opposizione e segnatamente l'Opponibilità dell'ordinanza di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , resa dal Tribunale Parte_1 di Taranto con provvedimento giudiziale del 25.05.2022, trascritto il 11.06.2022; l'Inesistenza / insussistenza del presupposto logico giuridico (contratto di comodato) posto a fondamento del titolo esecutivo;
nonché la violazione dell'art. 102 c.p.c. Costituitisi i convenuti, chiedevano il rigetto dell'opposizione evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza. In data 20 gennaio 2025 il Tribunale di Taranto sospendeva l'esecuzione ravvisando “ che allo stato la signora istante/ricorrente è titolare del diritto di uso dell'abitazione coniugale a seguito di procedimento di separazione, considerata la presenza di minori;
considerato che
i motivi contrapposti dell'opposto, riguardanti la forma del ricorso sono superati da Cassazione plurima, atta alla tutela e conservazioni degli atti giudiziari qualora non pregiudichino il diritto di difesa delle parti, sospende la procedura esecutiva fino all'esito del giudizio di merito”. Tuttavia in data 23.04.2025 il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, accoglieva il reclamo revocando l'ordinanza di sospensione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione ritenendo infondati i motivi di opposizione ritenendo che l'opponente non avesse
“specificamente prospettato e adeguatamente provato idonei fatti estintivi dell'obbligo di rilascio intervenuto dopo il momento in cui il titolo giudiziale era divenuto definitivo”, non ravvisando altresì alcuna violazione del contraddittorio nei confronti del coniuge, , posta la successione nel rapporto di comodato da CP_4 parte dell'odierna opponente alla quale la casa coniugale era stata assegnata in sede di separazione.
Con ordinanza resa in data 5 settembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione mediante trattazione scritta e autorizzando le parti al deposito di note conclusive nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al rilascio è risultata infondata e pertanto, va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Dalla disamina degli atti è emerso che, la materia del contendere riguarda l'esecuzione per rilascio immobile il cui titolo si rinviene nell'ordinanza di licenza per cessazione di comodato ex art. 668 c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 4374/2023 R.G. tra i coniugi e Controparte_1 CP_2
contro , relativamente alla villetta in Marina di Ginosa alla via Forlì n. 6, concessa in
[...] Parte_1 comodato d'uso dai GG.ri , usufruttuari, al figlio e alla di lui moglie CP_1 CP_2 CP_4 [...]
, in data 30/09/2007, epoca dell'acquisto, per effetto del matrimonio celebrato tra gli stessi, il Pt_1
2 05/05/2005, affinchè la stessa venisse utilizzata quale residenza della famiglia. A seguito della crisi coniugale che aveva interessato i comodatari ed in pendenza del giudizio di separazione, in sede di emanazione dei provvedimenti presidenziali provvisori, l'unità veniva assegnata alla opponente.
Ebbene il procedimento iscritto al n. 5330/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione tardiva alla convalida, deciso dal Tribunale di Taranto, con sentenza 2693/2024, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, perché tardiva, sentenza notificata al procuratore costituito in atti Avv. Ines Galeotti non appellata, sicchè sentenza definitiva come da certificazione resa dall'Ufficio Pubblicazione Sentenze del Tribunale di Taranto, determina la inammissibilità della opposizione.
Il passaggio in giudicato della predetta statuizione rende irretrattabili le statuizioni riguardanti la perdurante efficacia esecutiva della convalida di licenza per cessazione di comodato, in quanto, il rigetto dell'opposizione, anche se come nel caso di specie, per motivi processuali, con sentenza passata in giudicato, determina il passaggio in giudicato anche dell'ordinanza di convalida (confermata o recepita per relationem nella sentenza)
e, quindi, del titolo esecutivo, in quanto la sentenza non fa altro che confermare al rapporto sostanziale,
l'assetto che era stato precedentemente attribuito con il provvedimento reso nella fase sommaria.
La materia del contendere rientra nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ed in tale contesto si è pronunciato il Tribunale di Taranto riunito in composizione collegiale, che in presenza di un titolo divenuto definitivo (nel caso di specie titolo fondato su sentenza definitiva), ha osservato che i vizi che non determinano l'inesistenza del titolo, dovevano essere eccepiti, non attraverso opposizione ex art. 615 c.p.c. bensì attraverso gli strumenti di impugnazione espressamente previsti, asseverato che il titolo giudiziale su cui si fondava l'esecuzione era divenuto definitivo e che non erano stati eccepiti fatti estintivi dell'obbligo di rilascio intervenuto dopo il momento in cui il titolo giudiziale era divenuto definitivo”” e precisamente: “nel caso in cui il titolo che fonda l'esecuzione abbia natura giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere esclusivamente o l'inesistenza del titolo, ovvero fatti estintivi del debito portato dal titolo intervenuti dopo che il titolo stesso abbia acquisito carattere definitivo, potendo e dovendo le stesse cause estintive intervenute prima di tale momento e gli altri vizi che non determinano l'inesistenza del titolo, essere eccepiti attraverso gli strumenti di impugnazione ed opposizione espressamente previsti, con richiesta se del caso, di sospensione del titolo stesso, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. o degli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. a seconda della tipologia del titolo;
nel caso di specie, peraltro, risulta pacifico che il titolo che fonda l'esecuzione forzata è divenuto definitivo e non risultano specificatamente prospettati ed adeguatamente dimostrati da parte dell'opponente, odierna reclamata, idonei fatti estintivi dell'obbligo di rilascio intervenuto dopo il momento in cui il titolo giudiziale è divenuto definitivo”
3 A riguardo la pacifica giurisprudenza della suprema Corte: Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19889 :“La contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un'impugnazione del titolo posta a base del precetto e, così dell'esecuzione che sull'uno e sull'altro si minaccia. Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l'opposizione non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello.”
Consegue il rigetto della opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 dei sigg.ri e , così dispone: Controparte_1 CP_2
1) Rigetta la proposta opposizione in quanto inammissibile in rito ed infondata nel merito;
2) Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1
€ 2.584,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge, in favore dell'avvocato antistatario;
3) Revoca ex art. 96, II co., c.p.c. il beneficio del gratuito patrocinio.
Taranto, 09/12/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5185/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALEOTTI INES, in virtù di mandato in calce Parte_1 all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in viale Pola n. 63, Marina di Ginosa (TA);
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. D'AGOSTINO GIUSEPPE, Controparte_1 CP_2 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in via Regina
Elena, 3 st. avv. Stefania Guelfo TARANTO.
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ed istanza di sospensione dell'esecuzione, la sig.ra
[...]
deduceva di aver ricevuto la notifica dell' atto di precetto in rinnovazione per rilascio di immobile con il Pt_1 quale i coniugi e intimavano il rilascio dell'immobile di loro proprietà sito Controparte_1 CP_3 in Marina di Ginosa alla via Forlì 6 posto al piano terra identificato al Foglio 141 particella 1197 sub 2, in quanto fondavano il proprio diritto sul titolo costituito dall'ordinanza di rilascio resa in data 16.10.2023 dal
1 Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4374/2023 R.G. La sig.ra precisava Pt_1 altresì che l'ordinanza di rilascio era divenuta esecutiva in quanto il Tribunale di Taranto con sentenza n.
2693/2024 del 28 ottobre 2024 aveva rigettato l'opposizione tardiva dichiarandone l'inammissibilità ed accogliendo l'eccezione preliminare formulata dai sig.ri e e ritenendo assorbita ogni altra CP_1 CP_3 questione di merito. L'odierna opponente spiegava tre motivi di opposizione e segnatamente l'Opponibilità dell'ordinanza di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , resa dal Tribunale Parte_1 di Taranto con provvedimento giudiziale del 25.05.2022, trascritto il 11.06.2022; l'Inesistenza / insussistenza del presupposto logico giuridico (contratto di comodato) posto a fondamento del titolo esecutivo;
nonché la violazione dell'art. 102 c.p.c. Costituitisi i convenuti, chiedevano il rigetto dell'opposizione evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza. In data 20 gennaio 2025 il Tribunale di Taranto sospendeva l'esecuzione ravvisando “ che allo stato la signora istante/ricorrente è titolare del diritto di uso dell'abitazione coniugale a seguito di procedimento di separazione, considerata la presenza di minori;
considerato che
i motivi contrapposti dell'opposto, riguardanti la forma del ricorso sono superati da Cassazione plurima, atta alla tutela e conservazioni degli atti giudiziari qualora non pregiudichino il diritto di difesa delle parti, sospende la procedura esecutiva fino all'esito del giudizio di merito”. Tuttavia in data 23.04.2025 il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, accoglieva il reclamo revocando l'ordinanza di sospensione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione ritenendo infondati i motivi di opposizione ritenendo che l'opponente non avesse
“specificamente prospettato e adeguatamente provato idonei fatti estintivi dell'obbligo di rilascio intervenuto dopo il momento in cui il titolo giudiziale era divenuto definitivo”, non ravvisando altresì alcuna violazione del contraddittorio nei confronti del coniuge, , posta la successione nel rapporto di comodato da CP_4 parte dell'odierna opponente alla quale la casa coniugale era stata assegnata in sede di separazione.
Con ordinanza resa in data 5 settembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione mediante trattazione scritta e autorizzando le parti al deposito di note conclusive nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al rilascio è risultata infondata e pertanto, va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Dalla disamina degli atti è emerso che, la materia del contendere riguarda l'esecuzione per rilascio immobile il cui titolo si rinviene nell'ordinanza di licenza per cessazione di comodato ex art. 668 c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 4374/2023 R.G. tra i coniugi e Controparte_1 CP_2
contro , relativamente alla villetta in Marina di Ginosa alla via Forlì n. 6, concessa in
[...] Parte_1 comodato d'uso dai GG.ri , usufruttuari, al figlio e alla di lui moglie CP_1 CP_2 CP_4 [...]
, in data 30/09/2007, epoca dell'acquisto, per effetto del matrimonio celebrato tra gli stessi, il Pt_1
2 05/05/2005, affinchè la stessa venisse utilizzata quale residenza della famiglia. A seguito della crisi coniugale che aveva interessato i comodatari ed in pendenza del giudizio di separazione, in sede di emanazione dei provvedimenti presidenziali provvisori, l'unità veniva assegnata alla opponente.
Ebbene il procedimento iscritto al n. 5330/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione tardiva alla convalida, deciso dal Tribunale di Taranto, con sentenza 2693/2024, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, perché tardiva, sentenza notificata al procuratore costituito in atti Avv. Ines Galeotti non appellata, sicchè sentenza definitiva come da certificazione resa dall'Ufficio Pubblicazione Sentenze del Tribunale di Taranto, determina la inammissibilità della opposizione.
Il passaggio in giudicato della predetta statuizione rende irretrattabili le statuizioni riguardanti la perdurante efficacia esecutiva della convalida di licenza per cessazione di comodato, in quanto, il rigetto dell'opposizione, anche se come nel caso di specie, per motivi processuali, con sentenza passata in giudicato, determina il passaggio in giudicato anche dell'ordinanza di convalida (confermata o recepita per relationem nella sentenza)
e, quindi, del titolo esecutivo, in quanto la sentenza non fa altro che confermare al rapporto sostanziale,
l'assetto che era stato precedentemente attribuito con il provvedimento reso nella fase sommaria.
La materia del contendere rientra nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ed in tale contesto si è pronunciato il Tribunale di Taranto riunito in composizione collegiale, che in presenza di un titolo divenuto definitivo (nel caso di specie titolo fondato su sentenza definitiva), ha osservato che i vizi che non determinano l'inesistenza del titolo, dovevano essere eccepiti, non attraverso opposizione ex art. 615 c.p.c. bensì attraverso gli strumenti di impugnazione espressamente previsti, asseverato che il titolo giudiziale su cui si fondava l'esecuzione era divenuto definitivo e che non erano stati eccepiti fatti estintivi dell'obbligo di rilascio intervenuto dopo il momento in cui il titolo giudiziale era divenuto definitivo”” e precisamente: “nel caso in cui il titolo che fonda l'esecuzione abbia natura giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere esclusivamente o l'inesistenza del titolo, ovvero fatti estintivi del debito portato dal titolo intervenuti dopo che il titolo stesso abbia acquisito carattere definitivo, potendo e dovendo le stesse cause estintive intervenute prima di tale momento e gli altri vizi che non determinano l'inesistenza del titolo, essere eccepiti attraverso gli strumenti di impugnazione ed opposizione espressamente previsti, con richiesta se del caso, di sospensione del titolo stesso, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. o degli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. a seconda della tipologia del titolo;
nel caso di specie, peraltro, risulta pacifico che il titolo che fonda l'esecuzione forzata è divenuto definitivo e non risultano specificatamente prospettati ed adeguatamente dimostrati da parte dell'opponente, odierna reclamata, idonei fatti estintivi dell'obbligo di rilascio intervenuto dopo il momento in cui il titolo giudiziale è divenuto definitivo”
3 A riguardo la pacifica giurisprudenza della suprema Corte: Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19889 :“La contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un'impugnazione del titolo posta a base del precetto e, così dell'esecuzione che sull'uno e sull'altro si minaccia. Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l'opposizione non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello.”
Consegue il rigetto della opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 dei sigg.ri e , così dispone: Controparte_1 CP_2
1) Rigetta la proposta opposizione in quanto inammissibile in rito ed infondata nel merito;
2) Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_1
€ 2.584,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge, in favore dell'avvocato antistatario;
3) Revoca ex art. 96, II co., c.p.c. il beneficio del gratuito patrocinio.
Taranto, 09/12/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
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