Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 22204/2023 Verbale dell'udienza del 20/05/2025 È presente, per delega dell'Avv. Santi Puglisi, nell'interesse della IT AC spa, l'avv. Gianfranco Circolo. È altresì presente l'avv. Carla Crispo per delega dell'avv. Angelo Spena. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Circolo si riporta integralmente alle pregresse difese svolte in atti e verbali di causa ed insiste affinché il Giudice, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di opposizione al precetto con spese di lite integralmente compensate tra le parti. Nella denegata ipotesi di mancata compensazione delle spese chiede che le stesse siano limitate al minimo atteso che, per un verso, l'intervenuta/cessionaria IT AC ha già corrisposto al legale di controparte le spese di cui alla sentenza resa nella procedura esecutiva immobiliare e che, per altro verso, nel presente giudizio l'opponente ha svolto una minima attività legale e non ha depositato gli scritti conclusionali. Infine, contesta ed impugna tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'opponente in seno ai propri atti e chiederne l'integrale rigetto. L'avv. Crispo impugna e chiede lo stralcio delle memorie conclusive e della comparsa conclusionale irritualmente depositata dalla controparte;
non si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere purché venga comminata la condanna alle spese con attribuzione al procuratore costituito per anticipazione fattane. Impugna ogni avversa richiesta e conclusione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22204 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
Angelo Spena, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Viale Gramsci n.18 OPPONENTE E c.f.: , a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f.: in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Antonio De Simone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Umberto I n.22 OPPOSTA NONCHE' CREDIT FACTOR S.P.A., c.f.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Santi Puglisi, ed P.IVA_4 elett.te domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
INTERVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione al precetto notificato dalla Parte_1 [...]
(d'ora in avanti in data 06/10/2023, con cui si chiedeva il Controparte_2 CP_2 pagamento della somma di € 196.255,92, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, la nullità e l'inefficacia del precetto per carenza di legittimazione attiva della precettante, assenza di un valido titolo esecutivo in capo alla stessa nonché prescrizione del contestato diritto di credito. In qualità di procuratrice della (d'ora in avanti , si è costituita Controparte_1 CP_1 la , rilevando l'infondatezza della domanda, stante la sussistenza della propria CP_2 legittimazione e il mancato decorso del termine di prescrizione. Si è costituita, altresì, con atto di intervento volontario ex art. 111, c. 3, c.p.c., la IT AC S.p.a. (d'ora in avanti IT), la quale, aderendo integralmente alle ragioni esposte dalla convenuta, ha domandato l'estromissione della stessa, attesa la propria titolarità del diritto controverso, in virtù di contratto di cessione dei crediti stipulato tra la e CP_1 la interveniente in data 06/07/2023. Mediante memoria integrativa ex 171 ter, n.1, c.p.c., l'opponente ha evidenziato che la procedura esecutiva promossa da sulla base del precetto oggetto del presente CP_1 giudizio è stata dichiarata estinta in virtù di provvedimento reso dal G.E. il 28/05/2024 (R.G. 23/2024) e, di conseguenza, la carenza di interesse della IT a conservare gli effetti del precetto notificato dalla , essendo gli stessi esauriti per l'estinzione CP_2 della procedura. Ha domandato la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della IT, la cessazione della materia del contendere, vinte le spese di giudizio anche ex art. 96 c.p.c. Con successiva memoria integrativa ex art. 171 ter, n.2, c.p.c., la IT,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 evidenziando quanto già esposto dall'opponente, ha domandato la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite. Mediante memoria integrativa ex 171 ter, n.3., c.p.c. la ripropone le eccezioni precedentemente evidenziate, ed insiste Pt_1 sulla condanna delle società opposte al pagamento delle spese del giudizio e la condanna della ex art. 96 c.p.c. CP_2
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, premesso che tutte le parti chiedono tale declaratoria, è noto che l'estinzione della procedura esecutiva (R.G. 23/2024) promossa sulla base del precetto in questa sede contestato, non comporta ex se l'estinzione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (…), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass. n. 10651/2021). Tuttavia, risulta venuto meno l'interesse ad agire delle parti in causa, in quanto la non può più agire esecutivamente per un credito di cui non è più titolare ed CP_1 essendosi estinta la procedura esecutiva. Dunque, non è configurabile alcun un interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed è, pertanto, da ritenere venuta meno la controversia intorno ad esso, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere. Residua l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Il diritto di credito oggetto della presente opposizione, prescindendo dal suo percorso caratterizzato da diversi atti di cessione, alla data di notifica del precetto, eseguita il 6/10/2023, non risultava più vantato dalla società ma bensì dalla società IT, CP_1 in virtù di contratto di cessione del credito stipulato in data anteriore, il 06/07/2023. A ben vedere, dunque, la società che provvedeva alla detta notifica per il tramite CP_1 della mandataria , non essendo più titolare del credito precettato, non era CP_2 legittimata ad eseguire tale notificazione, atteso che la titolarità del credito è condizione imprescindibile ai fini della notifica del precetto e della successiva azione esecutiva. L'opponente richiede, altresì, la condanna della ex art. 96 c.p.c. CP_2
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) (Cass. S.U., n. 22405/2018).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 Nel caso di specie, i presupposti della mala fede e colpa grave, indispensabili ai fini dell'applicabilità della norma in esame, non si ritengono sussistenti, evidenziato, in ogni caso, che difetta anche un pregiudizio, dato che la procedura si è estinta prima della vendita e non risultano dimostrati ulteriori specifici danni. Per le ragioni esposte, le spese vanno poste a carico dell'opposta e dell'intervenuta e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), stante la non particolarità complessità della lite, la definizone in rito e la ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e IT AC S.p.a., in solido, al pagamento, a favore di Controparte_1
delle competenze di lite che liquida in € 7.052,00, oltre spese generali nella Parte_1 misura del 15%, cpa e iva, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'avv. Angelo Spena, dichiaratosi antistario. Così deciso in Napoli, il 20/05/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4