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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N 322/2021 RGN
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 322/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'avv. Gennaro Lettieri
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Giampietro Dell'Elce
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO : separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Silvi in data 20/01/1990 con - da cui era nati i Controparte_1
figli (il 17/07/1990) e (il 29/12/1991) - ha chiesto di Per_1 Persona_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per aver assunto condotte violente e violato gli obblighi di assistenza morale e materiale;
il riconoscimento dell'assegno di € 700,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il marito, fin dall'inizio del matrimonio, aveva manifestato la sua indole prevaricatrice, arrivando a condotte di violenza fisica durante la prima gravidanza;
- dopo la nascita del primo figlio, era stata colpita da una forma di depressione post partum che, in una alla “carenza di risorse affettive e di istruzione del coniuge”, l'aveva ridotta “in uno stato di grave prostrazione e avvilente abbandono”;
- inoltre, il marito- il quale svolgeva il lavoro di carrozziere nell'autofficina sita al piano terra dell'abitazione coniugale- l'aveva di fatto segregata in casa, impedendole anche la frequentazione dei propri famigliari;
la sottoponeva sistematicamente ad attacchi ingiuriosi e svalutativi, a forme di controllo della libertà personale, percosse e minacce;
- tale atteggiamento aveva condizionato anche i figli, i quali avevano finito per partecipare alle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal padre;
- per anni non era stata in grado di reagire, a causa della condizione di fragilità indotta dalla malattia e dal disturbo relazionale ed anzi era incorsa in atti autolesionistici;
2 - aveva trovato la forza di ribellarsi solo dopo l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi in data 8 agosto 2019, allorquando era stata assalita e percossa, a turno, dal marito e dai figli che le avevano anche impedito di ricorrere alle cure sanitarie;
era riuscita a fuggire il successivo 20 settembre, andando a vivere a casa della madre e a sporgere denuncia per le violenze psicofisiche subite negli anni, cui era seguita l'iscrizione di un procedimento penale a carico del marito;
- i figli erano ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il resistente svolgeva attività di carrozziere al piano terra dell'immobile adibito a casa coniugale con la collaborazione dei figli mentre lei non aveva lavorato in costanza di matrimonio per dedicarsi alla famiglia, almeno fino a quando la malattia glielo aveva consentito.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la dedotta rappresentazione della vicenda coniugale ed ha chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare l'addebito della separazione alla moglie per le sue condotte contrarie ai doveri coniugali ed il rigetto della domanda di mantenimento;
in via subordinata, determinare l'assegno dovuto tale titolo nella minore misura di €
250,00.
A sostegno delle suddette richieste ha dedotto che:
- era stata la vera vittima del rapporto coniugale, naufragato a causa dei problemi psichiatrici della moglie, affetta da una grave forma di bipolarismo per cui si era reso necessario, in diverse occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine e degli assistenti sociali;
- in particolare, la moglie aveva assunto nei suoi confronti e verso i figli comportamenti aggressivi e violenti;
spesso aveva compiuto anche atti di autolesionismo, era soggetta ad improvvisi cambiamenti di umore, apatica, incapace di svolgere le più piccole incombenze domestiche e a relazionarsi con gli altri, inclusi i famigliari;
3 - tra i comportamenti violenti spiccavano: l'episodio in cui la moglie gli aveva rotto il braccio, utilizzando un mattarello (come ammesso dalla stessa ricorrente nel corso dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale aperto a suo carico per maltrattamenti); gli episodi in cui la stessa aveva ferito al braccio il figlio e colpito alla testa, con una scarpa, il figlio;
Per_1 Per_2
- temendo per la propria incolumità personale e per evitare il peggio, era stato costretto a dormire all'interno di automobili site nella propria autocarrozzeria, chiudendosi dentro l'abitacolo; ciononostante, la moglie, in diverse occasioni, era scesa nell'autofficina, danneggiando le vetture;
- non aveva mai limitato la libertà della moglie, la quale aveva avuto anche la disponibilità di un'autovettura, fino al giorno del grave incidente stradale occorsole mentre si recava ad Atri;
- si era sempre preoccupato di accompagnare la moglie alle visite specialistiche presso la dottoressa che la seguiva, di tenere in ordine la casa, preparare i pasti quotidiani per tutti i componenti della famiglia, stante l'incapacità della Parte_1
- lo stato d'isolamento in cui versava la moglie era conseguenza diretta della sua malattia psichiatrica e degli effetti collaterali derivanti dell'assunzione o della ingiustificata sospensione dei farmaci (spesso rifiutati); tale situazione d'incapacità socio-relazionale si era aggravata dopo l'incidente stradale occorsole nell'ottobre del 2000, quando la stessa aveva perso il controllo del mezzo, finendo sotto un burrone e riportando lesioni multiple che avevano reso necessario anche la degenza ospedaliera;
- aveva sempre provveduto al sostentamento ed alle necessità della famiglia con i ricavi della sua attività di carrozziere.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare-, con
4 ordinanza in data 17/09/2021, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- considerato che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente
l'assegno di mantenimento, tenuto conto, sia del suo stato di disoccupazione e dell'oggettiva difficoltà di procurarsi redditi adeguati alla conservazione del tenore di vita attuale, sia della più favorevole situazione economica del ricorrente;
- ritenuto che appare equo, in un'ottica comparativa delle situazioni economiche dei coniugi e considerato altresì il godimento della casa coniugale in capo al ricorrente, determinare in € 400.00 mensili l'assegno di mantenimento sopra indicato da corrispondersi entro il giorno 25 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, sono state raccolte le prove per interpello e per testi, nei limiti segnati nell'ordinanza in data 21/12/2022.
All'esito, all'udienza in data 23/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alle contrapposte domande di addebito della separazione, ne va rilevata la pari infondatezza.
5 Muovendo da quella proposta dalla ricorrente, le dedotte condotte di violenza fisica e psicologica nonché l'asserito stato di privazione della libertà personale e di isolamento forzato non hanno trovato adeguato riscontro.
In particolare, il grave episodio di violenza fisica dell'agosto del 2019- immediatamente precedente l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale e la proposizione della denuncia penale per maltrattamenti - è stato riferito soltanto “ de relato “ da e rispettivamente sorella e fratello di Controparte_2 Controparte_3
, avendo i testi appreso il fatti dalla ricorrente stessa (cfr. Parte_1
escussione testimoniale cap. 6: è vera la circostanza;
non ho assistito Controparte_2
a detti episodi che mi sono stati riferiti da mia sorella;
adr. nell'immediatezza dei fatti a me non sono stati riferiti, me li ha raccontati successivamente quando è uscita fuori da casa;
cfr. escussione testimoniale cap. 6: “è vera la circostanza che mi Controparte_3
è stata riferita da mia sorella;
lei ci ha riferito che aveva il telefono sulla scollatura e le arrivò un messaggio quindi si accese la luce ed i familiari se ne accorsero e glielo tolsero”). Com'è noto, la testimonianza de relato ex parte, vertendo su circostanze apprese dalle parti, ha rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto di accertamento ( cfr
Cass. 7746/2020; Cass 569/2015).
Né, in assenza di altri elementi, può assumere rilevanza probatoria il decreto di rinvio a giudizio emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti del marito per il reato di maltrattamenti, ove di consideri che il relativo processo è tuttora in corso e che la testimonianza resa dalla stessa ricorrente nel corso delle indagini preliminari nelle forme dell'incidente probatorio, nella presente sede, può essere apprezzata solo alla stregua di deduzioni di parte, come tali prive di autonoma valenza probatoria.
Analoghe considerazioni valgono per le asserite condotte denigratorie ed offensive del marito, trattandosi di fatti riferiti solo genericamente e de relato ex latere actoris dai
6 fratelli della ricorrente, in assenza di ulteriori elementi di prova (cfr. escussione testimoniale sul cap. 4: “è vero, siamo venuti a conoscenza di questa Controparte_2
circostanza, per avercela raccontata la stessa ;”; cfr. escussione Parte_1
testimoniale del 15/03/2023, cap. 4: “è vera la circostanza;
mi è stata Controparte_3
riferita da mia sorella;”).
Quanto alla condotta del marito tesa ad ostacolare le relazioni sociali della moglie e ad impedirle di frequentare i membri della famiglia di origine, va premesso che la ricorrente è affetta, da tempo risalente, da psicosi depressiva cronica (disturbo bipolare), insorta dopo il primo parto, con necessità di terapia farmacologica, prescritta dal Centro di salute mentale di Atri, presso cui la donna era in cura. A causa di tale patologia psichiatrica, la ha subito diversi ricoveri ospedalieri, anche per atti Parte_1
autolesionistici. In particolare, il 22/08/1996 è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Atri a seguito di un tentativo di suicidio mediante ingestione di farmaci. Altro episodio di autolesionismo è stato ripetuto nel 2020, quando la donna si cosparse di liquido infiammabile. Nel 2022 ha causato un grave incidente stradale mentre era alla guida, perdendo il controllo dell'autovettura e riportando un trauma cranico e la frattura di un arto superiore, ridotta chirurgicamente, con successivo ricovero presso la casa di Cura Villa Serena di Città S. Angelo ( cfr relazione di perizia psichiatrica del dr espletata in sede penale e sentenza civile di Persona_3
questo Tribunale n 381/2015 ).
Dalla relazione di servizio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Atri in data
18/11/2011, redatta all'esito della visita domiciliare sollecitata dalla stessa ricorrente, emerge che quest'ultima aveva riferito ai militi che ” da tempo si sente isolata ed estranea alla vita della famiglia e non vi è più un rapporto di coppia con il marito ed anche con i propri figli “; le faccende domestiche e la preparazione dei pasti erano effettuate dal marito e dai figli;
la donna rifiutava di assumere i farmaci con regolarità.
7 Dalla relazione dei Servizi Sociali di Atri in data 7/12/2011, emerge, inoltre, che la ricorrente “ è apparsa affetta da disturbi relazionali dovuti all'insicurezza ed alla timidezza ma comunque lucida e capace di esprimere le proprie emozioni ed i propri bisogni. La casa si presentava sufficientemente in ordine, con caratteristiche tipiche di una pulizia effettuata da mani maschili poco avvezze alle faccende domestiche. La signora ha affermato di avere problematiche psichiatriche e di non assumere sempre la terapia farmacologica necessaria perché le medicine assunte le provocano stanchezza e prostrazione fisica. Questo malessere le impedisce di avere il giusto ruolo di madre e moglie all'interno della sua famiglia composta da due figli maschi di 20 e 21 anni, producendole frustrazione, senso di vuoto e solitudine. La famiglia pare disponibile all'accudimento della signora ma non possiede le risorse e l'istruzione necessarie per comprendere il bisogno di affetto e di stima che la signora richiede. Durante la visita domiciliare non sono stati riscontrati segnali di allarme di pericolosità sociale ma piuttosto incapacità di gestione del problema e degrado culturale, Si auspica
l'intervento sanitario competente per l'organizzazione di un piano di cura domiciliare che si adoperi anche al controllo dell'assunzione corretta e puntuale dei necessari farmaci.”
In data 5/12/2011, è stata effettuata una visita domiciliare da parte della dr Per_4
(medico specialista che aveva in cura la ricorrente) e dell'assistente di
[...]
sicurezza pubblica Colatriano i quali danno atto che “Si è evidenziata una disponibilità al colloquio e all'accoglienza sia della stessa (ricorrente) sia del marito e del secondogenito . La sig.ra è stata ricoverata nel ns Servizio di Psichiatria Per_2
nel '96 e nel '97, successivamente è stata seguita, privatamente, da altri specialisti e non si è più rivolta alla ns struttura, come riferito. E' emersa una discontinuità terapeutica autogestita, pertanto, è stata invitata a sottoporsi a controlli clinici e visite psichiatriche che, con la collaborazione del figlio, sono già state effettuate in data
18 cm e 19 con impostata nuova terapia. Si sono concordate ulteriori visite di controllo per verificare la terapia e continuare a migliorare i contatti famigliari al fine di
8 superare eventuali atteggiamenti e continuare a migliorare i contatti famigliari al fine di superare eventuali atteggiamenti difensivi legati verosimilmente alla cronicità della situazione”.
Dalle relazioni sopra richiamate, emerge con chiarezza come la malattia psichiatrica della ricorrente (di cui la stessa era consapevole, tanto da richiedere in aiuto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali ) ed il conseguente stato di isolamento e sofferenza, aggravato dalla mancata corretta assunzione dei prescritti farmaci antidepressivi, abbiano negativamente condizionato il rapporto coniugale e l'andamento della vita famigliare, cambiando le consuetudini domestiche ( stante l'incapacità della moglie di attendere alle ordinarie incombenze di casa ed alla preparazione dei pasti, cui provvedevano il marito ed i figli ) e generando disturbi comunicativi intrafamigliari, in un contesto caratterizzato da scarse risorse culturali dei componenti il nucleo famigliare.
Pertanto, non sembra possa addebitarsi al marito di avere impedito le relazioni sociali della moglie ovvero di averla “segregata in casa”, apparendo piuttosto tale condizione di isolamento conseguenza diretta dello stato patologico in cui la stessa versava, peraltro trattato con modalità terapeutiche autogestite non corrette.
Né può ritenersi che il marito sia venuto meno ai doveri di solidarietà coniugale per non aver fatto curare adeguatamente la moglie ovvero per non averle somministrato i farmaci, ove si consideri che la donna era seguita dal Centro di salute mentale di
Atri e, soprattutto, aveva piena consapevolezza del sua malattia psichiatrica e della necessità di curarsi con farmaci che tuttavia rifiutava di assumere correttamente, come emerge anche dalla relazione di perizia psichiatrica eseguita nel corso delle indagini preliminari ( cfr pag. 16 “Il racconto della perizianda si inscrive .. in un contesto narrativo in cui è presente costantemente la coscienza di malattia, la necessità di cura ed il riconoscimento di non poter rivestire il giusto ruolo di moglie e di madre nella compagine famigliare”).
9 Sul punto, appare significativa anche la testimonianza resa da Testimone_1
fidanzata del figlio ed abituale frequentatrice della casa famigliare, di indubbia attendibilità, la quale ha riferito di avere spesso ritrovato le compresse dei farmaci antidepressivi prescritti alla ricorrente nel WC o nel cestito dei rifiuti.
Con particolare riferimento al profilo di addebito relativo all'impedimento della frequentazione e finanche di contatti telefonici con i famigliari, va considerato che le conformi testimonianze rese sul punto dai fratelli, e Controparte_2 CP_3
i quali hanno riferito che il marito, di fatto, impediva loro con pretesti di
[...]
vedere e sentire telefonicamente la ricorrente, sottraendole anche il telefono cellulare- sono state smentite non solo dalle contrarie dichiarazioni testimoniali dei figli ( cfr in particolare testimonianza cap. 17: “è vero, lei ha avuto più di Testimone_2
una decina di cellulari, ha molti numeri attivi intestati a lei e chiamava sempre tutti, anche i familiari, chiamava la madre e la sorella;
chiamava la mia ragazza, la sua psichiatra, l'ospedale di Atri ed il medico curante, non so perché dica che non parlava con i familiari;”) ma anche dalle convincenti dichiarazioni di come Testimone_1
sopra detto, abituale frequentatrice della casa coniugale ( cap. 17: “la circostanza è vera, lei aveva il cellulare ma quando non assumeva i farmaci o li perdeva o li lanciava contro il muro;
una volta mi sono trovata presente e lei ha tirato il cellulare e per poco non mi prendeva;
subito abbiamo provveduto a ricomprarglielo;
lei si serviva di un negozio a Silvi ed andavano sempre lì; adr: non ricordo il periodo esatto ma la cosa accadeva molto spesso;
parliamo di circa quattro cinque anni fa ma non riesco a collocare con certezza il periodo.”). Peraltro, sul punto va evidenziato che la stessa ricorrente, in sede di incidente probatorio, ha confermato di aver acquistato autonomamente più di un telefono cellulare in costanza di matrimonio (cfr. verbale incidente probatorio del 22/12/2020, pag. 31). Parte_1
Conclusivamente, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere rigettata, non risultando provate condotte violente ovvero violative dei
10 doveri coniugali di assistenza e solidarietà in capo al marito eziologicamente collegate all'insorgere della crisi coniugale, soprattutto ove si consideri il particolare contesto famigliare, segnato dalla malattia mentale della moglie, insorta già nei primi anni del matrimonio. (cfr. Cass. Civ, I Sez., ord. n. 10711 del 20/04/2023, in motivazione “ in tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza: In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale … , ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto — con riferimento
a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti
— se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturala situazione di impossibilità della convivenza (
Cass.13021/1995) ) .
Passando alla richiesta di addebito proposta dal resistente, va rilevato che le denunciate condotte improntate ad incontrollabili sbalzi d'umore (dall'apatia all'irascibilità), i ripetuti atti di autolesionismo, i comportamenti aggressivi verso i famigliari (commessi, peraltro, in epoca risalente, nella fase più acuta ed incontrollata della malattia), l'incapacità di occuparsi moralmente e materialmente dei figli e di contribuire al ménage famigliare appaiono, non tanto volontarie e consapevoli violazioni dei doveri verso il coniuge e verso i figli ( le principali vittime della malattia della madre ), quanto piuttosto diretta conseguenza della grave patologia
11 psichiatrica che ha relegato la ricorrente in una perenne condizione di sofferenza ed isolamento, incompatibile con un sereno rapporto coniugale.
Passando alla questione relativa al contributo di mantenimento in favore della resistente, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cc, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere, considerate le capacità dell'obbligato, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (giurisprudenza costante, cfr. da ultimo
Cass. 1162 del 2017; Cass. 12196 del 2017).
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, con l'espressione “redditi adeguati”, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (cfr. Cass. 2007 n 9915); tale dato, tuttavia, richiede un ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
l'esito negativo di detto accertamento, impone, poi, di procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (art. 156, comma 2, c.c.), quali ad esempio la durata della convivenza. In tale valutazione deve tenersi conto dell'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. 5817 del 2018).
12 Alla luce dei criteri sopra esposti, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- in costanza di convivenza matrimoniale, i coniugi hanno goduto di un discreto tenore di vita, vita assicurato, oltre che dalla proprietà della casa coniugale, dai redditi lavorativi del marito, titolare di un'autocarrozzeria;
- la convivenza matrimoniale ha avuto una lunga durata, di circa 30 anni (i coniugi si sono sposati nel 1990 ed il ricorso per separazione è stato depositato nel 2021);
- attualmente, il ricorrente svolge l'attività di carrozziere, come socio accomandante dell'impresa familiare costituita con i figli, con reddito annuale di € 20.603,00 nel 2019, di € 23.923,00 nel 2018 (cfr. dichiarazioni 2019 e 2020 CP_1
), mentre non sono state depositate le dichiarazioni fiscali relative alla
[...]
annualità 2020 e 2021, in violazione dell'ordinanza in data 30/11/2022, con la quale era stato ordinato alle parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative degli ultimi 3 anni
- la resistente non svolge attività lavorativa ed ha un reddito netto annuale di €
315,00 nel 2019, di € 315,00 nel 2020 e di € 305,00 nel 2021 (cfr. allegate dichiarazioni fiscali) ed è ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato;
- la stessa ha oggettivamente scarse possibilità di un proficuo inserimento nel mercato del lavoro, in ragione della grave patologia psichiatrica, della mancanza di esperienza professionale e dell'età ( per essere nata nel 1964)
Alla stregua degli elementi di valutazione sopra evidenziati, avuto riguardo, in un'ottica comparativa, alla disparità reddituale tra i coniugi, alla oggettiva difficoltà per la ricorrente di procurarsi redditi adeguati e tenuto altresì conto che il marito ha il godimento della casa coniugale mentre la moglie è attualmente ospitata a casa della madre, ritiene il Collegio di dover confermare l'assegno mensile di mantenimento di €
400, stabilito, in via provvisoria ed urgente , con l'ordinanza presidenziale in data
17/09/2021.
Infine, avuto riguardo all'esito della lite, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
13
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) rigetta le contrapposte domande di addebito della separazione;
3) conferma, in ordine al mantenimento della ricorrente, le disposizioni assunte, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza presidenziale in data 17/09/2021;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
5) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
14
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 322/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'avv. Gennaro Lettieri
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Giampietro Dell'Elce
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO : separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Silvi in data 20/01/1990 con - da cui era nati i Controparte_1
figli (il 17/07/1990) e (il 29/12/1991) - ha chiesto di Per_1 Persona_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per aver assunto condotte violente e violato gli obblighi di assistenza morale e materiale;
il riconoscimento dell'assegno di € 700,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il marito, fin dall'inizio del matrimonio, aveva manifestato la sua indole prevaricatrice, arrivando a condotte di violenza fisica durante la prima gravidanza;
- dopo la nascita del primo figlio, era stata colpita da una forma di depressione post partum che, in una alla “carenza di risorse affettive e di istruzione del coniuge”, l'aveva ridotta “in uno stato di grave prostrazione e avvilente abbandono”;
- inoltre, il marito- il quale svolgeva il lavoro di carrozziere nell'autofficina sita al piano terra dell'abitazione coniugale- l'aveva di fatto segregata in casa, impedendole anche la frequentazione dei propri famigliari;
la sottoponeva sistematicamente ad attacchi ingiuriosi e svalutativi, a forme di controllo della libertà personale, percosse e minacce;
- tale atteggiamento aveva condizionato anche i figli, i quali avevano finito per partecipare alle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal padre;
- per anni non era stata in grado di reagire, a causa della condizione di fragilità indotta dalla malattia e dal disturbo relazionale ed anzi era incorsa in atti autolesionistici;
2 - aveva trovato la forza di ribellarsi solo dopo l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi in data 8 agosto 2019, allorquando era stata assalita e percossa, a turno, dal marito e dai figli che le avevano anche impedito di ricorrere alle cure sanitarie;
era riuscita a fuggire il successivo 20 settembre, andando a vivere a casa della madre e a sporgere denuncia per le violenze psicofisiche subite negli anni, cui era seguita l'iscrizione di un procedimento penale a carico del marito;
- i figli erano ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il resistente svolgeva attività di carrozziere al piano terra dell'immobile adibito a casa coniugale con la collaborazione dei figli mentre lei non aveva lavorato in costanza di matrimonio per dedicarsi alla famiglia, almeno fino a quando la malattia glielo aveva consentito.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la dedotta rappresentazione della vicenda coniugale ed ha chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare l'addebito della separazione alla moglie per le sue condotte contrarie ai doveri coniugali ed il rigetto della domanda di mantenimento;
in via subordinata, determinare l'assegno dovuto tale titolo nella minore misura di €
250,00.
A sostegno delle suddette richieste ha dedotto che:
- era stata la vera vittima del rapporto coniugale, naufragato a causa dei problemi psichiatrici della moglie, affetta da una grave forma di bipolarismo per cui si era reso necessario, in diverse occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine e degli assistenti sociali;
- in particolare, la moglie aveva assunto nei suoi confronti e verso i figli comportamenti aggressivi e violenti;
spesso aveva compiuto anche atti di autolesionismo, era soggetta ad improvvisi cambiamenti di umore, apatica, incapace di svolgere le più piccole incombenze domestiche e a relazionarsi con gli altri, inclusi i famigliari;
3 - tra i comportamenti violenti spiccavano: l'episodio in cui la moglie gli aveva rotto il braccio, utilizzando un mattarello (come ammesso dalla stessa ricorrente nel corso dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale aperto a suo carico per maltrattamenti); gli episodi in cui la stessa aveva ferito al braccio il figlio e colpito alla testa, con una scarpa, il figlio;
Per_1 Per_2
- temendo per la propria incolumità personale e per evitare il peggio, era stato costretto a dormire all'interno di automobili site nella propria autocarrozzeria, chiudendosi dentro l'abitacolo; ciononostante, la moglie, in diverse occasioni, era scesa nell'autofficina, danneggiando le vetture;
- non aveva mai limitato la libertà della moglie, la quale aveva avuto anche la disponibilità di un'autovettura, fino al giorno del grave incidente stradale occorsole mentre si recava ad Atri;
- si era sempre preoccupato di accompagnare la moglie alle visite specialistiche presso la dottoressa che la seguiva, di tenere in ordine la casa, preparare i pasti quotidiani per tutti i componenti della famiglia, stante l'incapacità della Parte_1
- lo stato d'isolamento in cui versava la moglie era conseguenza diretta della sua malattia psichiatrica e degli effetti collaterali derivanti dell'assunzione o della ingiustificata sospensione dei farmaci (spesso rifiutati); tale situazione d'incapacità socio-relazionale si era aggravata dopo l'incidente stradale occorsole nell'ottobre del 2000, quando la stessa aveva perso il controllo del mezzo, finendo sotto un burrone e riportando lesioni multiple che avevano reso necessario anche la degenza ospedaliera;
- aveva sempre provveduto al sostentamento ed alle necessità della famiglia con i ricavi della sua attività di carrozziere.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare-, con
4 ordinanza in data 17/09/2021, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- considerato che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente
l'assegno di mantenimento, tenuto conto, sia del suo stato di disoccupazione e dell'oggettiva difficoltà di procurarsi redditi adeguati alla conservazione del tenore di vita attuale, sia della più favorevole situazione economica del ricorrente;
- ritenuto che appare equo, in un'ottica comparativa delle situazioni economiche dei coniugi e considerato altresì il godimento della casa coniugale in capo al ricorrente, determinare in € 400.00 mensili l'assegno di mantenimento sopra indicato da corrispondersi entro il giorno 25 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, sono state raccolte le prove per interpello e per testi, nei limiti segnati nell'ordinanza in data 21/12/2022.
All'esito, all'udienza in data 23/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alle contrapposte domande di addebito della separazione, ne va rilevata la pari infondatezza.
5 Muovendo da quella proposta dalla ricorrente, le dedotte condotte di violenza fisica e psicologica nonché l'asserito stato di privazione della libertà personale e di isolamento forzato non hanno trovato adeguato riscontro.
In particolare, il grave episodio di violenza fisica dell'agosto del 2019- immediatamente precedente l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale e la proposizione della denuncia penale per maltrattamenti - è stato riferito soltanto “ de relato “ da e rispettivamente sorella e fratello di Controparte_2 Controparte_3
, avendo i testi appreso il fatti dalla ricorrente stessa (cfr. Parte_1
escussione testimoniale cap. 6: è vera la circostanza;
non ho assistito Controparte_2
a detti episodi che mi sono stati riferiti da mia sorella;
adr. nell'immediatezza dei fatti a me non sono stati riferiti, me li ha raccontati successivamente quando è uscita fuori da casa;
cfr. escussione testimoniale cap. 6: “è vera la circostanza che mi Controparte_3
è stata riferita da mia sorella;
lei ci ha riferito che aveva il telefono sulla scollatura e le arrivò un messaggio quindi si accese la luce ed i familiari se ne accorsero e glielo tolsero”). Com'è noto, la testimonianza de relato ex parte, vertendo su circostanze apprese dalle parti, ha rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto di accertamento ( cfr
Cass. 7746/2020; Cass 569/2015).
Né, in assenza di altri elementi, può assumere rilevanza probatoria il decreto di rinvio a giudizio emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti del marito per il reato di maltrattamenti, ove di consideri che il relativo processo è tuttora in corso e che la testimonianza resa dalla stessa ricorrente nel corso delle indagini preliminari nelle forme dell'incidente probatorio, nella presente sede, può essere apprezzata solo alla stregua di deduzioni di parte, come tali prive di autonoma valenza probatoria.
Analoghe considerazioni valgono per le asserite condotte denigratorie ed offensive del marito, trattandosi di fatti riferiti solo genericamente e de relato ex latere actoris dai
6 fratelli della ricorrente, in assenza di ulteriori elementi di prova (cfr. escussione testimoniale sul cap. 4: “è vero, siamo venuti a conoscenza di questa Controparte_2
circostanza, per avercela raccontata la stessa ;”; cfr. escussione Parte_1
testimoniale del 15/03/2023, cap. 4: “è vera la circostanza;
mi è stata Controparte_3
riferita da mia sorella;”).
Quanto alla condotta del marito tesa ad ostacolare le relazioni sociali della moglie e ad impedirle di frequentare i membri della famiglia di origine, va premesso che la ricorrente è affetta, da tempo risalente, da psicosi depressiva cronica (disturbo bipolare), insorta dopo il primo parto, con necessità di terapia farmacologica, prescritta dal Centro di salute mentale di Atri, presso cui la donna era in cura. A causa di tale patologia psichiatrica, la ha subito diversi ricoveri ospedalieri, anche per atti Parte_1
autolesionistici. In particolare, il 22/08/1996 è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Atri a seguito di un tentativo di suicidio mediante ingestione di farmaci. Altro episodio di autolesionismo è stato ripetuto nel 2020, quando la donna si cosparse di liquido infiammabile. Nel 2022 ha causato un grave incidente stradale mentre era alla guida, perdendo il controllo dell'autovettura e riportando un trauma cranico e la frattura di un arto superiore, ridotta chirurgicamente, con successivo ricovero presso la casa di Cura Villa Serena di Città S. Angelo ( cfr relazione di perizia psichiatrica del dr espletata in sede penale e sentenza civile di Persona_3
questo Tribunale n 381/2015 ).
Dalla relazione di servizio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Atri in data
18/11/2011, redatta all'esito della visita domiciliare sollecitata dalla stessa ricorrente, emerge che quest'ultima aveva riferito ai militi che ” da tempo si sente isolata ed estranea alla vita della famiglia e non vi è più un rapporto di coppia con il marito ed anche con i propri figli “; le faccende domestiche e la preparazione dei pasti erano effettuate dal marito e dai figli;
la donna rifiutava di assumere i farmaci con regolarità.
7 Dalla relazione dei Servizi Sociali di Atri in data 7/12/2011, emerge, inoltre, che la ricorrente “ è apparsa affetta da disturbi relazionali dovuti all'insicurezza ed alla timidezza ma comunque lucida e capace di esprimere le proprie emozioni ed i propri bisogni. La casa si presentava sufficientemente in ordine, con caratteristiche tipiche di una pulizia effettuata da mani maschili poco avvezze alle faccende domestiche. La signora ha affermato di avere problematiche psichiatriche e di non assumere sempre la terapia farmacologica necessaria perché le medicine assunte le provocano stanchezza e prostrazione fisica. Questo malessere le impedisce di avere il giusto ruolo di madre e moglie all'interno della sua famiglia composta da due figli maschi di 20 e 21 anni, producendole frustrazione, senso di vuoto e solitudine. La famiglia pare disponibile all'accudimento della signora ma non possiede le risorse e l'istruzione necessarie per comprendere il bisogno di affetto e di stima che la signora richiede. Durante la visita domiciliare non sono stati riscontrati segnali di allarme di pericolosità sociale ma piuttosto incapacità di gestione del problema e degrado culturale, Si auspica
l'intervento sanitario competente per l'organizzazione di un piano di cura domiciliare che si adoperi anche al controllo dell'assunzione corretta e puntuale dei necessari farmaci.”
In data 5/12/2011, è stata effettuata una visita domiciliare da parte della dr Per_4
(medico specialista che aveva in cura la ricorrente) e dell'assistente di
[...]
sicurezza pubblica Colatriano i quali danno atto che “Si è evidenziata una disponibilità al colloquio e all'accoglienza sia della stessa (ricorrente) sia del marito e del secondogenito . La sig.ra è stata ricoverata nel ns Servizio di Psichiatria Per_2
nel '96 e nel '97, successivamente è stata seguita, privatamente, da altri specialisti e non si è più rivolta alla ns struttura, come riferito. E' emersa una discontinuità terapeutica autogestita, pertanto, è stata invitata a sottoporsi a controlli clinici e visite psichiatriche che, con la collaborazione del figlio, sono già state effettuate in data
18 cm e 19 con impostata nuova terapia. Si sono concordate ulteriori visite di controllo per verificare la terapia e continuare a migliorare i contatti famigliari al fine di
8 superare eventuali atteggiamenti e continuare a migliorare i contatti famigliari al fine di superare eventuali atteggiamenti difensivi legati verosimilmente alla cronicità della situazione”.
Dalle relazioni sopra richiamate, emerge con chiarezza come la malattia psichiatrica della ricorrente (di cui la stessa era consapevole, tanto da richiedere in aiuto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali ) ed il conseguente stato di isolamento e sofferenza, aggravato dalla mancata corretta assunzione dei prescritti farmaci antidepressivi, abbiano negativamente condizionato il rapporto coniugale e l'andamento della vita famigliare, cambiando le consuetudini domestiche ( stante l'incapacità della moglie di attendere alle ordinarie incombenze di casa ed alla preparazione dei pasti, cui provvedevano il marito ed i figli ) e generando disturbi comunicativi intrafamigliari, in un contesto caratterizzato da scarse risorse culturali dei componenti il nucleo famigliare.
Pertanto, non sembra possa addebitarsi al marito di avere impedito le relazioni sociali della moglie ovvero di averla “segregata in casa”, apparendo piuttosto tale condizione di isolamento conseguenza diretta dello stato patologico in cui la stessa versava, peraltro trattato con modalità terapeutiche autogestite non corrette.
Né può ritenersi che il marito sia venuto meno ai doveri di solidarietà coniugale per non aver fatto curare adeguatamente la moglie ovvero per non averle somministrato i farmaci, ove si consideri che la donna era seguita dal Centro di salute mentale di
Atri e, soprattutto, aveva piena consapevolezza del sua malattia psichiatrica e della necessità di curarsi con farmaci che tuttavia rifiutava di assumere correttamente, come emerge anche dalla relazione di perizia psichiatrica eseguita nel corso delle indagini preliminari ( cfr pag. 16 “Il racconto della perizianda si inscrive .. in un contesto narrativo in cui è presente costantemente la coscienza di malattia, la necessità di cura ed il riconoscimento di non poter rivestire il giusto ruolo di moglie e di madre nella compagine famigliare”).
9 Sul punto, appare significativa anche la testimonianza resa da Testimone_1
fidanzata del figlio ed abituale frequentatrice della casa famigliare, di indubbia attendibilità, la quale ha riferito di avere spesso ritrovato le compresse dei farmaci antidepressivi prescritti alla ricorrente nel WC o nel cestito dei rifiuti.
Con particolare riferimento al profilo di addebito relativo all'impedimento della frequentazione e finanche di contatti telefonici con i famigliari, va considerato che le conformi testimonianze rese sul punto dai fratelli, e Controparte_2 CP_3
i quali hanno riferito che il marito, di fatto, impediva loro con pretesti di
[...]
vedere e sentire telefonicamente la ricorrente, sottraendole anche il telefono cellulare- sono state smentite non solo dalle contrarie dichiarazioni testimoniali dei figli ( cfr in particolare testimonianza cap. 17: “è vero, lei ha avuto più di Testimone_2
una decina di cellulari, ha molti numeri attivi intestati a lei e chiamava sempre tutti, anche i familiari, chiamava la madre e la sorella;
chiamava la mia ragazza, la sua psichiatra, l'ospedale di Atri ed il medico curante, non so perché dica che non parlava con i familiari;”) ma anche dalle convincenti dichiarazioni di come Testimone_1
sopra detto, abituale frequentatrice della casa coniugale ( cap. 17: “la circostanza è vera, lei aveva il cellulare ma quando non assumeva i farmaci o li perdeva o li lanciava contro il muro;
una volta mi sono trovata presente e lei ha tirato il cellulare e per poco non mi prendeva;
subito abbiamo provveduto a ricomprarglielo;
lei si serviva di un negozio a Silvi ed andavano sempre lì; adr: non ricordo il periodo esatto ma la cosa accadeva molto spesso;
parliamo di circa quattro cinque anni fa ma non riesco a collocare con certezza il periodo.”). Peraltro, sul punto va evidenziato che la stessa ricorrente, in sede di incidente probatorio, ha confermato di aver acquistato autonomamente più di un telefono cellulare in costanza di matrimonio (cfr. verbale incidente probatorio del 22/12/2020, pag. 31). Parte_1
Conclusivamente, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere rigettata, non risultando provate condotte violente ovvero violative dei
10 doveri coniugali di assistenza e solidarietà in capo al marito eziologicamente collegate all'insorgere della crisi coniugale, soprattutto ove si consideri il particolare contesto famigliare, segnato dalla malattia mentale della moglie, insorta già nei primi anni del matrimonio. (cfr. Cass. Civ, I Sez., ord. n. 10711 del 20/04/2023, in motivazione “ in tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza: In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale … , ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto — con riferimento
a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti
— se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturala situazione di impossibilità della convivenza (
Cass.13021/1995) ) .
Passando alla richiesta di addebito proposta dal resistente, va rilevato che le denunciate condotte improntate ad incontrollabili sbalzi d'umore (dall'apatia all'irascibilità), i ripetuti atti di autolesionismo, i comportamenti aggressivi verso i famigliari (commessi, peraltro, in epoca risalente, nella fase più acuta ed incontrollata della malattia), l'incapacità di occuparsi moralmente e materialmente dei figli e di contribuire al ménage famigliare appaiono, non tanto volontarie e consapevoli violazioni dei doveri verso il coniuge e verso i figli ( le principali vittime della malattia della madre ), quanto piuttosto diretta conseguenza della grave patologia
11 psichiatrica che ha relegato la ricorrente in una perenne condizione di sofferenza ed isolamento, incompatibile con un sereno rapporto coniugale.
Passando alla questione relativa al contributo di mantenimento in favore della resistente, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cc, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere, considerate le capacità dell'obbligato, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (giurisprudenza costante, cfr. da ultimo
Cass. 1162 del 2017; Cass. 12196 del 2017).
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, con l'espressione “redditi adeguati”, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (cfr. Cass. 2007 n 9915); tale dato, tuttavia, richiede un ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
l'esito negativo di detto accertamento, impone, poi, di procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (art. 156, comma 2, c.c.), quali ad esempio la durata della convivenza. In tale valutazione deve tenersi conto dell'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. 5817 del 2018).
12 Alla luce dei criteri sopra esposti, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- in costanza di convivenza matrimoniale, i coniugi hanno goduto di un discreto tenore di vita, vita assicurato, oltre che dalla proprietà della casa coniugale, dai redditi lavorativi del marito, titolare di un'autocarrozzeria;
- la convivenza matrimoniale ha avuto una lunga durata, di circa 30 anni (i coniugi si sono sposati nel 1990 ed il ricorso per separazione è stato depositato nel 2021);
- attualmente, il ricorrente svolge l'attività di carrozziere, come socio accomandante dell'impresa familiare costituita con i figli, con reddito annuale di € 20.603,00 nel 2019, di € 23.923,00 nel 2018 (cfr. dichiarazioni 2019 e 2020 CP_1
), mentre non sono state depositate le dichiarazioni fiscali relative alla
[...]
annualità 2020 e 2021, in violazione dell'ordinanza in data 30/11/2022, con la quale era stato ordinato alle parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative degli ultimi 3 anni
- la resistente non svolge attività lavorativa ed ha un reddito netto annuale di €
315,00 nel 2019, di € 315,00 nel 2020 e di € 305,00 nel 2021 (cfr. allegate dichiarazioni fiscali) ed è ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato;
- la stessa ha oggettivamente scarse possibilità di un proficuo inserimento nel mercato del lavoro, in ragione della grave patologia psichiatrica, della mancanza di esperienza professionale e dell'età ( per essere nata nel 1964)
Alla stregua degli elementi di valutazione sopra evidenziati, avuto riguardo, in un'ottica comparativa, alla disparità reddituale tra i coniugi, alla oggettiva difficoltà per la ricorrente di procurarsi redditi adeguati e tenuto altresì conto che il marito ha il godimento della casa coniugale mentre la moglie è attualmente ospitata a casa della madre, ritiene il Collegio di dover confermare l'assegno mensile di mantenimento di €
400, stabilito, in via provvisoria ed urgente , con l'ordinanza presidenziale in data
17/09/2021.
Infine, avuto riguardo all'esito della lite, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
13
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) rigetta le contrapposte domande di addebito della separazione;
3) conferma, in ordine al mantenimento della ricorrente, le disposizioni assunte, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza presidenziale in data 17/09/2021;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
5) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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