Ordinanza cautelare 13 aprile 2022
Parere definitivo 28 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01592/2025REG.PROV.COLL.
N. 00491/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2022, proposto da Comune di Gressan, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna n. 17;
contro
HA AS di LF LI e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Marconi in Genova, via XX Settembre 19/7;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Prima) n. 52 del 29 luglio 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di HA AS di LF LI e C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata aveva chiesto accertarsi la formazione del silenzio-assenso sull’istanza da lei presentata il 4 novembre del 2020 per essere autorizzata all’installazione di un dehors temporaneo su area in concessione, in località Pila-Fra. Chamolé a servizio del pubblico esercizio denominato “La Baraka”, nonché per l’annullamento del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico degli Enti Locali n.74 del 19 febbraio del 2021 contenente il diniego alla detta installazione.
Avverso la decisione la parte appellata deduce i seguenti motivi di appello:
a) ERRONEITÀ – CARENZA DI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO
b) ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO PER ALTRO PROFILO
2. Si è costituita in giudizio la società HA AS, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto si osserva che, con la nota depositata il 15 gennaio del 2024, la parte appellante - dopo aver rappresentato che le parti hanno raggiunto un’intesa stragiudiziale, definendo bonariamente la questione - ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, rappresentando che la parte appellata aderiva alla ridetta istanza.
4. Il fatto, per come rappresentato, integra una causa di estinzione del giudizio, ai sensi del comma 4 dell’art.84 del c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO