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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4711 / 2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RIZZO FABRIZIO CARMELO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione con ordinanza dell' 8.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 3/10/2024 come da note scritte depositate dalla parte ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/3/2023, adiva questo Tribunale per ivi sentire Parte_1
pronunciare la separazione personale e, previa decorrenza del termine ex lege previsto e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge a Catania (CT) in data 06/11/1975, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) al n. 1, parte 1, anno 2003.
La ricorrente deduceva che dal matrimonio erano nati i figli (il 24.9.2003), Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente, e (il 30.7.2007), ancora Persona_2
minorenne.
1 Chiedeva l'addebito della separazione al coniuge, per violazione del dovere di fedeltà; l'affido condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa familiare;
la corresponsione, da parte del resistente, di un assegno periodico quale contributo al mantenimento del figlio e di un assegno periodico quale contributo al proprio mantenimento.
non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato. CP_1
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 3/10/2024, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate mediante note scritte dalla sola parte ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di . Quest'ultimo non si è CP_1
costituito, nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La prolungata separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità del tentativo di conciliazione - stante la mancata costituzione del resistente - la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, avendo ritrovato sul cellulare del coniuge messaggi dal contenuto amoroso, scambiati via chat (whatsapp) con il numero di telefonia mobile 324 5550866, intestato alla persona con la quale era intrattenuta la relazione extraconiugale.
Con riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore
2 convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nel caso di specie è provata la violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge odierno resistente.
La ricorrente ha prodotto documentazione riproducente i messaggi ritrovati sul telefono cellulare del marito, dal tenore inequivoco (“Ti amo”, “Non vedo l'ora di stare insieme a te”, “Domani e per altri due giorni sei con me”, “Che bello Vita dormire e fare l'amore insieme per 3 giorni”, “la camera la posso disdire”, “volevo ringraziarti per la bellissima serata che mi hai regalato”…).
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà
e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17-
01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass. 14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270;
Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
Nel caso di specie, risulta provata l'infedeltà coniugale e poiché il resistente (rimanendo contumace) non ha dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto antecedente rispetto alla violazione da parte sua di tale primario obbligo matrimoniale e, quindi, neppure della mancanza di nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e crisi del loro rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 25618/2007), la separazione va a lui addebitata (sull'addebito della separazione nel caso di messaggi amorosi ritrovati sul cellulare del coniuge, causa della crisi coniugale si veda Cass., n. 5510/2017). Al riguardo va confermato il rigetto della prova per testi dedotta dalla ricorrente, in quanto generica, valutativa, oltre che irrilevante ai fini della decisione.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di fedeltà dell'Abate, con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
3 Non emergono elementi che ostino all'affidamento condiviso del figlio minore a Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre con la quale convive presso la casa coniugale (di proprietà dei genitori del resistente), che va assegnata alla ricorrente.
Gli incontri con il padre vanno rimessi alla volontà del figlio, ormai prossimo alla maggiore età.
Nulla va disposto in merito al figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente.
Deve porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1
con un assegno da determinarsi in euro ed euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie: tale contributo, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di documentazione reddituale, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento del minore e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari (la ricorrente la dichiarato che il coniuge svolge l'attività di bracciante agricolo, percependo una retribuzione mensile pari a circa
1500,00 euro e non è proprietario di beni immobili).
Nella specie emerge una differenza di reddito tra i coniugi idonea a giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale non ha prestato attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale;
appare congruo riconoscere alla un assegno di Pt_1
mantenimento pari a euro 150,00 mensili, con finalità integrativa dei redditi, onde consentirle di mantenere il pregresso tenore di vita nelle more del reperimento di una occupazione lavorativa.
Gli obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio e della coniuge decorrono dal mese di ottobre 2023, in cui è cessata la convivenza tra i coniugi, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 18.10.2023.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, dovendo ancora decorrere il termine ex lege previsto per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 4711/2023: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1
addebito a carico di;
CP_1 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la Persona_2
madre; assegna a la casa familiare;
Parte_1
rimette al gradimento del figlio minore gli incontri di quest'ultimo con il padre;
4 PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 250,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
PONE a carico di l'obbligo di pagare alla moglie, con decorrenza dal mese di CP_1
ottobre 2023, un assegno per il suo mantenimento pari ad euro 150,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
rimette alla decisione finale la statuizione sulle spese di lite;
Così deciso in Catania, in data 21/2/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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