Ordinanza cautelare 6 settembre 2017
Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01343/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F. Milizia n. 51;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del decreto -OMISSIS-, reso ed emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 5 aprile 2017 e notificato in data 3 maggio 2017 per il tramite del Commissariato di P.S. di Nardò.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che l’Amministrazione resistente ha documentato che in data 20.12.2017, con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, è stato revocato il provvedimento di DASPO, in questa sede gravato.
Ne deriva, che dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha visto soddisfatta, attraverso la pronuncia del giudice penale, la pretesa per cui vi è causa, sicché non vi sono elementi per ritenere che egli vanti un attuale e concreto interesse alla decisione di merito del presente giudizio.
Con dichiarazione depositata in data 18.7.2022, il ricorrente ha confermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Conseguentemente, gli elementi sopra evidenziati conducono a dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c ).
Le concrete modalità di definizione della lite consentono di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.