Articolo 2848 del Codice civile
Articolo 2752Articolo 2849
Versione
19 aprile 1942
Art. 2848.

(Nuova iscrizione dell'ipoteca).

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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