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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa M. Margherita Urso in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, ad esito della discussione orale svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti con le note scritte depositate, all'udienza cartolare del 08.05.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2129 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA
con sede Parte_1
in Bagheria, via Libertà n.26, partita IVA , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante signor , nato a [...] il 30 settembre Parte_1
1962 codice fiscale ed ivi residente in [...]
n.35; , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a Bagheria il [...], in [...], rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. tutti domiciliati ai fini del presente procedimento CP_1
presso lo studio del difensore sito in Bagheria, via Libertà n.26, domicilio
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
digitale: giusta procura alle liti allegata mediante Email_1
strumenti informatici e apposta in calce all'atto ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c.,
- parte attrice -
E
Cont
(ed. - Bagheria, CO SC Controparte_2
, in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. P.IVA_2
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 COSC_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fara Pipia, elettivamente domiciliato in
Bagheria, via Città di Palermo n. 112 e domicilio digitale: per mandato in calce all'originale della comparsa di Email_2
costituzione,
- parte convenuta – avente oggetto: opposizione delibera condominiale
******
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, poiché la delibera impugnata (del
29 maggio 2024) è stata sostituita con altra delibera condominiale;
- condanna il CO Controparte_5
SC , in persona del suo amministratore e legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_4
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.688,00 di cui € 291,00 per spese non imponibili ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. che ne ha fatto richiesta dichiarandosi CP_1
antistatario;
- visto l'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, condanna il Controparte_2
(ed. A/2) - Bagheria, CO SC , in persona del
[...] P.IVA_2
suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per questo giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa breve premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2
proprietaria di diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio
[...]
condominiale e quanto ai sig.ri e , insieme al germano Pt_1 CP_1
, proprietari di un'area libera, posta alle spalle dell'Edificio Controparte_6
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
condominiale, impugnavano la delibera assembleare adottata dal CP_2
il 29 maggio 2024, deducendone l'invalidità per ragioni riguardanti la mancata convocazione della società alla predetta assemblea e la violazione dei diritti individuali, nonché il difetto di potere del , in considerazione del CP_2
fatto che la decisione condominiale avrebbe violato i loro diritti individuali negando al il diritto di passaggio sull'area condominiale Controparte_7
asservita al predetto limitrofo fondo da loro concesso in comodato gratuito al predetto CP_7
Per tutti questi motivi, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera emessa il 29 maggio 2024 dall'assemblea ordinaria dei condomini del fabbricato in Bagheria, via Libertà n.35,
2. in via principale, accertare che la detta delibera è viziata, e quindi annullabile, non essendo stata regolarmente convocata l'odierna attrice Parte_1
[...]
3. ritenere e dichiarare la nullità della delibera impugnata, adottata in assoluto difetto di potere in relazione al diritto del terzo oggetto della delibera impugnata;
4. in ogni caso annullare o dichiarare la nullità della delibera per i motivi sopra espositi;
5. condannare il alle spese di lite nonché alla ulteriore somma per la mancata CP_2
comparizione senza giusto motivo al tentativo di mediazione promosso dagli istanti”.
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e CP_2
risposta, depositata in data 21.11.2024, con la quale contestava tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e ne chiedeva, pertanto. il rigetto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il convenuto rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Dire CP_2
e dichiarare i sig.ri in proprio e privi di legittimazione ad Parte_1 CP_1
agire e comunque privi di interesse all'azione e pertanto estrometterli dal giudizio;
Dire e dichiarare comunque inammissibili e improcedibili le domande proposte dagli odierni attori e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa,
e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettarle;
Vinte le spese.”.
Con decreto reso in data 24.11.2024, il Tribunale procedeva alle verifiche preliminari, assegnava ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
e confermava l'udienza del 06.02.2025 per la prosecuzione.
Alla predetta udienza, entrambe le parti chiedevano un breve rinvio in attesa della definizione del procedimento di mediazione che era stato avviato per l'impugnazione di un'altra delibera che aveva sostituito quella oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 20.02.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 08.05.2025, per la decisione e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note.
All'udienza dell'8.05.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, il
Tribunale decideva la causa con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, nel merito si rendono necessarie le seguneti considerazioni.
Condizione di procedibilità:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In via preliminare, deve darsi atto della condizione di procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito correttamente il procedimento di mediazione, introdotto da parte attrice e conclusosi con verbale negativo del
29.07.2024, per assenza ingiustificata del , quale parte invitata. CP_2
Mancata partecipazione alla mediazione:
La mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione obbligatoria è consentita solo in presenza di “giustificati motivi”.
Il Tribunale di Firenze ha ribadito l'importanza della partecipazione personale delle parti alla mediazione obbligatoria nell'ordinanza n. 3281/2024, chiarendo quando l'assenza della parte può considerarsi giustificata.
La mediazione obbligatoria mira a favorire la risoluzione delle controversie con il coinvolgimento diretto delle parti. L'art. 8 del Decreto legislativo n.28/2010, modificato dal Decreto legislativo n. 149/2022, sottolinea la necessità di partecipare personalmente alla procedura. L'eventuale delega a un rappresentante è possibile solo in presenza di “giustificati motivi”, ossia impedimenti concreti ed insormontabili.
Il legislatore ha introdotto tale obbligo per assicurare un confronto diretto, favorendo il dialogo tra le parti.
La partecipazione personale, anche da remoto, rappresenta infatti una condizione essenziale per il successo della mediazione.
Nel caso esaminato da questo Tribunale, si evidenzia che il CP_2
convenuto non partecipava all'incontro di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 29.07.2024).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il convenuto ha giustificato la mancata partecipazione del Condominio alla mediazione obbligatoria per una inadempienza dell'amministratore condominiale che non avrebbe avvertito l'assemblea della avvenuta richiesta di mediazione da parte della Parte_2
e dei sig.ri e .
[...] CP_1 Parte_1
Tuttavia, tali ragioni non sono supportate da documentazione né descritte con precisione.
Ad ogni modo, tale motivazione non è di per sé sufficiente per escludere la responsabilità del che non ha partecipato al procedimento di CP_2
mediazione, malgrado la regolare convocazione, effettuata all'indirizzo di posta certificata dell'Amministratore del Condominio, al quale veniva notificato l'atto di citazione.
La conseguenza di tale atteggiamento, non improntato a buona fede e correttezza e che obbliga la parte diligente ad introdurre un giudizio ordinario con evidente aggravamento del carico contenzioso dei tribunali civili, è prevista dall'8 del D.Lgs. n. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La citata norma accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
Ed invero, come rilevato dalla Corte di Appello di Milano “la ratio dell'introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 28/2010, risiede nell'intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. L'interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualità, l'esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Proprio in tale ottica deve essere letto il citato comma 4 bis, lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo l'interesso pubblico sopra menzionato.
Oltre a prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte diligente, tale condotta può essere quindi valorizzata dal Giudice per ritenere raggiunta la piena prova della fondatezza della pretesa.
La sentenza del Tribunale di Locri n. 592 del 2023 si è occupata di un aspetto particolare, ossia la regolamentazione delle spese processuali conseguenti alla mancata partecipazione del soggetto convenuto alla procedura di mediazione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nel caso di specie, il Tribunale ha censurato la mancata partecipazione del convenuto alla procedura di mediazione con la condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidare nel rispetto dei valori minimi delle tariffe forensi vigenti, alla luce delle attività svolte e delle questioni oggetto di trattazione.
In riferimento alle sanzioni applicabili alla parte che non partecipa al procedimento di mediazione l'art 8 comma 4-bis del d.lgs 28/2010 prevede che “…il giudice condanna la parte costituita che nei casi previsti dall'articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Per ultimo, il Tribunale di Trani nella sentenza n. 389/2025 precisa che la sanzione finanziaria prevista dalla normativa, e comminata dal giudice se una parte processuale non si presenta al primo appuntamento della mediazione senza giustificazione, trova applicazione unicamente nelle situazioni in cui la mediazione è obbligatoria per legge.
Su tale questione, il Tribunale ricorda che indubbiamente la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria della parte convenuta, regolarmente convocata, debba essere considerata ai fini della valutazione delle prove raccolte durante il processo, in base alla combinazione degli articoli 12 comma 1 del decreto legislativo 28/2010 e 116 del codice di procedura civile. Inoltre, quando la mediazione è un requisito necessario per poter avviare la causa, il giudice è tenuto a condannare la parte che si è
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
costituita in giudizio, ma non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza una valida ragione, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, da versare nelle casse dello Stato.
Da quanto sopra esposto, ritiene questo Tribunale che al CP_2
convenuto deve essere applicata la sanzione contemplata dalla norma sopra richiamata, poiché - trattandosi di materia soggetta alla mediazione obbligatoria – si è reso indisponibile a trovare una soluzione bonaria alla controversia, costringendo così parte attrice a promuovere il presente giudizio con conseguente aggravio di costi.
Cessazione della materia del contendere:
Parte attrice ha evidenziato che, dopo l'introduzione del giudizio, il ha indetto nuova assemblea, questa volta comunicata a mezzo CP_2
pec alla società attrice, per il giorno 11 dicembre 2024, in seno alla quale i
Condomini, ad eccezione del legale rappresentante della società
[...]
hanno proceduto alla sostituzione della delibera oggi Parte_1
impugnata.
Dalla sostituzione così operata deriva la cessazione della materia del contendere stante la revoca della delibera impugnata, oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, al fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio (avendo nella specie parte attrice chiesto la refusione delle spese) il giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale (in argomento si veda Cass. 13 settembre 2007,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
n. 19160 e 11.2.2015, n. 2719. Tribunale di Milano, sentenza del 6.10.2020, n.
5982).
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Occorre, pertanto, verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria risulta essere stata espletata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
In ordine alle spese di lite, nel caso di cessazione della materia del contendere, le stesse vengono disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. e, pertanto, il giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari, salvo che — nell'ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti — non ritenga di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Nella specie, i condomini, impugnando la delibera assembleare de qua, avevano contestato che vi era stata violazione del combinato disposto dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. e dell'art. 1136 c.c., per non essere stati convocati
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
all'assemblea condominiale calendata per i giorni 28 maggio 2024 (in prima convocazione) e 29 maggio 2024 (in seconda convocazione).
Va, preliminarmente, ricordato che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera potrà quindi essere annullata, in base a quanto disposto dall'art. 1137 c.c., su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
A sua volta, l'art. 1136, comma 6, c.c., statuisce che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Si rileva, altresì, che in casi del genere l'onere di provare la regolare convocazione di tutti i condomini grava sul , in persona del suo CP_2
amministratore pro tempore, non potendosi porre a carico del condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità dell'assemblea (si vedano, ex multis, Cass. civ., n.
24132/2009, n. 5354/2011; n. 22685/2014).
Nel caso di specie il , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che la CP_2
convocazione era stata fatta con comunicazione all'indirizzo e-mail ordinario,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contenente la convocazione e l'ordine del giorno e che tale modalità di convocazione era in uso tra le parti e che la non aveva Parte_1
mai contestato tale modus operandi.
Sul punto, va evidenziato che, in effetti, l'art. 66 disp. att. c.c. non prevede che le convocazioni dell'assemblea condominiale possano essere comunicate all'indirizzo e-mail oridnario.
In ogni caso, il non ha fornito alcuna prova della corretta CP_2
convocazione dei condomini.
Pertanto, il non ha adempiuto all'onere, su di esso incombente, CP_2
di provare la regolare convocazione dei condomini che oggi hanno impugnato la delibera del 29 maggio 2024.
Parte attrice, invece, ha prodotto le convocazioni delle assemblee condominiali effettuate a mezzo pec alla società Edilizia Commericiale, alle quali l'Amministratore aveva preso parte.
Nel caso sottoposto allo scrutinio di questo Tribunale, parte attrice ha rappresentato che il convenuto – preso atto della irregolare CP_2
convocazione degli attori - ha inteso porre rimedio alla delibera viziata, adottando una nuova delibera, emendata dalla palese irregolarità di quella sostituita.
L'assemblea condominiale ha, pertanto, adottato la nuova delibera dopo la notifica dell'atto di citazione, che ha introdotto il presente giudizio.
Da quanto sopra, si desume che l'assemblea condominiale era consapevole della manifesta invalidità della delibera del 29 maggio 2024, che, a sua volta,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
era stata adottata in sostituzione di precedente delibera condominiale del 24 febbraio 2024, avente identico contenuto.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per la declaratoria della cessazione della materia del contendere ma, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il deve essere condannato al CP_2
pagamento delle spese di questo giudizio.
In particolare, per la liquidazione delle spese, si applicano i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, con le recenti modifiche apportate dal DM n.
147/2022 e dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 secondo la natura ed il valore della causa e le attività difensive effettivamente svolte, da distrarre in favore dell'avv. che si è dichiarato antistatario. CP_1
Così deciso in Termini Imerese, il 08.05.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa M. Margherita Urso in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, ad esito della discussione orale svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti con le note scritte depositate, all'udienza cartolare del 08.05.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2129 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA
con sede Parte_1
in Bagheria, via Libertà n.26, partita IVA , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante signor , nato a [...] il 30 settembre Parte_1
1962 codice fiscale ed ivi residente in [...]
n.35; , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a Bagheria il [...], in [...], rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. tutti domiciliati ai fini del presente procedimento CP_1
presso lo studio del difensore sito in Bagheria, via Libertà n.26, domicilio
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
digitale: giusta procura alle liti allegata mediante Email_1
strumenti informatici e apposta in calce all'atto ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c.,
- parte attrice -
E
Cont
(ed. - Bagheria, CO SC Controparte_2
, in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. P.IVA_2
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 COSC_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fara Pipia, elettivamente domiciliato in
Bagheria, via Città di Palermo n. 112 e domicilio digitale: per mandato in calce all'originale della comparsa di Email_2
costituzione,
- parte convenuta – avente oggetto: opposizione delibera condominiale
******
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, poiché la delibera impugnata (del
29 maggio 2024) è stata sostituita con altra delibera condominiale;
- condanna il CO Controparte_5
SC , in persona del suo amministratore e legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_4
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.688,00 di cui € 291,00 per spese non imponibili ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. che ne ha fatto richiesta dichiarandosi CP_1
antistatario;
- visto l'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, condanna il Controparte_2
(ed. A/2) - Bagheria, CO SC , in persona del
[...] P.IVA_2
suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per questo giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa breve premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2
proprietaria di diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio
[...]
condominiale e quanto ai sig.ri e , insieme al germano Pt_1 CP_1
, proprietari di un'area libera, posta alle spalle dell'Edificio Controparte_6
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
condominiale, impugnavano la delibera assembleare adottata dal CP_2
il 29 maggio 2024, deducendone l'invalidità per ragioni riguardanti la mancata convocazione della società alla predetta assemblea e la violazione dei diritti individuali, nonché il difetto di potere del , in considerazione del CP_2
fatto che la decisione condominiale avrebbe violato i loro diritti individuali negando al il diritto di passaggio sull'area condominiale Controparte_7
asservita al predetto limitrofo fondo da loro concesso in comodato gratuito al predetto CP_7
Per tutti questi motivi, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera emessa il 29 maggio 2024 dall'assemblea ordinaria dei condomini del fabbricato in Bagheria, via Libertà n.35,
2. in via principale, accertare che la detta delibera è viziata, e quindi annullabile, non essendo stata regolarmente convocata l'odierna attrice Parte_1
[...]
3. ritenere e dichiarare la nullità della delibera impugnata, adottata in assoluto difetto di potere in relazione al diritto del terzo oggetto della delibera impugnata;
4. in ogni caso annullare o dichiarare la nullità della delibera per i motivi sopra espositi;
5. condannare il alle spese di lite nonché alla ulteriore somma per la mancata CP_2
comparizione senza giusto motivo al tentativo di mediazione promosso dagli istanti”.
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e CP_2
risposta, depositata in data 21.11.2024, con la quale contestava tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e ne chiedeva, pertanto. il rigetto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il convenuto rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Dire CP_2
e dichiarare i sig.ri in proprio e privi di legittimazione ad Parte_1 CP_1
agire e comunque privi di interesse all'azione e pertanto estrometterli dal giudizio;
Dire e dichiarare comunque inammissibili e improcedibili le domande proposte dagli odierni attori e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa,
e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettarle;
Vinte le spese.”.
Con decreto reso in data 24.11.2024, il Tribunale procedeva alle verifiche preliminari, assegnava ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
e confermava l'udienza del 06.02.2025 per la prosecuzione.
Alla predetta udienza, entrambe le parti chiedevano un breve rinvio in attesa della definizione del procedimento di mediazione che era stato avviato per l'impugnazione di un'altra delibera che aveva sostituito quella oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 20.02.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 08.05.2025, per la decisione e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note.
All'udienza dell'8.05.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, il
Tribunale decideva la causa con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, nel merito si rendono necessarie le seguneti considerazioni.
Condizione di procedibilità:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In via preliminare, deve darsi atto della condizione di procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito correttamente il procedimento di mediazione, introdotto da parte attrice e conclusosi con verbale negativo del
29.07.2024, per assenza ingiustificata del , quale parte invitata. CP_2
Mancata partecipazione alla mediazione:
La mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione obbligatoria è consentita solo in presenza di “giustificati motivi”.
Il Tribunale di Firenze ha ribadito l'importanza della partecipazione personale delle parti alla mediazione obbligatoria nell'ordinanza n. 3281/2024, chiarendo quando l'assenza della parte può considerarsi giustificata.
La mediazione obbligatoria mira a favorire la risoluzione delle controversie con il coinvolgimento diretto delle parti. L'art. 8 del Decreto legislativo n.28/2010, modificato dal Decreto legislativo n. 149/2022, sottolinea la necessità di partecipare personalmente alla procedura. L'eventuale delega a un rappresentante è possibile solo in presenza di “giustificati motivi”, ossia impedimenti concreti ed insormontabili.
Il legislatore ha introdotto tale obbligo per assicurare un confronto diretto, favorendo il dialogo tra le parti.
La partecipazione personale, anche da remoto, rappresenta infatti una condizione essenziale per il successo della mediazione.
Nel caso esaminato da questo Tribunale, si evidenzia che il CP_2
convenuto non partecipava all'incontro di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 29.07.2024).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il convenuto ha giustificato la mancata partecipazione del Condominio alla mediazione obbligatoria per una inadempienza dell'amministratore condominiale che non avrebbe avvertito l'assemblea della avvenuta richiesta di mediazione da parte della Parte_2
e dei sig.ri e .
[...] CP_1 Parte_1
Tuttavia, tali ragioni non sono supportate da documentazione né descritte con precisione.
Ad ogni modo, tale motivazione non è di per sé sufficiente per escludere la responsabilità del che non ha partecipato al procedimento di CP_2
mediazione, malgrado la regolare convocazione, effettuata all'indirizzo di posta certificata dell'Amministratore del Condominio, al quale veniva notificato l'atto di citazione.
La conseguenza di tale atteggiamento, non improntato a buona fede e correttezza e che obbliga la parte diligente ad introdurre un giudizio ordinario con evidente aggravamento del carico contenzioso dei tribunali civili, è prevista dall'8 del D.Lgs. n. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“).
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La citata norma accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
Ed invero, come rilevato dalla Corte di Appello di Milano “la ratio dell'introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 28/2010, risiede nell'intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. L'interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualità, l'esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Proprio in tale ottica deve essere letto il citato comma 4 bis, lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo l'interesso pubblico sopra menzionato.
Oltre a prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte diligente, tale condotta può essere quindi valorizzata dal Giudice per ritenere raggiunta la piena prova della fondatezza della pretesa.
La sentenza del Tribunale di Locri n. 592 del 2023 si è occupata di un aspetto particolare, ossia la regolamentazione delle spese processuali conseguenti alla mancata partecipazione del soggetto convenuto alla procedura di mediazione.
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Nel caso di specie, il Tribunale ha censurato la mancata partecipazione del convenuto alla procedura di mediazione con la condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidare nel rispetto dei valori minimi delle tariffe forensi vigenti, alla luce delle attività svolte e delle questioni oggetto di trattazione.
In riferimento alle sanzioni applicabili alla parte che non partecipa al procedimento di mediazione l'art 8 comma 4-bis del d.lgs 28/2010 prevede che “…il giudice condanna la parte costituita che nei casi previsti dall'articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Per ultimo, il Tribunale di Trani nella sentenza n. 389/2025 precisa che la sanzione finanziaria prevista dalla normativa, e comminata dal giudice se una parte processuale non si presenta al primo appuntamento della mediazione senza giustificazione, trova applicazione unicamente nelle situazioni in cui la mediazione è obbligatoria per legge.
Su tale questione, il Tribunale ricorda che indubbiamente la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria della parte convenuta, regolarmente convocata, debba essere considerata ai fini della valutazione delle prove raccolte durante il processo, in base alla combinazione degli articoli 12 comma 1 del decreto legislativo 28/2010 e 116 del codice di procedura civile. Inoltre, quando la mediazione è un requisito necessario per poter avviare la causa, il giudice è tenuto a condannare la parte che si è
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costituita in giudizio, ma non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza una valida ragione, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, da versare nelle casse dello Stato.
Da quanto sopra esposto, ritiene questo Tribunale che al CP_2
convenuto deve essere applicata la sanzione contemplata dalla norma sopra richiamata, poiché - trattandosi di materia soggetta alla mediazione obbligatoria – si è reso indisponibile a trovare una soluzione bonaria alla controversia, costringendo così parte attrice a promuovere il presente giudizio con conseguente aggravio di costi.
Cessazione della materia del contendere:
Parte attrice ha evidenziato che, dopo l'introduzione del giudizio, il ha indetto nuova assemblea, questa volta comunicata a mezzo CP_2
pec alla società attrice, per il giorno 11 dicembre 2024, in seno alla quale i
Condomini, ad eccezione del legale rappresentante della società
[...]
hanno proceduto alla sostituzione della delibera oggi Parte_1
impugnata.
Dalla sostituzione così operata deriva la cessazione della materia del contendere stante la revoca della delibera impugnata, oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, al fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio (avendo nella specie parte attrice chiesto la refusione delle spese) il giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale (in argomento si veda Cass. 13 settembre 2007,
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n. 19160 e 11.2.2015, n. 2719. Tribunale di Milano, sentenza del 6.10.2020, n.
5982).
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Occorre, pertanto, verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria risulta essere stata espletata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
In ordine alle spese di lite, nel caso di cessazione della materia del contendere, le stesse vengono disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. e, pertanto, il giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari, salvo che — nell'ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti — non ritenga di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Nella specie, i condomini, impugnando la delibera assembleare de qua, avevano contestato che vi era stata violazione del combinato disposto dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. e dell'art. 1136 c.c., per non essere stati convocati
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all'assemblea condominiale calendata per i giorni 28 maggio 2024 (in prima convocazione) e 29 maggio 2024 (in seconda convocazione).
Va, preliminarmente, ricordato che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera potrà quindi essere annullata, in base a quanto disposto dall'art. 1137 c.c., su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
A sua volta, l'art. 1136, comma 6, c.c., statuisce che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Si rileva, altresì, che in casi del genere l'onere di provare la regolare convocazione di tutti i condomini grava sul , in persona del suo CP_2
amministratore pro tempore, non potendosi porre a carico del condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità dell'assemblea (si vedano, ex multis, Cass. civ., n.
24132/2009, n. 5354/2011; n. 22685/2014).
Nel caso di specie il , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che la CP_2
convocazione era stata fatta con comunicazione all'indirizzo e-mail ordinario,
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contenente la convocazione e l'ordine del giorno e che tale modalità di convocazione era in uso tra le parti e che la non aveva Parte_1
mai contestato tale modus operandi.
Sul punto, va evidenziato che, in effetti, l'art. 66 disp. att. c.c. non prevede che le convocazioni dell'assemblea condominiale possano essere comunicate all'indirizzo e-mail oridnario.
In ogni caso, il non ha fornito alcuna prova della corretta CP_2
convocazione dei condomini.
Pertanto, il non ha adempiuto all'onere, su di esso incombente, CP_2
di provare la regolare convocazione dei condomini che oggi hanno impugnato la delibera del 29 maggio 2024.
Parte attrice, invece, ha prodotto le convocazioni delle assemblee condominiali effettuate a mezzo pec alla società Edilizia Commericiale, alle quali l'Amministratore aveva preso parte.
Nel caso sottoposto allo scrutinio di questo Tribunale, parte attrice ha rappresentato che il convenuto – preso atto della irregolare CP_2
convocazione degli attori - ha inteso porre rimedio alla delibera viziata, adottando una nuova delibera, emendata dalla palese irregolarità di quella sostituita.
L'assemblea condominiale ha, pertanto, adottato la nuova delibera dopo la notifica dell'atto di citazione, che ha introdotto il presente giudizio.
Da quanto sopra, si desume che l'assemblea condominiale era consapevole della manifesta invalidità della delibera del 29 maggio 2024, che, a sua volta,
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era stata adottata in sostituzione di precedente delibera condominiale del 24 febbraio 2024, avente identico contenuto.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per la declaratoria della cessazione della materia del contendere ma, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il deve essere condannato al CP_2
pagamento delle spese di questo giudizio.
In particolare, per la liquidazione delle spese, si applicano i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, con le recenti modifiche apportate dal DM n.
147/2022 e dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 secondo la natura ed il valore della causa e le attività difensive effettivamente svolte, da distrarre in favore dell'avv. che si è dichiarato antistatario. CP_1
Così deciso in Termini Imerese, il 08.05.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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