TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 316 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Sig. con sede in 20010 Bernate Ticino Parte_2
(MI), Via Delle Industrie n. 13 rappresentata e difesa dall'Avv.
Elena Tortorella ed elettivamente domiciliata pressa lo studio della stessa sito in 20082 Binasco (MI), Via Cavour n.4, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
Attrice
E
- Contumace CP_1
Convenuto
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
7 maggio 2025 da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 Con atto di citazione notificato in data 25.01.2024 la Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere il
[...] CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa dell'inesatto adempimento nell'esecuzione della prestazione pattuita, nonché la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale conferitagli;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, deduceva che, in data 2019, conferiva al convenuto l'incarico di espletare l'attività professionale inerente l'istituto di cui all'art. 182 ter L.F., affidandogli il compito di redigere l'attestazione ex art. 161 L.F,. necessaria per la valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza ex art. 182 ter;
questa veniva depositata dalla nel mese di novembre 2019 ed era sottoposta Parte_1
all'esame dell'Agenzia delle Entrate, che richiedeva integrazioni documentali, venendo accertata la lacunosità dell'attestazione redatta dal nel novembre 2021. CP_1
La società attrice, sosteneva che, nonostante l'incarico fosse stato conferito nel mese di luglio 2019, il redigeva e CP_1
presentava all'Agenzia delle Entrate l'attestazione ex art 161
L.F. solo due anni dopo e solo a seguito di vari solleciti da parte dell'Ente.
Inoltre, a seguito della suddetta attestazione l'Ente richiedeva delle integrazioni, la certificazione ex art. 161 L.F. veniva nuovamente presentata da ma a causa della lacunosità CP_1
della stessa, l'istanza ex art. 182 ter L.F. veniva rigettata.
pagina 2 di 12 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, nonché l'acquisizione delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 13.03.2025.
Con ordinanza del 27.03.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo rilevato che il documento 5 allegato alla citazione e indispensabile ai fini della decisione, risultava essere illeggibile nella modalità in cui veniva depositato.
Pertanto, si invitava parte attrice al rideposito dello stesso ai fine della sua utilizzabilità. Infine, la causa veniva nuovamente riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta emerge che, in data 12.07.2019, le parti sottoscrivevano una proposta di incarico professionale per la relazione attestata del professionista ex art. 182 quinquies L.F.
L'art 2 del suddetto contratto recitava: “La versa Parte_1
in stato di crisi che si ritiene transitorio e superabile attraverso l'accesso ad una procedura concorsuale che, in questa fase, si può ipotizzare essere un Accordo di Ristrutturazione del Debito ai sensi dell'art. 182 bis della L.F. La per quanto Parte_1
sopra intende depositare istanza di ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F. al competente tribunale di Milano. Tutto ciò premesso, si renderà necessaria, a breve, la stesura di un'attestazione ex art. 182 bis
L.F.”
Come risulta dalla documentazione depositata, in data
5.11.2019, la società attrice, tramite il professionista incaricato
, presentava all'Agenzia delle Entrate, istanza di Pt_3
pagina 3 di 12 transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., al fine di saldare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Erario attraverso un accordo stragiudiziale che doveva essere successivamente omologato dal Giudice competente.
Dalla lettura degli atti prodotti si evince che, con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, nel Novembre 2021, la stessa affermava: “In riferimento alla procedura in oggetto e alla pec del 5.11.2021, comunico quanto segue…..L'Art. 182 ter comma
5 L.F., stabilisce che la proposta di transazione fiscale deve essere presentata corredata dalla documentazione ex art 161
L.F. Nonostante i vari solleciti, soltanto in data 5.11.2021 è stata prodotta l'attestazione a firma del Dott. in seguito CP_1
alla espressa richiesta dell'11.10.2021 pec. Prot. n. 0342698 con la quale si invitava la ricorrente a presentare la documentazione mancante entro il 19.10.2021, pena l'archiviazione della procedura, termine prorogato al
02.11.2021.”
L'attrice, a seguito di tale comunicazione, chiedeva spiegazioni sia al convenuto che al professionista incaricato , che Pt_3
seguiva la società attrice e aveva contatti con l'Agenzia delle
Entrate; entrambi rassicuravano la circa il Parte_1
deposito dell'integrazione richiesta.
Nonostante ciò, in data 20.01.2022, l'Agenzia delle Entrate rigettava la proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. presentata nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., poiché, nonostante la richiesta di pagina 4 di 12 integrazione, il convenuto in data 15/11/2021 presentava una nuova attestazione ex art. 161 L.F. carente degli elementi necessari per la valutazione della proposta di transazione fiscale.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate riscontrava la lacunosità dell'attestazione prodotta dal professionista, la mancanza di garanzie e durata del piano, nonché la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria e la poca chiarezza nei dati.
La a questo punto, nel Marzo 2022 si rivolgeva Parte_1
ad altri professionisti per procedere alla presentazione di una nuova istanza e successiva attestazione ex art. 161 L.F.: tale istanza veniva accolta in data 15.12.2022 e veniva redatto l'accordo di ristrutturazione del debito, omologato dal Tribunale di Milano in data 20.07.2023, come si evince dalla documentazione prodotta.
Parte attrice, dunque, lamentava negligenza nell'operato del convenuto, che -a causa di un comportamento imprudente ed imperito- comprometteva l'accettazione della proposta transattiva formulata dalla società attrice nel 2019 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, proposta che invece veniva accolta nel 2022 nonostante i termini dell'accordo fossero rimasti invariati.
Ciò comportava un danno economico per la società attrice, che si vedeva costretta ad un esborso maggiore rispetto a quello che avrebbe dovuto sostenere se l'istanza fosse stata correttamente presentata e dunque accettata dall'Ente.
pagina 5 di 12 Invero, nel 2021, la concessione della rateizzazione decennale era subordinata ad un tasso legale stabilito per legge pari all'1,25% invece nel 2023 il tasso legale era pari al 5%; tanto comportava un danno pari ad € 332.712,04 risultante dalla differenza tra quello che la società attrice avrebbe dovuto corrispondere all'Agenzia delle Entrate, a titolo di interessi per il piano di riparto decennale nel 2021 (se l'attestazione fosse stata correttamente presenta dal convenuto) e quanto invece l'attrice si ritrovava a dover esborsare nel 2023.
Giova precisare che è da ravvisarsi la responsabilità professionale del commercialista quando il professionista si rende inadempiente al mandato conferitogli dal cliente. Nel caso in esame, trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del contratto, mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto dello stesso e che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa.
In riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito e del nesso riconducibile al suddetto negligente comportamento.
Dunque, il commercialista che non esegue correttamente l'incarico conferitogli incorre in responsabilità; al fine di esaminare la responsabilità del professionista bisogna far riferimento all'art. 1176 rubricato “diligenza nell'adempimento”, che al comma 2 recita: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, pagina 6 di 12 dunque, la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente è quella del professionista di preparazione tecnica e di attenzioni medie.
Dunque, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta
(Tribunale di Milano, n. 11515/2016).
Nel caso di specie, la negligenza del professionista attestatore ha impedito alla società attrice di giungere all'accordo nel 2021, obbligandola a rivolgersi ad altro commercialista che, fornendo l'attestazione completa ha consentito il raggiungimento dell'accordo alle medesime condizioni ma con l'applicazione di un tasso di interesse legale maggiore.
Invero, il professionista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (Tribunale di Milano, n. 4976/2016).
Tanto si verificava nel caso in esame in quanto l'Agenzia delle
Entrate, nel mese di gennaio 2022 rigettava l'istanza ex art 182 ter L.F., a seguito della ricezione, tardiva e carente degli elementi essenziali, dell'attestazione ex art 161 L.F. del convenuto;
pertanto l'attrice si vedeva costretta a ripresentare, una nuova istanza ex art 182 ter L.F., con il medesimo contenuto in merito alle modalità di riduzione e rientro del pagina 7 di 12 debito erariale, ma accompagnata da una corretta e completa attestazione ex art 161 L.F. a firma del nuovo professionista.
Tale istanza veniva accolta in data 15.12.2022 e nel mese di gennaio 2023, l'attrice sottoscriveva con l'Ente un accordo di ristrutturazione con piano di riparto decennale al quale venivano applicati interessi legali al tasso vigente, pari al 5%.
Tali circostanze venivano confermate dai testi escussi, invero il teste avvocato e collaboratore di studio Testimone_1
dell'Avv. Tortorella all'epoca dei fatti, all'udienza del 21.10.2024 confermava il capo 1 e 2 dell'atto di citazione in merito alla circostanza che nel luglio 2019 veniva conferito incarico a CP_1
di redigere attestazione ex art. 161 L.F. e gli veniva consegnata tutta la documentazione da lui richiesta al fine di esperire l'incarico conferitogli, per il tramite di . Pt_3
Le medesime circostanze venivano confermate anche dal teste alla medesima udienza, la quale era a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto socia della Parte_1
e precisava: “ho conferito l'incarico a personalmente”
[...] CP_1
e sul capo 2 dichiarava: “ aveva tutta la Pt_3
documentazione e gliela chiese… ho consegnato tutta la CP_1
documentazione che mi è stata chiesta”.
Inoltre, il teste conferma la circostanza di cui al capo 6 Tes_1
circa il conferimento ad altri professionisti dell'incarico di redigere nuovamente l'istanza ex art. 182 ter in quanto l'attestazione precedentemente depositata risultava carente che veniva rigettata dall'agenzia delle entrate, precisa: “ero presente”.
pagina 8 di 12 Anche il teste confermava il capo 6 e precisava: “è vero, ci Pt_2
eravamo sentiti con l'agenzia delle entrate, che ci aveva ribadito le motivazioni del rigetto, per cui cambiammo commercialista e professionista attestatore”.
Infine, confermava il capo 7 sulla circostanza che Tes_1
l'istanza presentata nel 2023 era analoga a quella presentata da nel 2019 per gli importi ma precisa: “era integrata, visto le CP_1
carenze del Dott. degli elementi necessari”. CP_1
Stessa conferma veniva data dal teste che aggiungeva: “è Pt_2
vero, era uguale in termini economici ma era integrata degli elementi carenti”.
Tanto prova, il nesso tra il negligente operato del convenuto ed il danno economico subito dall'attrice; pertanto, accertata l'imprudenza professionale del commercialista, lo stesso dovrà risarcire il danno subito dal cliente.
Con riferimento al danno risarcibile, il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 9051/2019, ha statuito che in caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma “dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista”.
Nel caso in esame, gli oneri maggiori che la società attrice si è ritrovata a dover sostenere, sono gli interessi per il piano di riparto decennale proposto nel 2023 a seguito della riproposizione dell'istanza ex art. 182 ter L.F., corredata dall'attestazione del nuovo professionista, che veniva accolta.
pagina 9 di 12 Tali interessi risultano essere maggiori di quelli che invece l'attrice avrebbe dovuto corrispondere nel 2021, se il convenuto avesse inoltrato correttamente l'attestazione ottenendo così
l'accoglimento dell'istanza ex art. 182 ter L.F., in quanto il tasso legale vigente all'epoca era pari all'1,25% e dunque l'attrice avrebbe dovuto corrispondere all'Agenzia delle Entrate la somma di € 113.977,78 a titolo di interessi per il piano di riparto decennale proposto, come risulta documentalmente provato.
Invece, il tasso legale vigente nel 2023, quando veniva riproposto il piano di riparto era pari al 5% e dunque la somma da versare a titolo di interessi risultava pari ad € 446.689,82.
Dunque, la differenza tra gli interessi dovuti secondo il piano di riparto collegato all'accordo di ristrutturazione raggiunto e quelli dovuti in caso di sottoscrizione dell'accordo nel 2021, pari ad €
332.712,04, risulta essere il danno economico patito dalla a causa dell'errore professionale imputabile al Parte_1
convenuto.
Infine, accertato l'inadempimento del convenuto, dovuto a negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico conferitogli, comportamento che determinava un aggravio dei costi da sostenere per l'attrice per lo svolgimento della medesima pratica che avrebbe dovuto eseguire correttamente ed essendo l'obbligazione assunta dal professionista CP_1
un'obbligazione di risultato, si ritiene doversi accogliere la domanda di parte attrice di restituzione della somma di €
5.200,00 quale esborso per il pagamento effettuato al convenuto, risultando lo stesso provato mediante deposito della pagina 10 di 12 notula n. 1/2019 del professionista del 12.07.2019 di €
5.200,00 a titolo di compenso professionale versato all'atto della sottoscrizione del conferimento incarico nonché deposito delle distinte di bonifici effettuati nei confronti del commercialista a titolo di acconto e saldo della predetta notula, rispettivamente in data 18.10.2019 e 22.04.2020.
Dunque, l'attrice ha fornito prova dei fatti costitutivi che hanno determinato l'origine del rapporto e del nesso causale tra la negligenza del convenuto e il danno subito dalla società
di contro la convenuta non costituendosi non Parte_1
ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Invero, secondo il principio di non contestazione, i fatti non specificatamente contestati, costituiscono di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo.
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti si è espressamente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”. (Cass. n.
1540/2007).
Per tali motivi, alla stregua di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attrice è fondata e va dunque accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata pagina 11 di 12 all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione notificato in Parte_1
data 25/01/2024 nei confronti di , ogni altra CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 332.712,04 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla restituzione della somma di € 5.200,00, versata a titolo di corrispettivo, oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in €
1.268,00 per spese, € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria ed €
3.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 14/05/2023
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 316 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Sig. con sede in 20010 Bernate Ticino Parte_2
(MI), Via Delle Industrie n. 13 rappresentata e difesa dall'Avv.
Elena Tortorella ed elettivamente domiciliata pressa lo studio della stessa sito in 20082 Binasco (MI), Via Cavour n.4, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
Attrice
E
- Contumace CP_1
Convenuto
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
7 maggio 2025 da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 Con atto di citazione notificato in data 25.01.2024 la Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere il
[...] CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa dell'inesatto adempimento nell'esecuzione della prestazione pattuita, nonché la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale conferitagli;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, deduceva che, in data 2019, conferiva al convenuto l'incarico di espletare l'attività professionale inerente l'istituto di cui all'art. 182 ter L.F., affidandogli il compito di redigere l'attestazione ex art. 161 L.F,. necessaria per la valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza ex art. 182 ter;
questa veniva depositata dalla nel mese di novembre 2019 ed era sottoposta Parte_1
all'esame dell'Agenzia delle Entrate, che richiedeva integrazioni documentali, venendo accertata la lacunosità dell'attestazione redatta dal nel novembre 2021. CP_1
La società attrice, sosteneva che, nonostante l'incarico fosse stato conferito nel mese di luglio 2019, il redigeva e CP_1
presentava all'Agenzia delle Entrate l'attestazione ex art 161
L.F. solo due anni dopo e solo a seguito di vari solleciti da parte dell'Ente.
Inoltre, a seguito della suddetta attestazione l'Ente richiedeva delle integrazioni, la certificazione ex art. 161 L.F. veniva nuovamente presentata da ma a causa della lacunosità CP_1
della stessa, l'istanza ex art. 182 ter L.F. veniva rigettata.
pagina 2 di 12 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, nonché l'acquisizione delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 13.03.2025.
Con ordinanza del 27.03.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo rilevato che il documento 5 allegato alla citazione e indispensabile ai fini della decisione, risultava essere illeggibile nella modalità in cui veniva depositato.
Pertanto, si invitava parte attrice al rideposito dello stesso ai fine della sua utilizzabilità. Infine, la causa veniva nuovamente riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta emerge che, in data 12.07.2019, le parti sottoscrivevano una proposta di incarico professionale per la relazione attestata del professionista ex art. 182 quinquies L.F.
L'art 2 del suddetto contratto recitava: “La versa Parte_1
in stato di crisi che si ritiene transitorio e superabile attraverso l'accesso ad una procedura concorsuale che, in questa fase, si può ipotizzare essere un Accordo di Ristrutturazione del Debito ai sensi dell'art. 182 bis della L.F. La per quanto Parte_1
sopra intende depositare istanza di ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F. al competente tribunale di Milano. Tutto ciò premesso, si renderà necessaria, a breve, la stesura di un'attestazione ex art. 182 bis
L.F.”
Come risulta dalla documentazione depositata, in data
5.11.2019, la società attrice, tramite il professionista incaricato
, presentava all'Agenzia delle Entrate, istanza di Pt_3
pagina 3 di 12 transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., al fine di saldare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Erario attraverso un accordo stragiudiziale che doveva essere successivamente omologato dal Giudice competente.
Dalla lettura degli atti prodotti si evince che, con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, nel Novembre 2021, la stessa affermava: “In riferimento alla procedura in oggetto e alla pec del 5.11.2021, comunico quanto segue…..L'Art. 182 ter comma
5 L.F., stabilisce che la proposta di transazione fiscale deve essere presentata corredata dalla documentazione ex art 161
L.F. Nonostante i vari solleciti, soltanto in data 5.11.2021 è stata prodotta l'attestazione a firma del Dott. in seguito CP_1
alla espressa richiesta dell'11.10.2021 pec. Prot. n. 0342698 con la quale si invitava la ricorrente a presentare la documentazione mancante entro il 19.10.2021, pena l'archiviazione della procedura, termine prorogato al
02.11.2021.”
L'attrice, a seguito di tale comunicazione, chiedeva spiegazioni sia al convenuto che al professionista incaricato , che Pt_3
seguiva la società attrice e aveva contatti con l'Agenzia delle
Entrate; entrambi rassicuravano la circa il Parte_1
deposito dell'integrazione richiesta.
Nonostante ciò, in data 20.01.2022, l'Agenzia delle Entrate rigettava la proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. presentata nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., poiché, nonostante la richiesta di pagina 4 di 12 integrazione, il convenuto in data 15/11/2021 presentava una nuova attestazione ex art. 161 L.F. carente degli elementi necessari per la valutazione della proposta di transazione fiscale.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate riscontrava la lacunosità dell'attestazione prodotta dal professionista, la mancanza di garanzie e durata del piano, nonché la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria e la poca chiarezza nei dati.
La a questo punto, nel Marzo 2022 si rivolgeva Parte_1
ad altri professionisti per procedere alla presentazione di una nuova istanza e successiva attestazione ex art. 161 L.F.: tale istanza veniva accolta in data 15.12.2022 e veniva redatto l'accordo di ristrutturazione del debito, omologato dal Tribunale di Milano in data 20.07.2023, come si evince dalla documentazione prodotta.
Parte attrice, dunque, lamentava negligenza nell'operato del convenuto, che -a causa di un comportamento imprudente ed imperito- comprometteva l'accettazione della proposta transattiva formulata dalla società attrice nel 2019 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, proposta che invece veniva accolta nel 2022 nonostante i termini dell'accordo fossero rimasti invariati.
Ciò comportava un danno economico per la società attrice, che si vedeva costretta ad un esborso maggiore rispetto a quello che avrebbe dovuto sostenere se l'istanza fosse stata correttamente presentata e dunque accettata dall'Ente.
pagina 5 di 12 Invero, nel 2021, la concessione della rateizzazione decennale era subordinata ad un tasso legale stabilito per legge pari all'1,25% invece nel 2023 il tasso legale era pari al 5%; tanto comportava un danno pari ad € 332.712,04 risultante dalla differenza tra quello che la società attrice avrebbe dovuto corrispondere all'Agenzia delle Entrate, a titolo di interessi per il piano di riparto decennale nel 2021 (se l'attestazione fosse stata correttamente presenta dal convenuto) e quanto invece l'attrice si ritrovava a dover esborsare nel 2023.
Giova precisare che è da ravvisarsi la responsabilità professionale del commercialista quando il professionista si rende inadempiente al mandato conferitogli dal cliente. Nel caso in esame, trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del contratto, mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto dello stesso e che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa.
In riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito e del nesso riconducibile al suddetto negligente comportamento.
Dunque, il commercialista che non esegue correttamente l'incarico conferitogli incorre in responsabilità; al fine di esaminare la responsabilità del professionista bisogna far riferimento all'art. 1176 rubricato “diligenza nell'adempimento”, che al comma 2 recita: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, pagina 6 di 12 dunque, la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente è quella del professionista di preparazione tecnica e di attenzioni medie.
Dunque, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta
(Tribunale di Milano, n. 11515/2016).
Nel caso di specie, la negligenza del professionista attestatore ha impedito alla società attrice di giungere all'accordo nel 2021, obbligandola a rivolgersi ad altro commercialista che, fornendo l'attestazione completa ha consentito il raggiungimento dell'accordo alle medesime condizioni ma con l'applicazione di un tasso di interesse legale maggiore.
Invero, il professionista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (Tribunale di Milano, n. 4976/2016).
Tanto si verificava nel caso in esame in quanto l'Agenzia delle
Entrate, nel mese di gennaio 2022 rigettava l'istanza ex art 182 ter L.F., a seguito della ricezione, tardiva e carente degli elementi essenziali, dell'attestazione ex art 161 L.F. del convenuto;
pertanto l'attrice si vedeva costretta a ripresentare, una nuova istanza ex art 182 ter L.F., con il medesimo contenuto in merito alle modalità di riduzione e rientro del pagina 7 di 12 debito erariale, ma accompagnata da una corretta e completa attestazione ex art 161 L.F. a firma del nuovo professionista.
Tale istanza veniva accolta in data 15.12.2022 e nel mese di gennaio 2023, l'attrice sottoscriveva con l'Ente un accordo di ristrutturazione con piano di riparto decennale al quale venivano applicati interessi legali al tasso vigente, pari al 5%.
Tali circostanze venivano confermate dai testi escussi, invero il teste avvocato e collaboratore di studio Testimone_1
dell'Avv. Tortorella all'epoca dei fatti, all'udienza del 21.10.2024 confermava il capo 1 e 2 dell'atto di citazione in merito alla circostanza che nel luglio 2019 veniva conferito incarico a CP_1
di redigere attestazione ex art. 161 L.F. e gli veniva consegnata tutta la documentazione da lui richiesta al fine di esperire l'incarico conferitogli, per il tramite di . Pt_3
Le medesime circostanze venivano confermate anche dal teste alla medesima udienza, la quale era a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto socia della Parte_1
e precisava: “ho conferito l'incarico a personalmente”
[...] CP_1
e sul capo 2 dichiarava: “ aveva tutta la Pt_3
documentazione e gliela chiese… ho consegnato tutta la CP_1
documentazione che mi è stata chiesta”.
Inoltre, il teste conferma la circostanza di cui al capo 6 Tes_1
circa il conferimento ad altri professionisti dell'incarico di redigere nuovamente l'istanza ex art. 182 ter in quanto l'attestazione precedentemente depositata risultava carente che veniva rigettata dall'agenzia delle entrate, precisa: “ero presente”.
pagina 8 di 12 Anche il teste confermava il capo 6 e precisava: “è vero, ci Pt_2
eravamo sentiti con l'agenzia delle entrate, che ci aveva ribadito le motivazioni del rigetto, per cui cambiammo commercialista e professionista attestatore”.
Infine, confermava il capo 7 sulla circostanza che Tes_1
l'istanza presentata nel 2023 era analoga a quella presentata da nel 2019 per gli importi ma precisa: “era integrata, visto le CP_1
carenze del Dott. degli elementi necessari”. CP_1
Stessa conferma veniva data dal teste che aggiungeva: “è Pt_2
vero, era uguale in termini economici ma era integrata degli elementi carenti”.
Tanto prova, il nesso tra il negligente operato del convenuto ed il danno economico subito dall'attrice; pertanto, accertata l'imprudenza professionale del commercialista, lo stesso dovrà risarcire il danno subito dal cliente.
Con riferimento al danno risarcibile, il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 9051/2019, ha statuito che in caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma “dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista”.
Nel caso in esame, gli oneri maggiori che la società attrice si è ritrovata a dover sostenere, sono gli interessi per il piano di riparto decennale proposto nel 2023 a seguito della riproposizione dell'istanza ex art. 182 ter L.F., corredata dall'attestazione del nuovo professionista, che veniva accolta.
pagina 9 di 12 Tali interessi risultano essere maggiori di quelli che invece l'attrice avrebbe dovuto corrispondere nel 2021, se il convenuto avesse inoltrato correttamente l'attestazione ottenendo così
l'accoglimento dell'istanza ex art. 182 ter L.F., in quanto il tasso legale vigente all'epoca era pari all'1,25% e dunque l'attrice avrebbe dovuto corrispondere all'Agenzia delle Entrate la somma di € 113.977,78 a titolo di interessi per il piano di riparto decennale proposto, come risulta documentalmente provato.
Invece, il tasso legale vigente nel 2023, quando veniva riproposto il piano di riparto era pari al 5% e dunque la somma da versare a titolo di interessi risultava pari ad € 446.689,82.
Dunque, la differenza tra gli interessi dovuti secondo il piano di riparto collegato all'accordo di ristrutturazione raggiunto e quelli dovuti in caso di sottoscrizione dell'accordo nel 2021, pari ad €
332.712,04, risulta essere il danno economico patito dalla a causa dell'errore professionale imputabile al Parte_1
convenuto.
Infine, accertato l'inadempimento del convenuto, dovuto a negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico conferitogli, comportamento che determinava un aggravio dei costi da sostenere per l'attrice per lo svolgimento della medesima pratica che avrebbe dovuto eseguire correttamente ed essendo l'obbligazione assunta dal professionista CP_1
un'obbligazione di risultato, si ritiene doversi accogliere la domanda di parte attrice di restituzione della somma di €
5.200,00 quale esborso per il pagamento effettuato al convenuto, risultando lo stesso provato mediante deposito della pagina 10 di 12 notula n. 1/2019 del professionista del 12.07.2019 di €
5.200,00 a titolo di compenso professionale versato all'atto della sottoscrizione del conferimento incarico nonché deposito delle distinte di bonifici effettuati nei confronti del commercialista a titolo di acconto e saldo della predetta notula, rispettivamente in data 18.10.2019 e 22.04.2020.
Dunque, l'attrice ha fornito prova dei fatti costitutivi che hanno determinato l'origine del rapporto e del nesso causale tra la negligenza del convenuto e il danno subito dalla società
di contro la convenuta non costituendosi non Parte_1
ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Invero, secondo il principio di non contestazione, i fatti non specificatamente contestati, costituiscono di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo.
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti si è espressamente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”. (Cass. n.
1540/2007).
Per tali motivi, alla stregua di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attrice è fondata e va dunque accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata pagina 11 di 12 all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione notificato in Parte_1
data 25/01/2024 nei confronti di , ogni altra CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 332.712,04 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla restituzione della somma di € 5.200,00, versata a titolo di corrispettivo, oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in €
1.268,00 per spese, € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria ed €
3.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 14/05/2023
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 12 di 12