Articolo 26 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 25Articolo 27
Versione
29 luglio 1990
Art. 26. (Obbligo di comunicazione
da parte dell'autorita' giudiziaria) 1. L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne da' comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 29 luglio 1990