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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 12435, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”, pendente
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Addario,
-attori in riassunzione- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Corleto Controparte_1
Francesco,
-convenuto in riassunzione- nonchè in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo CP_2
Del Prete
- convenuto in riassunzione-
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Giovanni Lamanna (rinunciatario al mandato) -terza chiamata -
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Emma Castellaneta
-terza chiamata -
///
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l' udienza del 09.01.2025 celebrata in forma cartolare da intendersi qui integralmente trascritte .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Bari il e la ditta chiedendo , in via preliminare, che, Controparte_1 CP_2
accertato il fumus ed il periculum in mora, fosse ordinato ai convenuti, nelle rispettive qualità ed in solido, di provvedere ad eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà sito in Triggiano (Ba) al vico Forno Grande n. 35, e, nel merito, che, previo accertamento e declaratoria di responsabilità per i danni cagionati al suddetto immobile, per fatto commissivo ed omissivo riconducibile ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della via Forno Grande in
, fosse ordinato ai convenuti, ognuno per il proprio titolo ed in solido, di provvedere al CP_1 ripristino integrale dell'immobile.
In via gradata l'attrice domandava che i convenuti fossero condannati al pagamento della somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento dei danni nonché della somma di € 2.500,00 per le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed € 4.001,76 per onorari CTU, con vittoria di spese del giudizio.
1.1.Nel dettaglio la esponeva che : Per_1
- nel mese di ottobre del 2010 il , nell'ambito del progetto di Controparte_1 riqualificazione del centro storico ad “opera cofinanziata dall'Unione Europea- struttura di gestione P.O. FERS 2077-2013 asse VII-Linea di intervento 7.1-azione 7.1.1.”, disponeva l'inizio dei lavori di rifacimento del piano viario di via Forno Grande n.35, dove era ubicato l'immobile di sua proprietà ; - nel corso dei suddetti lavori, sospesi per esaurimento dei fondi e poi ripresi, erano stati rimossi lo stato bituminoso e le antiche blasole calcaree poste a copertura del piano viabile, lasciando scoperti gli ipogei ed i cunicoli sottostanti;
- dall'inizio del mese di marzo 2011 si erano verificate abbondanti precipitazioni piovose che, in assenza dello strato bituminoso preesistente, avevano allagato gli ambienti sottoviari provocando maggiore friabilità del terreno sottostante ed effetti negativi sulla stabilità delle fondamenta degli immobili ivi costruiti, tra cui quello di proprietà , che erano stati Per_1
interessati da gravi fenomeni fessurativi ed ingenti ammaloramenti consistenti in aperture della pavimentazione, distacchi di marmi del prospetto, dislivellatura di porte e finestre e lesioni profonde su tutti i perimetri murari;
- nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento effettuate da lei in data 05.04.2011 e
01.08.2012 al fine di verificare ed eliminare le cause degli ammaloramenti e porre in essere le opere di emergenza necessarie , il , pur provvedendo ad effettuare gli interventi CP_1
a tutela degli ipogei della vicina Chiesa Madre, era rimasto inadempiente nei confronti delle sue sollecitazioni;
- l'inerzia dell'ente e l'aggravamento delle lesioni, constatato in un ulteriore sopralluogo effettuato nel mese di gennaio 2012, l'avevano determinata a richiedere in data 25.10.2013 un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di procedere alla verifica dello stato dei luoghi, all'accertamento delle cause e alla quantificazione dei danni, oltre all'individuazione degli interventi di riparazione necessari e dei relativi costi;
- nel corso del suddetto procedimento si era costituito il Comune di declinando la CP_1
propria responsabilità e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori;
Parte_5
- autorizzata la chiamata, si era costituita la disconoscendo gli addebiti per la CP_2
mancanza del nesso causale, attesa la preesistenza delle lesioni e delle infiltrazioni, risultanti già dal progetto di appalto e come, peraltro, accertato dalla relazione peritale del 13.09.2012
a firma del direttore dei lavori ed, in ogni caso, chiedendo l' autorizzazione alla chiamata della ditta di Trani subappaltatrice dei “lavori ricompresi nella categoria Controparte_3
OG2”;
- la ditta aveva respinto ogni addebito per mancanza del nesso di causalità e Controparte_3
dei danni stessi precisando che, a seguito dell'interruzione dei lavori , disposta per verificare la natura di alcuni manufatti emersi dagli scavi, non era emerso alcun ipogeo e che l'unico cunicolo presente nell'asse mediano della strada costituiva l'alloggiamento delle canalizzazioni della rete idrica e fognaria, che il subappalto riguardava il solo rifacimento della sede stradale ed era stato sospeso in attesa del completamento degli scavi archeologici e dell'istallazione degli impianti tecnologici, di competenza della ditta , con CP_2
conseguente impossibilità di rilevare in quale delle fasi si fossero verificate le precipitazioni, di cui, peraltro, non vi era prova, ed , infine, che aveva adottato tutte le cautele per proteggere le aree scoperte e che, comunque, la repentinità dei fenomeni lamentati faceva presupporre la preesistenza delle lesioni, oltre all'eventuale responsabilità dell'Acquedotto
Pugliese, di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata, in ragione degli allagamenti verificatisi nello stesso periodo in alcuni interrati di un immobile adiacente;
- negata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' all'esito CP_5 dell'accertamento il CTU aveva verificato che “ (…) La tipologia del quadro fessurativo è assimilabile ad una recente intervenuta crisi del sistema fondale, indotta da cause esterne compatibili con importanti effetti meteorici non regimentati e/o di dilavamento diverse che ne hanno interessato , modificandone la stabilità , il sub strato fondale”, con piena conferma delle cause e constatazione oggettiva dei danni all'immobile nonché individuazione degli interventi necessari per il ripristino e necessaria messa in sicurezza dello stesso;
- nonostante gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, gli ulteriori tentativi di risoluzione bonaria erano falliti.
1.2. Sulla base di tali premesse adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza della domanda per insussistenza Controparte_2
del nesso di causalità tra i lavori di rifacimento del manto stradale appaltati e lo stato di degrado dell'immobile lamentato dall'attrice.
Evidenziava come le cattive condizioni dello stesso risalissero ad epoca anteriore e fossero imputabili a diverse cause tra cui la naturale conformazione del suolo sottostante e le infiltrazioni di acque meteoriche dovute alla mancanza di idonea rete di convogliamento e smaltimento.
Aggiungeva che essa era esente da responsabilità per non avere realizzato le opere di svellimento del manto, subappaltate, appunto, alla la quale , peraltro, aveva operato Controparte_3
attenendosi al progetto esecutivo ed al capitolato sotto il controllo degli organi del procedimento e rispettandone le direttive.
Inoltre sottolineava che la preesistenza delle lesioni era evincibile sia dalla relazione tecnica del direttore dei lavori che dal progetto posto a base di gara nel quale era documentato che la pavimentazione stradale precedente ai lavori si presentava disomogenea, caratterizzata da tracce di pregressi interventi con asfalto ammalorato , cemento fessurato e basole dissestate, tanto da indurre l'Amministrazione ad effettuare gli interventi in oggetto anche al fine di contenere i fenomeni infiltrativi delle acque meteoriche nel sottosuolo e nei locali interrati.
Da ultimo asseriva che tra le cause preesistenti ed estranee ai lavori vi era anche la sopraelevazione eseguita sull'immobile in contrasto alle norme della tecnica delle costruzioni.
In ogni caso deduceva di avere denunciato la richiesta risarcitoria alla sua compagnia assicuratrice per i danni da esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione (Unipol
Assicurazioni S.p.a.) nei confronti della quale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata .
La formulava, infine , domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice, o, in CP_2
subordine, dei soggetti responsabili, al ristoro della complessiva somma di € 5.102,45, oltre interessi e rivalutazione sborsata per il giudizio cautelare, di cui € 4.674,93 per spese legali e
€427,52 per spese di assistenza tecnica.
3. Si costituiva , altresì, il il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree Controparte_1
per infondatezza delle pretese, stante la preesistenza delle lesioni ai lavori eseguiti , nonché la declaratoria della propria estraneità ai fatti avendo appaltato i lavori alla Controparte_2
4.Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva la la quale eccepiva Controparte_3
preliminarmente l'inutilizzabilità della consulenza redatta in sede di accertamento tecnico preventivo in quanto disposta ai soli fini della composizione della lite ex art 696 bis e, come tale, inidonea all'accertamento delle cause, oltre che svolta senza integrazione del contraddittorio nei confronti dell' responsabile delle perdite sulla condotta idrica posta ad angolo CP_5 dell'immobile dell'attrice, all'origine delle infiltrazioni verificatesi nel fabbricato e nella cantina del civico n. 29 posto sulla stessa strada.
Nel merito, riproponendo le eccezioni sollevate in sede di accertamento tecnico preventivo, eccepiva la mancanza di prova degli eventi meteorici e degli allagamenti, oltre all'insussistenza di una propria responsabilità, precisando che i lavori di propria competenza, riguardanti il solo rifacimento del manto stradale, erano stati interrotti per verificare la rilevanza archeologica di alcuni manufatti individuati sotto la sede viaria, per essere poi completati, sotto sorveglianza della
[...]
e del direttore dei lavori. CP_2
Aggiungeva di avere agito quale “nudus minister” attenendosi a tutte le prescrizioni e utilizzando ogni precauzione per proteggere le aree scoperte con teli di plastica e tubazioni in pvc per convogliare il deflusso delle acque e che, comunque, la repentinità dei fenomeni e la documentazione allegata al progetto confermavano che le lesioni erano preesistenti. Eccepiva, infine, che eventuali responsabilità potevano attribuirsi alle perdite della rete idrica gestita dall' avvenute nel febbraio 2011 e causa di allagamento dei locali posti al civico n. 29 del CP_5 medesimo tratto stradale nonché ad un innalzamento della falda freatica sottostante ed a sopraelevazione dell'immobile eseguita in violazione delle norme tecniche di costruzione.
In ogni caso eccepiva di avere provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice Unipol assicurazioni Spa nei cui confronti chiedeva di essere autorizzata alla chiamata al fine di essere manlevata. Con Nel merito concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e della e, in CP_2
subordine, di ridurre il risarcimento in proporzione al danno subito e tenuto conto anche del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
5.Autorizzata la chiamata, si costituiva l'Unipol Assicurazioni Spa la quale eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di prova del nesso di causalità attesa la preesistenza delle lesioni, la conformazione del suolo, l'assenza di rete di smaltimento delle acque bianche, la sopraelevazione dell'immobile oggetto di causa e la rottura del tubo di condotta della rete idrica gestita dall' CP_5
In via gradata invocava il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.
Aggiungeva l'insussistenza di responsabilità della per non avere eseguito Controparte_2 materialmente i lavori e della per avere eseguito a regola d'arte le direttive Controparte_6
impartite, in corretta esecuzione del contratto e a tutela dei terzi.
In ogni caso eccepiva l'operatività della polizza esclusivamente per i danni verificatisi durante l'esecuzione delle opere e nel luogo di svolgimento delle stesse, come riportate in contratto e alle condizioni espressamente indicate ex art. 10 delle condizioni generali di polizza e tenuto conto della franchigia pattuita del 15% e, dunque, di uno scoperto di €10.000,00. Eccepiva, infine,
l'inopponibilità degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo in quanto svolto in sua assenza nonché l'esosità e sproporzione dei danni lamentati, peraltro carenti di prova anche nel quantum.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, della declaratoria di estraneità della e della alla produzione dell'evento dannoso. Controparte_2 Controparte_3
In ulteriore subordine chiedeva che , in caso di accoglimento delle domande di manleva, fosse posta a carico della e della la franchigia del 15% con scoperto di CP_2 Controparte_3
€10.000,00.
6.Formulate le richieste istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisito il fascicolo dell'ATP, all'udienza del 04.12.2018 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art 300 c.p.c. per l'avvenuto decesso di D'NA Consiglia.
7.Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. si costituivano nel presente giudizio, in qualità di eredi di , , Persona_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3 e , riproponendo tutte le domande, eccezioni, produzioni, richieste e
[...] Parte_4
conclusioni già formulate nella precedente fase processuale.
La e la si costituivano reiterando anch'esse le medesime Controparte_3 Controparte_4
conclusioni già formulate nella precedente fase processuale.
8.Fallito il tentativo di conciliazione ex art 185 bis c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e CTU.
9.All'udienza del 7.1.2025, la causa, ormai matura per la decisione, era riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
///
10. In via preliminare deve respingersi la richiesta di rinnovo della CTU formulata dalla ditta
[...] con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.10.2022 e reiterata in sede di CP_2
precisazione delle conclusioni.
La citata convenuta ha eccepito la nullità della consulenza tecnica di ufficio a causa dello sconfinamento da parte dell'ausiliario del giudice dai limiti dei quesiti nonchè per essersi spinto ad attribuire la responsabilità dei danni senza approccio scientifico e senza fornire risposte appropriate ed esaustive alle osservazioni del consulente di parte.
10.1. Ebbene, la tesi non ha fondamento in quanto il ctu ha confutato le avverse deduzioni fornendo argomentazioni tecniche e sufficienti ad assicurare una risposta coerente e ragionata ai quesiti offrendo al giudicante le informazioni richiedenti competenza specifica né può assumere rilievo l'individuazione , all'esito del percorso logico, delle responsabilità da parte dell'ausiliario dal momento che essa è compito esclusivo del giudice.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte, gli unici veri limiti sostanziali all'indagine del consulente incaricato dal giudice attengono alla violazione del contraddittorio o del principio dispositivo (cfr. Cass n. 3086/2022; Cass. ord. n. 24695/24) che , nel caso di specie , non ricorrono essendo state le parti perfettamente in grado di controdedurre sulle valutazioni espresse e sugli accertamenti eseguiti in ogni fase di svolgimento dell'elaborato peritale e durante tutto il giudizio di primo grado e non avendo il CTU acquisito di sua iniziativa alcun documento destinato a provare i fatti costitutivi o modificativi dedotti dalle parti.
Peraltro, il giudice può, e deve, ove non condivise, dissociarsi dalle conclusioni del suo ausiliario purchè ne indichi le ragioni ( infatti così si esprime la Cassazione: “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u….omissis… I principi enunciati, evidenziano come il giudice, quale peritus peritorum (Cass.n.307333/2017; Cass.17757/2014) abbia la possibilità di disattendere le valutazioni del consulente tecnico e adottare soluzioni difformi rispetto a quelle adottate dal perito, ma nel fare ciò, ha comunque il dovere di giustificare il proprio differente convincimento, anche confrontandosi, in caso di diverse consulenze , con le ragioni disattese” (cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 5707/2021; Cass. civ., sez. III, 18/11/1997, n. 11440).
11. Ciò chiarito, si osserva, infatti, quanto segue.
12. Parte attrice, sul presupposto della responsabilità del e della Controparte_1 CP_2
rispettivamente committente ed appaltatrice dei lavori di rifacimento del piano viario di via Forno
Grande n.35 in , dove era ubicato l'immobile di sua proprietà, ha chiesto condannarsi i CP_1
predetti , in quanto responsabili dei danni subiti dal suddetto bene, al ripristino dello status quo ante ovvero, in via gradata, al risarcimento per equivalente .
Alla domanda si sono opposti i convenuti nonché i soggetti chiamati in causa adducendo, in buona sostanza, la preesistenza delle lesioni presenti nell'immobile dell'attrice o, comunque, con varie argomentazioni, la propria assenza di responsabilità.
12.1. Ebbene, di fronte alle contrapposte tesi, occorre esaminare il materiale istruttorio per verificare se parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio.
12.2.A tale proposito occorre premettere che parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del centro storico disposti dal di nell'ambito di un progetto di riqualificazione e CP_1 CP_1
Con appaltati alla ditta e, dunque, nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto. CP_2
Al riguardo , secondo consolidato orientamento della Suprema Corte e del presente ufficio giudicante , in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto: per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente e, in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) ( Cass. 23442/2018; ex multis Cass. n. 13266/2000;
Cass. n. 4591/08; Cass. n. 10588/08; Cass. ord. n.1263/2012; Trib. Bari, sez. III, 3848/2024).
Con un arresto recente la Suprema Corte ha precisato che “In materia di responsabilità per danni a terzi commessi nell'esecuzione di un appalto, l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del Cc, ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso. Con specifico riguardo all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della Pa nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente, salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori” (Cass. civ., n. 3848/23).
12.3. Così chiariti i termini della ripartizione delle responsabilità tra committente ed appaltatore , nel caso di specie le doglianze dell'attrice sono sussumibili sotto il disposto dell'art. 2043 cc in quanto danni asseritamente derivati al suo immobile dalla condotta negligente posta in essere dalla
(e, per essa, dalla nell'esecuzione dell'opera . CP_2 Controparte_3
Tale sussunzione comporta che il danneggiato debba provare rigorosamente gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento e, segnatamente, l'altrui condotta dolosa o colposa, il danno ed il nesso di causalità tra gli stessi (secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza suesposta, infatti, l'appalto non può privare il terzo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode, siano opere pubbliche o private, rimanendo l'autonomia dell'appaltatore un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale che si riverbera sull'art. 2055 c. c. ).
12. 4.Ciò posto, gli attori hanno dedotto la responsabilità solidale del e della Controparte_1
ditta nelle rispettive qualità di committente e impresa appaltatrice dei lavori di Controparte_2 rifacimento della pavimentazione stradale, per avere lasciato, durante il periodo di sospensione dei lavori, la sede viaria esposta agli eventi atmosferici, in quanto priva dello strato bituminoso, e, quindi, per avere consentito alle abbondanti precipitazioni meteoriche del mese di marzo 2011 di penetrare nello strato sotterraneo aumentando la friabilità del terreno sottostante generando il parziale cedimento dello stesso con ripercussioni sulla staticità dell'immobile di proprietà attorea.
Consta, peraltro, che il , nell'ambito di un progetto cofinanziato dall'Unione Controparte_1
Europea, aveva affidato in appalto alla i lavori di riqualificazione del centro Parte_6
storico e che, nell'ambito di essi, la rimozione e il rifacimento della sede viaria erano avvenuti ad opera della in forza di contratto di subappalto, munito di approvazione ed Controparte_6
eseguito secondo il progetto esecutivo e sotto la direzione dello stesso (cfr. Controparte_1
pag.17 contratto di appalto e all.ti n. 4 e 5 fasc. . CP_2
Consta, altresì, sempre sulla base della documentazione in atti, che i suddetti lavori prevedevano, tra le altre opere indicate nel progetto esecutivo, “la pedonalizzazione e ripavimentazione della viabilità pubblica accompagnata da una sistemazione delle reti dei sottoservizi e dalla relativa componentistica sia interrata che fuori terra, riconsiderando , a seguito dei rilevamenti e indagini effettuate , la previsione , formulata in sede di concorso, di un cunicolo tecnologico interrato in cui posizionare e convogliare tutte le reti impiantistiche, sia esistenti che in previsione o di futura realizzazione” e che tale pavimentazione sarebbe stata realizzata con “cordoli perimetrali agli apparecchi murari” e “pavimentazione in basole calcaree”. (cfr. pag. 14 e pag.17 del progetto esecutivo.)
Orbene, l'attrice ha posto a sostegno della sua tesi, innanzitutto, documentazione consistente in perizie di parte, l'una del 26.01.12 e l'altra dell' 1.02.16, rispettivamente accertanti le cause dei danni e la relativa quantificazione.
Ha, poi, richiamato l'esito degli accertamenti svolti in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc (il cui fascicolo è stato, peraltro, acquisito in atti).
In tale occasione è stato domandato all'ausiliario del giudice l'accertamento dello stato dei luoghi nonché la descrizione del quadro fessurativo rilevato e l'individuazione degli interventi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza dell'immobile.
Ebbene, occorre soffermarsi sulle conclusioni rese dal ctu con particolare riferimento alla risposta alle osservazioni della (perfettamente sovrapponibili a quelle della . Controparte_3 CP_2 La predetta, a pag.
2 -b1 , sottolinea come al ctu non fosse stato domandato l'accertamento delle cause del quadro fessurativo rilevato e come sarebbe stato opportuno verificare, sulla base delle foto eseguite dai progettisti del prima dell'inizio dei lavori ovvero da altre foto in possesso CP_1
degli stessi, se le lesioni fossero preesistenti (come sembrerebbe emergere dalle foto presenti nell'allegato FG-“Abaco degli usci di ingresso: via Forno Grande”).
Alla predetta osservazione il ctu ha risposto di non aver indagato in alcun modo le cause dell'ammaloramento denunciato essendo ciò estraneo all'oggetto del quesito e di essersi pronunciato sulla mera compatibilità tra le lesioni fessurative e le infiltrazioni nella base stradale, priva di copertura, rivenienti dalle precipitazioni meteoriche.
Sulla base di tali considerazioni, ad avviso della scrivente, il citato elaborato non è utile all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice in quanto inidoneo a dimostrare il nesso di causalità tra il danno e l'avversa condotta proprio per il tenore dei quesiti sottoposti .
Passando ad esaminare l'ulteriore materiale istruttorio viene in rilievo la ctu resasi necessaria a fronte della comune difesa dei convenuti/terzi chiamati circa la preesistenza delle lesioni ai lavori appaltati.
Al medesimo ausiliario del giudice nominato in sede di ATP è stato chiesto di esprimersi circa la distinzione tra lesioni preesistenti ai lavori e lesioni successive in modo da poter egli assumere una posizione precisa circa il nesso di causalità tra i danni e la condotta dei soggetti coinvolti.
Orbene, deve osservarsi come l'esito della ctu non consenta di darvi una risposta adeguata .
Invero il tecnico evidenzia come, a fronte della richiesta di documentazione fotografica circa le condizioni dell'immobile attoreo prima dei lavori, nessuna delle parti vi aveva dato riscontro.
In particolare evidenzia come gli attori in riassunzione avevano riferito di non essere in possesso di documentazione fotografica mentre i convenuti avevano fatto riferimento agli allegati al contratto di appalto nonché alla relazione del DL ing. del 13.09.12. Per_3
Sottolinea come non aveva trovato alcunchè tra gli atti richiamati dai convenuti (di cui la relazione del DL era del tutto irrilevante non essendovi riferimenti al quadro fessurativo pregresso).
Di conseguenza così conclude : “Allo stato delle evidenze sopra emerse: - non avendo avuto riscontro all'invito fatto alle Parti di documentare con produzione fotografica l'immobile prima dei lavori;
-non emergendo alcun elemento utile dalla relazione dell'ing. non mi resta Per_3 che dichiarare l'inesistenza di un quadro fessurativo precedente l'esecuzione dei lavori appaltati dal ” e che “ (…) gli unici dati certi da porre in relazione sono: 1) i copiosi Controparte_1
eventi meteorici del marzo 2011- la causa- ; 2) lo stato fessurativo lamentato dagli attori poi documentato dalla relazione conclusiva dell'atp del 19/05/2015 -l'effetto”.
Orbene , ad avviso della scrivente, anche dopo il predetto approfondimento, non si ritiene assolto in maniera rigorosa ed esaustiva l'onere probatorio incombente su parte attrice quale danneggiata.
Infatti il ctu perviene alla conclusione circa l'inesistenza di lesioni preesistenti in ragione della mera circostanza che nessuna delle parti gli aveva fornito documentazione fotografica.
Sul punto deve ritenersi che gravasse sulla l'onere di provare i propri assunti allegando Per_1
quantomeno la documentazione fotografica necessaria a dimostrare l'integrità dell'immobile anteriormente allo svellimento del manto stradale ad opera del ( e, per esso, Controparte_1 dell'appaltatore e subappaltatore dei lavori).
Solo in tal modo ella avrebbe potuto consentire al giudice (e per lui al ctu) di operare un raffronto tra lo status quo ante ai lavori e lo stato successivo sì da esprimere un giudizio di certezza sul nesso di causalità.
E ciò tanto più che, a fronte dell'avversa eccezione, l'attrice, non foss'altro che per una questione di maggiore vicinanza alla prova, in sede di seconda memoria doveva peritarsi di sostenere i propri assunti onde evitare, peraltro, che la ctu finisse per supplire a tale carenza.
In tale situazione le conclusioni del ctu circa l'inesistenza di lesioni preesistenti risultano, ad avviso della scrivente , piuttosto fragili in quanto dettate, più dalla mancata produzione del materiale fotografico da parte dei soggetti del giudizio, che dal reale accertamento della loro assenza attraverso indagini tecniche specifiche.
E tale adempimento doveva necessariamente provenire da parte attrice non potendosi immaginare né pretendere che il ovvero le ditte appaltatrici e subappaltatrici, fossero in possesso di un CP_1
simile materiale fotografico o, comunque, idoneo a rappresentare l'immobile prima dei lavori .
Tra l'altro non è provato in che epoca la avrebbe iniziato i lavori nei pressi dell' CP_2
immobile attoreo.
Ancora parte attrice non sembrerebbe aver documentato le abbondanti precipitazioni meteoriche del marzo del 2011 né gli allagamenti provocati nella sua proprietà. Né possono sopperire a tale carenza la documentazione fotografica allegata da cui non si evince alcun allagamento ovvero gli annali idrologici della esibiti in atti dagli attori, CP_7
peraltro riguardanti i territori delle Murge e della città di Bari.
Pertanto, anche le affermazioni conclusive sul quesito n.1 da parte del ctu non convincono e non consentono di affermare con certezza il nesso causale tra la scopertura del manto stradale, gli allagamenti derivatine e le lesioni delle pareti dell'immobile attoreo.
Egli, infatti, così chiude sulla questione: “Quindi in esito al quadro fessurativo rilevato e già documentato nella precedente consulenza , si conferma che la tipologia dello stesso è tipica e pertanto assimilabile ad una intervenuta crisi del sistema fondale, indotta da cause esterne, compatibili con importanti effetti meteorici non regimentati e/o generici dilavamenti che ne hanno modificato la stabilità del sub strato fondale”.
Ebbene, è proprio l'uso del termine “compatibili”, il che già di per sé non esprime l'univocità e la certezza , unitamente alle carenze documentali sulle condizioni dell'immobile ante lavori e sui fenomeni atmosferici del periodo attenzionato, che porta a ritenere non rigorosamente assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice e a non poter affermare che la scopertura del manto stradale sia stata condicio sine qua non dell'evento fessurativo.
Lo stesso Consulente d'ufficio , già in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, aveva ritenuto che “un determinato dissesto può essere provocato da più cause perturbatrici variamente combinate, sicchè non è sempre agevole individuarle in modo univoco( ad un dissesto strutturale non corrisponde un'unica causa perturbatrice)” (cfr. pag. 18 relazione d'ufficio ATP).
Tale considerazione espressa dal ctu sin dal procedimento ex art. 696 bis cpc non consente di attribuire con certezza il fenomeno fessurativo alla rimozione dell'asfalto in quanto non è possibile escludere che la crisi del sistema fondale, definita dall'ausiliario “compatibile” con gli importanti effetti meteorici concomitanti alla scopertura del manto, si sarebbe potuta, comunque, verificare anche in presenza dello strato bituminoso in quanto dovuta ad altre cause quali la mancanza di un sistema fognario di raccolta delle acque bianche .
Infatti , dal progetto esecutivo dei lavori redatto da emerge che, Controparte_1
precedentemente alle opere in questione, e, quindi, in presenza dello strato bituminoso, si erano già verificati ristagni, percorsi casuali e sversamenti delle acque nei locali situati a piano terra stante la mancanza della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Ed invero, dal progetto esecutivo allegato agli atti e mai contestato dalle parti, si evince che la pavimentazione preesistente ai lavori , posizionata a sua volta in sostituzione delle originarie chianche calcaree, era composta da “tappetino di pietrischetto bitumato, mal conservato e notevolmente degradato e rappezzato” e che, sempre precedentemente ai lavori, “ il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche avviene mediante scorrimento superficiale, allontanando le acque stesse dal centro storico secondo le pendenze stradali fino all'immissione, sempre superficiale, lungo l'anello viario perimetrale. Tale situazione è dovuta alla mancanza di rete di smaltimento delle acque bianche, il cui scorrimento avviene senza una precisa regimazione programmata, comportando in casi particolari, ristagni, percorsi casuali e sversamenti nei locali situati a piano terra”. (cfr. pag. 10 e pag. 11 del progetto esecutivo).
In buona sostanza , in assenza di un accertamento preciso delle cause (escludendo ipotesi alternative) e della sopravvenienza delle lesioni all'eliminazione del manto bituminoso , non è possibile sostenere che quest'ultimo ne sia stato la fonte.
Da ultimo si vuole svolgere una considerazione .
La conclusione circa l' insussistenza delle lesioni per mancanza di rappresentazioni fotografiche dell'immobile nei periodi precedenti all'esecuzione dei lavori è smentita dalle fotografie esibite in atti dalla stessa attrice e risalenti al 6 dicembre 2001.
Esse, prodotte con la seconda memoria, sono allegate al parere favorevole del Controparte_8
all'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria denunciati da .
[...] Persona_1
Da esse si evince la presenza di vistose lesioni e ammaloramenti sin da allora.
Esse sono, ad occhio nudo, perfettamente sovrapponibili a quelle rilevate in sede di primo sopralluogo.
Di conseguenza, in mancanza di documentazione attestante la fine dei lavori di ristrutturazione da parte dell'attrice, non vi è nemmeno certezza che, al momento dell'avvio delle opere appaltate dal i locali fotografati fossero integri e riparati. CP_1
12.5.Ne consegue che le emergenze istruttorie non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra i danni lamentati dagli attori e l'esecuzione del rifacimento della sede viaria.
Al riguardo giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare il principio di diritto secondo cui, “ la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio” ( Cass. civ., sez. I, 11.9.2012, n. 15157; e già
Cass., S.U., 4.11.1996, n. 9522) .
13. Riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla va rilevato che essa deve CP_2
ritenersi inammissibile.
Essa ha chiesto la condanna dell'attrice, o, in subordine, dei soggetti responsabili, al ristoro della complessiva somma di € 5.102,45, oltre interessi e rivalutazione sborsata per il giudizio cautelare, di cui € 4.674,93 per spese legali e €427,52 per spese di assistenza tecnica
Deve , tuttavia, considerarsi che l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito.
Nel caso in esame la richiesta di rimborso delle spese di ATP non si ritiene qualificabile come domanda riconvenzionale sebbene essa possa essere esaminata in sede di regolamentazione delle spese ( infatti “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione a carico del soccombente” .(Cass., ord.n. 15492/19;Cass. n.14268/17;
Cass. n. 15672/05; Cass.n. 1690/00).
14. Ogni altra questione resta assorbita.
15. Il rigetto della domanda comporta che le spese processuali sostenute dai convenuti/terzi chiamati (ad eccezione della per ciò che a breve si dirà) siano poste a carico di Controparte_3
parte attrice e liquidate ex DM 55/14 e succ. modd. secondo lo scaglione da € 52.001,00 ad €
260.000,00 come da dispositivo ed in ragione dell'attività svolta.
Le spese tra ed attrice restano compensate essendovi stato un abbandono del Controparte_3
giudizio da parte della prima).
Le spese di ctu restano a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti del ,
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, Controparte_9
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della “ ; CP_2
-pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti in solido;
-pone definitivamente le spese dell'ATP a carico della ricorrente/attrice;
-condanna parte attrice in solido a pagare le spese in favore del liquidandole Controparte_1 in € 9.141,00 per compensi professionali (applicando la tariffa nei valori medi per le prime due fasi processuali e ridotta del 50% per la terza e quarta), oltre RFS ed accessori;
-condanna parte attrice in solido a pagare le spese in favore della liquidandole in € CP_2
9.141,00 per compensi professionali (applicando la tariffa nei valori medi per le prime due fasi processuali e ridotta del 50% per la terza e quarta), oltre RFS ed accessori, nonché € 1013,00 per onorario di ATP (ex DM 55/14 nei valori minimi del relativo scaglione : € 540,00 per studio ed €
473,00 per introduttiva);
-compensa le spese tra parte attrice e Controparte_3
-condanna parte attrice in solido a pagare le spese in favore dell' liquidandole in € CP_9
6.306,00 per compensi professionali (applicando la tariffa nei valori medi per le prime due fasi processuali e ridotta del 50% per la quarta, nulla per la terza), oltre RFS ed accessori.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 10.04.2025
Il giudice
Cristina Fasano