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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Ausil. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 122 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
( - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- (Cod. Fisc. ), in persona dell'institore, Dott.
[...] P.IVA_1 Parte_4
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Lattanzio, 66, presso e nello
[...]
studio del Prof. Avv. Mario Esposito, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello,
Appellante - Appellata incidentale
CONTRO
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, e (Cod. Fisc. ), Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Goito, 2, presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta Nicolini, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio,
Appellati - Appellante incidentale
1 NONCHE' CONTRO
(Cod. Fisc. ), (Cod. CP_3 C.F._2 Controparte_4
Fisc. ), (Cod. Fisc. C.F._3 CP_5
) e (Cod. Fisc. C.F._4 Controparte_6
), C.F._5
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza N. 830/2021 del Tribunale Civile di Ancona, datata 28.06.2021 e depositata il 29.06.2021, relativa al procedimento n. 2406/2017
R.G., in materia di: risarcimento danni da immissione acustiche.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 18.10.2023.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, in data 22.03.2017, la Controparte_1 CP_2
e
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Parte_5
nella rispettiva qualità di proprietaria, la prima, e di comodatari, i restanti,
[...] dell'edificio di civile abitazione sito in Marina di Montemarciano, alla Via
Lungomare, 84, adiacente il tracciato ferroviario della linea Adriatica, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, la affinché, accertato il Parte_2 superamento dei limiti di immissioni rumorose, ascrivibile all'infrastruttura ferroviaria, detta controparte fosse condannata ad adottare misure idonee a ridurre l'inquinamento acustico, chiedendo, in subordine, l'autorizzazione a eseguire tali interventi a proprie spese con diritto alla ripetizione nei confronti della convenuta;
domandavano, altresì, riconoscersi un indennizzo/risarcimento di € 25.000,00= in favore della proprietaria dell'immobile, per la perdita di valore dello stesso, nonché di € 25.000,00= agli attori in solido, e/o alla sola a titolo di Controparte_1
ridotta possibilità del relativo utilizzo e per i disagi subìti nel tempo.
A sostegno della domanda le parti attrici lamentavano l'intollerabilità del livello di rumore generato, in orario diurno e notturno, dalla circolazione ferroviaria lungo la tratta retrostante l'immobile, peraltro intensificatosi da quando, nell'anno 2013, vi transitavano i convogli denominati “Frecciarossa”, i quali, nel determinare veri e propri spostamenti d'aria, avevano causato la rottura della rete di recinzione che separava la corte del fabbricato dalla ferrovia.
2 Inoltre deducevano che la convenuta, portata a conoscenza del rilievo effettuato dall' circa il superamento dei limiti legali di immissioni sonore, avrebbe Pt_6 riconosciuto fondate le loro doglianze, tanto da riferire l'avvenuta trasmissione, al
Comune di Montemarciano, del progetto per l'installazione di barriere antirumore, la cui realizzazione però, stante il notevole lasso di tempo intercorso, non aveva avuto seguito.
Costituitasi in giudizio adducendo la propria qualifica di gestore dell'infrastruttura ferroviaria e, quindi, di un pubblico servizio, la eccepiva, in via Parte_2
preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, oltre all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, e alla nullità dell'atto introduttivo stante la carenza degli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., per poi, previa contestazione della fondatezza, nel merito, delle avverse richieste, spiegare domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna di parte attrice alla demolizione di un manufatto abusivo dalla stessa realizzato a ridosso del tracciato ferroviario in assenza del nulla osta di cui agli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/1980.
In particolare la convenuta società affermava doversi applicare, alla vicenda, la normativa speciale dettata dalla Legge n. 447/1995 e dal Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 459/1998, nonché di essersi attenuta ai criteri tecnici relativi alla predisposizione di piani di intervento volti a contenere e abbattere il rumore, stabiliti dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 29.11.2000, avendo trasmesso agli Enti interessati, nel rispetto dei termini ivi fissati, i documenti di propria spettanza, attinenti all'individuazione delle aree oggetto di rilievo o stima del superamento delle immissioni acustiche, comprensive della zona di ubicazione dell'immobile attoreo, nonché alla progettazione delle opere volte a mitigare il fenomeno, per poi restare in attesa, fino al 25.01.2011, del parere favorevole da parte del Comune di Montemarciano che, oltre al ritardo nell'esprimersi in proposito, ne subordinava la fattibilità secondo soluzioni a minore impatto di quella presentatale dalla stessa convenuta, tornata comunque a sollecitare l'assenso formale in ordine agli interventi prospettati, senza però ottenere riscontro alcuno.
Inoltre la precisava come, sempre in virtù della suddetta normativa, la Parte_2
realizzazione delle soluzioni mitigatrici del rumore avverrebbe in funzione delle
3 priorità individuate entro quindici anni dalla rispettiva approvazione da parte degli
Enti Locali, quindi unici responsabili del lamentato ritardo e nei cui soli confronti, pertanto, gli attori avrebbero dovuto rivolgere le proprie doglianze.
Escussi i testi ammessi a deporre, espletata la C.T.U. e precisate, da ciascun contendente, le rispettive conclusioni, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva,“per quanto di ragione”, la “domanda attorea”, condannando la
[...]
“a corrispondere agli attori la somma di 19.650,00=, di Parte_1 cui € 18.750,00= per deprezzamento dell'immobile ed € 900,00= per ripristino della recinzione danneggiata, “oltre interessi legali dalla domanda al saldo”; veniva, inoltre, accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, con condanna di parte attrice “alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi tramite rimozione del manufatto in cemento e della tettoia in legno”, nonché disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, a definitivo carico delle quali erano poste quelle della C.T.U. “in quote uguali e con vincolo di solidarietà” nei confronti dello stesso ausiliario.
La impugnava tempestivamente la predetta decisione prospettando le Parte_2
ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio, la
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , chiedendo, alla Corte adita, in accoglimento del CP_5 Controparte_6
proposto gravame e in integrale riforma della sentenza appellata, in via preliminare: di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito: a) “in tesi”, di respingere le domande attoree, siccome inammissibili e comunque infondate, nonché sprovviste di supporto probatorio;
b)
“in ipotesi”, di ridurre l'importo risarcitorio del danno da deprezzamento, prendendo a parametro di riferimento l'importo indicato nel contratto di comodato pari a € 77.000,00=. Con ogni prodromica e consequenziale pronuncia e statuizione,
e vittoria di spese del doppio grado di lite.
La e costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 concludevano per il rigetto dell'avverso gravame, perché infondato in fatto e in diritto, proponendo appello incidentale affinché, in parziale modifica della decisione impugnata, venisse accertata e dichiarata la sussistenza della lesione dei diritti dei comodatari al normale svolgimento della vita familiare all'interno della
4 propria abitazione, nonché alla libera e piena esplicazione delle rispettive abitudini quotidiane, con conseguente condanna della al pagamento, in favore CP_7 del dell'importo di € 25.000,00= o di quello diverso, maggiore o minore, CP_2
ritenuto di giustizia o secondo equità. Vinte le spese e competenze di ambedue i gradi processuali.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2023, concedendo alle stesse i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e relative repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La a sostegno del proposto gravame, poneva i Parte_1
seguenti motivi:
1) “Violazione dell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010; erronea valutazione del merito con violazione di legge e motivazione carente”.
Secondo la società appellante il Tribunale non avrebbe considerato che le pretese avversarie, di riduzione delle asserite immissioni rumorose dovute al traffico ferroviario, inciderebbero su atti di natura amministrativa, posti in essere, da esso gestore di pubblico servizio, nell'espletamento dei poteri autoritativi trasferitigli dallo Stato, la cui modifica o revisione è riservata alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo, giusto dettato di cui all'art. 133, comma 1°, lett. c), del
D.Lgs. n. 104/2010.
Le richieste attoree, infatti, tendevano a ottenere interventi in deroga a quanto previsto nel piano di risanamento nazionale volto, lo si ricordava, a determinare, previo complesso “iter”, le priorità già individuate per ridurre le immissioni provenienti dal transito ferroviario, privilegiando, innanzitutto, i cosiddetti casi sensibili, ossia la vicinanza all'infrastruttura di scuole e ospedali, così da risultare evidente l'incidenza dell'azione avversaria su atti amministrativi e, per altro verso, potersi comunque escludere la giurisdizione del Giudice Ordinario in virtù della precisazione fornita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “(Cass. Civ. SS.UU. nn.
27187/2007 e 5290/2010)”, ovvero che anche in tema di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale quello alla salute, laddove la loro lesione venga dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione dei poteri autoritativi e, quindi, di atti della Pubblica Amministrazione di cui si denunci l'illegittimità, la
5 cognizione delle relative controversie è rimessa alla giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo, competente, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., non solo a conoscere delle azioni di condanna ma anche delle azioni aventi natura risarcitoria.
2) “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione perplessa o inesistente. Violazione degli artt. 844 e 2043 c.c. e del D.P.R. n.
459/1998. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”.
Altra censura riguardava la lamentata impossibilità di comprendere, dalla motivazione espressa in sentenza, il percorso logico-argomentativo seguito per giungere, partendo dalla presunta applicabilità dell'art. 844 c.c.”, a ritenere accertata “l'applicazione della legge speciale di settore che giustificherebbe la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.”. Pt_2
Previo dettagliato richiamo al quadro normativo regolante la fattispecie, ossia la
Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447, il D.P.R.
18.11.1998 n. 459, specificamente attinente a quello derivante dal traffico ferroviario, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 30.12.2008 n. 208, convertito in Legge
n. 13/2009 e il successivo comma 1-bis, introdotto dalla Legge 30.12.2018 n. 145
(Finanziaria 2019), veniva, infatti, evidenziato l'errato riferimento, nella pronuncia, all'art. 844 c.c., per essere stata, la materia in oggetto, disciplinata in modo capillare da dette disposizioni normative speciali, le sole, cioè, sulla cui base il Tribunale avrebbe dovuto valutare la vicenda posta alla propria attenzione, quindi tenere in debito conto tutto quanto dedotto e allegato, da essa odierna appellante, in ordine all'impossibilità di dare corso alla realizzazione degli interventi di contenimento del rumore dovuto al transito ferroviario sulla tratta in corrispondenza dell'immobile attoreo, stante la mancata, preventiva approvazione degli Enti competenti, ovvero del Comune di Montemarciano e della Regione Marche,
“(come accertato anche dal C.T.U.)” e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'azione proposta dagli attori stante il difetto della legittimazione passiva in capo a essa convenuta in primo grado, tanto più che la realizzazione degli interventi di risanamento previsti nel piano avviene in funzione delle priorità indicate nell'art. 3 del D.M. 29.11.2000, ovvero con riguardo “alla numerosità e tipologia dei ricettori
e all'entità del superamento del limite imposto per i livelli acustici”; ulteriore elemento a supporto dell'assenza della legittimazione passiva di e, di Parte_2
6 conseguenza, della erroneità della decisione appellata per omesso rilievo dell'inammissibilità dell'azione attorea.
In definitiva, poiché la materia dell'inquinamento acustico è espressamente disciplinata dalla Legge 447/1995 e dal regolamento attuativo, approvato con
D.P.R. n. 459/1998, la fattispecie oggetto del giudizio avrebbe dovuto essere risolta in applicazione della normativa speciale finalizzata a realizzare interventi di carattere generale che, considerata l'estensione delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale, ha previsto, per il raggiungimento dell'obiettivo di riportare i valori nei limiti stabiliti, un'attività pluriennale, così da non potersi ascrivere, a essa società di gestione, la responsabilità del ritardo nell'esecuzione dei progetti di risanamento;
da cui, oltre all'inammissibilità, anche l'infondatezza delle domande avanzate dagli attori.
3) “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell'art. 2043 c.c..
Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione carente. Erronea valutazione del merito con violazione di legge. Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
L'appellante contestava, poi, il capo della pronuncia laddove, nonostante l'accertamento che essa, fosse tenuta al rispetto di un iter progettuale Parte_2
e amministrativo determinante l'impossibilità oggettiva, per la stessa, di realizzare in tempi rapidi le opere volte a mitigare il rumore, riteneva l'attività di gestione dell'infrastruttura come lesiva e, quindi, produttiva di danno ex art. 2043 c.c., condannando la medesima convenuta a risarcire, agli attori tutti, la somma di €
19.650,00= “per presunto deprezzamento del bene”, senza considerare elementi di fatto dirimenti - quali, tra gli altri pure richiamati nell'atto di citazione in appello, la dimostrazione, fornita da di essersi “scrupolosamente adeguata alla Parte_2 vigente normativa” e di non aver affatto tenuto una condotta antigiuridica -, bensì rifacendosi acriticamente alla C.T.U., di cui, peraltro, “travisava” le conclusioni, tanto da rendere la decisione “lacunosa e contraddittoria”, quindi meritevole di riforma sul punto, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché solo la proprietaria dell'immobile, ossia la Controparte_1
aveva formulato siffatta domanda, rivelatasi comunque infondata stante la
[...]
7 mancanza sia di un comportamento illecito ascrivibile al gestore della infrastruttura ferroviaria, sia di riscontro probatorio relativo al danno lamentato dagli attori,
l'onere della cui dimostrazione incombeva a questi ultimi, non potendo sopperirvi la C.T.U. in quanto “né mezzo di prova, né mezzo di ricerca delle prove”, pertanto l'adesione priva di analisi, da parte del Tribunale, alla quantificazione dell'ipotetico deterioramento del bene espressa dall'Ausiliario incaricato, senza essere preceduta dall'accertamento dell'”an”, si tradurrebbe in evidente violazione di legge, per non tacere dell'esorbitanza dell'importo liquidato a titolo risarcitorio, del tutto svincolato da un elemento agli atti, ossia dal valore di stima dell'immobile, pari a €
77.000,00=, dichiarato nel contratto di comodato prodotto agli atti.
Altrettanto esente da valida motivazione si rivelerebbe il comminato risarcimento di € 900,00= per danno alla recinzione attorea, considerato che, oltre ad essere stato
“lasciato a consulente la decisione integrale in merito all''an' del fatto dedotto in giudizio”, il Tribunale neanche avrebbe valutato “la vetustà della rete” e l'applicazione, sulla stessa, di “teli ombreggianti in plastica che limitano il passaggio d'aria tra le maglie producendo effetto vela” così da incidere sulla struttura portante provocandone la rottura;
circostanze che avrebbero dovuto essere valutate quantomeno in termini di concausa del danno, ascritto, invece, interamente a carico di Parte_2
4) “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione perplessa, incomprensibile, contraddittoria o inesistente, tale comunque da non rendere comprensibile il percorso argomentativo logico-giuridico”.
L'ultima critica rivolta alla pronuncia impugnata muoveva dall'assunto che il
Giudice, nell'accogliere la richiesta risarcitoria del danno da deprezzamento dell'immobile, avrebbe totalmente omesso, oltre a “un'analisi seria dei documenti
e dei fatti di causa”, di esporre, anche solo succintamente, le ragioni sia della propria decisione sia della condivisione dell'elaborato peritale d'ufficio, l'effettivo esito del quale, peraltro, escludeva l'addebitabilità, a essa dei ritardi Parte_2
denunciati da parte attrice.
Nello specifico, infatti, la statuizione di condanna dovrebbe intendersi argomentata esclusivamente attraverso passaggi, come “il C.T.U. incaricato ha verificato”, “il
C.T.U. ha ritenuto”, “ha precisato l'esperto”, “l'esperto ha riconosciuto
8 l'esistenza”, del tutto insufficienti a poter considerare che la sentenza sarebbe supportata dalla necessaria motivazione e, per questo, affetta da nullità, nonché meritevole di essere riformata.
Il gravame incidentale, proposto dalla e Controparte_1 Controparte_2
avverso il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata a titolo personale dagli attori comodatari, veniva affidato al seguente motivo, quale la “nullità assoluta” della pronuncia impugnata “per assenza di motivazione” e la “nullità”, comunque, sia “per evidente illogicità della motivazione”, sia “per erronea applicazione della legge con riguardo alla disciplina degli oneri probatori”.
Innanzitutto, detti appellanti censuravano l'omessa esposizione, in sentenza, delle ragioni per le quali le circostanze di fatto, dagli stessi dedotte a sostegno della richiesta risarcitoria, non avrebbero potuto integrare, ad avviso del Giudice, la prova “del notorio o per presunzioni”, come, invece, ammessa dalla copiosa giurisprudenza “espressamente indicata e riportata” da essi attori, così da non consentire loro di verificarne ed eventualmente contrastarne il ragionamento.
La medesima pronuncia conterrebbe, altresì, “una palese e inammissibile contraddizione in termini”, consistente nell'avere riconosciuto un deprezzamento dell'immobile da ridotta possibilità di utilizzo dovuto al rumore prodotto dal traffico ferroviario, e, contestualmente, negato esservi prova del disagio da ciò causato agli attori, rivelando, pertanto, un ulteriore profilo di nullità, ossia l'“erronea applicazione della legge con riguardo alla disciplina degli oneri probatori”, atteso che, come precisato da numerose pronunce della Suprema Corte
- debitamente richiamate - l'accertato superamento della soglia di normale tollerabilità di immissioni acustiche, ex art. 844 c.c., è sufficiente a ritenere l'illiceità del fatto generatore del danno non patrimoniale, la cui sussistenza, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, non necessita di una prova specifica, ma può essere dimostrata sia per presunzioni, sia per fatto notorio, e la relativa liquidazione aversi in via equitativa.
L'impugnazione principale è solo parzialmente fondata, quindi meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
9 Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia degli appellati CP_3
e , i quali, pur ritualmente Controparte_4 CP_5 Controparte_6
citati nel presente grado processuale, non si sono costituiti.
Nel merito, non coglie nel segno la contestata violazione dell'art. 133 del D.lgs. n.
104/2010, dedotta, dalla nel primo motivo di gravame, poiché, come Parte_2
indicato con chiarezza da numerose pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.
31.01.2018 n. 2338; Cass. Civ. SS.UU. 08.05.2017 n. 11142; Cass. Civ. SS.UU.
21.07.2015 n. 15207), il criterio discretivo della giurisdizione tra Giudice Ordinario
e Giudice Amministrativo è rappresentato dal “petitum” sostanziale che viene individuato anche in funzione della “causa petendi”, ossia della “natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio”, la quale nella vicenda in esame, secondo quanto condivisibilmente osservato dal Tribunale, consiste nella contestuale duplice tutela inibitoria, ex art. 844 c.c., e risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocata dagli attori a fronte di uno stesso fatto, di cui la prima volta ad accertare l'illegittimità delle immissioni sonore provenienti dal traffico ferroviario in transito sulla linea del tratto adiacente lo stabile di proprietà della e Controparte_1
condotto in comodato dagli altri attori, nonché a ottenere la condanna alla realizzazione degli interventi idonei a ricondurle entro i limiti di normale tollerabilità, mentre la seconda tendente a vedersi riconoscere il danno da lesione dei rispettivi diritti soggettivi, dominicale e al pacifico godimento dell'abitazione.
Non vi è dubbio, infatti, che laddove la domanda dei privati sia rivolta a conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione - o dei soggetti a essa equiparati - a una “facere” e al ristoro del danno, poiché non riguarda provvedimenti autoritativi della P.A., né la loro impugnativa o dei quali si chiede l'annullamento, bensì le modalità di esercizio, da parte della stessa, di un'attività ordinaria e, per questo, tenuta al rispetto del principio del “neminem laedere”, la relativa cognizione è devoluta al Giudice Ordinario (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 03.02.2016 n. 2052; Cass.
Civ. SS.UU. 20.10.2014 n. 22116; Cass. Civ. SS.UU. 08.03.2006 n. 4908).
Tantomeno a diversa conclusione può condurre la qualifica, rivestita da Pt_2
di concessionaria di pubblico servizio - nello specifico, quella di gestore
[...] dell'infrastruttura ferroviaria nazionale -, che, ai sensi dell'art. 133, comma 1°, lett.
c), c.p.a., prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in quanto
10 la semplice partecipazione in giudizio di un soggetto pubblico, o a esso parificato,
è insufficiente a radicare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa
(cfr. già cit. Cass. Civ. SS.UU. 21.07.2015 n. 15207) allorché l'oggetto del contendere, come illustrato in precedenza, non afferisca ad atti propri della P.A., ossia posti in essere nell'esercizio del potere pubblico, ma, al contrario, comportamenti materiali della stessa estranei all'esercizio di tale potere e coinvolgenti situazioni giuridiche di diritto soggettivo.
Ugualmente non apprezzabili si rivelano le doglianze di cui al secondo, articolato motivo d'impugnazione - quali la contestata genericità delle argomentazioni espresse in sentenza a supporto della condanna di parte convenuta, l'omesso rilievo del difetto, in capo a quest'ultima, della legittimazione passiva, la mancata applicazione della normativa speciale in materia e l'assenza di accertamento circa l'infondatezza della domanda attorea - in quanto, nell'ordine:
a) dalla lettura della pronuncia di primo grado si evince chiaramente che la risoluzione della vicenda muove non già da una valutazione dell'intollerabilità rumorosa effettuata ai sensi dell'art. 844 c.c., bensì dall'accertato superamento dei limiti delle immissioni acustiche secondo le prescrizioni della normativa speciale in materia;
b) la sussistenza, in capo alla società convenuta, della legittimazione passiva rispetto all'azione proposta da parte attrice, non può essere esclusa dalla propria qualifica di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, né dalla circostanza di essersi, essa attenuta all'“iter” previsto dalla Legge 447/1995 e dal Parte_2
Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 459/1998, in proposito assumendo che l'adozione dei piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali, quale la circolazione ferroviaria, sia di competenza dello Stato, poiché, per un verso, le modalità di esercizio del servizio di trasporto su rotaie, compresa la velocità di transito, sono definite dal solo gestore, e, per altro verso, perché il piano di risanamento acustico - inteso come termini e tempistiche di realizzazione degli interventi ivi previsti - opera nei soli rapporti interni tra la P.A. e la propria concessionaria, odierna appellante principale;
c) il ritenuto superamento, nella pronuncia impugnata, dei limiti legali delle immissioni acustiche e, di conseguenza, il carattere illegittimo dell'attività, seppure
11 autorizzata, che ne costituisce la fonte, è stato correttamente accertato dall'espletata
C.T.U., le risultanze della quale, trattandosi di questione strettamente tecnica, ben possono costituire fonte di convincimento per il Giudice, soprattutto laddove il perito nominato, come evincibile dalla rispettiva relazione agli atti, nell'effettuare le misurazioni e riportarne le grandezze rilevate (cfr. C.T.U. pagg. 9-12), ha svolto il proprio incarico in conformità ai criteri dettati dalla normativa speciale di riferimento, sia richiamandola specificamente (cfr. C.T.U. pagg. 7-8), sia chiarendo che “le valutazioni delle immissioni di rumore sono state condotte con lo scopo di verificare il rispetto dei valore limite fissati dal D.P.R. 459/1998, 'Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (cfr. già cit. pag. 9 stesso elaborato).
Detto in altri termini - e a ulteriore confutazione della criticata impossibilità di comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice per giungere, partendo dalla “presunta applicabilità dell'art. 844 c.c., ad accertare
l'applicazione della legge speciale di settore che giustificherebbe la condanna di
R.F.I. al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. ”- l'accertato superamento delle soglie di rumore fissate dalle leggi speciali (nello specifico la n. 447/1995) e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è senz'altro illecito, perché se le immissioni acustiche sono al di sopra dei limiti di accettabilità stabiliti nella predetta normativa speciale a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione devono considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c., quindi illecite anche sotto il profilo civilistico, quando si verificano nei confronti della proprietà privata sita nelle vicinanze della fonte da cui esse si propagano (cfr. Cass. Civ. 06.02.2020 n. 2757;
Cass. Civ. 20.12.2018 n. 32943; Cass. Civ. 01.10.2018 n. 23754; Cass. Civ.
18.01.2017 n. 1069).
Circa il terzo motivo d'appello, è senza dubbio fondata la lamentata violazione del principio tra chiesto e pronunciato, ma non anche la dedotta erroneità della pronuncia per carenza di motivazione in riferimento all'asserita acritica adesione, da parte del Tribunale, alla C.T.U..
Quanto alla concretezza e validità della prima contestazione - al cui accoglimento consegue la riforma della gravata decisione sul punto - è, infatti, sufficiente la
12 lettura delle conclusioni rassegnate da parte attrice in primo grado per rendersi conto che la domanda risarcitoria del danno da svalutazione dell'immobile, a causa delle immissioni rumorose di cui si discute, è stata formulata dalla sola, rispettiva proprietaria, ossia dall' unica ad averne titolo, essendo, gli Controparte_1
altri attori, semplici detentori del bene, giusto contratto di comodato versato in atti, nonché circostanza pacifica tra gli stessi contendenti.
Riguardo, poi, all'eccepito difetto motivazionale della sentenza in relazione al riconoscimento del danno patrimoniale da deprezzamento dell'edificio soggetto alle immissioni di rumore, nonché all'ammontare liquidato a tale titolo, è opportuno operare un distinguo tra la prima doglianza che, come meglio illustrato in seguito, non può ritenersi fondata, e la seconda la quale merita, invece, di essere accolta, nei termini pure successivamente argomentati.
Innanzitutto si ricorda che, sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, tanto da essere sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, qualora lo stesso reputi utile ottenere un ausilio nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze tecniche, può affidare al consulente non solo l'incarico di verificare i fatti allegati o dati per esistenti (c.d. consulenza deducente) ma anche quello di riscontrare i fatti medesimi
(c.d. consulenza percipiente) (cfr. da ultimo: Cass. Civ. 13.09.2022 n. 26854).
Ciò posto, a proposito della carenza di motivazione per essere stata, la pronuncia, basata sulla C.T.U. - che, come in precedenza osservato, rivela la perfetta aderenza alla normativa speciale in materia -, sovviene il noto principio di diritto secondo cui il Giudice di merito può assolvere all'obbligo, sullo stesso incombente, di motivare le ragioni del proprio convincimento anche tramite richiamo alle risultanze dell'elaborato peritale d'ufficio, senza necessità di dover fornire ulteriori o specifiche delucidazioni in ordine all'adesione al medesimo - soprattutto laddove detta relazione, come nella fattispecie, abbia tenuto conto e debitamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti di parte o dei loro difensori -, giacché il richiamo, anche “per relationem”, al parere espresso dal nominato Ausiliario implica una compiuta valutazione positiva, da parte del Giudice, del percorso argomentativo e della metodologia scientifica da questi adottata nell'espletamento
13 dell'incarico conferitogli (cfr. Cass. Civ 13.07.2023 n. 20090; Cass. Civ.
16.11.2022 n. 33742; Cass. Civ. 20.04.2020 n. 7947; Cass. Civ. 11.06.2018 n.
15147).
Inoltre, una volta accertato il superamento della soglia acustica, come stabilita dalla normativa speciale, per la risarcibilità del disvalore economico dell'immobile da ciò derivante non occorre - come contestato dall'appellante a supporto della dedotta assenza di prova circa l'“an debeatur” - che la parte richiedente dimostri di non essere riuscita a venderlo, giacché, giusta precisazione della Suprema Corte, il danno da deprezzamento di una cosa è configurabile anche quando la stessa rimanga in proprietà e godimento del soggetto il quale ne invochi il ristoro, costituendo, il deterioramento della consistenza fisica o giuridica di una cosa, un danno emergente, in quanto la diminuzione del valore venale che esso comporta, costituisce un decremento patrimoniale a prescindere dalla sua diretta e immediata monetizzazione, tanto da non potersi obiettare il mancato assolvimento, da parte della dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di Controparte_1
siffatto pregiudizio, il quale, tuttavia, è idoneo a incidere nella determinazione del
“quantum” (cfr. Cass. Civ. 20.06.2019 n. 16585).
Altrimenti detto, il risarcimento in parola trova la sua “ratio” non già nella lesione dei diritti al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e alla libera esplicazione delle abitudini quotidiane, garantiti dalla
Costituzione, bensì nella perdita delle potenzialità di godimento che, in mancanza delle immissioni illecite, l'immobile per stessa destinazione è in grado di offrire al rispettivo proprietario;
ulteriore riflessione valevole a escludere la fondatezza della criticata carenza di motivazione, riferita all'avvenuto riconoscimento, in sentenza, del danno da deprezzamento dell'immobile.
Diverso discorso involge, però, la quantificazione del predetto danno e, conseguentemente la dedotta esorbitanza dell'importo liquidato a tale titolo nell'impugnata pronuncia, dal momento che, pur non essendovi ragioni per non aderire alla stima economica del bene, pari a € 125.000,00=, come indicata dal
C.T.U. nella condivisa ipotesi in cui le pratiche (all'attualità ancora pendenti) di condono e sanatoria degli interventi eseguiti sul fabbricato senza le autorizzazioni non dovessero concludersi positivamente, non può non tenersi conto,
14 nell'individuare la percentuale di svalutazione, di due circostanze oggettive e pacifiche tra le parti, ossia la prossimità dell'immobile alla preesistente infrastruttura ferroviaria e, quindi, l'originaria consapevolezza, in capo al rispettivo proprietario, dell'ubicazione del bene in un luogo certamente non caratterizzato da quiete assoluta, nonché l'utilizzo dello stesso come casa per le vacanze, trattandosi, infatti, di edificio situato in “zona destinata in particolare al turismo stagionale estivo” (cfr. C.T.U. pag. 6).
Ebbene, lo scrutinio della fattispecie, alla luce delle precedenti osservazioni in fatto, conduce a ritenere maggiormente equa, rispetto alla sentenza impugnata,
l'applicazione della percentuale del 10% di svalutazione della stima economica dell'immobile, come indicata in € 125.000,00=, così giungendo a determinarne il danno da deprezzamento, oggetto di ristoro a carico di pari a € Parte_2
12.500,00=, anziché € 18.750,00=.
Anche riguardo al danneggiamento della recinzione metallica insistente sulla proprietà attorea, per il cui ristoro è stata riconosciuta, dal Tribunale, la somma di
€ 900,00=, occorre evidenziare che il C.T.U. ne ha individuato la causa sia dal limitrofo transito ferroviario (n.d.r. spostamento d'aria), sia dalla collocazione, sulla stessa rete, di un telo di protezione “a maglia chiusa” (notoriamente capace di opporre resistenza alla spinta dell'aria e quindi ad agire sulla struttura portante), oltre a non escludere il contributo negativo apportato secondariamente dalle avverse condizioni metereologiche (cfr. pag. 24 stesso elaborato), da ciò dovendosi rilevare la sussistenza di concause paritetiche nella produzione del danno in esame, con conseguente riduzione, nella misura del 50%, dell'importo oggetto di condanna dell'odierna appellante, tenuta, pertanto, alla corresponsione, per tale voce di danno, della diversa somma di € 450,00=.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, attraverso il quale viene censurato il rigetto della richiesta di risarcimento danni non patrimoniali avanzata a titolo personale dagli attori comodatari, vi è da sottolineare l'indiscusso principio di diritto processuale in forza del quale chiunque promuova un giudizio per far valere un proprio diritto, oltre a indicare i fatti che costituiscono la domanda (art. 99 c.p.c.),
è tenuto ad allegare gli elementi idonei a sostenerne le ragioni (art. 2697 c.c.), cui corrisponde, in capo al Giudice di merito, l'onere di fondare la propria decisione
15 sulla base delle prove fornite dalle parti, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente a quello di esporre, in maniera concisa, le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. Civ. 11.08.2021 n. 22698; Cass. Civ. 14.05.2021 n.
13143; cfr. Cass. Civ. 09.02.2021 n. 3126; Cass. Civ. 20.12.2020 n. 29730; Cass.
Civ. 25.06.2020 n. 12652; Cass. Civ. 08.03.2019 n. 6759; Cass. Civ. 28.02.2019 n.
5811); ragioni che, per quanto attiene al mancato accoglimento della domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare il diritto del proprietario e/o dei comodatari a ottenere un indennizzo e/o risarcimento per la perdita e/o la ridotta possibilità di un utilizzo dell'immobile nonché per i disagi subìti nel tempo a causa delle immissioni provocate dalla infrastruttura ferroviaria e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere agli attori, in solido tra loro o meglio, la somma complessiva di € 25.000,00= o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o secondo equità” (cfr. conclusioni parte attrice in primo grado), risultano adeguatamente espresse nella pronuncia impugnata.
Innanzitutto, e quale risposta all'asserita contraddittorietà della decisione per avere riconosciuto il danno da deprezzamento del fabbricato e respinto quello dei comodatari/attori, occorre chiarire che l'aspetto soggettivo delle sofferenze o disagi vissuti, dagli abitanti l'immobile, a causa delle immissioni rumorose è diverso e separato dal pregiudizio consistente nella perdita delle potenzialità di godimento che, in assenza delle immissioni, il bene sarebbe in grado di offrire per sua intrinseca natura, infatti la mancanza di un danno non patrimoniale da immissioni intollerabili non esclude la configurabilità di un danno risarcibile di natura patrimoniale, pertanto il riconoscimento di quest'ultimo non comporta il contestuale riconoscimento dell'altro il quale, come qualsiasi altra figura dannosa, necessita di dimostrazione.
Né va dimenticato l'arresto giurisprudenziale, recentemente ribadito, in forza del quale il danno non patrimoniale determinato da immissioni acustiche superiori alle soglie di tollerabilità non è ritenuto sussistente “in re ipsa”, poiché, altrimenti, si giungerebbe a identificarlo con la lesione stessa del diritto, ossia “a configurare un vero e proprio danno punitivo che non trova copertura normativa nel nostro sistema giuridico, ponendosi, anzi, in contrasto con l'insegnamento della Suprema
Corte (sent. n. 26972/2008), secondo cui quello che rileva ai fini risarcitori è il
16 danno-conseguenza che deve essere allegato e provato da chi ne chieda il risarcimento, tenuto, quindi, a dimostrare di aver subìto un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti a causa della difficile vivibilità domestica, potendosi, a tal fine, avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni rumorose intollerabili” (cfr. per tutte: Cass. Civ. 18.07.2019 n. 19434).
Pertanto, sebbene la lesione del diritto alla serenità personale e familiare conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, di natura non patrimoniale, è pur sempre indispensabile allegare, in maniera circostanziata, il peggioramento delle precedenti abitudini di vita, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi di tale mutata condizione, nonché fornirne la prova, anche presuntiva, necessaria alla verifica della effettiva gravità della lesione che sola può dare luogo al risarcimento.
L'applicazione degli appena richiamati principi giurisprudenziali di legittimità alla vicenda che ci occupa conduce a escludere la fondatezza delle censure, dedotte con l'impugnazione incidentale, di carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della domanda, formulata dagli attori comodatari, di vedersi riconoscere il ristoro del danno da lesione al normale svolgimento della vita domestica e delle abitudini quotidiane, quale conseguenza delle intollerabili immissioni acustiche da transito ferroviario, proprio perché nessuna delle parti richiedenti il risarcimento ha provveduto ad allegare, con la debita specificità, anzi neanche genericamente, quali concreti disagi abitativi siano state costrette a subire a cause di dette immissioni di rumore, essendosi, al contrario, semplicemente limitate a richiamare, come supporto probatorio di siffatta domanda, “il notorio e le presunzioni”, che, per quanto in precedenza argomentato, possono solo concorrere nell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte la quale si assuma danneggiata, ma non certo sostituirsi completamente allo stesso, giungendo a pretendere, dal Giudice di merito, l'accoglimento di una domanda sfornita della sufficiente esposizione dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni e in osservanza sia della normativa in materia, sia dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, l'intestata
17 Corte accoglie parzialmente l'appello principale e respinge l'impugnazione incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, parziale dell'appellante principale e totale dell'appellante incidentale, che ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
Stante la proposizione del gravame incidentale successivamente al 30 gennaio
2013, nonché il rispettivo rigetto, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R.
30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, a cura della e dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ( , nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e nonché da e CP_5 Controparte_6 Controparte_1 CP_2
nei confronti di entrambi avverso la sentenza in epigrafe,
[...] Parte_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 830/2021 del Tribunale Civile di Ancona, datata 28.06.2021 e depositata il 29.06.2021, relativa al procedimento civile n. 2406/2017 R.G., condanna al pagamento, in favore della di Parte_2 Controparte_1 complessivi € 12.950,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo, di cui
12.500,00= a titolo di deprezzamento dell'immobile di sua proprietà a causa delle immissioni superiori ai limiti di cui alla normativa speciale, ed € 450,00= per risarcimento del danno alla recinzione metallica;
- respinge l'appello incidentale proposto dalla e Controparte_1 CP_2
con conferma, sul punto, della decisione impugnata;
[...]
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del grado;
18 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, a cura dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
- fermo il resto.
Ancona, lì 17.01.2024
Il G.A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Maria Ida Ercoli
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