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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 1559/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1559/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.1559/2025 promossa da nata in data [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
n. q. di genitore di nato in data [...] a C.F._1 Persona_1
Catania cod. fisc. elettivamente domiciliati in Catania, Viale Vittorio C.F._2
Veneto 106 presso lo studio dell'Avv. Ardizzone Alberto che lo rappresenta e difende per procura in atti
1 -Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato precisava che, su domanda per accertamento sanitario dell' invalidità civile ed handicap presentata in data
21/02/2024, allo stesso veniva riconosciuto il requisito sanitario per l' indennità di frequenza e per handicap non grave e che avverso predetta valutazione veniva incardinato ricorso per
ATP iscritto al numero di ruolo 6339/2024; Precisava, quindi, che conferito incarico al CTU medico-legale questi confermava la valutazione medico- legale espressa in sede amministrativa;
Precisava, ancora, che comunicata la conclusione del procedimento di ATP il
23/12/2024, in data 22/01/2025 veniva formulata la dichiarazione di dissenso;
Precisava, infine, che dalla data della domanda amministrativa il ricorrente non è stato ricoverato in istituti con retta anche solo parziale a carico dell' IO
In merito ai motivi di opposizione precisava che l'esame dell'elaborato di ATP, non permette di concordare sia con l'inquadramento clinico che con il giudizio medico-legale indicati dal
CTU il quale con riferimento alla condizione di portatore di handicap, in seno alla relazione, qualifica il disturbo dello spettro autistico di grado moderato che affligge il ricorrente come handicap grave dalla domanda amministrativa, ma in sede di conclusioni della relazione di consulenza disattende del tutto tale valutazione qualificando il deficit come handicap non grave. Precisava, ancora, che il CTU, con riferimento al requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, si è limitato ad affermare senza motivazione alcuna, che il disturbo dello spettro autistico di grado moderato- livello 2 non è idoneo ad integrare il requisito sanitario invocato, tuttavia, ha omesso di valutare la certificazione neuropsichiatrica datata 24/05/2024 del Policlinico Universitario San Marco di Catania che evidenzia non solo la necessità di trattamenti riabilitativi, sul piano socio- relazionale
2 (didattica di sostegno in ambito scolastico, terapia comportamentale, trattamento di logopedia e psicomotricità) ma anche la necessità di trattamenti assistenziali sul piano dell' autonomia funzionale, ovvero l' assistenza igienico personale e l'assistenza alla comunicazione.
Aggiungeva che tale necessità è confermata dalla recentissima certificazione neuropsichiatrica ASP Catania datata 10/02/2025 che ribadisce la necessità dell'assistenza igienico-personale e dell'assistenza all'autonomia e comunicazione. Precisava, quindi, che la contestuale certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R 24/02/1994 qualifica la patologia come connotata di particolare gravità anche ai sensi dell'art.
3.c.3 L.104/1992, pertanto, a fronte di tale preciso ed univoco quadro clinico, documentato dalla struttura pubblica specialistica, il consulente in ATP ne disattende le risultanze sulla scorta di un esame obiettivo scarnissimo, di appena qualche parola, del tutto inidoneo a supportare una motivazione adeguata in ordine al mancato riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio invocato, peraltro riconosciuto in sede di motivazione della relazione di consulenza con riferimento ad handicap grave
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento favore del minore invalido civile e per i benefici da handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa. Quale mezzo al fine si chiede il rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale con conferimento dell'incarico ad altro specialista
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite;
in via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca
Fissata la prima udienza, all'udienza del 16/06/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza
3 della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 21.11.2025 concessa la proroga al CTU, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del minore invalido civile e per i benefici da handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
4 All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che , nato a [...]_1
l'8/01/2019 ed affetto da disturbo dello spettro dell'autismo (livello di supporto 3) in soggetto con disabilità intellettiva di grado lieve, sia da considerare minore con diritto alla indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, a decorrere dall'aprile 2025. Dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va accolto
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara che è minore con diritto alla indennità di Persona_1 accompagnamento, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, a decorrere dall'aprile 2025 e dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.914,00 oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza CP_ tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 27 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
5 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1559/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n.1559/2025 promossa da nata in data [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
n. q. di genitore di nato in data [...] a C.F._1 Persona_1
Catania cod. fisc. elettivamente domiciliati in Catania, Viale Vittorio C.F._2
Veneto 106 presso lo studio dell'Avv. Ardizzone Alberto che lo rappresenta e difende per procura in atti
1 -Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato precisava che, su domanda per accertamento sanitario dell' invalidità civile ed handicap presentata in data
21/02/2024, allo stesso veniva riconosciuto il requisito sanitario per l' indennità di frequenza e per handicap non grave e che avverso predetta valutazione veniva incardinato ricorso per
ATP iscritto al numero di ruolo 6339/2024; Precisava, quindi, che conferito incarico al CTU medico-legale questi confermava la valutazione medico- legale espressa in sede amministrativa;
Precisava, ancora, che comunicata la conclusione del procedimento di ATP il
23/12/2024, in data 22/01/2025 veniva formulata la dichiarazione di dissenso;
Precisava, infine, che dalla data della domanda amministrativa il ricorrente non è stato ricoverato in istituti con retta anche solo parziale a carico dell' IO
In merito ai motivi di opposizione precisava che l'esame dell'elaborato di ATP, non permette di concordare sia con l'inquadramento clinico che con il giudizio medico-legale indicati dal
CTU il quale con riferimento alla condizione di portatore di handicap, in seno alla relazione, qualifica il disturbo dello spettro autistico di grado moderato che affligge il ricorrente come handicap grave dalla domanda amministrativa, ma in sede di conclusioni della relazione di consulenza disattende del tutto tale valutazione qualificando il deficit come handicap non grave. Precisava, ancora, che il CTU, con riferimento al requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, si è limitato ad affermare senza motivazione alcuna, che il disturbo dello spettro autistico di grado moderato- livello 2 non è idoneo ad integrare il requisito sanitario invocato, tuttavia, ha omesso di valutare la certificazione neuropsichiatrica datata 24/05/2024 del Policlinico Universitario San Marco di Catania che evidenzia non solo la necessità di trattamenti riabilitativi, sul piano socio- relazionale
2 (didattica di sostegno in ambito scolastico, terapia comportamentale, trattamento di logopedia e psicomotricità) ma anche la necessità di trattamenti assistenziali sul piano dell' autonomia funzionale, ovvero l' assistenza igienico personale e l'assistenza alla comunicazione.
Aggiungeva che tale necessità è confermata dalla recentissima certificazione neuropsichiatrica ASP Catania datata 10/02/2025 che ribadisce la necessità dell'assistenza igienico-personale e dell'assistenza all'autonomia e comunicazione. Precisava, quindi, che la contestuale certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R 24/02/1994 qualifica la patologia come connotata di particolare gravità anche ai sensi dell'art.
3.c.3 L.104/1992, pertanto, a fronte di tale preciso ed univoco quadro clinico, documentato dalla struttura pubblica specialistica, il consulente in ATP ne disattende le risultanze sulla scorta di un esame obiettivo scarnissimo, di appena qualche parola, del tutto inidoneo a supportare una motivazione adeguata in ordine al mancato riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio invocato, peraltro riconosciuto in sede di motivazione della relazione di consulenza con riferimento ad handicap grave
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento favore del minore invalido civile e per i benefici da handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa. Quale mezzo al fine si chiede il rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale con conferimento dell'incarico ad altro specialista
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite;
in via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca
Fissata la prima udienza, all'udienza del 16/06/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza
3 della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 21.11.2025 concessa la proroga al CTU, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del minore invalido civile e per i benefici da handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
4 All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni ritenendo che , nato a [...]_1
l'8/01/2019 ed affetto da disturbo dello spettro dell'autismo (livello di supporto 3) in soggetto con disabilità intellettiva di grado lieve, sia da considerare minore con diritto alla indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, a decorrere dall'aprile 2025. Dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va accolto
CP_ Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara che è minore con diritto alla indennità di Persona_1 accompagnamento, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, a decorrere dall'aprile 2025 e dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.914,00 oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza CP_ tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 27 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
5 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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