Art. 1.
L' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 , e' sostituito dall'articolo seguente:
"Le province, i comuni, gli istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonche' gli enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.
Lo stesso concorso possono ottenere:
a) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari non destinate ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908;
b) l'Ente nazionale per le Tre Venezie (Sezione autonoma di ricostruzione) per la costruzione di case popolari;
c) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
d) gli enti di trasformazione fondiaria irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.
Il concorso puo' essere pure accordato agli enti morali e alle societa' costituite con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, nonche' alle societa' cooperative che si propongono di costruire case di tipo popolare, costituite fra dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali, fra appartenenti ad aziende commerciali ed industriali e fra professionisti, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .
Il concorso e' commisurato alla meta' della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.
Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'art. 71 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica".
L' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 , e' sostituito dall'articolo seguente:
"Le province, i comuni, gli istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonche' gli enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.
Lo stesso concorso possono ottenere:
a) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari non destinate ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908;
b) l'Ente nazionale per le Tre Venezie (Sezione autonoma di ricostruzione) per la costruzione di case popolari;
c) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
d) gli enti di trasformazione fondiaria irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.
Il concorso puo' essere pure accordato agli enti morali e alle societa' costituite con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, nonche' alle societa' cooperative che si propongono di costruire case di tipo popolare, costituite fra dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali, fra appartenenti ad aziende commerciali ed industriali e fra professionisti, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .
Il concorso e' commisurato alla meta' della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.
Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'art. 71 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica".