Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2385/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati: dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Monterotondo (RM) Via Salaria 224/A presso lo studio dell'Avv.
Loredana Martino del Foro di Tivoli, mandato in al ricorso d'appello, CodiceFiscale_2 procura alle liti apposta su foglio separato ex art 83 III comma cpc;
p.e.c.
( ; appellante Email_1
e
( , residente in [...], CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce alla Memoria di Costituzione, presente atto, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Guglielmo Izzo ( ) e Adriano Izzo C.F._4
( ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CodiceFiscale_5
Roma, Viale Carso n.43, p.e.c. ; appellata appellante incidentale avente ad oggetto accertamento comproprietà titoli pagamento somme.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: «
Con atto di citazione notificato in data 17.3.2014 la IG.ra ha convenuto in giudizio CP_1
i IG.ri e chiedendo: “ “1) Condannare il IG. Parte_1 Controparte_2 Parte_1
al pagamento in favore dell'istante della metà delle somme sottratte dai conti
[...]
2) Condannare la IG.ra al pagamento in Controparte_2
favore dell'attrice di una somma non inferiore ad Euro 136.563,27, da intendersi comunque ricompresa nella somma già sopra richiesta al IG. , ed entro tali limiti in Parte_1
solido con quest'ultimo, oltre interessi dalla data della sottrazione delle somme, e salvo diversamente quantificare l'importo richiesto all'esito del giudizio;
3) Condannare il IG. Parte_1
al pagamento in favore dell'istante della metà delle somme riscosse e da riscuotere
[...]
per contributi all'agricoltura e per la vendita dei prodotti relativamente al terreno di proprietà comune situato in Palombara Sabina;
4) Condannare, infine, il IG. al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice, e così al pagamento: a) della somma di Euro 50.000,00 per danno morale conseguente al reato commesso di appropriazione indebita;
b) della somma che verrà determinata in corso di giudizio per risarcimento del danno biologico conseguente all'infarto avuto dalla IG.ra . Con vittoria delle spese di giudizio”. CP_1
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano quanto dedotto e richiesto da parte attrice domandandone il rigetto.
Concessi i termini ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 10.02.2016.
All'esito di detta udienza ed a scioglimento della riserva il Tribunale con successiva ordinanza depositata in pari data, rigettava le prove orali articolate da entrambe le parti mentre disponeva
C.T.U. contabile per la ricostruzione dei rapporti dare/avere intercorsi alla data del 2011 tra le parti, nominando da ultimo come Consulente la dott.ssa Persona_1
La causa proseguiva con l'espletamento della c.t.u. e riservata in decisione all'udienza del
30.07.2020”.
§ 1.1 — Il tribunale di Tivoli nel procedimento RG, 1693/2014 ha emesso la sentenza n.386/2021 con il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna alla Parte_1
restituzione in favore di della somma di € 538.241,24, oltre interessi dal dì del CP_1
dovuto al soddisfo;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di spese Controparte_2 compensate;
Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate come Parte_1 da separato provvedimento. Così è deciso in Tivoli il 15.3.2021”
pag. 2/4 § 2. — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello proponendo appello incidentale. CP_1
§ 2.1 — Le parti all'udienza Collegiale del 05.03.2025 hanno in primis reso le conclusioni chiedendo la decisione ed in pendenza dei termini hanno presentato in data 14.3.25 istanza congiunta di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuta conciliazione e per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte
- Rilevato che all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., le parti dopo aver reso le conclusioni, in pendenza dei termini per il deposito delle comparse, hanno presentato richiesta congiunta, sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori costituiti, di cessata materia del contendere in virtù di un raggiunto accordo transattivo.
- Rilevato che le stesse sono regolari e che oltre a ricorrere le previsioni di cui all'art. 306 c.p.c., le parti hanno con lo stesso atto proceduto alla scrittura di atto transattivo con la quale hanno transatto le loro pretese, rinunciando agli atti di causa e chiedendo espressamente in virtù del raggiunto accordo la cessazione della materia del contendere.
- rilevato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudicante di decidere nel merito.
- rilevato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione (cfr Cass. 27 gennaio 1998, n. 801) e che tale condizione sussiste nel caso di specie avendo le parti dichiarato di non avere più interesse al giudizio e conciliato la lite.
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti costituite.
Compensa le spese tra le parti, attese sia la rinuncia all'appello principale che a quello incidentale e la volontà delle parti che ne hanno richiesto la compensazione.
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da , come in atti contro la sentenza n. 1693/2014 CP_1 del Tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In riforma della gravata sentenza dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario
Il Presidente relatore/estensore
Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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