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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MADAMA CARLO e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Broni (PV), Via Emilia n. 228;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ARENA PO (PV), in data 07/06/2014, (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014) separati consensualmente con sentenza n. 287/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita in Arena Po (PV) Via Beatrice D'Este n. 1, di cui è comproprietaria la
Sig.ra unitamente alla madre Sig.ra , viene definitivamente Parte_1 Parte_2 assegnata alla Sig.ra con gli arredi in essa contenuti, che vengono parimenti Parte_1
assegnati definitivamente alla medesima. Il Sig. a già provveduto a formalizzare il CP_1
trasferimento della propria residenza anagrafica presso differente indirizzo;
2) il figlio minore viene affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del medesimo presso l'abitazione materna;
3) circa l'esplicazione del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé , Per_1
previo accordo con la madre, in qualsiasi momento;
in ogni caso, il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, prelevando dall'abitazione materna alle ore 17:30 circa Per_1
del venerdì ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore il lunedì mattina all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna il lunedì mattina alle ore 8:00;
4) il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, Per_1
individuati nei giorni di martedì e di giovedì, prelevando il figlio presso l'abitazione materna alle ore 17:30 circa ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore nella mattina della giornata successiva (ovvero il mercoledì ed il venerdì) all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna alle ore 8:00 della mattina successiva a quella di frequentazione (ovvero il mercoledì ed il venerdì);
5) durante le festività natalizie, trascorrerà le giornate di Natale, di Santo Stefano e di Per_1
Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre;
allo stesso modo, quanto alle festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua un anno con la madre ed un anno con il padre Per_1
e così anche per il lunedì dell'Angelo;
6) durante le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé tre settimane, anche Per_1
non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
7) il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento di
, l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), somma da rivalutarsi Per_1
annualmente ed automaticamente secondo le variazioni dell'indice Istat, avendo quale riferimento l'indice ISTAT del mese di febbraio di ogni anno;
8) il padre, inoltre, corrisponderà alla madre il 50% delle “spese extra-mantenimento” individuate secondo il Protocollo n. 2323/16 del 09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, da intendersi quivi integralmente richiamato;
in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del menzionato Protocollo, il rimborso delle spese
Pag. 2 di 4 extra-mantenimento dovrà intervenire unitamente all'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione dei documenti comprovanti le spese avvenga entro il giorno 20 del mese precedente, atteso che, in caso di ritardo, il rimborso sarà effettuato unitamente all'assegno del mese ancora successivo;
9) l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla Sig.ra
; Parte_1
10) la Sig.ra ed il Sig. dichiarano di avere già regolato e definito tra loro Parte_1 CP_1
ogni questione di carattere pecuniario e, per l'effetto, riconoscono la loro reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi vicendevole richiesta di mantenimento, nulla avendo reciprocamente a pretendere ad alcun altro titolo;
11) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 287/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.04.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da n ARENA PO il giorno 07/06/2014 (atto n. 2,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MADAMA CARLO e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Broni (PV), Via Emilia n. 228;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ARENA PO (PV), in data 07/06/2014, (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014) separati consensualmente con sentenza n. 287/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita in Arena Po (PV) Via Beatrice D'Este n. 1, di cui è comproprietaria la
Sig.ra unitamente alla madre Sig.ra , viene definitivamente Parte_1 Parte_2 assegnata alla Sig.ra con gli arredi in essa contenuti, che vengono parimenti Parte_1
assegnati definitivamente alla medesima. Il Sig. a già provveduto a formalizzare il CP_1
trasferimento della propria residenza anagrafica presso differente indirizzo;
2) il figlio minore viene affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del medesimo presso l'abitazione materna;
3) circa l'esplicazione del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé , Per_1
previo accordo con la madre, in qualsiasi momento;
in ogni caso, il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, prelevando dall'abitazione materna alle ore 17:30 circa Per_1
del venerdì ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore il lunedì mattina all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna il lunedì mattina alle ore 8:00;
4) il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, Per_1
individuati nei giorni di martedì e di giovedì, prelevando il figlio presso l'abitazione materna alle ore 17:30 circa ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore nella mattina della giornata successiva (ovvero il mercoledì ed il venerdì) all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna alle ore 8:00 della mattina successiva a quella di frequentazione (ovvero il mercoledì ed il venerdì);
5) durante le festività natalizie, trascorrerà le giornate di Natale, di Santo Stefano e di Per_1
Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre;
allo stesso modo, quanto alle festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua un anno con la madre ed un anno con il padre Per_1
e così anche per il lunedì dell'Angelo;
6) durante le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé tre settimane, anche Per_1
non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
7) il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento di
, l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), somma da rivalutarsi Per_1
annualmente ed automaticamente secondo le variazioni dell'indice Istat, avendo quale riferimento l'indice ISTAT del mese di febbraio di ogni anno;
8) il padre, inoltre, corrisponderà alla madre il 50% delle “spese extra-mantenimento” individuate secondo il Protocollo n. 2323/16 del 09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, da intendersi quivi integralmente richiamato;
in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del menzionato Protocollo, il rimborso delle spese
Pag. 2 di 4 extra-mantenimento dovrà intervenire unitamente all'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione dei documenti comprovanti le spese avvenga entro il giorno 20 del mese precedente, atteso che, in caso di ritardo, il rimborso sarà effettuato unitamente all'assegno del mese ancora successivo;
9) l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla Sig.ra
; Parte_1
10) la Sig.ra ed il Sig. dichiarano di avere già regolato e definito tra loro Parte_1 CP_1
ogni questione di carattere pecuniario e, per l'effetto, riconoscono la loro reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi vicendevole richiesta di mantenimento, nulla avendo reciprocamente a pretendere ad alcun altro titolo;
11) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 287/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.04.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da n ARENA PO il giorno 07/06/2014 (atto n. 2,
[...] Controparte_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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