TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1407 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 06/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. STANISLAO ROBERTO
ATTORE
E
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le CP_1 vittime della Strada
Rappresentata e difesa dall'avv. CORRADO SALVATORE
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06/03/2025
1
ha esposto che alle 15:00 di martedì 11 febbraio 2020 percorreva Parte_1 regolarmente la strada che da Serrano conduce in zona laghi Alimini, con direzione
Otranto, quando veniva superato da un'autovettura di colore scuro che procedeva ad elevata velocità, la quale lo urtava con lo specchietto destro e, proseguendo la marcia, si allontanava. L'attore ha esposto che veniva spinto fuori strada e collideva violentemente contro i paletti di sostegno della segnaletica stradale indicante la curva a sinistra, riportando lesioni personali.
Esposto quanto sopra, il ha citato in giudizio , quale impresa Pt_1 CP_1 designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per effetto dell'urto impresso dal veicolo non identificato.
si è costituita con propria comparsa, negando che l'evento sia stato CP_1 determinato da responsabilità di un veicolo rimasto non identificato e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico-legale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, ha citato in giudizio - quale impresa Parte_1 CP_1 designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al fine di ottenere il risarcimento del danno patito l'11 febbraio 2020 alle 15:00 circa sulla strada che da Serrano conduce ai laghi Alimini. L'attore ha affermato di essere stato superato da un'autovettura di colore scuro che lo ha urtato con lo specchietto destro, spingendolo fuori strada e provocandone la collisione contro paletti di sostegno della segnaletica stradale.
Perché la domanda del possa essere accolta, è necessario in primo luogo Pt_1 accertare se la sua caduta sia stata determinata dall'urto impresso contro il suo corpo da un veicolo rimasto non identificato. Non è infatti sufficiente che sia transitato un veicolo ad elevata velocità, in quanto la dinamica descritta prevede
2 una spinta impressa verso l'esterno a seguito di un impatto dello specchietto contro il corpo del ciclista. È opportuno ulteriormente precisare che non è stata allegata una mera turbativa di un veicolo e che, in ogni caso, il sorpasso di un veicolo non potrebbe comportare una responsabilità del Fondo di Garanzia, poiché la capacità di restare in piedi è la perizia minima esigibile da un ciclista.
L'onere probatorio che si impone all'attore è particolarmente gravoso, in quanto egli deve dimostrare che la sua perdita di equilibrio è stata causata da un veicolo rimasto non identificato.
Al riguardo è opportuno, in primo luogo, evidenziare la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, in cui si afferma unicamente che l'autovettura urtava con lo specchietto destro il ciclista, senza precisare in quale punto del corpo avveniva l'impatto.
Va poi evidenziato che nella narrativa dell'atto di citazione si fa riferimento al soccorso prestato dal dr cognato dell'attore, ma non si Persona_1 menziona la presenza del che sarebbe risultato testimone oculare Tes_1 dell'evento. Il nome del compare, tuttavia, nell'elenco dei testimoni Tes_1 allegati in atto di citazione, ma non si indica la sua presenza all'interno dell'atto medesimo.
Dalla comparsa di costituzione di , inoltre, si apprende che l'attore avrebbe CP_1 scelto di chiamare il proprio cognato anziché l'ambulanza, in quanto pochi mesi prima aveva subìto un intervento al ginocchio e aveva paura che l'incidente avesse avuto ripercussioni sul ginocchio medesimo. La motivazione è stata confermata dall'attore nel corso del giudizio.
Sotto tale profilo devono essere compiute ulteriori considerazioni.
Nel formulare i capitoli di prova, l'attore non ha precisato chi provvide ad allertare telefonicamente il dr e su tale circostanza si è avuta una Persona_1 contraddizione nei testimoni.
In sede di interrogatorio, l'attore ha dichiarato: “ho preferito chiamare mio cognato.
Dico meglio mio cognato è stato chiamato dal mio amico , che era Persona_2 lontano al momento dell'incidente e quando è arrivato mi ha chiesto cosa fosse successo e voleva chiamare il 118, ma io gli ho chiesto di chiamare mio cognato per i motivi che ho spiegato. Anche mio cognato è ortopedico”.
3 sentito come testimone, ha riferito: “venivo allertato Persona_1 telefonicamente da mio cognato;
ero a casa mia ad anzi preciso che sono Pt_2 stato chiamato dal ciclista che era con mio cognato e credo si chiami Mi ha Tes_1 mandato la posizione via Google per consentirmi di raggiungerlo ed io mi sono recato sul posto con la mia auto;
avrò messo una mezz'oretta circa di tragitto”.
Alla stessa udienza ha dichiarato: “io volevo chiamare il 118, Persona_2 ma mi ha chiesto di chiamare il cognato medico Pt_1 Persona_1 ortopedico, con il suo telefono. Ho chiamato il dottor e gli ho spiegato dove Per_1 stavamo. Dopo una mezz'oretta è arrivato e, dopo aver visitato ha Per_1 Pt_1 deciso di caricarlo in auto e portarlo in ospedale”.
Dal confronto tra le dichiarazioni della parte e dei testimoni emergono delle incongruenze. In primo luogo, inizialmente tanto il quanto il cognato hanno Pt_1 dichiarato che fu l'attore a chiamare il medico, ma hanno poi successivamente precisato che fu invece il Tes_1
In secondo luogo, il ha affermato che gli fu mandata la posizione su Per_1
Google, mentre il ha riferito di aver spiegato al medico dove si trovavano. Tes_1
Ulteriori perplessità sulla ricostruzione offerta si hanno in merito alla scelta del di chiamare telefonicamente il proprio cognato, quale medico ortopedico, Pt_1 anziché chiedere l'intervento di un'ambulanza con il 118. L'attore ha riferito di aver compiuto questa scelta in quanto temeva di aver subito lesioni al ginocchio, che pochi mesi prima era stato operato dal figlio del anche lui ortopedico. Per_1
Ciò nonostante, il in sede di prova testimoniale ha dichiarato: “mio Per_1 cognato era dolorante per il trauma subito e non faceva esplicito riferimento al ginocchio, ma a tutte le lesioni che aveva subito”. Anche il ha dichiarato Tes_1 che il “lamentava forti dolori generalizzati”. Pt_1
La preoccupazione per il ginocchio è peraltro del tutto inverosimile, ove si consideri che in sede di accesso al pronto soccorso sono state riscontrate fratture della clavicola, di costole, dello sterno, della colonna dorsale toracica, senza che venga menzionato il ginocchio.
Vi sono poi ulteriori elementi di perplessità.
Tanto il quanto il hanno riferito che fu una scelta del Per_1 Tes_1 Pt_1 quella di chiamare il proprio cognato, imputando dunque all'attore una capacità di discernimento in merito alle azioni da intraprendere. Lo stesso attore, in sede di
4 interrogatorio, ha riferito a sé stesso la scelta di chiamare il cognato, in quanto era stato già operato del figlio di questi. Ciò nonostante, la dottoressa PE
, di servizio al pronto soccorso di Galatina al momento dell'accesso, ha
[...] precisato che il era dolorante e non era in condizioni di comunicare. Pt_1
È inverosimile sostenere che il paziente fosse in grado di comunicare al momento dell'impatto, tanto da valutare a chi chiedere i soccorsi, e che solo successivamente abbia avvertito il dolore al punto da non poter più comunicare. Gli stessi carabinieri
- intervenuti presso il Pronto Soccorso di Galatina su richiesta del personale sanitario - hanno confermato di non aver potuto parlare con il ciclista, in ragione delle condizioni di questi.
A ciò si aggiunga quanto accertato dal CTU, dottor , il quale ha Persona_4 riferito alla pagina 13: “le lesioni subite dal sono correlabili esclusivamente e Pt_1 direttamente a una caduta al suolo di ciclista con emisoma destro. La causa della caduta appare difficilmente oggettivabile, determinabile e dimostrabile, con specifico riguardo ad un riferito urto da parte di un'autovettura in transito con lo specchietto laterale destro del mezzo. In relazione all'altezza dei rispettivi corpi interessati
(specchietto di una autovettura e ciclista), appare difficile un urto diretto del gomito sinistro (posto ad un'altezza maggiore), ma più probabile un urto alla regione del fianco sinistro (coxofemorale sinistro).
La mobilità o il meccanismo di chiusura dello specchietto laterale di un'autovettura e la presenza di indumenti del ciclista possono avere attutito l'urto, determinando una contusione (anche lieve) e senza escoriazione, sufficiente per determinare la caduta al suolo contro laterale del ciclista”.
Ciò che stupisce è la circostanza che l'attore non solo non abbia mai indicato il punto in cui fu attinto dallo specchietto retrovisore, ma al momento dell'accesso in
Pronto Soccorso non abbia riportato sul proprio corpo alcun segno dell'urto.
Vanno poi espresse delle considerazioni in merito alla prova - di dirimente rilevanza
- della presenza di un'autovettura rimasta non identificata che abbia spostato il ciclista verso il margine destro della strada, facendolo urtare contro i segnali ivi presenti.
Il solo testimone indicato come presente è il quale ha riferito Persona_2 che l'attore viaggiava circa una decina di metri davanti a lui e che “una vettura di colore scuro e di media cilindrata, di cui non so riferire la marca ed il tipo, proveniva
5 da tergo. Mi ha sfiorato nel sorpassarmi e poi, con lo specchietto retrovisore lato passeggero, ha toccato il mio compagno facendogli perdere l'equilibrio e in conseguenza di ciò il ha urtato con la bici e con il corpo su un paletto di Pt_1 sostegno della segnaletica stradale. Mi viene contestato quanto detto ai Carabinieri il 16 maggio 2020 e preciso che io riferisco che l'urto è avvenuto con lo specchietto perché deduco che sia stata la parte più sporgente della vettura, ma non ho visto con precisione il punto di impatto o di contatto”.
L'unico testimone oculare si è dunque contraddetto, avendo infine precisato di non aver visto l'urto dello specchietto contro il ma di aver meramente ipotizzato Pt_1 che ci sia stato questo urto. Peraltro, poiché il è stato sorpassato dalla Tes_1 vettura che lo ha sfiorato rimanendo perfettamente in sella alla propria bici, è ben possibile ipotizzare che al contrario il parimenti sfiorato senza essere Pt_1 toccato, abbia perso l'equilibrio e sia caduto lateralmente, procurandosi il danno riscontrato.
Inoltre, la dichiarazione del testimone circa la sua presenza 10 m prima dell'attore
è in contrasto con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da costui, che ha dichiarato che il era lontano al momento dell'incidente e che giunse Tes_1 chiedendo cosa fosse successo.
Va ancora evidenziato che l'attore ha dichiarato che la bicicletta era danneggiata, mentre il maresciallo ha riferito di aver fatto delle foto alla Testimone_2 bicicletta e aver riscontrato che la stessa non aveva danni;
“Ribadisco che la bicicletta non presentava danni;
... La bicicletta era nel bagagliaio di un monovolume
e l'abbiamo messa sul terreno e confermo che non presentava danni. Non la abbiamo provata ma non presentava danni. Il carabiniere, persona certamente priva di qualunque interesse, ha precisato per quattro volte che la bicicletta non presentava danni. Il ha riferito che la bici aveva la catena attorcigliata sul cambio e Tes_1 non era in marcia, ma è evidente che la catena attorcigliata sul cambio sarebbe stata immediatamente vista dai carabinieri, che invece hanno escluso la presenza di danni.
Parte attrice ha ritenuto che le considerazioni di in merito alle CP_1 contraddizioni nelle varie prove testimoniali raccolte siano pretestuose. In realtà nel caso di specie si tratta di accertare l'eventuale responsabilità, per gravi lesioni di un ciclista, ad opera di un veicolo rimasto non identificato, di cui non sono
6 conosciuti il modello e il colore, che avrebbe urtato con lo specchietto il ciclista senza lasciare alcun segno d'impatto sul corpo dello stesso ma lo avrebbe ciononostante spinto verso destra, facendolo rovinare contro un palo ivi presente.
Poiché è del tutto probabile e verosimile che il ciclista abbia perso da solo l'equilibrio, eventualmente anche perché spaventato dalla presenza di un veicolo che lo sorpassava, l'elemento dirimente è quello della verifica di un urto dell'autovettura contro il ciclista e della forza impressa al punto da fargli perdere l'equilibrio. Il ha precisato di non aver visto l'impatto e del resto, secondo Tes_1
l'attore, il testimone era lontano al momento dell'incidente. Non vi sono segni di impatto né sulla bicicletta né sul corpo del ciclista e nessun altro elemento dell'urto
è stato rinvenuto dai Carabinieri, che pure si sono recati in loco immediatamente.
A fronte di tale materiale probatorio, non può che ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere di provare l'evento. A ciò si aggiungono poi le numerose incongruenze in merito alla scelta di chiamare il cognato per preoccupazioni riguardanti il ginocchio sebbene il ginocchio non fosse stato affatto coinvolto e nonostante il sia poi stato dichiarato dolorante e incapace di interloquire Pt_1 con i carabinieri nonché le contraddizioni di attore e sulla posizione di Tes_1 costui, i chiarimenti del e dell'attore sul soggetto che chiamò il Tes_1 Per_1
e le altre evidenziate in precedenza.
Come ulteriore corollario, si pone la circostanza che la denuncia querela fu proposta solamente tre mesi dopo l'evento e che i Carabinieri, allertati dal Pronto
Soccorso di Galatina e avviate immediatamente le indagini, non ravvisarono alcuna prova dell'evento.
Le lacune e le contraddizioni evidenziate costituiscono un mero rafforzamento ai fini del rigetto della domanda attorea, soluzione cui si perverrebbe in ogni caso per effetto della mancanza totale di prova. Nessuno ha visto l'auto urtare il ciclista e non vi sono segni oggettivi di tale impatto, con la conseguenza che l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su sé incombente.
Non essendo noti modello, dimensioni e colore del veicolo e non essendo neppure vagamente indicata la velocità dello stesso, non resta che un dato: la caduta dell'attore e il danno determinato dalla sfortunata presenza dei segnali stradali sulla destra.
7 Le spese, anche di c.t.u., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1407/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Lecce, 27/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
8