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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7775 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto:
contratto di somministrazione di energia elettrica
vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], CF. Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta C.F._1
individuale, P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Buonanno, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Casal di Principe (CE) alla via F. Schubert,17.
Attrice
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma al Viale
[...]
Regina Margherita n.125, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini, C.F.
) e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. C.F._3
GE D'ND sito in Giugliano alla Via F. Maristi,48.
Convenuta
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NONCHE'
società unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e CP_3
Coordinamento di con sede legale in Catania, Viale Controparte_4
Regina Margherita n. 8/a, C.F., p. IVA in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Unico e legale rappresentante p.t., sig. Parte_2
( ), rappresentata e difesa, dall'avvocato Vittorio Camilleri del C.F._4
foro di Catania C.F._5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la convenuta compagnia in persona del legale Controparte_1
Cont rappresentante p.t. (di seguito ), nonché la in persona del legale CP_3
rapp.te, quale società incaricata dalla predetta compagnia di vendita di energia elettrica, al recupero del credito asseritamente vantato nei confronti della odierna attrice, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese relative alla
Cont fattura n. 61322372040116 emessa in data 04.11.2019 dalla convenuta per l'importo di euro 5.534,16 ed al successivo sollecito di pagamento, per intervenuta prescrizione. Nel merito, in via gradata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'erronea eccessiva e sfornita prova della quantificazione degli importi per presunti prelievi irregolari con declaratoria di nullità delle somme ingiunte, nonché chiedeva il risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali (danno da stress
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ed ansia cfr. pagg.
7-8 dell'atto introduttivo) subiti e subendi e determinarsi una somma in via equitativa a titolo risarcitorio stante la temerarietà della lite ex art. 96
c.p.c. con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese e competenze di lite.
In particolare, l'attrice riferiva che in data 28.01.2020 la su mandato della CP_3
Cont creditrice inviava sollecito intimante il pagamento della somma complessiva di euro 5.563,88 inerente la fattura asseritamente dovuta di cui in epigrafe per somministrazione di energia elettrica presso l'indirizzo sito in Via Vaticale 144 sita in
Casal di Principe, ove l'attrice svolgeva attività commerciale. In data 29.01.2020
l'istante, ritenendo del tutto infondata la predetta pretesa creditoria, provvedeva a
Cont depositare reclamo con modulo predisposto dalla . In assenza di riscontro dalla società somministrante, provvedeva quindi a diffidare per il tramite del Suo
Cont Procuratore sia la che la formulando constestuale richiesta di CP_3
accesso agli atti, giacchè –ferma la contestazione della fattura in parola- l'attrice evidenziava che la predetta non Le era mai stata recapitata. Con PEC del 07.02.2020,
la comunicava alla sig.ra di aver sospeso ogni azione in ragione CP_3 Pt_1
Cont delle contestazioni che quest'ultima aveva sollevato. Successivamente la inviava alla odierna attrice “fattura, comunicazione e verbale della presunta verifica di prelievi
irregolari del 10.10.2019 in relazione alla fornitura sita in Via Vaticale,144 -81033 Casal di
Principe” in forza della quale la sig.ra risultava asseritamente debitrice della Pt_1
somma di euro 5.534,16 per consumi occorsi nel periodo “OTT.2014- DIC.2014”.
L'attrice sottolineava, altresì che dalla documentazione trasmessaLe risultava che in data 31.12.2014 in vista della formale cessazione dell'attività commerciale ubicata in
Casal di Principe alla Via Vaticale 144, aveva cessato la inerente fornitura elettrica.
Rilevava, inoltre che dall'epoca della cessazione della fornitura e sino al 28.01.2020
non vi era stata alcuna richiesta di pagamento, invio di fatture o comunicazione da parte della convenuta. A sostegno della tesi in parola, rappresentava, inoltre che la
Cont
aveva anche accettato il piano di rateazione n. 2784306 del 24.10.2014 inerente il debito residuo dovuto dalla di euro 888,93 poi effettivamente estinto, Pt_1
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allegando in atti prova del menzionato documento. L'istante precisava, quindi, che in ragione di tutto quanto occorso, stante la intervenuta prescrizione biennale delle pretese creditorie avverse, in data 05.03.2020 spiegava domanda di conciliazione innanzi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) onde ottenere l'annullamento della fattura in oggetto ed il ristoro di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali quantificandoli in euro 5.200,00.
Sottolineava poi che la conciliazione esperita tra le parti non aveva avuto esito positivo e dunque la sig.ra in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1
omonima ditta individuale, adiva codesta Autorità Giudiziaria formulando le richieste tutte innanzi dettagliatamente riportate. Si costituiva in giudizio la CP_3
Cont (società cui la aveva delegato il recupero del credito per la fattura oggetto
[...]
di causa) in persona del legale rapp.te p.t. con il patrocinio dell'Avv. Vittorio
Camilleri. La preliminarmente rilevava in atti la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva nel giudizio che occupa stante la totale estraneità della CP_3
allo stesso e senza entrare nel merito della vicenda, evidenziava di aver
[...]
provveduto solamente all'attività di gestione e recupero crediti per conto terzi,
Cont ovvero della , puntualizzando, inoltre, che anche l'esperita procedura
Cont conciliativa era “giustamente intercorsa solo tra la e la come provato in atti “ Pt_1
(cfr. allegato 7 all'atto di citazione) per il che sine causa risultava l'odierna chiamata in giudizio. Concludeva quindi affinchè il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della predetta società e per l'effetto estrometterla dal giudizio, in via subordinata chiedendo il rigetto della domanda spiegata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e Parte_1
compensi di lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, in data 21.10.2021 la Controparte_1
la quale impugnava estensivamente il libello introduttivo giacchè
[...]
infondato in fatto ed in diritto evidenziando quanto segue. In ordine alla eccepita prescrizione biennale, la convenuta rilevava che il termine era necessariamente da computarsi dal dì in cui il diritto poteva esser fatto valere, nel caso de quo, dunque,
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Cont dal 14.10.2019 allorquando la n.q. di venditrice dell'energia elettrica aveva accertato l'illecito e il Distributore (che aveva effettuato l'accesso di cui al verbale del
10.10.2019 in atti rilevando illeciti –cfr. documentazione in atti di parte convenuta allegati alla comparsa di costituzione files ZIP) aveva quindi provveduto a formalizzare denuncia alla Procura della Repubblica. Di ciò veniva notiziata anche la sig.ra come pure documentato in atti (cfr. allegati ZIP all'atto di citazione) Pt_1
sollecitando di poi la stessa al pagamento della fattura in epigrafe anche in data
28.01.2020, come pacificamente riconosciuto anche dall'attrice, che replicava con
Cont reclamo del 29.01.2020. Evidenziava poi la che ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ogni caso era onere della attrice provare i fatti posti a fondamento della domanda spiegata in sede giudiziale e seguiva quindi una diversa ricostruzione dei fatti. La CP_6
rilevava invero che, in data 10.10.2019, il Distributore (e- Distribuzione)
territorialmente competente provvedeva a redigere verbale n. 605463862.0 da cui si evinceva la presenza di un corpo estraneo (magnete) sul misuratore atto ad alterare la regolare registrazione dei consumi, ubicato al domicilio in parola sito in Casal di
Principe. Si precisava, inoltre che partecipavano all'accesso del 10.10.2019 anche i
Carabinieri NAS di Caserta (cfr. allegato 3 del file ZIP allegato alla comparsa di costituzione “ tutte le operazioni di verifica sono state eseguite alla presenza dei Carabinieri
NAS di Caserta”). Dall'analisi effettuata, emergeva che prelievi irregolari erano stati effettuati durante il periodo dal 11.10.2014 al 15.12.2014 (data della cessazione) pari ad un consumo totale di KW 24.929. A causa del magnete, inoltre, il misuratore registrava un errore negativo pari al 95%.(cfr. verbale in atti allegato alla comparsa di
Cont costituzione della ). Stante il mancato pagamento da parte della sig.ra , la Pt_1
affidava il recupero del credito di cui alla fattura in oggetto per euro CP_6
5.534,16 alla che provvedeva a sollecitare la sig.ra con racc.ta del CP_3 Pt_1
22.01.2020. In ragione della infruttuosità della stessa e stante l'impossibilità di
Cont recupero del credito, provvedeva a ritirare l'incarico alla (cfr. CP_3
Cont allegato n. 11 di cui al file ZIP della comparsa di costituzione ). In data 27.02.2020
Cont la richiedeva al portale ufficiale FOUR (portale per i rapporti interni tra
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venditori e Distributori) chiarimenti in ordine alla ricostruzione dei consumi imputati alla e tanto al fine di poter riscontrare il reclamo da quest'ultima Pt_1
inviato in data 06.02.2020. Il Distributore confermava quindi la correttezza degli importi richiesti all'odierna attrice, rilevando che in funzione dell'anomalia riscontrata (ovvero della presenza del magnete, come riscontrato nel menzionato verbale) la sig.ra aveva comunque potuto prelevare energia elettrica all'epoca Pt_1
dei fatti in questione, nella quantità come ricostruita dagli accertamenti effettuati e senza pagarne il relativo corrispettivo. Evidenziava, inoltre che era in corso procedimento penale. La quindi, alla luce delle osservazioni tutte mosse CP_6
dal Distributore e di quanto era emerso dalla documentazione pure poi allegata in
Cont atti (cfr. verbale del 10.10.2019 allegato al file ZIP comparsa di costituzione )
replicava all'odierna attrice in ordine alla correttezza del computo effettuato per il credito vantato di cui alla fattura oggetto del presente giudizio e la esortava a provvedere al pagamento. La convenuta chiedeva, quindi, al Tribunale adito nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione di dichiararsi preliminarmente la inammissibilità della domanda spiegata e comunque rigettarsi nel merito tutte le domande ex adverso proposte giacchè infondate in fatto e diritto,
nel merito chiedeva di rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali in quanto pure infondata parimenti in fatto e diritto,
con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa documentalmente istruita, all'udienza del 29.09.2025 veniva assegnata in decisione, con rinuncia espressa a verbale dei Procuratori ai termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
In via del tutto preliminare occorre precisare in ambito di somministrazione di energia elettrica, che il è soggetto Controparte_1
giuridico distinto da e-Distribuzione S.p.A. che, di contro, è la società che gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e bassa tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di
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misura dell'energia elettrica prelevata o immessa;
essa ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano e non con i clienti finali. In
punto di diritto, dunque, il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre unicamente tra l'attrice e la , la quale riscuote i pagamenti ed è tenuta a CP_6
rispondere, tra le altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società: e tuttavia tal contratto è
funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva (e-Distribuzione spa) e ha proceduto a redigere il verbale e rilevare i consumi. Nel rapporto di somministrazione in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione deve ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (Cass. 2020 n. 297; cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16;
Cass. n. 17041 del 2.12.2002). Sul punto anche la Suprema Corte ha ribadito nella sentenza n. 23699/2016, che il fruitore del servizio, da parte sua, non può
semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, come ha fatto la sig.ra , ma deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a Parte_1
fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Ne consegue, quindi che in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati nella fattura oggetto di causa devono ritenersi effettivamente imputabili all'istante al pari degli importi ivi indicati.
In ordine alla sollevata eccezione di prescrizione del credito vantato dalla
[...]
CP_6
la sig.ra in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
deduceva –ferma l'infondatezza a Suo dire della pretesa creditoria della in via CP_5
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preliminare, l'intercorsa prescrizione del diritto vantato dalla convenuta compagnia,
ritenendo che si dovesse applicare il termine prescrizionale biennale di cui all'art.1
co.5 della Legge di Bilancio 2018. Nel caso di specie, però, trattandosi di credito derivante da accertamento eseguito dal Distributore in ragione del quale è emerso un illecito (ovvero la presenza del magnete atto ad alterare il corretto funzionamento del misuratore, abbattendo il rilievo dei consumi in maniera più che significativa) va ex
lege applicato il termine di prescrizione ordinario previsto quinquennale, che decorre dal dì in cui è stato accertato il fatto illecito essendo l'accertamento antecedente l'anno 2020 (ovvero essendo occorso in data 10.10.2019 allorquando è stato effettuato l'accesso al civico ove all'epoca dei fatti nei mesi di ottobre –novembre 2014, era senza alcun dubbio – in assenza di qualsivoglia prova contraria sul punto - ubicata la sede della ditta individuale della sig.ra , ovvero alla Via Vaticale 144 in Casal Pt_1
di Principe- CE) . Si legge, infatti, nel verbale in parola n.605463862/2019 del
Cont 10.10.2019 (allegato alla comparsa di costituzione della file ZIP) “ a seguito della
verifica effettuata in data odierna presso la fornitura a lato indicata si è constatato che sul
misuratore matr. 00457157 installato all'interno del locale ben occultato dietro un televisore è
presente un magnete permanente posizionato in modo tale, in prossimità dei circuiti
amperometrici da influenzare negativamente ed in maniera fraudolenta la corretta
registrazione di energia e potenza elettrica (…) eseguendo una verifica strumentale il
misuratore risulta registrare con un errore negativo pari al 95% , subito dopo è stato
completamente allontanato il magnete dal misuratore e ripetendo la stessa verifica
strumentale, con le stesse condizioni circuitali il misuratore risulta registrare in maniera
regolare. Tale stato dei luoghi consente di fatto di prelevare energia e potenza elettrica in
maniera fraudolenta. Tutte le operazioni di verifica sono state eseguite alla presenza dei
Carabinieri NAS di Caserta(…). Orbene, essendo sussistenti i profili del furto di energia, il termine di decorrenza della prescrizione non può che calcolarsi dal
10.10.2019 allorquando è stata accertata la manomissione del contatore elettrico ed è
quinquennale atteso che la menzionata normativa prevedeva un limite alla prescrizione biennale : la c.d. “causa cliente” prevista dalla menzionata Legge di
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Bilancio 2018 che consisteva – come nel caso in esame- nella mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo (manomissione del contatore o allaccio abusivo al punto di fornitura) dovuta a una accertata responsabilità dell'utente. In tal caso, la prescrizione rimaneva fissata in cinque anni (art. 1 comma 5 l. cit.), giacchè solo successivamente, dal 1° gennaio 2020 per le fatture emesse a conguaglio il limite della
“causa cliente” veniva eliminato, con la conseguenza che, anche per il caso della manomissione o dell'allaccio abusivo, il termine di prescrizione è stato generalizzato in due anni (art. 1, comma 295, Legge di Bilancio 2020). Ora è pur vero che la detta disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, tuttavia il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 cc (tale ultimo, al n. 8, prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente
occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto)
ben permette di affermare che, nel caso di specie la prescrizione non è decorsa per l'intero arco temporale della manomissione e sino alla data dell'accesso del
10.10.2019 allorquando è stato redatto il verbale avente valenza di atto pubblico fino a querela di falso, invero giammai prodotta in atti dall'attrice, peraltro la fattura in esame, come provato per tabulas, è stata emessa tempestivamente in data 04.11.2019
(nei termini anche di fatturazione previsti dall'accertamento, che sono di gg.45 per emettere la fattura) per cui l'unico termine prescrizionale applicabile è appunto il termine quinquennale. Nella fattura in parola è dettagliatamente indicato sia il codice
POD IT001E05942738, ovvero il codice identificativo del punto di prelievo dell'energia in un edificio o in una abitazione, nel caso in esame, ove era ubicata la sede dell'attività commerciale della sig.ra di cui è riportato anche il codice Pt_1
fiscale e la partita iva, sia alla voce “tipo di fattura: DI RETTIFICA” si legge:
“MOTIVO: Ricostruzione consumi per Prelievi Irregolari” per il periodo “OTT- NOV
2014”. Ebbene, nel periodo considerato per la fatturazione, l'attrice svolgeva ancora la propria attività commerciale presso la sede di Via Vaticale 144 in Casal di Principe,
risultando peraltro la stessa cessata solo in data 15.05.2015, come da visura camerale versata in atti dalla (cfr. allegato n. 10 al libello introduttivo). Trattandosi di Pt_1
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illecito permanente quello dei “prelievi irregolari” (protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce -
e non già di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti), trova, applicazione il principio di diritto a tenore del quale la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. 2020 n. 3314).
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere rigettata.
Sulla non debenza degli importi indicati nella fattura n. 61322372040116° del
04.11.2019 per euro 5.534,16 per inesistenza delle avverse pretese creditorie.
L'attrice formula una domanda di accertamento negativo del credito in parola che ritiene insussistente, senza fornire nel corso del giudizio ex art. 2697 c.c. alcuna prova sul tema. Ed invero, del tutto irrilevante ai fini della valutazione del caso in esame è
l'allegazione da parte della sig.ra in atti (cfr. allegato n.6 alla citazione) Pt_1
Cont dell'accettazione del piano di rateizzazione da parte della (odierna ) per CP_2
una fattura precedente emessa in data 04.10.2024 di euro 888,93 che necessariamente quindi faceva riferimento a un periodo di somministrazione dell'energia elettrica antecedente i mesi di OTTOBRE-DICEMBRE 2014 oggetto del computo della fattura di cui è causa. Dal menzionato verbale di verifica del 10.10.2019, è emersa la
manomissione del contatore stante la presenza del magnete che determinava una
sottomisurazione dell'energia prelevata con un errore di -95%. L'attività esercitata dagli accertatori di e-Distribuzione nel caso che occupa - come evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità sul punto - (cfr. ex plurimis Cassazione penale sez.IV n.7566/2020) rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ed attribuisce pubblica fede a quanto da essi accertato, essendo gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinati da norme di natura pubblica.
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La Suprema Corte ha infatti precisato che” la natura dell'attività svolta dal dipendente
dell' rientra nel novero delle mansioni svolte dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del CP_2
pubblico servizio per il che ai verbali redatti in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica
fede e pertanto fanno piena prova in ordine alle dichiarazioni riportate e ad i fatti ivi
accertati.” Le contestazioni avanzate dall'attrice, in ragione di quanto premesso,
appaiono quindi prive di pregio e non accoglibili essendo del tutto generiche ed inidonee a scalfire le risultanze dell'accertamento del 10.10.2019 che fa prova fine a
querela di falso – giammai prodotta in atti dalla sig.ra (cfr. sul punto Parte_1
anche la recentissima sentenza del Tribunale di Catania n.3398/2025 del 03.07.2025).
Accertato, quindi, il prelievo abusivo di energia elettrica, lo stesso è stato computato come dettagliatamente motivato in bolletta (cfr. bolletta del 04.11.2019 in cui analiticamente è indicato il prezzo unitario, la quantità di KW rilevati e la quantificazione in euro per ogni singola voce calcolata) per l'importo complessivo di euro 5.534,16. Tale computo, fondato su dati oggettivi, è frutto di una stima corrispondente sostanzialmente alla quantificazione del prelievo realmente assorbito dalla fornitura con riferimento al coefficiente desunto dall'errore di misurazione (-
95%) dovuto alla alterazione nella lettura creata dal magnete apposto in prossimità
del contatore (cfr. verbale del 10.10.2019) applicato alle misure che, seppur inficiate dalla predetta alterazione, risultavano comunque registrate e teletrasmesse dal misuratore per il periodo considerato. La somma intimata dalla per il CP_6
consumo nel periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2014 è stato attribuita alla odierna attrice su un presupposto de facto, considerando che nel periodo di ottobre-
dicembre2014 la sig.ra svolgeva nei locali ove è ubicato il contatore in Parte_1
parola attività commerciale di minimarket alimentari (cfr. visura CCIAA in atti) ed è
parimenti stato provato documentalmente da entrambi le parti che era in corso all'epoca dei fatti il contratto di utenza richiesto dalla sig.ra in proprio e Parte_1
n.q. di titolare della omonima ditta individuale. Trattandosi, dunque, di contatore
ubicato presso la sede della ditta della attrice, la stessa ne assumeva la custodia
essendo a ciò tenuta ex lege, né la sig.ra ha opposto alcuna doglianza Parte_1
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circa l'uso improprio da parte di terzi nel periodo imputato o ha reso note sulle
irregolarità riscontrate o la stessa presenza del magnete in prossimità del contatore
al fine di alterarne la capacità di lettura fino quasi ad annullarla, per il che l'attrice
resta l'unico soggetto responsabile del consumo come rilevato in seguito
all'accesso del 10.10.2019. La Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del contratto di somministrazione ha infatti evidenziato che il contatore è
strumento di rilevazione dei consumi pacificamente accettato dalle parti, pertanto,
a fronte della pretesa creditoria della el caso in esame, era onere della CP_6
sig.ra provare che l'inadempimento non era a lei imputabile. La Parte_1
rilevazione dei consumi come effettuata mediante contatore è supportata da una presunzione di veridicità, ragione per cui gravava sull'attrice provare che
l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni e tale prova non è stata fornita
in corso di causa. In ragione di tutto quanto fin qui premesso, avendo la CP_6
provato ex art. 2697 c.c. il quantitativo di energia fornito al fine della prova dell'importo preteso, anche le doglianze della parte attrice sulla asserita non
debenza della somma riportata nella fattura in parola non sono rilevanti né
provate e vanno quindi rigettate (cfr. in senso conforme ex multis Cassazione Civile
sentenza n. 23699/2016).
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non
patrimoniali asseritamente subiti dalla sig.ra ed in ordine alla Parte_1
richiesta di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto fin qui esposto e del mancato accoglimento sia delle eccezioni deduzioni e richieste formulate dalla parte attrice, sul punto anche deve rigettarsi
ogni e qualsivoglia pretesa non sussistendone i presupposti di legge. Peraltro in ogni caso, ferma la carenza in punto di “an debeatur” l'attrice non ha fornito alcun elemento di prova a supporto delle proprie pretese né in ordine ai danni patrimoniali né tantomeno in ordine al “forte disagio, stress e patema d'animo” patito, come espresso nel libello introduttivo alle pagine 7-8. Per quanto concerne poi la richiesta di
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condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si ravvisano, alla luce
delle causali ampiamente fin qui motivate, i presupposti né di mala fede né di
colpa grave nel modus operandi della Ne consegue che anche tali CP_6
richieste devono essere rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea per le motivazioni tutte dettagliatamente esposte in epigrafe e per l'effetto:
2) CO la sig.ra , CF. in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, P.VA , al P.IVA_1
pagamento della somma complessiva di euro 5.534,16 a saldo della fattura
[...]
n. 61322372040116A del 04.11.2019 oltre agli interessi Controparte_1
moratori da computarsi ai sensi dell'art. 1224 c.c. e fino all'effettiva corresponsione,
con divieto di anatocismo;
3) CO l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano ex
DM 147/2022 secondo lo scaglione previsto (da € 5.201 a 26.000) in misura ridotta, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr.
ex multis Cassazione sentenza n. 19049/2025; Cassazione n.478/2020), stante la semplicità della questione trattata e tenuto conto del valore della causa in oggetto, in favore dell'Avv. Roberto Bocchini in € 1.689,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
ed in favore dell'Avv. Vittorio Camilleri in € 1.689,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 06 ottobre 2025.
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Il Giudice Onorario
Dr.ssa Valeria Langella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7775 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto:
contratto di somministrazione di energia elettrica
vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], CF. Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta C.F._1
individuale, P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Buonanno, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Casal di Principe (CE) alla via F. Schubert,17.
Attrice
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma al Viale
[...]
Regina Margherita n.125, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini, C.F.
) e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. C.F._3
GE D'ND sito in Giugliano alla Via F. Maristi,48.
Convenuta
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NONCHE'
società unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e CP_3
Coordinamento di con sede legale in Catania, Viale Controparte_4
Regina Margherita n. 8/a, C.F., p. IVA in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Unico e legale rappresentante p.t., sig. Parte_2
( ), rappresentata e difesa, dall'avvocato Vittorio Camilleri del C.F._4
foro di Catania C.F._5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la convenuta compagnia in persona del legale Controparte_1
Cont rappresentante p.t. (di seguito ), nonché la in persona del legale CP_3
rapp.te, quale società incaricata dalla predetta compagnia di vendita di energia elettrica, al recupero del credito asseritamente vantato nei confronti della odierna attrice, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese relative alla
Cont fattura n. 61322372040116 emessa in data 04.11.2019 dalla convenuta per l'importo di euro 5.534,16 ed al successivo sollecito di pagamento, per intervenuta prescrizione. Nel merito, in via gradata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'erronea eccessiva e sfornita prova della quantificazione degli importi per presunti prelievi irregolari con declaratoria di nullità delle somme ingiunte, nonché chiedeva il risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali (danno da stress
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ed ansia cfr. pagg.
7-8 dell'atto introduttivo) subiti e subendi e determinarsi una somma in via equitativa a titolo risarcitorio stante la temerarietà della lite ex art. 96
c.p.c. con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese e competenze di lite.
In particolare, l'attrice riferiva che in data 28.01.2020 la su mandato della CP_3
Cont creditrice inviava sollecito intimante il pagamento della somma complessiva di euro 5.563,88 inerente la fattura asseritamente dovuta di cui in epigrafe per somministrazione di energia elettrica presso l'indirizzo sito in Via Vaticale 144 sita in
Casal di Principe, ove l'attrice svolgeva attività commerciale. In data 29.01.2020
l'istante, ritenendo del tutto infondata la predetta pretesa creditoria, provvedeva a
Cont depositare reclamo con modulo predisposto dalla . In assenza di riscontro dalla società somministrante, provvedeva quindi a diffidare per il tramite del Suo
Cont Procuratore sia la che la formulando constestuale richiesta di CP_3
accesso agli atti, giacchè –ferma la contestazione della fattura in parola- l'attrice evidenziava che la predetta non Le era mai stata recapitata. Con PEC del 07.02.2020,
la comunicava alla sig.ra di aver sospeso ogni azione in ragione CP_3 Pt_1
Cont delle contestazioni che quest'ultima aveva sollevato. Successivamente la inviava alla odierna attrice “fattura, comunicazione e verbale della presunta verifica di prelievi
irregolari del 10.10.2019 in relazione alla fornitura sita in Via Vaticale,144 -81033 Casal di
Principe” in forza della quale la sig.ra risultava asseritamente debitrice della Pt_1
somma di euro 5.534,16 per consumi occorsi nel periodo “OTT.2014- DIC.2014”.
L'attrice sottolineava, altresì che dalla documentazione trasmessaLe risultava che in data 31.12.2014 in vista della formale cessazione dell'attività commerciale ubicata in
Casal di Principe alla Via Vaticale 144, aveva cessato la inerente fornitura elettrica.
Rilevava, inoltre che dall'epoca della cessazione della fornitura e sino al 28.01.2020
non vi era stata alcuna richiesta di pagamento, invio di fatture o comunicazione da parte della convenuta. A sostegno della tesi in parola, rappresentava, inoltre che la
Cont
aveva anche accettato il piano di rateazione n. 2784306 del 24.10.2014 inerente il debito residuo dovuto dalla di euro 888,93 poi effettivamente estinto, Pt_1
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allegando in atti prova del menzionato documento. L'istante precisava, quindi, che in ragione di tutto quanto occorso, stante la intervenuta prescrizione biennale delle pretese creditorie avverse, in data 05.03.2020 spiegava domanda di conciliazione innanzi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) onde ottenere l'annullamento della fattura in oggetto ed il ristoro di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali quantificandoli in euro 5.200,00.
Sottolineava poi che la conciliazione esperita tra le parti non aveva avuto esito positivo e dunque la sig.ra in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1
omonima ditta individuale, adiva codesta Autorità Giudiziaria formulando le richieste tutte innanzi dettagliatamente riportate. Si costituiva in giudizio la CP_3
Cont (società cui la aveva delegato il recupero del credito per la fattura oggetto
[...]
di causa) in persona del legale rapp.te p.t. con il patrocinio dell'Avv. Vittorio
Camilleri. La preliminarmente rilevava in atti la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva nel giudizio che occupa stante la totale estraneità della CP_3
allo stesso e senza entrare nel merito della vicenda, evidenziava di aver
[...]
provveduto solamente all'attività di gestione e recupero crediti per conto terzi,
Cont ovvero della , puntualizzando, inoltre, che anche l'esperita procedura
Cont conciliativa era “giustamente intercorsa solo tra la e la come provato in atti “ Pt_1
(cfr. allegato 7 all'atto di citazione) per il che sine causa risultava l'odierna chiamata in giudizio. Concludeva quindi affinchè il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della predetta società e per l'effetto estrometterla dal giudizio, in via subordinata chiedendo il rigetto della domanda spiegata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e Parte_1
compensi di lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, in data 21.10.2021 la Controparte_1
la quale impugnava estensivamente il libello introduttivo giacchè
[...]
infondato in fatto ed in diritto evidenziando quanto segue. In ordine alla eccepita prescrizione biennale, la convenuta rilevava che il termine era necessariamente da computarsi dal dì in cui il diritto poteva esser fatto valere, nel caso de quo, dunque,
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Cont dal 14.10.2019 allorquando la n.q. di venditrice dell'energia elettrica aveva accertato l'illecito e il Distributore (che aveva effettuato l'accesso di cui al verbale del
10.10.2019 in atti rilevando illeciti –cfr. documentazione in atti di parte convenuta allegati alla comparsa di costituzione files ZIP) aveva quindi provveduto a formalizzare denuncia alla Procura della Repubblica. Di ciò veniva notiziata anche la sig.ra come pure documentato in atti (cfr. allegati ZIP all'atto di citazione) Pt_1
sollecitando di poi la stessa al pagamento della fattura in epigrafe anche in data
28.01.2020, come pacificamente riconosciuto anche dall'attrice, che replicava con
Cont reclamo del 29.01.2020. Evidenziava poi la che ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ogni caso era onere della attrice provare i fatti posti a fondamento della domanda spiegata in sede giudiziale e seguiva quindi una diversa ricostruzione dei fatti. La CP_6
rilevava invero che, in data 10.10.2019, il Distributore (e- Distribuzione)
territorialmente competente provvedeva a redigere verbale n. 605463862.0 da cui si evinceva la presenza di un corpo estraneo (magnete) sul misuratore atto ad alterare la regolare registrazione dei consumi, ubicato al domicilio in parola sito in Casal di
Principe. Si precisava, inoltre che partecipavano all'accesso del 10.10.2019 anche i
Carabinieri NAS di Caserta (cfr. allegato 3 del file ZIP allegato alla comparsa di costituzione “ tutte le operazioni di verifica sono state eseguite alla presenza dei Carabinieri
NAS di Caserta”). Dall'analisi effettuata, emergeva che prelievi irregolari erano stati effettuati durante il periodo dal 11.10.2014 al 15.12.2014 (data della cessazione) pari ad un consumo totale di KW 24.929. A causa del magnete, inoltre, il misuratore registrava un errore negativo pari al 95%.(cfr. verbale in atti allegato alla comparsa di
Cont costituzione della ). Stante il mancato pagamento da parte della sig.ra , la Pt_1
affidava il recupero del credito di cui alla fattura in oggetto per euro CP_6
5.534,16 alla che provvedeva a sollecitare la sig.ra con racc.ta del CP_3 Pt_1
22.01.2020. In ragione della infruttuosità della stessa e stante l'impossibilità di
Cont recupero del credito, provvedeva a ritirare l'incarico alla (cfr. CP_3
Cont allegato n. 11 di cui al file ZIP della comparsa di costituzione ). In data 27.02.2020
Cont la richiedeva al portale ufficiale FOUR (portale per i rapporti interni tra
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venditori e Distributori) chiarimenti in ordine alla ricostruzione dei consumi imputati alla e tanto al fine di poter riscontrare il reclamo da quest'ultima Pt_1
inviato in data 06.02.2020. Il Distributore confermava quindi la correttezza degli importi richiesti all'odierna attrice, rilevando che in funzione dell'anomalia riscontrata (ovvero della presenza del magnete, come riscontrato nel menzionato verbale) la sig.ra aveva comunque potuto prelevare energia elettrica all'epoca Pt_1
dei fatti in questione, nella quantità come ricostruita dagli accertamenti effettuati e senza pagarne il relativo corrispettivo. Evidenziava, inoltre che era in corso procedimento penale. La quindi, alla luce delle osservazioni tutte mosse CP_6
dal Distributore e di quanto era emerso dalla documentazione pure poi allegata in
Cont atti (cfr. verbale del 10.10.2019 allegato al file ZIP comparsa di costituzione )
replicava all'odierna attrice in ordine alla correttezza del computo effettuato per il credito vantato di cui alla fattura oggetto del presente giudizio e la esortava a provvedere al pagamento. La convenuta chiedeva, quindi, al Tribunale adito nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione di dichiararsi preliminarmente la inammissibilità della domanda spiegata e comunque rigettarsi nel merito tutte le domande ex adverso proposte giacchè infondate in fatto e diritto,
nel merito chiedeva di rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali in quanto pure infondata parimenti in fatto e diritto,
con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa documentalmente istruita, all'udienza del 29.09.2025 veniva assegnata in decisione, con rinuncia espressa a verbale dei Procuratori ai termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
In via del tutto preliminare occorre precisare in ambito di somministrazione di energia elettrica, che il è soggetto Controparte_1
giuridico distinto da e-Distribuzione S.p.A. che, di contro, è la società che gestisce gran parte della rete elettrica di distribuzione, in media e bassa tensione, e si occupa principalmente delle operazioni di manutenzione, connessione dei vari utenti e di
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misura dell'energia elettrica prelevata o immessa;
essa ha rapporti diretti con i fornitori e con i produttori del mercato elettrico italiano e non con i clienti finali. In
punto di diritto, dunque, il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre unicamente tra l'attrice e la , la quale riscuote i pagamenti ed è tenuta a CP_6
rispondere, tra le altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società: e tuttavia tal contratto è
funzionalmente connesso con il diverso contratto di trasporto di energia elettrica che la società fornitrice stipula, nell'interesse dell'utente, con la società che sovrintende alla rete distributiva (e-Distribuzione spa) e ha proceduto a redigere il verbale e rilevare i consumi. Nel rapporto di somministrazione in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione deve ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (Cass. 2020 n. 297; cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16;
Cass. n. 17041 del 2.12.2002). Sul punto anche la Suprema Corte ha ribadito nella sentenza n. 23699/2016, che il fruitore del servizio, da parte sua, non può
semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, come ha fatto la sig.ra , ma deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a Parte_1
fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Ne consegue, quindi che in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati nella fattura oggetto di causa devono ritenersi effettivamente imputabili all'istante al pari degli importi ivi indicati.
In ordine alla sollevata eccezione di prescrizione del credito vantato dalla
[...]
CP_6
la sig.ra in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
deduceva –ferma l'infondatezza a Suo dire della pretesa creditoria della in via CP_5
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preliminare, l'intercorsa prescrizione del diritto vantato dalla convenuta compagnia,
ritenendo che si dovesse applicare il termine prescrizionale biennale di cui all'art.1
co.5 della Legge di Bilancio 2018. Nel caso di specie, però, trattandosi di credito derivante da accertamento eseguito dal Distributore in ragione del quale è emerso un illecito (ovvero la presenza del magnete atto ad alterare il corretto funzionamento del misuratore, abbattendo il rilievo dei consumi in maniera più che significativa) va ex
lege applicato il termine di prescrizione ordinario previsto quinquennale, che decorre dal dì in cui è stato accertato il fatto illecito essendo l'accertamento antecedente l'anno 2020 (ovvero essendo occorso in data 10.10.2019 allorquando è stato effettuato l'accesso al civico ove all'epoca dei fatti nei mesi di ottobre –novembre 2014, era senza alcun dubbio – in assenza di qualsivoglia prova contraria sul punto - ubicata la sede della ditta individuale della sig.ra , ovvero alla Via Vaticale 144 in Casal Pt_1
di Principe- CE) . Si legge, infatti, nel verbale in parola n.605463862/2019 del
Cont 10.10.2019 (allegato alla comparsa di costituzione della file ZIP) “ a seguito della
verifica effettuata in data odierna presso la fornitura a lato indicata si è constatato che sul
misuratore matr. 00457157 installato all'interno del locale ben occultato dietro un televisore è
presente un magnete permanente posizionato in modo tale, in prossimità dei circuiti
amperometrici da influenzare negativamente ed in maniera fraudolenta la corretta
registrazione di energia e potenza elettrica (…) eseguendo una verifica strumentale il
misuratore risulta registrare con un errore negativo pari al 95% , subito dopo è stato
completamente allontanato il magnete dal misuratore e ripetendo la stessa verifica
strumentale, con le stesse condizioni circuitali il misuratore risulta registrare in maniera
regolare. Tale stato dei luoghi consente di fatto di prelevare energia e potenza elettrica in
maniera fraudolenta. Tutte le operazioni di verifica sono state eseguite alla presenza dei
Carabinieri NAS di Caserta(…). Orbene, essendo sussistenti i profili del furto di energia, il termine di decorrenza della prescrizione non può che calcolarsi dal
10.10.2019 allorquando è stata accertata la manomissione del contatore elettrico ed è
quinquennale atteso che la menzionata normativa prevedeva un limite alla prescrizione biennale : la c.d. “causa cliente” prevista dalla menzionata Legge di
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Bilancio 2018 che consisteva – come nel caso in esame- nella mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo (manomissione del contatore o allaccio abusivo al punto di fornitura) dovuta a una accertata responsabilità dell'utente. In tal caso, la prescrizione rimaneva fissata in cinque anni (art. 1 comma 5 l. cit.), giacchè solo successivamente, dal 1° gennaio 2020 per le fatture emesse a conguaglio il limite della
“causa cliente” veniva eliminato, con la conseguenza che, anche per il caso della manomissione o dell'allaccio abusivo, il termine di prescrizione è stato generalizzato in due anni (art. 1, comma 295, Legge di Bilancio 2020). Ora è pur vero che la detta disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, tuttavia il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 cc (tale ultimo, al n. 8, prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente
occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto)
ben permette di affermare che, nel caso di specie la prescrizione non è decorsa per l'intero arco temporale della manomissione e sino alla data dell'accesso del
10.10.2019 allorquando è stato redatto il verbale avente valenza di atto pubblico fino a querela di falso, invero giammai prodotta in atti dall'attrice, peraltro la fattura in esame, come provato per tabulas, è stata emessa tempestivamente in data 04.11.2019
(nei termini anche di fatturazione previsti dall'accertamento, che sono di gg.45 per emettere la fattura) per cui l'unico termine prescrizionale applicabile è appunto il termine quinquennale. Nella fattura in parola è dettagliatamente indicato sia il codice
POD IT001E05942738, ovvero il codice identificativo del punto di prelievo dell'energia in un edificio o in una abitazione, nel caso in esame, ove era ubicata la sede dell'attività commerciale della sig.ra di cui è riportato anche il codice Pt_1
fiscale e la partita iva, sia alla voce “tipo di fattura: DI RETTIFICA” si legge:
“MOTIVO: Ricostruzione consumi per Prelievi Irregolari” per il periodo “OTT- NOV
2014”. Ebbene, nel periodo considerato per la fatturazione, l'attrice svolgeva ancora la propria attività commerciale presso la sede di Via Vaticale 144 in Casal di Principe,
risultando peraltro la stessa cessata solo in data 15.05.2015, come da visura camerale versata in atti dalla (cfr. allegato n. 10 al libello introduttivo). Trattandosi di Pt_1
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illecito permanente quello dei “prelievi irregolari” (protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce -
e non già di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti), trova, applicazione il principio di diritto a tenore del quale la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. 2020 n. 3314).
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere rigettata.
Sulla non debenza degli importi indicati nella fattura n. 61322372040116° del
04.11.2019 per euro 5.534,16 per inesistenza delle avverse pretese creditorie.
L'attrice formula una domanda di accertamento negativo del credito in parola che ritiene insussistente, senza fornire nel corso del giudizio ex art. 2697 c.c. alcuna prova sul tema. Ed invero, del tutto irrilevante ai fini della valutazione del caso in esame è
l'allegazione da parte della sig.ra in atti (cfr. allegato n.6 alla citazione) Pt_1
Cont dell'accettazione del piano di rateizzazione da parte della (odierna ) per CP_2
una fattura precedente emessa in data 04.10.2024 di euro 888,93 che necessariamente quindi faceva riferimento a un periodo di somministrazione dell'energia elettrica antecedente i mesi di OTTOBRE-DICEMBRE 2014 oggetto del computo della fattura di cui è causa. Dal menzionato verbale di verifica del 10.10.2019, è emersa la
manomissione del contatore stante la presenza del magnete che determinava una
sottomisurazione dell'energia prelevata con un errore di -95%. L'attività esercitata dagli accertatori di e-Distribuzione nel caso che occupa - come evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità sul punto - (cfr. ex plurimis Cassazione penale sez.IV n.7566/2020) rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ed attribuisce pubblica fede a quanto da essi accertato, essendo gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinati da norme di natura pubblica.
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La Suprema Corte ha infatti precisato che” la natura dell'attività svolta dal dipendente
dell' rientra nel novero delle mansioni svolte dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del CP_2
pubblico servizio per il che ai verbali redatti in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica
fede e pertanto fanno piena prova in ordine alle dichiarazioni riportate e ad i fatti ivi
accertati.” Le contestazioni avanzate dall'attrice, in ragione di quanto premesso,
appaiono quindi prive di pregio e non accoglibili essendo del tutto generiche ed inidonee a scalfire le risultanze dell'accertamento del 10.10.2019 che fa prova fine a
querela di falso – giammai prodotta in atti dalla sig.ra (cfr. sul punto Parte_1
anche la recentissima sentenza del Tribunale di Catania n.3398/2025 del 03.07.2025).
Accertato, quindi, il prelievo abusivo di energia elettrica, lo stesso è stato computato come dettagliatamente motivato in bolletta (cfr. bolletta del 04.11.2019 in cui analiticamente è indicato il prezzo unitario, la quantità di KW rilevati e la quantificazione in euro per ogni singola voce calcolata) per l'importo complessivo di euro 5.534,16. Tale computo, fondato su dati oggettivi, è frutto di una stima corrispondente sostanzialmente alla quantificazione del prelievo realmente assorbito dalla fornitura con riferimento al coefficiente desunto dall'errore di misurazione (-
95%) dovuto alla alterazione nella lettura creata dal magnete apposto in prossimità
del contatore (cfr. verbale del 10.10.2019) applicato alle misure che, seppur inficiate dalla predetta alterazione, risultavano comunque registrate e teletrasmesse dal misuratore per il periodo considerato. La somma intimata dalla per il CP_6
consumo nel periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2014 è stato attribuita alla odierna attrice su un presupposto de facto, considerando che nel periodo di ottobre-
dicembre2014 la sig.ra svolgeva nei locali ove è ubicato il contatore in Parte_1
parola attività commerciale di minimarket alimentari (cfr. visura CCIAA in atti) ed è
parimenti stato provato documentalmente da entrambi le parti che era in corso all'epoca dei fatti il contratto di utenza richiesto dalla sig.ra in proprio e Parte_1
n.q. di titolare della omonima ditta individuale. Trattandosi, dunque, di contatore
ubicato presso la sede della ditta della attrice, la stessa ne assumeva la custodia
essendo a ciò tenuta ex lege, né la sig.ra ha opposto alcuna doglianza Parte_1
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circa l'uso improprio da parte di terzi nel periodo imputato o ha reso note sulle
irregolarità riscontrate o la stessa presenza del magnete in prossimità del contatore
al fine di alterarne la capacità di lettura fino quasi ad annullarla, per il che l'attrice
resta l'unico soggetto responsabile del consumo come rilevato in seguito
all'accesso del 10.10.2019. La Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del contratto di somministrazione ha infatti evidenziato che il contatore è
strumento di rilevazione dei consumi pacificamente accettato dalle parti, pertanto,
a fronte della pretesa creditoria della el caso in esame, era onere della CP_6
sig.ra provare che l'inadempimento non era a lei imputabile. La Parte_1
rilevazione dei consumi come effettuata mediante contatore è supportata da una presunzione di veridicità, ragione per cui gravava sull'attrice provare che
l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni e tale prova non è stata fornita
in corso di causa. In ragione di tutto quanto fin qui premesso, avendo la CP_6
provato ex art. 2697 c.c. il quantitativo di energia fornito al fine della prova dell'importo preteso, anche le doglianze della parte attrice sulla asserita non
debenza della somma riportata nella fattura in parola non sono rilevanti né
provate e vanno quindi rigettate (cfr. in senso conforme ex multis Cassazione Civile
sentenza n. 23699/2016).
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non
patrimoniali asseritamente subiti dalla sig.ra ed in ordine alla Parte_1
richiesta di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto fin qui esposto e del mancato accoglimento sia delle eccezioni deduzioni e richieste formulate dalla parte attrice, sul punto anche deve rigettarsi
ogni e qualsivoglia pretesa non sussistendone i presupposti di legge. Peraltro in ogni caso, ferma la carenza in punto di “an debeatur” l'attrice non ha fornito alcun elemento di prova a supporto delle proprie pretese né in ordine ai danni patrimoniali né tantomeno in ordine al “forte disagio, stress e patema d'animo” patito, come espresso nel libello introduttivo alle pagine 7-8. Per quanto concerne poi la richiesta di
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condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si ravvisano, alla luce
delle causali ampiamente fin qui motivate, i presupposti né di mala fede né di
colpa grave nel modus operandi della Ne consegue che anche tali CP_6
richieste devono essere rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea per le motivazioni tutte dettagliatamente esposte in epigrafe e per l'effetto:
2) CO la sig.ra , CF. in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, P.VA , al P.IVA_1
pagamento della somma complessiva di euro 5.534,16 a saldo della fattura
[...]
n. 61322372040116A del 04.11.2019 oltre agli interessi Controparte_1
moratori da computarsi ai sensi dell'art. 1224 c.c. e fino all'effettiva corresponsione,
con divieto di anatocismo;
3) CO l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano ex
DM 147/2022 secondo lo scaglione previsto (da € 5.201 a 26.000) in misura ridotta, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr.
ex multis Cassazione sentenza n. 19049/2025; Cassazione n.478/2020), stante la semplicità della questione trattata e tenuto conto del valore della causa in oggetto, in favore dell'Avv. Roberto Bocchini in € 1.689,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
ed in favore dell'Avv. Vittorio Camilleri in € 1.689,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 06 ottobre 2025.
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Il Giudice Onorario
Dr.ssa Valeria Langella
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