TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2162
TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione termine di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela

    Il Collegio ritiene che la SCIA contenesse una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, accertata dall'ente locale, il che consente il superamento del termine ordinario di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela. La falsa rappresentazione è confermata da un verbale di accertamento e da una segnalazione di un privato cittadino. Il termine ragionevole per l'esercizio dell'autotutela decorre dalla scoperta dell'illegittimità.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato non consente di configurare una posizione di affidamento legittimo. L'interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull'interesse privatistico al mantenimento dell'atto illegittimo.

  • Rigettato
    Inconfigurabilità giuridica dell'istanza SCIA in variante

    La presentazione di una SCIA in variante per lavori già eseguiti è priva del presupposto logico-normativo che l'intervento non fosse ancora stato realizzato. Pertanto, il decorso del tempo non può produrre gli effetti sperati dalla ricorrente, essendo l'istanza di radicale inconfigurabilità giuridica.

  • Rigettato
    Violazione termine di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela

    L'autorizzazione paesaggistica è stata annullata sulla base di una falsa rappresentazione delle circostanze di fatto, ossia che le opere risultavano già realizzate alla data di deposito della segnalazione. Questo consente il superamento del termine di dodici mesi per l'esercizio dei poteri di autotutela.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato non consente di configurare una posizione di affidamento legittimo. L'interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull'interesse privatistico al mantenimento dell'atto illegittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi degli atti presupposti

    La doglianza è infondata per le ragioni già esposte riguardo all'infondatezza dei motivi di ricorso contro gli atti di annullamento in autotutela.

  • Accolto
    Abuso contestato non di proprietà della ricorrente

    Il terzo piano dell'edificio risulta di proprietà esclusiva della società costruttrice, e non dell'odierna ricorrente, la quale non può ritenersi tenuta a provvedere alla relativa demolizione.

  • Accolto
    Impossibilità tecnica di realizzazione dell'intervento ripristinatorio e sproporzione della sanzione

    La doglianza è assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla proprietà del terzo piano e alla genericità delle contestazioni relative alle difformità sulle parti di proprietà della ricorrente.

  • Accolto
    Contraddittorietà e genericità dell'ordinanza di demolizione

    L'ordinanza è viziata per contraddittorietà contestando difformità rispetto a un titolo edilizio annullato. Inoltre, è generica riguardo alle distanze dai confini, non precisando il calcolo né se le violazioni interessino specificamente la proprietà della ricorrente.

  • Accolto
    Mancanza di indicazione di opere abusive di proprietà della ricorrente

    L'ordinanza non chiarisce quali siano le opere abusive che la signora -OMISSIS- dovrebbe demolire in qualità di proprietaria. L'amministrazione non chiarisce quali difformità nella sua unità immobiliare impongano un ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2162
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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