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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1484/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1484/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIACHINO ELISA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. GIACHINO ELISA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione, in data 29/09/2016 in Terni è nato il figlio Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- che l'abitazione familiare sita in IA (TR), Strada IA-Giove, 1B è di esclusiva proprietà della madre;
- che la sig.ra è una infermiera, con reddito annuo di circa euro 31.117,00 CP_1 mentre il sig. è un medico chirurgo con reddito annuo di circa euro 108.259,00; Parte_1 tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
a) “Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso Persona_1 paritario) con collocazione stabile presso la madre, residente in [...], Strada IA – Giove
1B;
b) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni più rilevanti riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione del minore e, disgiuntamente - ciascuno per il periodo di rispettiva convivenza – le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) Il Sig. avrà la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé, compatibilmente con Parte_1 le esigenze sanitarie, didattiche, fisiche, ludiche, sportive ed i desiderata dello stesso e compatibilmente con le esigenze lavorative della sig.ra , il tutto previo accordo anche CP_1 telefonico con la stessa;
d) Il padre, in ogni caso, prenderà e terrà con sé il figlio, fermo restando quanto previsto al punto che precede:
1. ogni settimana per almeno due/tre giorni in base ai turni lavorativi della sig.ra ; CP_1
2. nei fine settimana alternati, indicativamente dal venerdì pomeriggio all'uscita scolastica ovvero alle ore 16.00 per i periodi extrascolastici fino al lunedì mattina quando il padre lo accompagnerà
a scuola ovvero alle ore 8.00 presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre compatibilmente con i turni lavorativi della sig.ra ; CP_1
e) il padre trascorrerà con il figlio due settimane durante le vacanze estive (da Giugno a
Settembre), anche non consecutive;
la cadenza di detti periodi sarà concordata con la madre, entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
f) inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, durante i mesi invernali, la cui cadenza sarà concordata con la madre entro il mese di ottobre di ciascun anno (per settimana bianca, soggiorni in Italia e all'estero, etc.);
g) il minore trascorrerà le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni con ciascun genitore;
h) Nel corso delle vacanze natalizie pasquali i genitori concorderanno i giorni - Vigilia e Natale,
Vigilia e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo - in cui il figlio resterà con l'uno o con l'altro genitore, e così alternativamente negli anni a seguire, con espressa facoltà di modificare l'alternanza secondo i rispettivi impegni o altre esigenze;
i) i genitori trascorreranno con il minore le vacanze Pasquali, comprensive della domenica o del lunedì dell'Angelo, alternativamente negli anni;
j) per i compleanni del minore, i genitori si propongono, per qualche anno, e valutandone di volta in volta l'opportunità o meno, di trascorrerli tutti assieme;
k) in caso di ricorrenze ed eventi (feste di compleanno, cerimonie, inviti, etc.) di amici, parenti del bambino e degli stessi genitori, che coincidono con i giorni di permanenza del figlio presso la madre o il padre, il genitore che faccia richiesta di voler aver con sé il figlio dovrà darne congruo preavviso (di almeno una settimana dalla ricorrenza e/o evento) all'altro genitore, il quale, in tal caso, potrà recuperare nei giorni successivi il giorno di propria spettanza;
l) entrambi i genitori, in caso di urgenze lavorative nei giorni di propria spettanza, si impegnano,
a proprie spese, a reperire una baby-sitter o altra persona di fiducia che si prenda cura del figlio durante le assenze;
m) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore
, un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili da versarsi Per_1 anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
n) Il padre provvederà, inoltre, a rimborsare alla madre, il 60% delle spese straordinarie previamente concordate (salvo si tratti di spese indifferibili ed urgenti) rientranti nella classificazione contenuta nell'attuale Protocollo d'Intesa redatto dal Tribunale Ordinario di
Terni;
o) Entrambi i genitori concordano che il figlio rimanga fiscalmente a carico della madre;
p) Il sig. acconsente che la sig.ra percepisca interamente l'assegno Unico INPS per Pt_1 CP_1 il minore;
Per_1
q) Entrambi i genitori potranno far frequentare al figlio terze persone con cui abbiano relazioni sentimentali purché venga mantenuto come obiettivo prioritario il rispetto e la tutela della serenità del piccolo;
Per_1
r) Entrambi i genitori si impegnano a concedersi reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio che sarà custodito dalla madre;
s) I genitori si prestano consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 17/09/2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate;
pertanto, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi del minore giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita del figlio e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli