Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA I04156/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 19310/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 22294/98 n. 8844 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cro Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Ud. 06/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANELLI ARNALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCO DI NAPOLI SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 22294/98 proposto da: NAPOLI SPA, in persona del legale 2000 BANCO DI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatol 5219 -1- in ROMA VIA ALFONSO RENDANO 6, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINO ROSAROLL SCIPIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBAGALLO FILIPPO, MUSTO ALFREDO, RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nembe
contro
DI TI NC;
intimato avversO la sentenza n. 1606/97 del Tribunale di TARANTO, depositata il 10/11/97 R.G.N. 553/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 9 maggio 1983, il sig. EN Di SA ricorreva al Pretore /giudice del lavoro di Brindisi nei confronti del Banco di Napoli, dal quale dipendeva con la qualifica di impiegato di grado 8°, ruolo A, e, assumendo che in realtà aveva svolto mansioni superiori rispetto a tale qualifica, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto dal 1967 alla qualifica di vice-direttore (grado 6°) ed al relativo trattamento economico. Il Pretore, con sentenza 6/9 febbraio 1984 rigettava la domanda e il Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 2 /22 novembre 1991, rigettava l'appello del lavoratore con compensazione delle spese dell'intero processo. Il giudice di secondo grado riteneva che, considerate le mansioni che risultavano essere state svolte dal Di SA, le previsioni di riferimento dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, e raffrontate le une con le altre, al lavoratore non spettava la qualifica del grado 6° e nemmeno quella del grado 7°, subordinatamente rivendicata, anche per la genericità e l'indeterminatezza di quest'ultima domanda. La pronuncia di appello, su ricorso del lavoratore, è stata cassata dalla Corte di cassazione con sentenza in data 1° marzo /25 luglio 1994, n.6923 con rinvio della causa al Tribunale di AR. Ha premesso la Corte che l'oggetto della controversia era ormai limitato alla rivendicazione del grado 7° a partire dal 1° ottobre 1981 (data di rientro del lavoratore nella filiale di Brindisi, in quanto la sentenza del Tribunale non era stata censurata in punto di mancato riconoscimento del grado 6°) e, in relazione a tale 1931098.doc 3 domanda, il giudice di legittimità ha ritenuto che il giudice di appello non avesse adeguatamente identificato le caratteristiche di tale qualifica, essendo stato del tutto insufficiente il richiamo alla previsione da parte dell'ordinamento del Banco di una preposizione con responsabilità, essendo invece necessaria la completa esplicazione della previsione ordinamentale. In relazione ad essa avrebbero poi dovuto essere esaminate diffusamente le attività svolte dal lavoratore, con particolare riferimento alla prova testimoniale assunta in grado di appello;
infine, avrebbe dovuto essere operata una motivata comparazione delle mansioni di fatto con la previsione della disciplina applicabile, per accertare se e quali mansioni del grado 7° erano ravvisabili nell'attività svolta dal ricorrente. Non era sufficiente il solo rilievo del Tribunale circa la necessaria preposizione con chiara attribuzione di responsabilità (ritenuta non sussistente), anche perché a tale proposito sembrava essere richiamata la precedente disamina, escludente che l'attività del lavoratore si fosse svolta con l'assunzione di responsabilità e con l'autonomia propria del settorista di grado 6°, mentre non era in discussione la questione relativa a tale grado. Alla riassunzione della causa avanti al Tribunale di AR provvedeva il Di SA con ricorso depositato il 6 febbraio 1995, volto all'affermazione del proprio diritto alla qualifica ed al trattamento normativo del grado 7° con decorrenza (come precisato in corso di causa) dal 1° ottobre 1981 al 27 maggio 1985. Il giudice di rinvio, con sentenza in data 12 giugno /20 novembre 1997 ha, ancora, rigettato la domanda ed ha compensato le spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore con due motivi. Resiste il Banco di Napoli s.p.a. con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo. 1931098.doc 4 Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE. I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.384 c.p.c., 2094, 2095, 2099, 2103, 2104 c.c. e 96 disp. att. c.p.c., nonché degli artt.1322, 1324, 1362 e segg. c.c. e 116 c.p.c. con riferimento al regolamento del personale, agli ordinamenti interni ed agli accordi sindacali. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della controversia (in relazione all'art.360, nn.3, 4 e 5 c.p.c.). Sostiene che il giudice di rinvio non si è uniformato alle prescrizioni del giudice di legittimità, in particolare per non avere adeguatamente esaminato circostanze risolutive emergenti dalla prove orali, essendosi limitato a richiamare, peraltro in modo parziale e senza considerarne l'intero contesto, dichiarazioni dallo stesso lavoratore rese nel libero interrogatorio, mentre le deposizioni testimoniali erano state considerate in modo approssimativo e generico, particolarmente in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore (il ricorrente ha riportato ampi stralci delle deposizioni di vari testi, oltre che di riconoscimenti di merito avuti dal Banco di Napoli con diverse lettere). Anche l'ordinamento interno del Banco di Napoli era stato esaminato in modo soggettivo ed errato. Erronea era pure l'affermazione secondo cui tra i compiti del capo ufficio vi era anche quello di sostituire il funzionario di direzione in caso di impedimento o assenza. Il Tribunale, inoltre, non aveva considerato che, in sede di interrogatorio libero, il procuratore speciale del Banco di Napoli, oltre a confermare la veridicità 1931098.doc delle affermazioni rese alla stessa udienza dal ricorrente, aveva dichiarato che in effetti l'unità di sviluppo all'interno della segreteria generale, cui era stato preposto il ricorrente dal 1981, era da considerarsi reparto. Il motivo è infondato. Ha ritenuto il Tribunale di AR che - - l'ordinamento interno del Banco di Napoli colloca tra i funzionari di direzione di grado 7° l'addetto al settore, l'addetto al salone, ed il preposto ad ufficio;
- all'addetto al settore sono attribuite mansioni di sostituzione del settorista in caso di assenza o impedimento;
la cura, d'intesa col settorista, dell'azione di sviluppo;
il controllo ed il coordinamento del lavoro del personale impiegatizio addetto al settore;
- in concreto l'attività di tale funzionario addetto al settore era caratterizzata dalla collaborazione con il settorista finalizzata allo sviluppo dell'attività creditizia nei suoi due aspetti fondamentali: raccolta del risparmio e utilizzazione delle risorse (impieghi). Di fatto, dalle dichiarazioni rese dal lavoratore nel libero interrogatorio avanti al Pretore e dalle deposizioni testimoniali assunte dal giudice di appello, era risultato che il dipendente, assegnato all'Ufficio segreteria affari generali, aveva curato lo sviluppo dei conti correnti e dei depositi, ossia la ricerca di nuova clientela per l'incremento della raccolta di danaro (depositi e conti correnti); aveva determinato i tassi di interesse entro limiti massimi e minimi predeterminati dalla direzione centrale, ma i contratti venivano sottoscritti dalla direzione (settorista e direttore). Pertanto, l'attività lavorativa si era attuata nella sola raccolta delle risorse e quindi in ambito più ristretto rispetto a quello ulteriore dell'impiego delle risorse medesime con acquisizione della clientela relativa (mansioni che solo nel loro complesso erano proprie degli addetti al settore i quali svolgono altresì il compito di sostituzione del settorista). Lo stesso Di SA aveva ammesso di non avre mai fatto parte di 1931098.doc un settore, essendo stato preposto ad un reparto e quindi ad entità più ridotta rispetto all' ufficio e avendo svolto l'attività di ricerca di nuovi clienti (peraltro nei limiti più ristretti indicati) nell'ambito dell'ufficio di segreteria affari generali. Sotto il profilo organizzativo, le attività delle filiali, suddivise tra azione del titolare, del personale addetto al ramo produzione e personale addetto al ramo amministrazione si svolgono per mezzo di entità denominate uffici o reparti, i secondi possono essere raggruppati in un ufficio. Compiti particolare che, pur richiedendo l'adibizione di una o più persone, non danno luogo alla costituzione di una entità, venivano indicati come servizi. Ciò che il ricorrente aveva indicato come ufficio sviluppo, in realtà altro non era che un'articolazione dell'ufficio affari generali nel cui ambito si espletava l'attività di incremento dei depositi svolta dal ricorrente quale addetto al reparto o servizio facente parte dell'ufficio della cui attività e buon andamento egli non aveva la responsabilità complessiva. A diverse conclusioni non avrebbe potuto condurre la considerazione delle attività di negoziazione di assegni e alla sostituzione del funzionario addetto al salone, in quanto la prima veniva svolta nell'ambito della seconda e l'attività di sostituzione del funzionario di direzione in caso di impedimento o di assenza rientrava nelle mansioni previste per il capo ufficio e non avrebbe potuto dare luogo a promozione automatica;
le deduzioni svolte a tale proposito erano comunque generiche (in particolare, il riferimento, non meglio specificato alla assenza e al distacco, senza indicazioni temporali, del funzionario ad altra sede). Siffatte, ampie e argomentate considerazioni del giudice di rinvio non meritano le critiche ora esposte. Per quanto riguarda la censura relativa alla pretesa violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, va premesso che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la disciplina in tema di inquadramento del personale del Banco di Napoli 1931098.doc 7 ha carattere negoziale, onde la interpretazione relativa da parte del giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione, appunto, delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. 17 dicembre 1998, n.12656; 2 aprile 1998, n.3417; 6 marzo 1990, n.1759; 6 febbraio 1990, n.821), ma a quest'ultimo proposito è stata pure affermata da questa Corte la necessità che il ricorrente precisi in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da tali canoni, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri ermeneutici astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà negoziale non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato intrerpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove, poi, la censura, come nel caso in esame, riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso, a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (cfr. Cass.18 marzo 1997, n.2354; Cass.17 dicembre 1994, n.10827). Per contro, il ricorrente, contravvenendo ai principi di diritto ora esposti, ha rimproverato al giudice di rinvio una interpretazione del tutto soggettiva e falsa dell'ordinamento interno del Banco, secondo il quale la necessità della preposizione, ai fini dell'inquadramento rivendicato, sarebbe riferita indifferentemente all'ufficio, al reparto, o al servizio, sicché erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto di ravvisare nel reparto una entità più ristretta rispetto all'ufficio pur avendo riconosciuto che il lavoratore era stato addetto sia al reparto che all'ufficio. Tali argomentazioni, peraltro, non trovano nel ricorso alcun riferimento alle concrete e testuali disposizioni ordinamentali che possano validamente sostenerle;
manca, cioè, nel ricorso la 1931098.doc 8 prospettazione della configurazione di uno dei termini (previsioni negoziali relative a ciascuna qualifica) del sillogismo giudiziale (richiamato dalla sentenza rescindente) che dovrebbe condurre all'attribuzione al lavoratore del grado settimo. Per quanto riguarda l'altro termine del sillogismo (mansioni concretamente svolte dal lavoratore), il ricorrente non dà conto (riportandole integralmente) della ragione per cui il giudice di rinvio avrebbe richiamato solo parzialmente le dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio libero. Sostiene, bensì, il lavoratore di avere avuto il compito di ricercare nuova clientela limitatamente alla raccolta di disponibilità con accensione di conti correnti e di depositi, ma di tale tipo di attività il giudice di merito ha ben tenuto conto, affermando però che per la qualifica di 7° grado sarebbe stato indispensabile l'espletamento di mansioni inerenti anche al collocamento all'esterno dei capitali raccolti e a tale riguardo nessuna censura alla decisione impugnata è stata mossa, così pure non è stata mossa alcuna critica sostanziale alla considerazione del Tribunale di AR circa l'insufficienza ai fini dell'accoglimento della domanda della contrattazione di tassi di interessi da corrispondere ai clienti (posto che essa avveniva entro limiti predeterminati ad un livello funzionale superiore). Alla considerazione che il dipendente non aveva il potere di firma dei contratti di conto corrente, che venivano sottoscritti dalla direzione, il ricorrente ha contrapposto che tuttavia egli sottoscriveva le schede autografe, ma non ha posto in rilievo quale ne fosse la natura funzionale e giuridica e quale grado di competenza e di responsabilità tale sottoscrizione comportasse. In ordine alle dichiarazioni dei testi, citate nel ricorso, queste attengono prevalentemente, oltre che alle mansioni inerenti alla apertura dei conti correnti (e, in generale, alle mansioni inerenti alla raccolta di disponibilità ed alla acquisizione di nuovi clienti in tale ambito, proprie della qualifica rivestita) a mansioni più elevate (in particolare, quelle proprie del funzionario addetto al salone in assenza e in 1931098.doc 9 sostituzione dello stesso), ma svolte dal dipendente nell'espletamento di funzioni vicarie già attribuite dall'ordinamento interno al dipendente di grado 8°, di talché lo stesso lavoratore, secondo la sentenza del giudice di rinvio, non poteva addurle come titolo per avere l'attribuzione della qualifica superiore. Non essendo stata censurata - - mediante riferimenti e argomentazioni aventi carattere di specificità - quest'ultima affermazione del giudice di merito (si vedano, inoltre, le considerazioni svolte trattando il motivo che segue), è evidente che le acquisizioni testimoniali sulle attività vicarie (testi TÒ, AT, NN, Galluzzo, secondo quanto risulta dagli stralci delle loro dichiarazioni) sono del tutto irrilevanti e quindi non decisive, del pari non decisiva è la partecipazione del dipendente alle riunioni dei funzionari (testimonianza AT, parzialmente trascritta in ricorso) e l'apposizione del visto mediante sottoscrizione su assegni e titoli (deposizione Scarciglia, per la parte trascritta). Questa Corte ha più volte precisato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o 1931098.doc 10 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass.27 dicembre 1997, n.13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n.10503; 14 aprile 1994, n.3498;18 marzo 1995, n.3205;3 ottobre 1994, n.8006; 21 ottobre 1994, n.8653). Alla stregua di tale principio non ritiene la Corte di poter censurare la sentenza impugnata per non avere considerato che il rappresentante del Banco, in sede di interrogatorio libero (liberamente apprezzabile dal giudice, essendo privo di valore confessorio e, oltretutto, riportato nel ricorso per stralci) abbia riconosciuto genericamente la veridicità delle dichiarazioni rese nella stessa sede dal lavoratore o abbia affermato che è considerato reparto l'unità di sviluppo all'interno della segreteria generale, cui è stato preposto il ricorrente dal 1981; tale dichiarazione non supera la considerazione del Tribunale di AR secondo cui gli addetti al settore (mansione inferiore a quella del settorista che gli addetti possono svolgere solo in funzione vicaria) avrebbero dovuto curare lo sviluppo dell'intera attività creditizia della filiale e quindi anche di quella relativa all'acquisizione della clientela per l'impiego delle risorse;
in ogni caso, la preposizione a reparto è stata riconosciuta dallo stesso giudice di rinvio;
essa, però, costituisce, come visto, secondo la ricostruzione dell'ordinamento interno del Banco di Napoli operata dal Tribunale di AR (non validamente contrastata dal ricorrente), una articolazione inferiore all'ufficio. Del tutto prive di rilievo e non decisive sono le lettere di elogio che, ovviamente, si riferiscono alla mansioni concretamente svolte e non contengono inge apprezzamenti circa il diritto a qualifiche superiori. V び 1931098.doc 11 Col secondo motivo l'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione ed omessa applicazione dell'art.2103 c.c. nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.300. Violazione dell'art. 112 e vizio di omessa pronuncia. Comunque, difetto di motivazione. Deduce il ricorrente che il giudice di rinvio non aveva considerato quanto prospettato già nel precedente ricorso per cassazione in ordine alla nuova disciplina (art.2103 c.civ., modificato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) circa la promozione automatica alla qualifica superiore per il protrarsi delle relative mansioni per oltre tre mesi (anche mediante cumulo di periodi inferiori) o per il periodo minore eventualmente previsto dalla disciplina collettiva, senza che sia di ostacolo la mancata previsione della temporaneità di esse. Il Di SA avrebbe sostituito sistematicamente il funzionario Perricone, addetto al salone, come era stato dimostrato. Sulla domanda relativa al diritto alla promozione automatica, il giudice di rinvio aveva totalmente omesso di pronunciarsi. Il motivo è infondato. Risulta, infatti, dallo stesso ricorso per cassazione contro la sentenza di detto giudice, che la prospettazione del preteso diritto a promozione automatica alla qualifica superiore ex art.2103 c.civ., per sostituzione sistematica del funzionario addetto al salone, è stata avanzata nel precedente ricorso al giudice di legittimità, onde secondo la critica del lavoratore essa avrebbe dovuto essere presa in - -- considerazione dal giudice di rinvio (che, al contrario, avrebbe omesso di pronunciare al riguardo). Occorre, però, rilevare che per tal via si è introdotta una nuova causa petendi, fondata su nuove circostanze di fatto, e, dunque, una domanda nuova, per altri fatti costitutivi, come tale comportante l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione e, in definitiva, alterazione degli originari termini della 1931098.doc 12 controversia, inammissibile già in sede di appello (cfr. Cass. 17 gennaio 2000, n.456) e, a maggior ragione in Cassazione (comportando oltretutto una indagine in fatto) e tanto meno ammissibile in sede di giudizio di rinvio, per il carattere chiuso di questo. Legittimamente, dunque, il Tribunale di AR non ha espressamente preso in considerazione tale domanda, implicitamente avendola ritenuta inammissibile. Le considerazioni svolte inducono, dunque, a rigettare il ricorso principale e a dichiarare assorbito il ricorso incidentale (in tema di dedotta omissione di pronuncia sulla inammissibilità della domanda nuova di promozione automatica) in quanto espressamente condizionato all'eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. Conclusivamente, assorbito ogni altro rilievo di censura, il ricorso principale deve essere rigettato con assorbimento dell'incidentale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.). P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale a pagare a controparte le spese in £. 18000 'oltre £.3.500.000# per onorari. Così deciso in Roma, addì 6 dicembre 2000. M. Annuusata IL PRESIDENTE I D A , S 0 O S 1 3 L IL CONSIGLIERE ESTENSORE. A . L 3 T T 5 O , R B A . A I S ' E N L D P L S A 3 E Pell I T 7 D - N S I 8 G O S - P O 1 N IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 1 E M A I S D I E A Depositata in Cancelleria E A D G , O G E O R E T T T L T N S I oggi, 22 MAR 2007 I E R S G A I E E L D R L IL COLLABORATORE 1931098.doc E O D DI CANCELLERIA M