Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 634/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6.6.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Gervasio il 28.3.1955 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Palazzo San Gervasio (PZ) alla via Zara n. 5 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
RO (FG) il 6.3.1956 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Melfi (PZ) alla via Paolo Savino
n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
- RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale e divorzio (cumulo di domande);
CONCLUSIONI: come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 5.3.2025 ai sensi degli artt. 473 bis.12 c.p.c. e 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con il resistente in data 8.10.2000 in Palazzo San Gervasio (PZ), che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile per il carattere del marito, il quale si era allontanato dalla casa coniugale senza motivo e senza versarle alcunché per il sostentamento, che il marito aveva consegnato le chiavi della casa coniugale e provveduto al ritiro dei suoi effetti personali, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente, nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, stabilire un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 800,00 al mese (oltre adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT) e, decorso il tempo previsto dalla Legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio sempre con la previsione di euro 800,00 al mese a proprio beneficio a titolo di assegno divorzile.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 6.6.2025, il resistente si
è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
22.5.2025, nella quale ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla crisi del rapporto coniugale e ha chiesto emettersi sentenza di separazione personale e, poi, sentenza divorzile, senza nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale e con rigetto delle avverse domande di mantenimento.
In particolare, il resistente ha sostenuto che la crisi coniugale aveva avuto inizio allorquando la moglie non aveva voluto accogliere l'invito di far trasferire la suocera nella casa coniugale, in modo che la ricorrente avrebbe potuto accudirla senza trascurarlo. In via ulteriore, il resistente ha dedotto che «il rapporto tra i coniugi si era definitivamente logorato in quanto la Sig.ra come Parte_1 dall'inizio del matrimonio, lavorava otto ore al giorno, in casa, come sarta, ricevendo i clienti in casa, per cui il Sig. era costretto, in presenza delle CP_1
clienti che provavano i vari indumenti, a trascorrere gran parte della giornata in cucina o in camera da letto da solo. Nell'ottobre 2023 il Sig. , esausto della CP_1
suddetta situazione, ed in accordo con la Sig.ra che altro non aspettava, Parte_1
era andato via di casa, ritirando i propri effetti personali e consegnando le chiavi della casa coniugale alla Sig.ra che nulla ha opposto». Parte_1
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III All'udienza del 6.6.2025, il Giudice relatore, dopo aver sentito e interloquito con i coniugi al fine di rinvenire una soluzione conciliativa della lite, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo le parti rinvenuto accordo e chiesto la decisione alle seguenti condizioni (si dà atto che i coniugi hanno sottoscritto il verbale di udienza del 6.6.2025 contenente l'accordo raggiunto):
«1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. La ricorrente continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Palazzo
San Gervasio alla via Allambrese n. 11;
3. Il resistente, che già da circa tre anni abita a San Giovanni RO, continuerà ad abitare altrove senza nulla pretendere in ordine alla casa coniugale;
4. Il marito corrisponderà alla moglie euro 170,00 al mese, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, a decorrere da giugno 2025;
5. Le parti rinunciano a ogni ulteriore e diversa domanda appartenente al patrimonio processuale, con compensazione integrale delle spese di lite relative alla presente causa separativa;
6. Rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della causa divorzile.
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro attese le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, posto che dall'unione coniugale non sono nati figli, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
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Nulla sulle spese per assenza di questione in merito (cfr. punto 5 delle sopra riportate condizioni di separazione personale).
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale nella causa civile n. 634 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e Parte_1
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Controparte_1
presso il Tribunale di Potenza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: , nata a [...] il [...], C.F._1
e (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Giovanni RO (FG) il 6.3.1956, i quali hanno contratto matrimonio in
Palazzo San Gervasio (PZ) in data 8.10.2000;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto N. 2, P. I, Ufficio 1);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione, di cui prende atto;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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