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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 102/2023
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA DECISORIA PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE (ART. 702 BIS E SS. C.P.C.)
Il Giudice, Dott. Dario Albergo,
rilevato il tempestivo deposito di note difensive conclusive ad opera delle parti, con cui argomentano conclusivamente le loro difese;
rilevato il deposito di note scritte sostitutive di udienza ad opera delle parti, con cui esse insistono nelle rispettive e contrapposte domande, eccezioni e deduzioni;
a scioglimento della riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. alla scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 102/2023 tra:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Soldato Cinquemani n. 18 (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso, dall'Avv. Francesca Cocca (c.f. , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta, Via Paladini n. 208/h;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. e P. IVA TE
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Caltanissetta, P.IVA_1
Via Cusmano n.1, rappresentata e difesa, in forza della procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Adele Maria Marotta, (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 il suo studio sito in Caltanissetta, in Viale della Regione n.61;
CONVENUTA
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20.01.2023 agiva in Parte_1 giudizio nei confronti dell' (d'ora TE in poi, ove necessario: domandando verso quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno CP_2 patrimoniale e non patrimoniale subito, per le causali di cui si dirà subito appresso, il pagamento della somma di € 428.219,00, o altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul quantum, dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.1.1. Affermava la ricorrente che in data 30.06.2017 era stata ricoverata presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell'Ospedale di Caltanissetta per sottoporsi ad un aborto CP_3 terapeutico alla 23^ settimana di gestazione, ai sensi della Legge 194/1978, a causa di un'anomalia di cui era affetto il feto.
1 1.1.2. Poi, in data 02.07.2017 alle ore 22:30, dopo la somministrazione intravaginale di ovuli di avveniva l'espulsione del contenuto uterino senza la concomitante espulsione Controparte_4 della placenta. I sanitari, quindi, procedevano all'espulsione chirurgica della placenta con pinza ad anelli, durante la quale si verificava la fuoriuscita di un tratto di intestino tenue dalla cervice verso la vagina. Successivamente, espulsa la placenta, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico prima, alle ore 23:00, di isterectomia subtotale – adesiolisi e in seguito, alle ore 23:40, di asportazione del grosso intestino dal tratto ascendente sino al giunto retto-sigmoideo (colectomia subtotale) e al confezionamento di colostomia terminale sull'ascendente, con successiva ispezione della continuità dei vasi sanguigni da parte dei chirurghi vascolari. Concluso l'intervento la paziente veniva ricoverata in rianimazione e poi nel reparto di chirurgia generale per essere successivamente dimessa in data
10.07.2017.
1.1.3. In data 26.10.2017 la ricorrente veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico, questa volta di ricanalizzazione intestinale (anastomosi colo-rettale), nel corso del quale si procedeva anche al confezionamento di ileostomia di protezione sul fianco destro, con dimissioni avvenute in data
07.11.2017.
1.1.4. In data 05.12.2017 veniva effettuato un nuovo accesso al reparto di chirurgia dell'ospedale dell'azienda convenuta, nel quale la paziente veniva ricoverata con urgenza e sottoposta ad intervento chirurgico per trattare una fistola retto-vaginale, la quale si sarebbe poi ripresentata in recidiva ed è stata nuovamente trattata presso il reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Pinerolo (TO), in data 28.04.2018.
1.1.5. Successivamente veniva ulteriormente ricoverata presso il reparto di chirurgia generale dell' , ed in data 07.05.2018 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “ri- Controparte_5 resezione rettale con anastomosi colorettale e ri-confezionamento di ileostomia di protezione” e successivamente dimessa in data 14.05.2018.
1.1.6. Infine, in data 25.09.2018 si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di chiusura ileostomia e anastomosi ileo-ileale.
1.2. L'odierna ricorrente, per i fatti sopra narrati, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (introduttivo di giudizio R.G.C.C. n. 963/2021) chiedeva la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite, del nesso di causalità tra l'evento e la condotta imprudente ed imperita dei sanitari che la ebbero in cura. Costituitasi parte avversa, e provvedutosi alla nomina di collegio peritale, la relativa consulenza veniva depositata in data 13.12.2022.
1.3. Pertanto, alla luce delle risultanze dell'esperito procedimento di TP, nel presente procedimento la ricorrente domandava il pagamento delle somme di cui sopra (facendosi riferimento alle corrispondenti voci delle allora vigenti tabelle milanesi, e con riferimento ad una personalizzazione massima), evidenziando un danno alla salute al 45%, un danno biologico temporaneo al 100% per un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 47 giorni e di inabilità temporanea relativa al 25% pari a ulteriori 444 giorni. Concludendo come al par. 1.
2. Costituitasi in giudizio, parte convenuta, contestando i contenuti della consulenza tecnica, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese, evidenziando che gli interventi svolti sarebbero stati effettuati secondo le indicazioni della migliore scienza medica. Affermava inoltre non sufficientemente assolto l'onere della prova del nesso causale tra fatto e danno ad opera di parte ricorrente, e che in ogni caso, qualora fosse stato ravvisato, poteva trattarsi di una complicanza prevedibile ma non prevenibile propria di interventi di quel tipo. In subordine, domandava ridursi la pretesa risarcitoria, evitandosi indebite duplicazioni di poste risarcitorie.
3. Si acquisivano le produzioni documentali delle parti, nonché il fascicolo del corrispondente TP
n. 963/2021, comprensiva della relazione di CTU redatta dai CCTTUU Dott.ri e Persona_1
2 . Consulenti che venivano richiamati con un mandato per chiarimenti ed Persona_2 approfondimento con ordinanza del 19.05.2023.
4. All'udienza del 26.02.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive conclusive, la causa andava in riserva automatica per essere decisa.
§§§
1.1. La presente controversia si inquadra nell'ambito del tema della cosiddetta responsabilità medica
(o sanitaria) con la quale si individuano le controversie nelle quali taluno, essendosi sottoposto a delle prestazioni sanitarie erogate nei suoi confronti da una struttura sanitaria, domanda il risarcimento dei danni patiti a seguito di errori nello svolgimento di prestazioni diagnostiche o terapeutiche. La materia
è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, rispetto alla quale nell'ultimo decennio sono sopravvenuti interventi normativi, in primo luogo con il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (conv. con L. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. Legge Balduzzi), ed in secondo luogo con la L. 8 marzo 2017 n.
24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
1.2. L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel corso del tempo, e che in questa sede può essere solo brevissimamente sintetizzata, ha visto una progressiva attrazione del regime di responsabilità in discorso in favore della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c., c.d. responsabilità contrattuale), piuttosto che in favore della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). E ciò in quanto la fonte della responsabilità contrattuale è stata individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che si ritiene concluso al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che eventualmente di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere (cfr. Cass.
Civ. 13 aprile 2007, n. 8826, 14 giugno 2007, n. 13953, nonché le più recenti 26 giugno 2012, n.
10616 e 30 settembre 2015 n. 19541). La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica: sul punto cfr. ad esempio Cass. SSUU Sentenza 11/01/2008. n. 577, ove si legge: “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (cfr. anche
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005). Tale orientamento ha trovato anche conferma normativa esplicita con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017, che all'art. 7 comma 1 oggi prevede che (grassetto aggiunto) “
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
1.3. La qualificazione della responsabilità come contrattuale determina particolari conseguenze anche sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, in quanto determina per il creditore la posizione più favorevole derivante dallo schema di cui all'art. 1218 c.c. piuttosto che invece quella più gravosa di cui all'art. 2043 c.c. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
3 patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01); ma cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891
- 01) e Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 02). Ed ancora “La previsione dell'art. 1218 cod. civ. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001); tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste - evidentemente - in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art.
1218 cod. civ. e non può che valere -quindi- il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa;
(…) da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno)” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)).
2. Con riferimento al caso di specie, è pacifico (ed anche documentato, cfr. le cartelle cliniche di cui all'allegato n. 5 alla costituzione di parte convenuta) che la si sia rivolta alla struttura Pt_1 sanitaria convenuta a seguito di ricovero presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell' CP_5
di Caltanissetta a partire dalla data del 30.06.2017, ed ivi si sia sottoposta ad aborto
[...] terapeutico il 02.07.2017 ed ai successivi trattamenti ed interventi. Il tutto, pacificamente, da parte del personale dell' convenuta. Pertanto, non è contestato tra le parti l'intervenuto fatto CP_2 costitutivo del suddetto rapporto di spedalità tra le parti, e dunque la fonte delle obbligazioni della convenuta verso la ricorrente.
3. A questo punto occorre in primo luogo valutare l'esistenza dell'inadempimento da parte della struttura sanitaria in relazione alle peculiarità del caso di specie, in secondo luogo accertare l'esistenza del danno patito dalla paziente, in terzo luogo, sotto il profilo del nesso di causalità, valutare secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” se sussista o meno nesso di causalità tra l'inadempimento e i danni lamentati da parte ricorrente.
3.1. In relazione a tali profili (rispetto ai quali già in sede di TP parte ricorrente sosteneva la sua domanda sulla base di una CTP del 11.06.2020, cfr. sia i depositi del 16.06.2021 in R.G.C.C. n.
963/2021, sia in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio) soccorre la consulenza tecnica disposta nel sopra menzionato procedimento per TP e acquisita al presente procedimento, in relazione alla quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti ed approfondimenti su richiesta di questo
Giudice ed in merito alla quale, in ragione della correttezza metodologica e della completezza espositiva, nonché dell'assenza di vizi logico-motivazionali, questo Giudice ritiene di poter operare una valutazione di piena condivisione quale indispensabile ausilio alla decisione.
3.2. La consulenza (cfr. allegato al ricorso) è ben strutturata secondo: un preliminare riepilogo della documentazione sanitaria ritualmente acquisita (pp. 5-7); l'esame obiettivo locale (pag. 7); le
4 considerazioni ostetrico-ginecologiche e medico-legali, con indicazione dei relativi elementi di letteratura ed analisi specifica del caso di specie (pp. 8-11); le conclusioni con risposta ai quesiti (pp.
11-14); la risposta alle osservazioni delle parti (p. 14). Valido ausilio risulta essere anche la relazione di chiarimento ed approfondimento nel presente procedimento, depositata in data 08.10.2023, in relazione a quesiti che si incentravano sul profilo della riscontrata placenta increta del feto, nonché in relazione ai criteri di calcolo del danno biologico utilizzati.
3.3.1. Venendo alle considerazioni medico-legali e correlata risposta ai quesiti, dopo una sufficiente trattazione teorica sull'ipotesi di perforazione dell'utero (che viene inquadrata come “la più frequente complicazione immediata che può avvenire durante un intervento di dilatazione e raschiamento”, la cui “frequenza dipende dal motivo per cui viene eseguito”, pag. 9) e sul caso di danni ad altri organi come conseguenza della perforazione (che viene invece inquadrata come una complicazione molto rara, tanto da essere davvero pochi anche gli studi relativi, in ragione di tale causa, pag. 10), i consulenti evidenziano, con valutazioni che in questa sede possono farsi proprie del giudicante (grassetto aggiunto), che (pag. 10-11 della CTU svolta in sede di TP) “La IG.ra , Parte_1 di anni 22 all'epoca dei fatti che ci occupano, era una paziente già sottoposta a n. 2 tagli cesarei. In occasione dell'intervento di aborto terapeutico del 02.07.2017, allorché si rese necessario procedere al secondamento chirurgico con pinza ad anelli, sarebbe stato più opportuno effettuare preliminarmente un'approfondita indagine clinico-strumentale che avrebbe potuto mettere in evidenza l'incretismo placentare, da sospettare nei casi di mancata espulsione spontanea ed in particolar modo in donne già sottoposte a tagli cesarei. Peraltro, la procedura fu effettuata senza l'ausilio della guida ecografica, raccomandata ormai nelle norme di buona pratica clinica. A queste condizioni, si procedette “alla cieca” ad intervento di secondamento chirurgico con pinza ad anelli con produzione di soluzione di continuo del fondo uterino e plurime lacerazioni del colon (dal
3° superiore del tratto ascendente fino alla giunzione retto-sigmoidea). È indubbio che la presenza di incretismo placentare abbia rappresentato un fattore di rischio che rese necessario procedere al secondamento chirurgico;
tuttavia, la produzione di multiple lacerazioni del colon è addebitabile alla responsabilità dell'operatore. Infatti, laddove la sola lacerazione del fondo uterino si sarebbe potuta correlare all'incretismo placentare, la produzione di multiple lesioni è da ricondurre all'azione reiterata di pinzatura e trazione dell'operatore, peraltro esercitata con eccessiva forza sulla parete uterina tanto da comportare la fuoriuscita dalla vagina di un tratto intestinale della lunghezza di circa 1 metro. La produzione della lesione del fondo uterino e delle multiple lesioni del grosso intestino e specie del giunto retto-sigmoideo necessitò di un intervento di isterectomia sub- totale e di colectomia sub-totale con confezionamento di colonstomia terminale e quindi di ricanalizzazione con temporanea ileostomia di protezione (poi chiusa).”.
3.3.2. I consulenti hanno ben risposto anche alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta Per Dott. (grassetto aggiunto), per cui (pag. 14) “Alla nascita del feto segue l'espulsione della placenta entro un lasso temporale compreso tra 30 e 60 minuti;
durante questo intervallo, in considerazione della preesistenza di due parti cesarei, sarebbe stato ben possibile approfondire la diagnostica ai fini di indagare le ragioni del mancato secondamento fisiologico e comunque ai fini di coadiuvare il secondamento strumentale sotto guida ecografica, certamente meno rischioso di un intervento “alla cieca”. Per quanto riguarda la produzione delle plurime lesioni al colon (sorvolando sulla sterile questione semantica differenziale tra lesione e lacerazione) risulta ampiamente soddisfatto il criterio della logica - oltre che del “più probabile che non” - a sostegno della eccessiva forza di trazione esercitata dall'operatore, attesa la fuoriuscita di un metro di intestino dalla vagina.”.
5 3.4.1. Di supporto risultano essere anche i chiarimenti ed approfondimenti forniti dai CCTTUU in data 08.10.2023 su richiesta di questo Giudice, in quanto essi (poiché in consulenza hanno molto focalizzato quale premessa il c.d. incretismo placentare, di cui essi avevano detto essere
“diagnosticato al referto dell'esame anatomo-patologico pervenuto il 20.09.2017” , ed allora è stato ritenuto opportuno approfondire l'eziologia di tale fenomeno, ed un maggiore dettaglio in ordine alla prevedibilità di tale eventualità a monte dell'intervento), hanno precisato che (cfr. pag. 3 della consulenza di chiarimento, grassetto aggiunto) “Il principale fattore di rischio di errato impianto placentare è rappresentato da un pregresso taglio cesareo, così come chiaramente ed incontrovertibilmente indicato in tutte le Linee Guida nazionali (i.e. AOGOI) ed internazionali (i.e Royal College). Nel caso della sig.ra , precedentemente ai fatti che ci occupano, Parte_1 addirittura la stessa era già stata sottoposta a due tagli cesarei.”. Ciò proprio per specificare che, vista la storia clinica della paziente già precedentemente sottoposta a due tagli cesarei, un'indagine preliminare finalizzata a valutare l'impianto placentare avrebbe reso più consapevole l'operatore tenuto ad eseguire l'intervento. Tra l'altro, si trattava, nel caso di specie di (ivi, pagg. 3-4) “aborto terapeutico alla 23w di gestazione” che “non presentava, prima dell'intervento, i caratteri dell'urgenza”. E dunque vi sarebbe stato tempo e modo per svolgere tale accertamento, che sarebbe stato certamente funzionale ad avere un quadro di maggiore e decisiva consapevolezza della situazione (“Tale indagine andava svolta da un operatore con appropriata ed acquisita expertise. Conoscere preliminarmente l'errato impianto placentare avrebbe messo l'operatore in uno stato di maggiore allerta e precauzione.”). Inoltre, in ordine alla guida ecografica (cfr. pag. 4, grassetto aggiunto) “In corso di intervento, la buona pratica clinica suggerisce di eseguire l'atto chirurgico sotto guida ecografica e ciò avrebbe evitato il reiterarsi delle pinzature intestinali, evidenziando l'errato posizionamento dello strumento chirurgico. […] Come detto, l'esecuzione dell'atto chirurgico sotto guida ecografica avrebbe consentito all'operatore di avvedersi dell'errato posizionamento dello strumento chirurgico e ciò avrebbe evitato quantomeno la pinzatura intestinale (nel caso di specie, reiterata). Infatti, laddove la sola lacerazione del fondo uterino si sarebbe potuta correlare ex se all'incretismo placentare, altrettanto non può dirsi della produzione di multiple lesioni intestinali, che sono invece da ricondurre all'azione ripetuta di pinzatura e trazione dell'operatore, peraltro esercitata con eccessiva forza sulla parete uterina tanto da comportare la fuoriuscita dalla vagina di un tratto intestinale della lunghezza di circa 1 metro.”.
3.4.2. Alle ulteriori osservazioni del consulente di parte convenuta, i CCTTUU hanno risposto altrettanto puntualmente e convincentemente. Al di là dell'osservazione sul primo quesito integrativo (per cui si eccepiva una carenza nell'analisi statistica e nell'individuazione degli studi di riferimento, opportunamente integrata a pagg. 6-7), in ordine al secondo quesito, sulle obiezioni relative ad un'eventuale mancata considerazione di due precedenti esami ecografici, i CCTTUU hanno argomentato in modo condivisibile che “L'esecuzione di due esami ecografici nelle date del 21 e del 23 Giugno 2017 non è stata affatto ignorata dai sottoscritti CC.TT.U., ma detti esami avevano la finalità di formulare e confermare, rispettivamente, una diagnosi sottesa all'aborto terapeutico. Il riferimento alla opportunità, ove non alla necessità, di eseguire un esame ecografico è relativa ad una indagine immediatamente preoperatoria ed anche intraoperatoria, anche in considerazione del fatto che l'intervento di aborto terapeutico non aveva alcun carattere di urgenza/emergenza.”. Evidenziandosi allora che, a parte i precedenti esami ecografici, “L'indagine ecografica pre- ed intra- operatoria, eseguita da uno specialista, avrebbe consentito di individuare in tempo reale eventuali anomalie e con ciò di orientare l'intervento chirurgico.” Così come, sull'obiezione relativa al fatto che considerazioni sull'errato posizionamento dello strumento e della forza impressa fossero non sufficientemente argomentate, i consulenti sottolineano il loro ragionevole criterio induttivo, per cui
“gli stessi fatti oggetto della presente vicenda nonché l'estensione, la reiterazione e l'entità delle
6 lesioni prodotte appaiono avvalorare detta ipotesi, come già in precedenza ampiamente motivato.” Così come, concludendo, sull'obiezione relativa alle alternative di intervento plausibile, in modo ragionevole affermano che “l'isterectomia non rappresenta l'unica opzione terapeutica nei casi di placenta increta;
dalla disamina del referto dell'esame istologico del pezzo operatorio non emerge alcun dato relativamente alla esclusione della natura iatrogena nella causazione delle lesioni intestinali;
la isterectomia in età fertile e la rimozione di un tratto intestinale sono ex se invalidanti.”
In altre parole, l'esito fortemente invalidante nella vicenda della ricorrente, e derivante dalle negligenze prima evidenziate, è in sé configurabile come un risultato di grave portata, in relazione ad una forte riduzione della integrità e della funzionalità fisica in donna in giovanissima età, evitabile alla luce di precedenti accorgimenti che avrebbero dovuto usarsi, e che invece non sono stati usati.
Con conseguente imputabilità di tale conseguenza alla struttura sanitaria che ha svolto l'intervento.
3.5. Con riferimento, invece, ai separati episodi di fistolizzazione di cui ha sofferto la ricorrente, i consulenti hanno ritenuto che (cfr. pag. 11 della consulenza di TP) “… essi non sono riconducibili ad errori procedurali o a colpa dell'operatore quanto a complicanze imprevedibili ed imprevenibili degli interventi cui la fu sottoposta.”. Pt_1
3.6.1. Quanto alla determinazione del danno, i consulenti hanno individuato la presenza di esiti biopatologici a carattere permanente, inquadrabili in via principale e prevalente in (cfr. pag. 13):
“Menomazione della funzione riproduttiva consecutiva ad isterectomia sub-totale in una donna in età fertile e sindrome da malassorbimento a modesta incidenza funzionale consecutiva a colectomia sub-totale, con associato lievissimo pregiudizio estetico per plurimi esiti cicatriziali addominali”.
Pertanto, i consulenti hanno condivisibilmente stimato un danno biologico permanente pari al 45% (“secondo criteri accreditati e di largo uso in ordine alla valutazione specialistica del Danno Biologico (SIMLA – Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico,
Giuffrè Editore, Milano 2016).”, e poi approfonditi a pag.5 della consulenza di chiarimento), un danno biologico temporaneo assoluto (al 100%) per un periodo di giorni 47 (corrispondenti alle giornate di degenza ospedaliera), un danno biologico temporaneo parziale pari al 25%, per un periodo di giorni 444 (corrispondenti al periodo di presenza della stomia cutanea).
3.6.2. Mentre, in relazione a possibili conseguenze negative sul piano psicologico, i consulenti evidenziano che (pp. 13-14) “è verosimile ipotizzare che la IG.ra abbia sofferto un patema Pt_1 morale transeunte e legato sia alla temporanea presenza della stomia cutanea che alla elaborazione della inemendabilità del danno patito. Tuttavia, tale pregiudizio morale non risulta documentato né ad esso può riferirsi ed essere oggetto di valutazione un'unica certificazione psichiatrica peraltro postuma di circa 3 anni rispetto agli eventi per cui è causa. In ogni caso, la valutazione e la specifica quantificazione di tale fattispecie giuridica esula dalle competenze dei sottoscritti CC.TT.U.” Condividendosi obiettivamente la considerazione per la quale il patema d'animo in effetti potrà considerarsi internalizzato nell'ambito della percentuale obbligatoria di aumento per sofferenza direttamente prevista dalle tabelle applicabili (cfr. par. successivo), mentre per il resto la documentazione medica a disposizione non consente di trarre soprattutto un nesso di derivazione necessaria tra eventuali patologie psicologiche dell'interessata e l'evento di cui si tratta.
4. Venendo, ora, all'esame relativo alla liquidazione dei danni risarcibili in conseguenza della condotta imputabile all'odierna convenuta, fonte di un diritto risarcitorio in favore di parte ricorrente, è opportuno operare le precisazioni che seguono.
4.1.1. Con riferimento al calcolo del danno biologico, poiché si ha a che fare con un danno biologico permanente di non lieve entità (in quanto superiore al 9%), esso deve essere liquidato in forza del
7 sistema che prevede normativamente la liquidazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 c.c., integrata dall'indicazione giurisprudenziale di riferirsi alle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, da ritenersi, nella loro versione del 2024, ancora quelle meglio congegnate. E ciò, ovviamente, sebbene da pochissimo sia stata adottata la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Cod. Ass. Priv., in vigore dal 05.03.2025 per i sinistri verificatisi a partire quella data (e dunque non applicabile al caso a mani, in quanto la vicenda è ovviamente molto anteriore).
4.1.2. Inoltre, sul piano della personalizzazione del danno, nell'ambito delle varie sfaccettature di cui si compone il danno non patrimoniale, si ricorda che ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017 (Rv. 645503 - 01) ha affermato che (grassetto aggiunto) “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (conforme Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 -
01), Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01) e Sez. 6 – Ordinanza n. 15084 del
31/05/2019; mentre per una più attenta disamina del delicato tema della personalizzazione, cfr. Cass.
Civ. Sez. 3^ 25164 del 10/11/2020).
4.1.3. Si rammenta altresì, che in base all'insegnamento conseguente alle c.d. sentenze di San Martino Cass. Civ. SSUU Sentenze 11.11.2008 nn. da 26972 a 26975, quelle che tradizionalmente venivano individuate come diverse categorie di danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) non possono invero qualificarsi come distinte categorie, ma semmai solo come denominazioni aventi valenza descrittiva, volte ad individuare varie sfaccettature e sfumature di un'unica macrocategoria di danno, ossia il danno non patrimoniale. Ciò al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, in relazione al rischio di illegittime doppie considerazioni di stessi elementi sotto voci diverse di danno. Linea che ha poi dato il là all'evoluzione della prassi di elaborare tabelle in cui le componenti esorbitanti il danno biologico in senso stretto sono ormai tali da giustificare aumenti percentuali in termini di personalizzazione del danno, senza invece dare luogo a voci a sé stanti.
4.1.4. Sotto quest'ultimo punto di vista, non essendo emersi dall'istruttoria elementi da valorizzare come esorbitanti rispetto al dato medio già internalizzato dalle Tabelle, secondo quanto riportato al macroparagrafo precedente, si riterrà di non operare alcun aumento in termini di personalizzazione rispetto a quanto già desumibile dall'applicazione delle tabelle stesse e a quanto già operato dai consulenti. Ciò che è d'altronde coerente con, a monte, le allegazioni di parte attrice, che non ha fornito alcun dato concreto relativo a danno morale, esistenziale e simili nemmeno in termini di allegazione, e pertanto nemmeno richiedendo una istruttoria (documentale, o mediante prove orali) al riguardo.
8 4.2. Alla luce di ciò, occorre dunque considerare quanto segue.
4.2.1. In primo luogo, si ricorda che i fatti si collocano temporalmente tra la fine di giugno 2017 e l'inizio di maggio 2018, ma poiché i consulenti ravvisano l'errore sanitario nel primo intervento, avutosi in data 02.07.2017, all'epoca la ricorrente, nata il [...], aveva compiuto 22 anni.
4.2.2. Quanto all'invalidità permanente ai nostri fini rilevante, essa è stata stimata al 45%. Pertanto, va considerato un punto di valore € 6.803,56. Il quale però va aumentato del 50%, in quanto, coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente è compresa tra il 35% ed il 100%, per tenere conto forfettariamente della sofferenza soggettiva, si ha un aumento fisso del 50%.
Giungendosi dunque ad un punto pari ad € 10.205,34. Pertanto, si riconosce un valore di danno biologico in senso stretto di € 274.013,00, e di danno non patrimoniale di € 411.020,00.
4.2.3. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, anzitutto si ritiene di operare la valutazione standard del punto base. Pertanto, non considerandosi incrementi, il punto di I.T.A. è da considerarsi pari ad € 115,00. Da cui, considerando i dati di cui alla consulenza (I.T.A. per 47 gg., corrispondente ad € 5.405,00; I.T.P. al 25% per 444 gg, corrispondente ad € 12.765,00) si ricava una cifra di € 18.170,00.
4.2.4. Pertanto, il totale complessivo liquidabile per invalidità permanente e le varie gradazioni di inabilità temporanea è di € (411.020,00 + 18.170,00) = € 429.190,00.
4.2.5. Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione, e, pertanto (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n.
1712 del 17/02/1995), la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata, e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) dal momento del sinistro (02.07.2017) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 21.03.2025). La rivalutazione ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita, e dunque opera semplicemente sul capitale in sé, che dunque necessita di essere reso attuale. Mentre gli interessi compensativi, quale creazione giurisprudenziale, puntano all'estensione, per ragioni di coerenza sistematica, anche alle obbligazioni di valore di quanto disposto dall'art. 1282 comma 1 c.c., per cui
“I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” In giurisprudenza si cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01) per cui “Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario, che va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (cd. interessi compensativi) non costituenti frutto civile dell'obbligazione principale ma mera componente dell'unico danno da fatto illecito.”; ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
4.2.6. Sul profilo patrimoniale, nulla andrà aggiunto in relazione a profili inerenti a spese sanitarie documentate (in quanto non ne sono documentate). Così come in generale null'altro andrà aggiunto in relazione ad altre tipologie di danno patrimoniale (in quanto, a monte, manca qualunque allegazione sul punto).
5.1. Pertanto, in definitiva, in relazione all'oggetto del presente giudizio, la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni per l'oggetto del presente giudizio, della somma complessiva di € 429.190,00, oltre interessi legali, sulla
9 superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (02.07.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (21.03.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo.
5.2. Tale quantificazione non contrasta con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto in domanda la sorte capitale richiesta era di € 428.219,00, ma era flessibilizzata dalla clausola “salva diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia che verrà riconosciuta in corso di causa”, che dunque è idonea all'estensione anche del quantum richiesto, specie in una situazione come quella a mani, caratterizzata da una obiettiva incertezza originaria della quantificazione del danno risarcibile e dalla necessità di stimare il danno biologico, in via equitativa ex art. 2056 c.c. e sulla base delle tabelle milanesi via via aggiornate (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 22330 del 26/09/2017 (Rv. 645825 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022
(Rv. 666456 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889 - 02)). E tenuto anche conto che in domanda si faceva appunto riferimento ai dati di invalidità di cui alla consulenza di TP (che in questa sede è stata pure utilizzata), e addirittura con una percentuale di aumento in termini di personalizzazione massima (che in questa sede è stata negata), ovviamente con calcoli derivanti dalle tabelle milanesi esistenti alla data del ricorso. Con la conseguenza, in sostanza, che (a parte quanto si è detto sulla clausola di flessibilità) l'apparente maggiore liquidazione che in questa sede si sta operando rispetto alla domanda deriva solo dall'adozione di un criterio di calcolo equitativo più aggiornato, ma in relazione a voci equivalenti (ed anzi, tecnicamente con un minus, in quanto non è stato riconosciuto il profilo di personalizzazione ulteriore) a quelle che avevano costituito oggetto del ricorso introduttivo.
6.1. Le spese del presente giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022, tenuto anche tenuto conto dell'avvenuta rinuncia al Patrocinio a Spese dello Stato per il presente procedimento R.G.C.C. n. 102/2023 depositata da parte ricorrente in data 02.08.2023.
6.2. Allo stesso modo vanno poste le spese del giudizio per TP R.G.C.C. n. 963/2021, che si liquidano in dispositivo alla luce dei predetti criteri (per come già applicati dal giudice del predetto procedimento ai fini della liquidazione del PSS in favore di parte ricorrente), trattandosi di una parentesi giudiziale anticipata e che poi va a confluire nel giudizio di merito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017 (Rv. 644644 - 03); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del
27/07/2005 (Rv. 583396 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 15/02/2000 (Rv. 533888 - 01)), evidenziandosi che la relativa pronuncia nel giudizio di merito va effettuata anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 15492 del 07/06/2019). Poiché però in quella sede la parte ricorrente era assistita dal PSS (tant'è che è stata operata liquidazione dei suoi compensi a carico dell'Erario, con decreto del 12.05.2023, ore 11:09), si disporrà il pagamento delle spese del suddetto giudizio in favore dell'Erario.
6.3. Secondo lo stesso criterio della soccombenza va posto il carico delle spese di CTU: già liquidate per la consulenza dell'TP in quel fascicolo con decreto del 12.05.2023 ore 11:11; e che si liquidano invece per la consulenza di chiarimento (che ha assunto, in relazione ai quesiti, in effetti tutte le fattezze di una consulenza integrativa di approfondimento) con contestuale separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 102/2023 in epigrafe:
10 1) CO, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, parte convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale per le ragioni di cui alla parte motiva, della somma di € 429.190,00, oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (02.07.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (21.03.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
2) CO parte convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...] processuali del presente giudizio in favore della parte ricorrente , che si Parte_1 liquidano in: 634,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, tutte le quattro fasi, valori minimi in ragione della notevole semplicità dello svolgimento processuale, del carattere standardizzato della tipologia di controversie, e del fatto che in precedenza si era già svolto TP), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute;
3) CO parte convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...] processuali del giudizio di TP iscritto al R.G.C.C. n. 963/2021 in favore della parte ricorrente
, che si liquidano in € 2.126,00 per compensi (alla luce di quanto si trae Parte_1 dai criteri già applicati ai fini della liquidazione del PSS a parte ricorrente in quel giudizio), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute, disponendosene il pagamento in favore dell'Erario; 4) PONE a definitivo carico della parte convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese per lo
[...] svolgimento della CTU, per come liquidate, rispettivamente: a) in R.G.C.C. n. 963/2021, con decreto del 12.05.2023, ore 11:11; b) nel presente fascicolo, con separato contestuale decreto.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 21.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
11
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA DECISORIA PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE (ART. 702 BIS E SS. C.P.C.)
Il Giudice, Dott. Dario Albergo,
rilevato il tempestivo deposito di note difensive conclusive ad opera delle parti, con cui argomentano conclusivamente le loro difese;
rilevato il deposito di note scritte sostitutive di udienza ad opera delle parti, con cui esse insistono nelle rispettive e contrapposte domande, eccezioni e deduzioni;
a scioglimento della riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. alla scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 102/2023 tra:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Soldato Cinquemani n. 18 (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso, dall'Avv. Francesca Cocca (c.f. , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta, Via Paladini n. 208/h;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. e P. IVA TE
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Caltanissetta, P.IVA_1
Via Cusmano n.1, rappresentata e difesa, in forza della procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Adele Maria Marotta, (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 il suo studio sito in Caltanissetta, in Viale della Regione n.61;
CONVENUTA
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20.01.2023 agiva in Parte_1 giudizio nei confronti dell' (d'ora TE in poi, ove necessario: domandando verso quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno CP_2 patrimoniale e non patrimoniale subito, per le causali di cui si dirà subito appresso, il pagamento della somma di € 428.219,00, o altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul quantum, dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.1.1. Affermava la ricorrente che in data 30.06.2017 era stata ricoverata presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell'Ospedale di Caltanissetta per sottoporsi ad un aborto CP_3 terapeutico alla 23^ settimana di gestazione, ai sensi della Legge 194/1978, a causa di un'anomalia di cui era affetto il feto.
1 1.1.2. Poi, in data 02.07.2017 alle ore 22:30, dopo la somministrazione intravaginale di ovuli di avveniva l'espulsione del contenuto uterino senza la concomitante espulsione Controparte_4 della placenta. I sanitari, quindi, procedevano all'espulsione chirurgica della placenta con pinza ad anelli, durante la quale si verificava la fuoriuscita di un tratto di intestino tenue dalla cervice verso la vagina. Successivamente, espulsa la placenta, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico prima, alle ore 23:00, di isterectomia subtotale – adesiolisi e in seguito, alle ore 23:40, di asportazione del grosso intestino dal tratto ascendente sino al giunto retto-sigmoideo (colectomia subtotale) e al confezionamento di colostomia terminale sull'ascendente, con successiva ispezione della continuità dei vasi sanguigni da parte dei chirurghi vascolari. Concluso l'intervento la paziente veniva ricoverata in rianimazione e poi nel reparto di chirurgia generale per essere successivamente dimessa in data
10.07.2017.
1.1.3. In data 26.10.2017 la ricorrente veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico, questa volta di ricanalizzazione intestinale (anastomosi colo-rettale), nel corso del quale si procedeva anche al confezionamento di ileostomia di protezione sul fianco destro, con dimissioni avvenute in data
07.11.2017.
1.1.4. In data 05.12.2017 veniva effettuato un nuovo accesso al reparto di chirurgia dell'ospedale dell'azienda convenuta, nel quale la paziente veniva ricoverata con urgenza e sottoposta ad intervento chirurgico per trattare una fistola retto-vaginale, la quale si sarebbe poi ripresentata in recidiva ed è stata nuovamente trattata presso il reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Pinerolo (TO), in data 28.04.2018.
1.1.5. Successivamente veniva ulteriormente ricoverata presso il reparto di chirurgia generale dell' , ed in data 07.05.2018 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “ri- Controparte_5 resezione rettale con anastomosi colorettale e ri-confezionamento di ileostomia di protezione” e successivamente dimessa in data 14.05.2018.
1.1.6. Infine, in data 25.09.2018 si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico di chiusura ileostomia e anastomosi ileo-ileale.
1.2. L'odierna ricorrente, per i fatti sopra narrati, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (introduttivo di giudizio R.G.C.C. n. 963/2021) chiedeva la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite, del nesso di causalità tra l'evento e la condotta imprudente ed imperita dei sanitari che la ebbero in cura. Costituitasi parte avversa, e provvedutosi alla nomina di collegio peritale, la relativa consulenza veniva depositata in data 13.12.2022.
1.3. Pertanto, alla luce delle risultanze dell'esperito procedimento di TP, nel presente procedimento la ricorrente domandava il pagamento delle somme di cui sopra (facendosi riferimento alle corrispondenti voci delle allora vigenti tabelle milanesi, e con riferimento ad una personalizzazione massima), evidenziando un danno alla salute al 45%, un danno biologico temporaneo al 100% per un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 47 giorni e di inabilità temporanea relativa al 25% pari a ulteriori 444 giorni. Concludendo come al par. 1.
2. Costituitasi in giudizio, parte convenuta, contestando i contenuti della consulenza tecnica, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese, evidenziando che gli interventi svolti sarebbero stati effettuati secondo le indicazioni della migliore scienza medica. Affermava inoltre non sufficientemente assolto l'onere della prova del nesso causale tra fatto e danno ad opera di parte ricorrente, e che in ogni caso, qualora fosse stato ravvisato, poteva trattarsi di una complicanza prevedibile ma non prevenibile propria di interventi di quel tipo. In subordine, domandava ridursi la pretesa risarcitoria, evitandosi indebite duplicazioni di poste risarcitorie.
3. Si acquisivano le produzioni documentali delle parti, nonché il fascicolo del corrispondente TP
n. 963/2021, comprensiva della relazione di CTU redatta dai CCTTUU Dott.ri e Persona_1
2 . Consulenti che venivano richiamati con un mandato per chiarimenti ed Persona_2 approfondimento con ordinanza del 19.05.2023.
4. All'udienza del 26.02.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive conclusive, la causa andava in riserva automatica per essere decisa.
§§§
1.1. La presente controversia si inquadra nell'ambito del tema della cosiddetta responsabilità medica
(o sanitaria) con la quale si individuano le controversie nelle quali taluno, essendosi sottoposto a delle prestazioni sanitarie erogate nei suoi confronti da una struttura sanitaria, domanda il risarcimento dei danni patiti a seguito di errori nello svolgimento di prestazioni diagnostiche o terapeutiche. La materia
è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, rispetto alla quale nell'ultimo decennio sono sopravvenuti interventi normativi, in primo luogo con il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (conv. con L. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. Legge Balduzzi), ed in secondo luogo con la L. 8 marzo 2017 n.
24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
1.2. L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel corso del tempo, e che in questa sede può essere solo brevissimamente sintetizzata, ha visto una progressiva attrazione del regime di responsabilità in discorso in favore della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c., c.d. responsabilità contrattuale), piuttosto che in favore della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). E ciò in quanto la fonte della responsabilità contrattuale è stata individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che si ritiene concluso al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che eventualmente di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere (cfr. Cass.
Civ. 13 aprile 2007, n. 8826, 14 giugno 2007, n. 13953, nonché le più recenti 26 giugno 2012, n.
10616 e 30 settembre 2015 n. 19541). La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica: sul punto cfr. ad esempio Cass. SSUU Sentenza 11/01/2008. n. 577, ove si legge: “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (cfr. anche
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005). Tale orientamento ha trovato anche conferma normativa esplicita con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017, che all'art. 7 comma 1 oggi prevede che (grassetto aggiunto) “
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
1.3. La qualificazione della responsabilità come contrattuale determina particolari conseguenze anche sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, in quanto determina per il creditore la posizione più favorevole derivante dallo schema di cui all'art. 1218 c.c. piuttosto che invece quella più gravosa di cui all'art. 2043 c.c. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
3 patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01); ma cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891
- 01) e Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 02). Ed ancora “La previsione dell'art. 1218 cod. civ. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001); tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste - evidentemente - in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art.
1218 cod. civ. e non può che valere -quindi- il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa;
(…) da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno)” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)).
2. Con riferimento al caso di specie, è pacifico (ed anche documentato, cfr. le cartelle cliniche di cui all'allegato n. 5 alla costituzione di parte convenuta) che la si sia rivolta alla struttura Pt_1 sanitaria convenuta a seguito di ricovero presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell' CP_5
di Caltanissetta a partire dalla data del 30.06.2017, ed ivi si sia sottoposta ad aborto
[...] terapeutico il 02.07.2017 ed ai successivi trattamenti ed interventi. Il tutto, pacificamente, da parte del personale dell' convenuta. Pertanto, non è contestato tra le parti l'intervenuto fatto CP_2 costitutivo del suddetto rapporto di spedalità tra le parti, e dunque la fonte delle obbligazioni della convenuta verso la ricorrente.
3. A questo punto occorre in primo luogo valutare l'esistenza dell'inadempimento da parte della struttura sanitaria in relazione alle peculiarità del caso di specie, in secondo luogo accertare l'esistenza del danno patito dalla paziente, in terzo luogo, sotto il profilo del nesso di causalità, valutare secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” se sussista o meno nesso di causalità tra l'inadempimento e i danni lamentati da parte ricorrente.
3.1. In relazione a tali profili (rispetto ai quali già in sede di TP parte ricorrente sosteneva la sua domanda sulla base di una CTP del 11.06.2020, cfr. sia i depositi del 16.06.2021 in R.G.C.C. n.
963/2021, sia in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio) soccorre la consulenza tecnica disposta nel sopra menzionato procedimento per TP e acquisita al presente procedimento, in relazione alla quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti ed approfondimenti su richiesta di questo
Giudice ed in merito alla quale, in ragione della correttezza metodologica e della completezza espositiva, nonché dell'assenza di vizi logico-motivazionali, questo Giudice ritiene di poter operare una valutazione di piena condivisione quale indispensabile ausilio alla decisione.
3.2. La consulenza (cfr. allegato al ricorso) è ben strutturata secondo: un preliminare riepilogo della documentazione sanitaria ritualmente acquisita (pp. 5-7); l'esame obiettivo locale (pag. 7); le
4 considerazioni ostetrico-ginecologiche e medico-legali, con indicazione dei relativi elementi di letteratura ed analisi specifica del caso di specie (pp. 8-11); le conclusioni con risposta ai quesiti (pp.
11-14); la risposta alle osservazioni delle parti (p. 14). Valido ausilio risulta essere anche la relazione di chiarimento ed approfondimento nel presente procedimento, depositata in data 08.10.2023, in relazione a quesiti che si incentravano sul profilo della riscontrata placenta increta del feto, nonché in relazione ai criteri di calcolo del danno biologico utilizzati.
3.3.1. Venendo alle considerazioni medico-legali e correlata risposta ai quesiti, dopo una sufficiente trattazione teorica sull'ipotesi di perforazione dell'utero (che viene inquadrata come “la più frequente complicazione immediata che può avvenire durante un intervento di dilatazione e raschiamento”, la cui “frequenza dipende dal motivo per cui viene eseguito”, pag. 9) e sul caso di danni ad altri organi come conseguenza della perforazione (che viene invece inquadrata come una complicazione molto rara, tanto da essere davvero pochi anche gli studi relativi, in ragione di tale causa, pag. 10), i consulenti evidenziano, con valutazioni che in questa sede possono farsi proprie del giudicante (grassetto aggiunto), che (pag. 10-11 della CTU svolta in sede di TP) “La IG.ra , Parte_1 di anni 22 all'epoca dei fatti che ci occupano, era una paziente già sottoposta a n. 2 tagli cesarei. In occasione dell'intervento di aborto terapeutico del 02.07.2017, allorché si rese necessario procedere al secondamento chirurgico con pinza ad anelli, sarebbe stato più opportuno effettuare preliminarmente un'approfondita indagine clinico-strumentale che avrebbe potuto mettere in evidenza l'incretismo placentare, da sospettare nei casi di mancata espulsione spontanea ed in particolar modo in donne già sottoposte a tagli cesarei. Peraltro, la procedura fu effettuata senza l'ausilio della guida ecografica, raccomandata ormai nelle norme di buona pratica clinica. A queste condizioni, si procedette “alla cieca” ad intervento di secondamento chirurgico con pinza ad anelli con produzione di soluzione di continuo del fondo uterino e plurime lacerazioni del colon (dal
3° superiore del tratto ascendente fino alla giunzione retto-sigmoidea). È indubbio che la presenza di incretismo placentare abbia rappresentato un fattore di rischio che rese necessario procedere al secondamento chirurgico;
tuttavia, la produzione di multiple lacerazioni del colon è addebitabile alla responsabilità dell'operatore. Infatti, laddove la sola lacerazione del fondo uterino si sarebbe potuta correlare all'incretismo placentare, la produzione di multiple lesioni è da ricondurre all'azione reiterata di pinzatura e trazione dell'operatore, peraltro esercitata con eccessiva forza sulla parete uterina tanto da comportare la fuoriuscita dalla vagina di un tratto intestinale della lunghezza di circa 1 metro. La produzione della lesione del fondo uterino e delle multiple lesioni del grosso intestino e specie del giunto retto-sigmoideo necessitò di un intervento di isterectomia sub- totale e di colectomia sub-totale con confezionamento di colonstomia terminale e quindi di ricanalizzazione con temporanea ileostomia di protezione (poi chiusa).”.
3.3.2. I consulenti hanno ben risposto anche alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta Per Dott. (grassetto aggiunto), per cui (pag. 14) “Alla nascita del feto segue l'espulsione della placenta entro un lasso temporale compreso tra 30 e 60 minuti;
durante questo intervallo, in considerazione della preesistenza di due parti cesarei, sarebbe stato ben possibile approfondire la diagnostica ai fini di indagare le ragioni del mancato secondamento fisiologico e comunque ai fini di coadiuvare il secondamento strumentale sotto guida ecografica, certamente meno rischioso di un intervento “alla cieca”. Per quanto riguarda la produzione delle plurime lesioni al colon (sorvolando sulla sterile questione semantica differenziale tra lesione e lacerazione) risulta ampiamente soddisfatto il criterio della logica - oltre che del “più probabile che non” - a sostegno della eccessiva forza di trazione esercitata dall'operatore, attesa la fuoriuscita di un metro di intestino dalla vagina.”.
5 3.4.1. Di supporto risultano essere anche i chiarimenti ed approfondimenti forniti dai CCTTUU in data 08.10.2023 su richiesta di questo Giudice, in quanto essi (poiché in consulenza hanno molto focalizzato quale premessa il c.d. incretismo placentare, di cui essi avevano detto essere
“diagnosticato al referto dell'esame anatomo-patologico pervenuto il 20.09.2017” , ed allora è stato ritenuto opportuno approfondire l'eziologia di tale fenomeno, ed un maggiore dettaglio in ordine alla prevedibilità di tale eventualità a monte dell'intervento), hanno precisato che (cfr. pag. 3 della consulenza di chiarimento, grassetto aggiunto) “Il principale fattore di rischio di errato impianto placentare è rappresentato da un pregresso taglio cesareo, così come chiaramente ed incontrovertibilmente indicato in tutte le Linee Guida nazionali (i.e. AOGOI) ed internazionali (i.e Royal College). Nel caso della sig.ra , precedentemente ai fatti che ci occupano, Parte_1 addirittura la stessa era già stata sottoposta a due tagli cesarei.”. Ciò proprio per specificare che, vista la storia clinica della paziente già precedentemente sottoposta a due tagli cesarei, un'indagine preliminare finalizzata a valutare l'impianto placentare avrebbe reso più consapevole l'operatore tenuto ad eseguire l'intervento. Tra l'altro, si trattava, nel caso di specie di (ivi, pagg. 3-4) “aborto terapeutico alla 23w di gestazione” che “non presentava, prima dell'intervento, i caratteri dell'urgenza”. E dunque vi sarebbe stato tempo e modo per svolgere tale accertamento, che sarebbe stato certamente funzionale ad avere un quadro di maggiore e decisiva consapevolezza della situazione (“Tale indagine andava svolta da un operatore con appropriata ed acquisita expertise. Conoscere preliminarmente l'errato impianto placentare avrebbe messo l'operatore in uno stato di maggiore allerta e precauzione.”). Inoltre, in ordine alla guida ecografica (cfr. pag. 4, grassetto aggiunto) “In corso di intervento, la buona pratica clinica suggerisce di eseguire l'atto chirurgico sotto guida ecografica e ciò avrebbe evitato il reiterarsi delle pinzature intestinali, evidenziando l'errato posizionamento dello strumento chirurgico. […] Come detto, l'esecuzione dell'atto chirurgico sotto guida ecografica avrebbe consentito all'operatore di avvedersi dell'errato posizionamento dello strumento chirurgico e ciò avrebbe evitato quantomeno la pinzatura intestinale (nel caso di specie, reiterata). Infatti, laddove la sola lacerazione del fondo uterino si sarebbe potuta correlare ex se all'incretismo placentare, altrettanto non può dirsi della produzione di multiple lesioni intestinali, che sono invece da ricondurre all'azione ripetuta di pinzatura e trazione dell'operatore, peraltro esercitata con eccessiva forza sulla parete uterina tanto da comportare la fuoriuscita dalla vagina di un tratto intestinale della lunghezza di circa 1 metro.”.
3.4.2. Alle ulteriori osservazioni del consulente di parte convenuta, i CCTTUU hanno risposto altrettanto puntualmente e convincentemente. Al di là dell'osservazione sul primo quesito integrativo (per cui si eccepiva una carenza nell'analisi statistica e nell'individuazione degli studi di riferimento, opportunamente integrata a pagg. 6-7), in ordine al secondo quesito, sulle obiezioni relative ad un'eventuale mancata considerazione di due precedenti esami ecografici, i CCTTUU hanno argomentato in modo condivisibile che “L'esecuzione di due esami ecografici nelle date del 21 e del 23 Giugno 2017 non è stata affatto ignorata dai sottoscritti CC.TT.U., ma detti esami avevano la finalità di formulare e confermare, rispettivamente, una diagnosi sottesa all'aborto terapeutico. Il riferimento alla opportunità, ove non alla necessità, di eseguire un esame ecografico è relativa ad una indagine immediatamente preoperatoria ed anche intraoperatoria, anche in considerazione del fatto che l'intervento di aborto terapeutico non aveva alcun carattere di urgenza/emergenza.”. Evidenziandosi allora che, a parte i precedenti esami ecografici, “L'indagine ecografica pre- ed intra- operatoria, eseguita da uno specialista, avrebbe consentito di individuare in tempo reale eventuali anomalie e con ciò di orientare l'intervento chirurgico.” Così come, sull'obiezione relativa al fatto che considerazioni sull'errato posizionamento dello strumento e della forza impressa fossero non sufficientemente argomentate, i consulenti sottolineano il loro ragionevole criterio induttivo, per cui
“gli stessi fatti oggetto della presente vicenda nonché l'estensione, la reiterazione e l'entità delle
6 lesioni prodotte appaiono avvalorare detta ipotesi, come già in precedenza ampiamente motivato.” Così come, concludendo, sull'obiezione relativa alle alternative di intervento plausibile, in modo ragionevole affermano che “l'isterectomia non rappresenta l'unica opzione terapeutica nei casi di placenta increta;
dalla disamina del referto dell'esame istologico del pezzo operatorio non emerge alcun dato relativamente alla esclusione della natura iatrogena nella causazione delle lesioni intestinali;
la isterectomia in età fertile e la rimozione di un tratto intestinale sono ex se invalidanti.”
In altre parole, l'esito fortemente invalidante nella vicenda della ricorrente, e derivante dalle negligenze prima evidenziate, è in sé configurabile come un risultato di grave portata, in relazione ad una forte riduzione della integrità e della funzionalità fisica in donna in giovanissima età, evitabile alla luce di precedenti accorgimenti che avrebbero dovuto usarsi, e che invece non sono stati usati.
Con conseguente imputabilità di tale conseguenza alla struttura sanitaria che ha svolto l'intervento.
3.5. Con riferimento, invece, ai separati episodi di fistolizzazione di cui ha sofferto la ricorrente, i consulenti hanno ritenuto che (cfr. pag. 11 della consulenza di TP) “… essi non sono riconducibili ad errori procedurali o a colpa dell'operatore quanto a complicanze imprevedibili ed imprevenibili degli interventi cui la fu sottoposta.”. Pt_1
3.6.1. Quanto alla determinazione del danno, i consulenti hanno individuato la presenza di esiti biopatologici a carattere permanente, inquadrabili in via principale e prevalente in (cfr. pag. 13):
“Menomazione della funzione riproduttiva consecutiva ad isterectomia sub-totale in una donna in età fertile e sindrome da malassorbimento a modesta incidenza funzionale consecutiva a colectomia sub-totale, con associato lievissimo pregiudizio estetico per plurimi esiti cicatriziali addominali”.
Pertanto, i consulenti hanno condivisibilmente stimato un danno biologico permanente pari al 45% (“secondo criteri accreditati e di largo uso in ordine alla valutazione specialistica del Danno Biologico (SIMLA – Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico,
Giuffrè Editore, Milano 2016).”, e poi approfonditi a pag.5 della consulenza di chiarimento), un danno biologico temporaneo assoluto (al 100%) per un periodo di giorni 47 (corrispondenti alle giornate di degenza ospedaliera), un danno biologico temporaneo parziale pari al 25%, per un periodo di giorni 444 (corrispondenti al periodo di presenza della stomia cutanea).
3.6.2. Mentre, in relazione a possibili conseguenze negative sul piano psicologico, i consulenti evidenziano che (pp. 13-14) “è verosimile ipotizzare che la IG.ra abbia sofferto un patema Pt_1 morale transeunte e legato sia alla temporanea presenza della stomia cutanea che alla elaborazione della inemendabilità del danno patito. Tuttavia, tale pregiudizio morale non risulta documentato né ad esso può riferirsi ed essere oggetto di valutazione un'unica certificazione psichiatrica peraltro postuma di circa 3 anni rispetto agli eventi per cui è causa. In ogni caso, la valutazione e la specifica quantificazione di tale fattispecie giuridica esula dalle competenze dei sottoscritti CC.TT.U.” Condividendosi obiettivamente la considerazione per la quale il patema d'animo in effetti potrà considerarsi internalizzato nell'ambito della percentuale obbligatoria di aumento per sofferenza direttamente prevista dalle tabelle applicabili (cfr. par. successivo), mentre per il resto la documentazione medica a disposizione non consente di trarre soprattutto un nesso di derivazione necessaria tra eventuali patologie psicologiche dell'interessata e l'evento di cui si tratta.
4. Venendo, ora, all'esame relativo alla liquidazione dei danni risarcibili in conseguenza della condotta imputabile all'odierna convenuta, fonte di un diritto risarcitorio in favore di parte ricorrente, è opportuno operare le precisazioni che seguono.
4.1.1. Con riferimento al calcolo del danno biologico, poiché si ha a che fare con un danno biologico permanente di non lieve entità (in quanto superiore al 9%), esso deve essere liquidato in forza del
7 sistema che prevede normativamente la liquidazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 c.c., integrata dall'indicazione giurisprudenziale di riferirsi alle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, da ritenersi, nella loro versione del 2024, ancora quelle meglio congegnate. E ciò, ovviamente, sebbene da pochissimo sia stata adottata la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Cod. Ass. Priv., in vigore dal 05.03.2025 per i sinistri verificatisi a partire quella data (e dunque non applicabile al caso a mani, in quanto la vicenda è ovviamente molto anteriore).
4.1.2. Inoltre, sul piano della personalizzazione del danno, nell'ambito delle varie sfaccettature di cui si compone il danno non patrimoniale, si ricorda che ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017 (Rv. 645503 - 01) ha affermato che (grassetto aggiunto) “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (conforme Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 -
01), Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01) e Sez. 6 – Ordinanza n. 15084 del
31/05/2019; mentre per una più attenta disamina del delicato tema della personalizzazione, cfr. Cass.
Civ. Sez. 3^ 25164 del 10/11/2020).
4.1.3. Si rammenta altresì, che in base all'insegnamento conseguente alle c.d. sentenze di San Martino Cass. Civ. SSUU Sentenze 11.11.2008 nn. da 26972 a 26975, quelle che tradizionalmente venivano individuate come diverse categorie di danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) non possono invero qualificarsi come distinte categorie, ma semmai solo come denominazioni aventi valenza descrittiva, volte ad individuare varie sfaccettature e sfumature di un'unica macrocategoria di danno, ossia il danno non patrimoniale. Ciò al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, in relazione al rischio di illegittime doppie considerazioni di stessi elementi sotto voci diverse di danno. Linea che ha poi dato il là all'evoluzione della prassi di elaborare tabelle in cui le componenti esorbitanti il danno biologico in senso stretto sono ormai tali da giustificare aumenti percentuali in termini di personalizzazione del danno, senza invece dare luogo a voci a sé stanti.
4.1.4. Sotto quest'ultimo punto di vista, non essendo emersi dall'istruttoria elementi da valorizzare come esorbitanti rispetto al dato medio già internalizzato dalle Tabelle, secondo quanto riportato al macroparagrafo precedente, si riterrà di non operare alcun aumento in termini di personalizzazione rispetto a quanto già desumibile dall'applicazione delle tabelle stesse e a quanto già operato dai consulenti. Ciò che è d'altronde coerente con, a monte, le allegazioni di parte attrice, che non ha fornito alcun dato concreto relativo a danno morale, esistenziale e simili nemmeno in termini di allegazione, e pertanto nemmeno richiedendo una istruttoria (documentale, o mediante prove orali) al riguardo.
8 4.2. Alla luce di ciò, occorre dunque considerare quanto segue.
4.2.1. In primo luogo, si ricorda che i fatti si collocano temporalmente tra la fine di giugno 2017 e l'inizio di maggio 2018, ma poiché i consulenti ravvisano l'errore sanitario nel primo intervento, avutosi in data 02.07.2017, all'epoca la ricorrente, nata il [...], aveva compiuto 22 anni.
4.2.2. Quanto all'invalidità permanente ai nostri fini rilevante, essa è stata stimata al 45%. Pertanto, va considerato un punto di valore € 6.803,56. Il quale però va aumentato del 50%, in quanto, coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente è compresa tra il 35% ed il 100%, per tenere conto forfettariamente della sofferenza soggettiva, si ha un aumento fisso del 50%.
Giungendosi dunque ad un punto pari ad € 10.205,34. Pertanto, si riconosce un valore di danno biologico in senso stretto di € 274.013,00, e di danno non patrimoniale di € 411.020,00.
4.2.3. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, anzitutto si ritiene di operare la valutazione standard del punto base. Pertanto, non considerandosi incrementi, il punto di I.T.A. è da considerarsi pari ad € 115,00. Da cui, considerando i dati di cui alla consulenza (I.T.A. per 47 gg., corrispondente ad € 5.405,00; I.T.P. al 25% per 444 gg, corrispondente ad € 12.765,00) si ricava una cifra di € 18.170,00.
4.2.4. Pertanto, il totale complessivo liquidabile per invalidità permanente e le varie gradazioni di inabilità temporanea è di € (411.020,00 + 18.170,00) = € 429.190,00.
4.2.5. Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione, e, pertanto (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n.
1712 del 17/02/1995), la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata, e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) dal momento del sinistro (02.07.2017) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 21.03.2025). La rivalutazione ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita, e dunque opera semplicemente sul capitale in sé, che dunque necessita di essere reso attuale. Mentre gli interessi compensativi, quale creazione giurisprudenziale, puntano all'estensione, per ragioni di coerenza sistematica, anche alle obbligazioni di valore di quanto disposto dall'art. 1282 comma 1 c.c., per cui
“I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” In giurisprudenza si cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01) per cui “Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario, che va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (cd. interessi compensativi) non costituenti frutto civile dell'obbligazione principale ma mera componente dell'unico danno da fatto illecito.”; ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
4.2.6. Sul profilo patrimoniale, nulla andrà aggiunto in relazione a profili inerenti a spese sanitarie documentate (in quanto non ne sono documentate). Così come in generale null'altro andrà aggiunto in relazione ad altre tipologie di danno patrimoniale (in quanto, a monte, manca qualunque allegazione sul punto).
5.1. Pertanto, in definitiva, in relazione all'oggetto del presente giudizio, la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni per l'oggetto del presente giudizio, della somma complessiva di € 429.190,00, oltre interessi legali, sulla
9 superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (02.07.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (21.03.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo.
5.2. Tale quantificazione non contrasta con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto in domanda la sorte capitale richiesta era di € 428.219,00, ma era flessibilizzata dalla clausola “salva diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia che verrà riconosciuta in corso di causa”, che dunque è idonea all'estensione anche del quantum richiesto, specie in una situazione come quella a mani, caratterizzata da una obiettiva incertezza originaria della quantificazione del danno risarcibile e dalla necessità di stimare il danno biologico, in via equitativa ex art. 2056 c.c. e sulla base delle tabelle milanesi via via aggiornate (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 22330 del 26/09/2017 (Rv. 645825 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022
(Rv. 666456 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889 - 02)). E tenuto anche conto che in domanda si faceva appunto riferimento ai dati di invalidità di cui alla consulenza di TP (che in questa sede è stata pure utilizzata), e addirittura con una percentuale di aumento in termini di personalizzazione massima (che in questa sede è stata negata), ovviamente con calcoli derivanti dalle tabelle milanesi esistenti alla data del ricorso. Con la conseguenza, in sostanza, che (a parte quanto si è detto sulla clausola di flessibilità) l'apparente maggiore liquidazione che in questa sede si sta operando rispetto alla domanda deriva solo dall'adozione di un criterio di calcolo equitativo più aggiornato, ma in relazione a voci equivalenti (ed anzi, tecnicamente con un minus, in quanto non è stato riconosciuto il profilo di personalizzazione ulteriore) a quelle che avevano costituito oggetto del ricorso introduttivo.
6.1. Le spese del presente giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022, tenuto anche tenuto conto dell'avvenuta rinuncia al Patrocinio a Spese dello Stato per il presente procedimento R.G.C.C. n. 102/2023 depositata da parte ricorrente in data 02.08.2023.
6.2. Allo stesso modo vanno poste le spese del giudizio per TP R.G.C.C. n. 963/2021, che si liquidano in dispositivo alla luce dei predetti criteri (per come già applicati dal giudice del predetto procedimento ai fini della liquidazione del PSS in favore di parte ricorrente), trattandosi di una parentesi giudiziale anticipata e che poi va a confluire nel giudizio di merito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017 (Rv. 644644 - 03); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del
27/07/2005 (Rv. 583396 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 15/02/2000 (Rv. 533888 - 01)), evidenziandosi che la relativa pronuncia nel giudizio di merito va effettuata anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 15492 del 07/06/2019). Poiché però in quella sede la parte ricorrente era assistita dal PSS (tant'è che è stata operata liquidazione dei suoi compensi a carico dell'Erario, con decreto del 12.05.2023, ore 11:09), si disporrà il pagamento delle spese del suddetto giudizio in favore dell'Erario.
6.3. Secondo lo stesso criterio della soccombenza va posto il carico delle spese di CTU: già liquidate per la consulenza dell'TP in quel fascicolo con decreto del 12.05.2023 ore 11:11; e che si liquidano invece per la consulenza di chiarimento (che ha assunto, in relazione ai quesiti, in effetti tutte le fattezze di una consulenza integrativa di approfondimento) con contestuale separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 102/2023 in epigrafe:
10 1) CO, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, parte convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale per le ragioni di cui alla parte motiva, della somma di € 429.190,00, oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (02.07.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (21.03.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
2) CO parte convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...] processuali del presente giudizio in favore della parte ricorrente , che si Parte_1 liquidano in: 634,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, tutte le quattro fasi, valori minimi in ragione della notevole semplicità dello svolgimento processuale, del carattere standardizzato della tipologia di controversie, e del fatto che in precedenza si era già svolto TP), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute;
3) CO parte convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...] processuali del giudizio di TP iscritto al R.G.C.C. n. 963/2021 in favore della parte ricorrente
, che si liquidano in € 2.126,00 per compensi (alla luce di quanto si trae Parte_1 dai criteri già applicati ai fini della liquidazione del PSS a parte ricorrente in quel giudizio), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute, disponendosene il pagamento in favore dell'Erario; 4) PONE a definitivo carico della parte convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese per lo
[...] svolgimento della CTU, per come liquidate, rispettivamente: a) in R.G.C.C. n. 963/2021, con decreto del 12.05.2023, ore 11:11; b) nel presente fascicolo, con separato contestuale decreto.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 21.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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