Articolo 9 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 marzo 1986
Art. 9.
L' articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
"I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita".
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente