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Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/10/2024, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SASSARI
Udienza del 24/10/2024
Nanti il Giudice Dott.ssa GM Mossa nella causa iscritta al 1602 /2022, lette le note depositate dall'avv. CONGIATU UMBERTO per Controparte_1
dà lettura della sentenza qui allegata.
[...]
1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1602 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA EMICICLO GARIBALDI 24 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv.
CONGIATU UMBERTO, che la rappresenta e la difende
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA-CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
All'udienza del 24/10/2024 il Giudice ha deciso la causa ex art 281 sexies c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) condannare a Controparte_2
corrispondere a l'importo complessivo di € Controparte_1
27.400,00, oltre interessi dai singoli pagamenti da questa effettuati a
[...]
, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro avvenuto CP_3
in Sassari l'8.2.2020, al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari.
2 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto rappresentava che è proprietaria Controparte_1 Controparte_2
del ciclomotore targato X7BXHK, assicurato con la Compagnia attrice mediante la polizza n. 1304483016928259.
Esponeva che, in forza della polizza detta, la Compagnia aveva provveduto a corrispondere al sig. la somma di 27.400,00 euro a titolo di Controparte_3
risarcimento del danno da lui patito in conseguenza del sinistro stradale occorso nell'utilizzo del ciclomotore assicurato alle ore 21.00 dell'8.2.2020.
L'attrice allegava che in tale occasione il sig. si trovava, come terzo CP_3
passeggero, a bordo del mezzo alla guida del quale si trovava sig. Controparte_4
che, a seguito delle verifiche a opera della Polizia Municipale di Sassari
[...]
intervenuta sul luogo dell'incidente, risultava in possesso di patente di guida sospesa.
In ragione di quanto esposto, ha eccepito la non operatività della polizza CP_1
sottoscritta dalla convenuta ai sensi dell'art. C.2 lett.a) di cui alle condizioni generali del documento contrattuale e, conseguentemente, ha domandato la restituzione di quanto versato dalla Società in favore del sig. oltre interessi dai singoli CP_3
pagamenti effettuati in favore dello stesso.
, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, all'udienza Controparte_2
del 15.9.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con produzioni documentali nonché mediante concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con provvedimento del 9.7.2024, il
Giudice fissava l'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta. ha agito nei confronti di per Controparte_1 Controparte_2
ottenerne la condanna alla restituzione delle somme versate dalla Società ad per il danno da lui patito in conseguenza del sinistro occorso Controparte_3
3 1 nell'utilizzo del ciclomotore di proprietà dell'convenuta, assicurato presso la
Compagnia attrice.
Premesso che l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni riconosce all'impresa il diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, deve verificarsi se nel caso di specie sussista l'ipotesi di non operatività della polizza lamentata dalla Compagnia attrice.
Circa l'onere probatorio imposto all'Assicurazione che agisce in rivalsa la Suprema
Corte ha recentemente ribadito che il medesimo si sostanzia nella prova dell'esistenza, nel documento contrattuale, di apposita clausola di delimitazione del rischio, tale da consentire alla Compagnia il legittimo rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo (cass. civ. n. 4756/2024).
Nel caso de quo il documento negoziale depositato da (doc.1), il Controparte_1
quale riporta sottoscrizione riconducibile all'odierna convenuta, contiene espresso richiamo, sotto la voce “dichiarazioni del contraente”, alle condizioni generali riportate dal modulo informativo modello 2RUOTE – CICLOMOTORI E
MOTOCICLI edizione 1.1.2019 (doc. 7) che riporta, alla sezione “responsabilità civile autoveicoli”, apposita clausola recante l'indicazione delle ipotesi di esclusione dell'operatività dell'assicurazione e del diritto di rivalsa della compagnia.
Considerato che la sig.ra , non essendosi costituita nel presente giudizio, nulla CP_2
ha eccepito in ordine all'autenticità della firma apposta al contratto di assicurazione in atti che deve quindi ritenersi equiparata alla sottoscrizione riconosciuta, e che detta firma appare riferibile anche alla parte dell'accordo che rimanda alle condizioni generali di polizza del modulo menzionato, deve ritenersi che l'assicurato fosse a conoscenza del contenuto della clausola in questione e ne avesse accettato le condizioni.
In altri termini, seppure la clausola concernente il diritto di rivalsa di
[...]
risulti formalmente inserita in documento distinto e non sottoscritto CP_1
dalla resistente, per effetto del richiamo contenuto nella polizza n.
1304483016928259 oggetto di causa, lo stesso deve ritenersi integrante il contratto,
4 1 con la conseguenza che deve comunque ritenersi provata la previsione negoziale della condizione al suo interno prevista.
Accertato l'adempimento dell'onere probatorio imposto alla Società sotto questo primo profilo, deve valutarsi se la fattispecie concreta integri o meno una delle ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza oggetto di causa.
in proposito, ha allegato che, in occasione del sinistro occorso in data CP_1
8.2.2020, il veicolo di proprietà della trasportava i sig.ri CP_2 CP
(conducente) e (passeggero) e che quest'ultimo, a causa della Controparte_3
caduta dal motorino, riportava frattura del malleolo peroneale destro.
La Compagnia ha quindi rappresentato di aver provveduto a risarcire il sig. CP_3
del danno patito e ha allegato altresì che, a seguito di accertamenti svolti dalla società, il soggetto alla guida del mezzo (sig. ), al momento dell'incidente, CP
risultava in possesso di patente di guida sospesa.
A fondamento delle proprie allegazioni l'attrice ha prodotto in giudizio: dichiarazioni personali dei sig.ri e circa la ricostruzione dell'evento dannoso in esame CP CP_3
(doc. 4 e 5); verbale della Polizia Municipale di Sassari (doc.6); n. 2 assegni versati dalla Compagnia in favore di (doc. 2 e 3) per il complessivo Controparte_3
importo di euro 27.400,00.
Orbene, l'esame della documentazione detta, in aggiunta alle notizie da questo
Tribunale acquisite dalla Prefettura di Sassari ai sensi dell'art. 213 c.p.c., conduce a ritenere fondata la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice con riferimento, da un lato alla carenza di valido permesso di guida in capo al soggetto che al momento del sinistro conduceva il mezzo assicurato e, per altro verso, all'avvenuto pagamento,
a opera della Società, della somma di 27.400,00 euro in favore di Controparte_3
per il danno da lui sofferto in conseguenza del sinistro.
Dalle considerazioni svolte deriva che la dinamica concreta del sinistro di cui è causa risulta ascrivibile all'ipotesi di non operatività della polizza contemplata alla lettera D della sezione “responsabilità civile autoveicoli” contenuta nel modulo informativo già citato, nella parte in cui il danno patito dal terzo trasportato è stato causato in CP_3
5 1 occasione di trasporto effettuato in violazione delle disposizioni vigenti che, come è noto, richiedono il possesso di patente di guida valida.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di risulta Controparte_1
fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Infine, sulla domanda di corresponsione della somma dalla dovuta a titolo di CP_2
interessi deve dirsi che, dovendosi qualificare il pagamento effettuato dalla Società attrice in termini di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo importo dovrà essere computato dal momento della proposizione della domanda e non dai singoli pagamenti come richiesto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Accoglie la domanda;
- Condanna alla corresponsione della somma di euro Controparte_2
27.400,00 euro in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta a rifondere, in favore dell'attrice, le spese processuali che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 4.712,00
6 1 Riduzione del 30 % su € 4.712,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.413,60
Compenso al netto delle riduzioni € 3.298,40 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 22/10/2024.
IL GIUDICE
(Dott. G.M. Mossa)
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