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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4340/2020 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. CASSIA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
contro nato a [...] [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. DI PRIMA GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05/02/2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione regolarmente notificato veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1239/20 emesso in data 29/07/2020 dal Tribunale di Siracusa, dell'importo di € 39.630,00
a titolo di rimborso di somme versate nelle casse dell'associazione a titolo di anticipazioni di cassa dal pagina 1 di 6 Presidente Regionale del . Escludeva l'opponente che si trattasse di un contratto di mutuo Pt_1
mancando la delibera dell'ente in merito, ma che si trattasse invece di contributi volontari straordinari e/o erogazioni liberali ad enti, senza scopo di lucro, contributi straordinari e/o erogazioni liberali che,
per loro natura, sono irripetibili. Inoltre, le ricevute di tali versamenti risultano firmate dallo stesso legale rappresentante quindi a causa del conflitto di interessi, non avrebbero valore di prova. Chiedeva,
altresì, l'opponente, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento dell'importo di €
34.890,00 a titolo di restituzione di prelievi indebiti.
Si costituiva l'opposto il quale deduceva che egli ha annualmente versato a titolo di anticipazioni nella cassa del Comitato Regionale, regolarmente annotate anche nel Registro di prima nota sotto la voce anticipazione Presidente” ed inserite nel Bilancio del Comitato, l'importo Controparte_1
complessivo nell'ultimo triennio 2012/2014 di € 42.980,00. Invero, per conseguire i contributi dall'Assessorato Regionale era necessario che il rendicontasse tutte le spese Parte_1
sostenute per l'organizzazione delle attività sportive tramite giustificativo delle spese medesime (ivi compresi verbali di approvazione bilancio, prima nota, elenco spese), rapporto fotografico, articoli di giornali, materiale promo-pubblicitario, relazione tecnica delle manifestazioni. Una volta conseguita la disponibilità finanziaria del contributo regionale il provvedeva quindi a rimborsare a ciascuno Pt_1
dei Consiglieri interessati le somme anticipate.
Inizialmente non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ma successivamente essa veniva concessa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Su ricorso cautelare in corso di causa, veniva disposto che la parte opposta garantisse la restituzione delle somme con una fideiussione bancaria;
tuttavia, con successiva ordinanza veniva dichiarata la nullità della stessa perché l'udienza era stata chiamata per errore nell'anno 2023, mentre il rinvio si riferiva all'anno
2024, non essendo stato rispettato il principio del contraddittorio, stante l'assenza della parte opposta all'udienza.
pagina 2 di 6 Esaurita la fase istruttoria col rigetto di tutte le richieste istruttorie in quanto irrilevanti le prove orali ed esplorativa la CTU, la causa veniva posta in decisione.
La questione riguarda la possibilità di richiedere la restituzione di somme anticipate dal presidente ad una nell'ambito di un'associazione sportiva con personalità giuridica. Pt_2
Il CSEN è un'Associazione Nazionale con personalità giuridica avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale oppure con modalità competitive. Il CSEN è
una ONLUS ai sensi dell'art. 10 comma 9 D.Lgv. 4 dicembre 1997 n° 460. Tra i requisiti vi è la trasparenza, democraticità e assenza di finalità lucrative.
Lo statuto dello dispone all'art. 7 che “Sono compiti delle strutture di base la promozione Pt_1
costante dell'esperienza sportiva ad ogni livello, delle attività fisico sportive dilettantistiche amatoriali,
anche a carattere competitivo, nonché culturali di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di cui all'art. 1 dello Statuto del . Le strutture di base affiliate, sono Pt_1
amministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio e secondo le disposizioni del codice civile”.
Nel caso specifico, relativo alla domanda di rimborso delle somme versate a titolo di anticipazione allo
, occorre considerare i seguenti aspetti giuridici: Pt_1
Se le somme erogate dal presidente sono state qualificate come anticipi (ad esempio, per far fronte a spese urgenti dell'associazione), è possibile chiederne la restituzione a meno che non siano state formalizzate come donazioni o contributi volontari.
Per le donazioni o contributi volontari, non è prevista la restituzione, salvo accordi contrattuali specifici.
pagina 3 di 6 In caso di restituzione, è fondamentale documentare correttamente l'operazione e rispettare gli obblighi contabili e fiscali, soprattutto in qualità di Parte_3
soggetta a specifici controlli e trasparenza.
Nel panorama delle associazioni sportive dilettantistiche, il bilancio sociale assume una grande importanza in quanto strumento di rendicontazione e trasparenza. Le normative che regolano l'obbligo di redigere un bilancio sociale sono collegate principalmente alla Riforma dello Sport e alla Legge del
Terzo Settore. Queste leggi stabiliscono che le associazioni, in particolare quelle che svolgono attività
di interesse generale, devono garantire la trasparenza e la rendicontazione delle risorse economiche attraverso un bilancio che descriva l'utilizzo dei fondi, l'organizzazione e gli obiettivi raggiunti.
In base alla legge 106/2016 (Riforma dello Sport), molte associazioni sono obbligate a redigere bilanci sociali per garantire la corretta gestione dei fondi pubblici o privati ricevuti. Le associazioni sportive dilettantistiche, pur essendo generalmente esenti da obblighi fiscali, devono comunque adeguarsi a determinati standard di trasparenza, soprattutto se gestiscono risorse pubbliche o ricevono finanziamenti da enti locali.
Gli obblighi sopra detti sono strettamente connessi alla crescente esigenza di garantire una corretta gestione amministrativa e fiscale, che possa risultare vantaggiosa non solo per l'associazione stessa, ma anche per l'intera comunità che beneficia dei servizi offerti.
Il bilancio dello versato in atti per gli anni 2013, 2014 non sembra rispettare i requisiti di Pt_1
trasparenza richiesti dalle norme in materia di ONLUS.
La redazione di un bilancio sociale per un'associazione sportiva dilettantistica non è un'operazione complessa se fatta seguendo una struttura chiara. Il bilancio deve rispecchiare l'attività
dell'associazione, con particolare attenzione alle voci economiche (entrate e uscite) e alle iniziative sociali svolte.
Un bilancio sociale ben strutturato dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: pagina 4 di 6 1. Premessa e obiettivi: Una breve introduzione sull'associazione, la sua missione e gli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento.
2. Sintesi economica: Una panoramica su come sono stati utilizzati i fondi, evidenziando entrate e uscite, compreso il budget per le attività principali.
3. Attività svolte: Dettaglio dei progetti, eventi e iniziative organizzate dall'associazione durante l'anno.
4. Impatto sociale: Descrizione di come le attività abbiano contribuito alla comunità,
sottolineando i benefici per i tesserati, i volontari e i partner locali.
5. Trasparenza finanziaria: Presentazione delle risorse finanziarie, con documenti di supporto che comprovano la gestione corretta delle entrate e uscite.
Nulla di tutto questo riscontriamo nei bilanci versati in atti, né dagli estratti conto dell'associazione si possono evincere gli obiettivi che avrebbero dovuto essere raggiunti con le anticipazioni dei soci e nel caso specifico con quelle del Presidente.
Non vi è alcun contratto o accordo scritto tra il Presidente e l'associazione da cui evincere che le somme dovessero essere versate per rispettarne i termini. In assenza di un accordo, appare assolutamente necessario dimostrare la natura dell'anticipo. Se il presidente agisce in qualità di rappresentante legale dell'associazione, è opportuno che le operazioni finanziarie siano gestite in modo trasparente e conforme agli obblighi di legge.
In sintesi, la restituzione delle somme anticipate può essere legittima, ma dipende dalla natura dell'anticipo, dalle regole dell'associazione e dalla documentazione disponibile.
Nel caso specifico non sembra sia stata raggiunta la prova della natura e del motivo di tali anticipazioni;
l'onere della prova era a carico della parte opposta, tuttavia, né i documenti sono sufficienti a dare prova della necessità di tali anticipazioni, come detto sopra, né tale prova poteva pagina 5 di 6 essere raggiunta tramite le prove orali, perché essendo la materia relativa alle una materia Pt_2
molto rigorosa in merito all'applicazioni della normativa fiscale e tributaria, se i bilanci non seguono i criteri rigorosi richiesti, non sono sufficienti a giustificare tali anticipazioni.
Non potrebbe escludersi che i movimenti di denaro dalla sfera patrimoniale del privato, anche se legale rappresentante della alla sfera patrimoniale dello e successivamente dallo CSEN al Pt_2 Pt_1
privato, in violazione anche della normativa antiriciclaggio, risponda a meccanismi di elusione fiscale e tributaria vietati o illeciti.
Nessuna trasparenza vi è neanche nei bilanci approvati perché mancano gli obiettivi da raggiungere e da perseguire e quelli raggiunti.
Per quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'opposizione accolta.
Quanto alla domanda riconvenzionale non vi è prova alcuna che le somme richieste in via riconvenzionale siano state effettivamente versate nel conto del presidente. Pertanto, essa deve essere rigettata.
Quanto alle spese se ne dispone la compensazione stante la sussistenza della soccombenza reciproca.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Dichiara la compensazione delle spese del giudizio.
Siracusa, 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Dell'Ali
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