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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/09/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2227/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2227/2023 r.g.l., vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. FERRI MARIO
,
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2023 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "A) Accertare la natura professionale della patologia lamentata dalla ricorrente e dichiarare il danno biologico permanente derivatone in misura del 10% ovvero nella diversa misura di giustizia, comunque non inferiore al 6%; B) Condannare l' CP_2 ad erogare le relative prestazioni ed i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sin dalla data della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia.
Con ogni altro conseguenziale provvedimento. C) Vinte le spese di giudizio comprese C.P.A. e spese generali al 15%, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario."
A fondamento della domanda deduceva di avere svolto attività di coltivatore diretto e di avere allevato bestiame sin dal 2003, movimentando carichi pesanti, effettuando lavori ripetitivi ed assumendo posizioni prolungate ed incongrue, contraendo quale tecnopatia una "artrosi della colonna lombosacrale con protrusione discale L5 - S1 "denunciata all' CP_1, ma non riconosciuta dall'ente. Instaurato il contraddittorio, CP 3 si costituiva in giudizio e contestava la domanda deducendo in merito alla inidoneità del rischio e perché la patologia denunciata era considerata quale malattia comune e non professionale.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e con l'escussione dei testi che confermavano le circostanze in fatto descritte in ricorso;
era quindi nominato il CTU. Il dott. Persona 1 esaminata la documentazione in atti e sottoposta a visita la ricorrente accertava l'origine professionale della malattia “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta ( Parte 2 ), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del 12.11.2024."
Accertata la tecnopatia la valutava nella misura del 8% a far data dalla domanda amministrativa
"L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 8% (OTTO percento) alla luce del Codice 193 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000, a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale."
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la malattia denunciata da parte ricorrente è di origine professionale con un danno biologico del 8% a far data dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna CP 1 al pagamento del risarcimento corrispondente al 8% a far data dalla domanda amministrativa in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione;
Condanna CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Condanna CP 1 al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 30.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
R.G. 2227/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2227/2023 r.g.l., vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. FERRI MARIO
,
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2023 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "A) Accertare la natura professionale della patologia lamentata dalla ricorrente e dichiarare il danno biologico permanente derivatone in misura del 10% ovvero nella diversa misura di giustizia, comunque non inferiore al 6%; B) Condannare l' CP_2 ad erogare le relative prestazioni ed i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sin dalla data della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia.
Con ogni altro conseguenziale provvedimento. C) Vinte le spese di giudizio comprese C.P.A. e spese generali al 15%, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario."
A fondamento della domanda deduceva di avere svolto attività di coltivatore diretto e di avere allevato bestiame sin dal 2003, movimentando carichi pesanti, effettuando lavori ripetitivi ed assumendo posizioni prolungate ed incongrue, contraendo quale tecnopatia una "artrosi della colonna lombosacrale con protrusione discale L5 - S1 "denunciata all' CP_1, ma non riconosciuta dall'ente. Instaurato il contraddittorio, CP 3 si costituiva in giudizio e contestava la domanda deducendo in merito alla inidoneità del rischio e perché la patologia denunciata era considerata quale malattia comune e non professionale.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e con l'escussione dei testi che confermavano le circostanze in fatto descritte in ricorso;
era quindi nominato il CTU. Il dott. Persona 1 esaminata la documentazione in atti e sottoposta a visita la ricorrente accertava l'origine professionale della malattia “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta ( Parte 2 ), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del 12.11.2024."
Accertata la tecnopatia la valutava nella misura del 8% a far data dalla domanda amministrativa
"L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 8% (OTTO percento) alla luce del Codice 193 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000, a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale."
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la malattia denunciata da parte ricorrente è di origine professionale con un danno biologico del 8% a far data dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna CP 1 al pagamento del risarcimento corrispondente al 8% a far data dalla domanda amministrativa in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione;
Condanna CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Condanna CP 1 al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 30.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada