Ordinanza collegiale 28 maggio 2021
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04076/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4076 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro – Ufficio 1 – Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma - Sezione di Rieti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata disposta a carico del ricorrente la revisione della patente di guida n.-OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 15.3.2021-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui l’Ufficio Motorizzazione Civile di Roma – Sezione di Rieti ha comunicato la perdurante vigenza del provvedimento di revisione patente n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e, conseguentemente, che la patente -OMISSIS- (e ogni altra patente posseduta) è da considerarsi in regime di sospensione ai sensi dell’art. 128, comma 2, Codice della Strada.
Al fine di sanare tale condizione, l’Ufficio ha invitato il ricorrente a presentare, nel più breve tempo possibile, istanza di esame di idoneità presso un Ufficio della Motorizzazione Civile, consistente nell’esame di teoria e prova partica di guida.
L’Ufficio della Motorizzazione Civile di Rieti motiva il provvedimento: a) in considerazione del provvedimento di sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre anni, comunicato dalla Prefettura di Rieti con atto n.-OMISSIS- del -OMISSIS- in occasione della restituzione della stessa patente, ritirata il -OMISSIS- per violazione dell’art. 186 C.d.S.; b) in considerazione del fatto che il periodo di sospensione della patente (e di interruzione della guida di veicoli a motore) fa sorgere dubbi sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; c) in considerazione del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal medesimo Ufficio, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione/falsa applicazione di legge – violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 in quanto per ragioni di celerità è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l’Amministrazione, nella parte motiva del provvedimento, ha esplicitamente osservato che l’art. 7 non poteva essere rispettato perché altrimenti il procedimento non poteva avere un celere corso, stante la sua finalità di accertare nel più breve tempo possibile il permanere delle condizioni di idoneità alla guida.
Il ricorrente contesta che tale provvedimento abbia finalità cautelari in quanto l’art. 128 del codice della strada prevede l’attivazione degli organi ritenuti competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato; sicché il presupposto per il nascere dei “dubbi sulla persistenza...dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) di fatti presi in esame.
Ne deriva che l’attivazione delle misure non è legata all’accertamento giudiziale, penale o comunque civile della responsabilità del destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.
Si tratta, dunque, di un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 6013 del 10.10.2006).
II) violazione/falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 – eccesso di potere per insufficienza della motivazione.
Con visita medica effettuata in data -OMISSIS-, il ricorrente è stato ritenuto dalla competente Commissione Medica Locale “in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida della categoria B” fino al -OMISSIS-.
Posto che l’idoneità psicofisica sussiste, il permanere di quella tecnica è posto in dubbio dall’Amministrazione unicamente sulla base del mero dato temporale, senza un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi.
Ne deriva che secondo il ricorrete il mero fatto inerente una presunta guida in stato di ebbrezza non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie.
Peraltro, presupposto della comunicazione della Prefettura di Rieti n.-OMISSIS- del -OMISSIS- è la sospensione della patente conseguente all’imputazione per guida in stato di ebbrezza, decisa dal Tribunale di Rieti con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale ha assolto il sig.-OMISSIS- “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
3. Il ricorrente ha anche presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che la Sezione, con ordinanza -OMISSIS-, ha rimesso alla valutazione del giudice di merito.
4. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del 24.1.2025, la causa è passata in decisione. Il difensore ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di ammissione al g.p.
6. Con il provvedimento impugnato la Motorizzazione di Rieti ha comunicato all’odierno ricorrente una serie di circostanze che confermavano la sospensione della patente di guida e rendevano necessario l’esame di idoneità alla guida per poter sanare detta condizione.
La patente, infatti, era stata ritirata in data -OMISSIS- per violazione degli articoli 186 del C.d.S, e il lungo tempo di interruzione della guida ha fatto sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo al ricorrente; da qui l’attivazione del procedimento ex art. 128 C.d.S, che prevede al comma 1 che “ gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.”
Pertanto, dalla motivazione del provvedimento, è evidente che la ragione sottesa alla richiesta di revisione non è la precedente condotta di guida in stato di ebbrezza (che aveva portato al ritiro della patente per ordine del Prefetto) bensì il fermo alla guida del Vitagliano, che alla data del provvedimento non guidava almeno del 2013.
Tale motivazione, basata sul decorso di un lasso di tempo superiore a tre anni (nel caso, ben 7) contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, rappresenta un elemento oggettivo idoneo a mettere in dubbio il permanere dell’idoneità tecnica alla guida, a prescindere dall’idoneità psicofisica.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che la determinazione di sottoporre il titolare di patente di guida a revisione, quanto all'idoneità fisico-psichica o alla capacità tecnica, si fonda su di un giudizio prognostico tipicamente discrezionale (per il possibile insorgere di dubbi circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 119, d.lg. n. 285 del 1992, o dell'idoneità di cui al successivo art. 121), non avente carattere meramente soggettivo (T.A.R. Parma 8/06/2010, n.283; T.A.R. Lazio sez. III, 31/03/2008, n.2720).
L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 121 del codice, si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
È quindi del tutto ragionevole che la verifica tecnica debba essere ripetuta a distanza di tempo, anche perché il cambiamento della normativa in materia di circolazione stradale porta continuamente alla modifica delle prove di controllo delle cognizioni, che giustamente, nel caso concreto, l’Amministrazione ha chiesto di riaccertare.
Da qui la manifesta infondatezza del ricorso nel merito.
7. In relazione al primo motivo di ricorso, avente carattere meramente procedurale, deve farsi riferimento alla giurisprudenza che ha affermato che la revisione della patente di cui all'art. 128 del codice della strada costituisce un provvedimento amministrativo finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento (a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 285 del 1992) non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica. Inoltre, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida risponde a finalità cautelari che consentono la deroga ai meccanismi di partecipazione al procedimento amministrativo, né è necessaria una motivazione particolarmente ampia e diffusa, imponendo la contestata misura l'onere di effettuare una visita medica per dimostrare la propria idoneità, con un sacrificio proporzionato al prevalente interesse pubblico ad un effettivo accertamento dei requisiti psico-fisici in capo ai titolari di patente di guida, a tutela non solo della collettività intera, ma dello stesso guidatore (ex multis T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27/09/2024, n.3186).
8. In conclusione, il ricorso va ritenuto manifestamente infondato e va respinto.
Le spese sono compensate in quanto l’Amministrazione non ha spiegato difese di merito, limitandosi alla costituzione formale.
In applicazione dell’art.126 del DPR 115/2002 va respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.